Denuncia di nuova opera: come funziona?

La disciplina della denuncia di nuova opera si inserisce nel panorama delle azioni riconosciute al proprietario, possessore o titolare di diritto reale di godimento. Lo scopo di tale azione è quello di prevenire possibili danni causati alle opere presenti nel fondo confinante che potrebbero pregiudicare gli interessi del proprietario, possessore o del titolare di un diritto reale di godimento sul bene in pericolo.

Insieme alla denuncia di danno temuto, anche la denuncia di nuova opera mira a tutelare il proprietario, il possessore o il titolare di un diritto reale di godimento su un bene in pericolo.

La prima azione viene esperita nel momento in cui il proprietario, possessore o titolare di diritto reale di godimento intuisce da determinati elementi che la sua res (cosa) è in pericolo. Ha quindi lo scopo di prevenire un danno futuro e probabile.

Ciò che fa la denuncia di nuova opera, invece, è qualcosa di diverso.

Scopriamo subito qual è la disciplina che la definisce, chi la può esperire, in quali situazioni è possibile avanzarla e come si svolge il giudizio.

1. Cos’è la denuncia di nuova opera?

La denuncia di nuova opera è disciplinata dall’art. 1171 c.c. ed è finalizzata, come anticipato, a tutelare il possessore o il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento dal pericolo di danno sul bene che forma l’oggetto della situazione giuridica soggettiva (diritti reali di godimento o proprietà) o della situazione di fatto (possesso), nel caso taluno intraprenda una nuova opera su un fondo proprio o altrui. 

In poche parole, i soggetti interessati, sono legittimati a chiedere al Giudice di emettere un provvedimento per sospendere l’esecuzione dell’opera che si ritiene essere pericolosa

Tuttavia, per poter procedere in tal senso, è necessario che l’opera non sia stata ancora ultimata e che sia trascorso almeno un anno dall’inizio dei lavori. Trattasi, dunque, di un’azione definita “preventiva” in quanto ha l’obiettivo di ottenere misure immediate prevenire i danni. 

In realtà la parte interessata può chiedere sia di imporre al soggetto che sta compiendo l’opera di vietare la sua prosecuzione sia di impedirgli completamente l’opera stessa a meno che non adempia all’obbligo di attenersi a determinate cautele che assicurino l’eliminazione o la riduzione dei rischi temuti dall’attore.

Per poter essere accolta, la pretesa ovviamente deve essere fondata, infatti, l’autorità giudiziaria, prima di decidere nel merito della domanda, deve prendere cognizione del fatto e solo dopo può decidere

2.  La natura giuridica dell’azione

La denuncia di nuova opera rientra nel novero delle azioni a carattere preventivo che ha come scopo quello di garantire misure immediate e rapide finalizzate ad impedire che possano manifestarsi danni al bene che si vuol proteggere dall’altrui opera. 

Più precisamente, si tratta di una misura cautelare che, diversamente dalle altre azioni cautelari, potrebbe non avere bisogno del successivo processo di rito ordinario

Infatti, generalmente le azioni cautelari sono “strumentali” al giudizio di merito, ovvero, sono finalizzate ad evitare che nell’attesa della conclusione del giudizio di merito, gli interessi di chi ha agito in giudizio possano vanificarsi.  L’art. 669 octies c.p.c. stabilisce che se la domanda cautelare sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito (come accade con la domanda di nuova opera appunto) l’ordinanza di accoglimento della domanda deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito. 

Tale “strumentalità” tra la domanda cautelare e il giudizio di merito viene quasi a mancare per determinati strumenti cautelari, e ciò è evidente proprio con la denuncia di nuova opera. 

Ove il Giudice accolga la domanda del ricorrente, infatti, quest’ultimo potrebbe non aver alcun interesse ad incardinare il processo di merito poiché il provvedimento emesso dal Giudice è di per sé idoneo a soddisfare i propri interessi. 

3. Quali sono gli elementi che permettono di procedere?

Partendo da quanto stabilito all’interno della norma sopra richiamata, possiamo affermare che sono necessari tre elementi diversi per procedere con l’azione:

  • Una condotta umana illecita da parte del soggetto che sta realizzando l’opera, quindi una condotta che sia lesiva dell’integrità del fondo altrui; 
  • La nuova opera, la quale non deve essere ultimata come anticipato e come affermato più volte dalla Cassazione, una tra tutte Cass. n. 4649 del 1991 poiché dopo l’ultimazione dell’opera non è più possibile ricorrere all’azione in esame ma dovrà farsi ricorso ad altri strumenti previsti dalla Legge come, ad esempio, le azioni possessorie di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c.;
  • Il timore di un danno che potrebbe essere arrecato al fondo dalla nuova opera. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato sul punto che la condizione dell’azione di nuova opera non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o comunque già verificatosi. Può anche riconoscersi, infatti, nel ragionevole pericolo che il danno possa realmente verificarsi in conseguenza della situazione che si è venuta a determinare per effetto dell’opera ormai pronta al compimento. Il timore, inoltre, deve essere ragionevole (l’art. 1171 c.c. infatti parla di “ragione di temere”) pertanto, può dirsi sussistente anche quando il danno appaia probabile o quantomeno possibile ad una persona di media diligenza, così come precisato anche dalla Cassazione nella sent. n. 6 del 1977.

Dalla lettura dei presupposti, emerge chiaramente il carattere preventivo dell’azione di denuncia di nuova opera.

Sulla base dei diversi elementi che abbiamo citato, il Giudice prenderà successivamente la propria decisione. Stabilirà quindi se l’opera debba essere sospesa oppure se possa essere continuata ma con le dovute misure di sicurezza per evitare il danno al fondo altrui.

4. Chi sono i soggetti coinvolti?

Per quanto concerne la legittimazione attiva nella denuncia di nuova opera, a stabilire chi può esperire tale azione in giudizio è l’art. 1171 c.c. laddove riconosce espressamente come legittimato attivo il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento nonché colui il quale esercita sul bene un potere di fatto, ovvero, il possessore

Occorre altresì precisare che nel caso in cui il bene sia posseduto contemporaneamente da più soggetti, anche il compossessore è legittimato attivo nei confronti dei terzi a tutela del bene comune. Questo vale sia nel caso in cui vi sia un amministratore della res, inerte, sia nel caso in cui l’amministratore non dovesse essere inerte

In estrema sintesi, la legittimazione attiva del compossessore non è esclusa dalla presenza di un amministratore della cosa comune. 

Particolarmente discussa era la legittimazione attiva del detentore. Tuttavia, oggi è prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, la teoria secondo cui occorre escludere dal novero dei legittimati attivi il detentore, ancorché sia qualificato. 

Con riferimento alla legittimazione passiva, invece, il destinatario dell’azione non può che essere colui che ha in modo volontario intrapreso la nuova opera sul proprio fondo o sul fondo altrui. 

Ciò significa che il legittimato passivo non è necessariamente il proprietario dell’opera in costruzione. Anche colui che ne assume l’iniziativa, si pensi ad esempio all’esecutore dell’opera, anche se non la realizza materialmente come nel caso del contratto di appalto, il legittimato passivo sarà il committente e non già l’appaltatore.

5.  Qual è il termine di decadenza 

Così come tante altre azioni disciplinate all’interno del Codice civile, anche la denuncia di nuova opera è soggetta ad un preciso termine di decadenza, piuttosto breve tra l’altro. Occorre considerare, infatti, che l’azione in questione si esaurisce entro la costruzione della nuova opera o comunque non oltre un anno dalla costruzione dell’opera stessa.

Ampiamente discusso in dottrina è l’individuazione del termine iniziale della decorrenzadella decadenza. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, non risulta sufficiente aver posto in essere lavori c.d. preparatori, dai quali è possibile desumere la volontà dell’autore di realizzare un’opera che potrebbe mettere in pericolo un proprio bene.

Sarebbe necessario invece, sempre secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la presenza di concrete modificazioni del mondo esterno affinché l’opera intrapresa abbia le caratteristiche tali da potersene apprezzare le potenzialità pregiudizievoli. 

6. Come si avvia la procedura?

Il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o il possessore del bene che è minacciato dall’opera altrui, per poter agire in giudizio ed esercitare l’azione di denuncia di nuova opera, deve presentare apposito ricorso al Tribunale competente esponendo analiticamente tutte le ragioni che giustificherebbero l’emissione di un provvedimento cautelare. 

L’atto introduttivo del giudizio, infatti, non è l’atto di citazione bensì il ricorso da presentare dinanzi al Tribunale territorialmente competente. Tale ricorso, può essere presentato sia prima di aver incardinato la causa di merito (come spesso avviene in realtà) sia in corso della causa di merito

Quello che viene ad instaurarsi è un procedimento in via sommaria, quindi abbastanza rapido. Infatti, il Giudice, assunte tutte le informazioni che reputa necessarie, decide in modo sommario sul ricorso. 

A tale fase sommaria però può eventualmente seguire anche quella di merito vera e propria ovvero, quella in cui le parti possono approfondire le ragioni poste a sostegno delle rispettive pretese. Insomma, si potrebbe aprire un processo di piena cognizione. 

Analizziamo nello specifico le due fasi:

  • Fase cautelare ed urgente durante la quale il giudice deve verificare la sussistenza di periculum in mora (quindi il pericolo che deriverebbe da un ritardo nella decisione) e fumus boni iuris (ossia la parvenza dell’esistenza di tutti i presupposti sufficienti per poter applicare il provvedimento), volta ad ottenere una misura rapida di sospensione dell’opera che impedisca il realizzarsi del danno;
  • Fase di merito dove le parti possono approfondire la trattazione delle proprie ragioni e il giudice stabilisce come chiudere la causa; quindi, decretando la demolizione dell’opera o la riduzione, con conseguente risarcimento del danno, oppure la prosecuzione se non ritiene che possa essere pericolosa per il fondo.

7.  Il pericolo futuro 

Occorre altresì segnalare, per completezza, che non è richiesta la prova del dolo o della colpa di chi sta realizzando l’opera, salvo che non venga avanzata anche una richiesta di risarcimento del danno

Ove la pretesa di chi agisce in giudizio si limiti a voler ottenere l’arresto o la messa in sicurezza dei lavori intrapresi dal terzo, non è necessario dimostrare alcun elemento psicologico. Viceversa, ove venga richiesto anche il risarcimento del danno subito dall’altrui condotta, allora è necessario rispettare il dettato normativo dell’art. 2043 c.c.

Ancora, il timore che legittima la proposizione dell’azione, tra l’altro, non concerne un danno attuale e certo ma può anche essere relativo ad un danno futuro (ergo probabile ma non certo) che un’opera potrebbe causare ove venisse conclusa.

Tuttavia, come precisato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze Cass. n. 892/2001; Cass. n. 21941/2012, è fondamentale che vi sia una modifica, causata proprio dall’opera, dello stato dei luoghi di una certa rilevanza, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che rivesta un certo carattere di preminenza ma non anche della definitività e dell’inamovibilità. Sul tema si segnala anche la sent. n. 4633 del 2005 del Tribunale di Bologna. 

8.  Qual è la differenza tra denuncia di nuova opera e di danno temuto 

Spesso si tendono a considerare identiche l’azione di danno temuto e quella di nuova opera, tuttavia, si tratta di due azioni diverse, ance se entrambe rientrano nel novero delle azioni cautelari. La denuncia di nuova opera è caratterizzata dal pericolo derivante dall’attività innovatrice dell’uomo, viceversa, la denuncia di danno temuto, prevista dall’art. 1172 c.c. ha un diverso presupposto. 

Il danno temuto, infatti, è un’azione concessa al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento nonché al possessore, i quali abbiano ragione di temere che un qualsiasi edificio, albero, o altra cosa inanimata, che sia già esistente nella proprietà o fondo vicini possa mettere in pericolo grave e prossimo la cosa che forma oggetto dei loro diritti o del loro possesso. 

In poche parole, l’azione di cui all’art. 1171 c.c. (denuncia di nuova opera) concerne le attività umane che possono mettere in pericolo un determinato bene. Viceversa, l’azione di cui all’art. 1172 c.c. (denuncia di danno temuto) riguarda fatti che non hanno nulla a che vedere con la condotta delle persone.

Classico esempio di denuncia di danno temuto è quella posta in essere dal vicino di casa che, viste le condizioni precarie dell’albero piantato dal vicino sul confine, ha paura che quest’ultimo possa cadere e danneggiare il proprio immobile e, conseguentemente, ne richiede l’abbattimento o la messa in sicurezza.  

9. I termini per la denuncia di nuova opera e la non compiutezza dell’opera

Come sopra anticipato, il termine di decadenza della denuncia di nuova opera non è pacifico né in dottrina ne tantomeno in giurisprudenza. Tuttavia, oggi si ritiene che, per poter stabilire quando decorre il termine di decadenza, come anticipato, sia necessario considerare la presenza di concrete modificazioni del mondo esterno. 

In altre parole, l’opera intrapresa deve possedere caratteristiche tali da potersene apprezzare la potenzialità lesiva della proprietà, del possesso o di altro diritto reale di godimento. 

Occorre altresì precisare che la decorrenza del termine ha carattere oggettivo, ovvero, decorre dalla prima modificazione dello stato dei luoghi, a prescindere dalla conoscenza di tale modificazione, a meno che essa non sia stata iniziata in modo clandestino. In tale circostanza il dies a quo del termine decorre dal momento della cessazione della clandestinità.

Il termine in esame, inoltre, continua a decorrere anche nel caso di mera sospensione temporanea dei lavori, mentre si interrompe tutte le volte in cui,  in base ad oggettive ed inequivocabili circostanze di fatto, il cui onere probatorio spetta al denunciante, si dimostri che la parte abbia desistito dai suoi propositi abbandonando l’opera. 

In tal caso, ove l’opera venga successivamente proseguita, il termine inizierà a decorrere nuovamente avendosi riguardo ad un fatto nuovo e diverso rispetto al precedente inizio dei lavori, così come precisato anche dal Tribunale di Foggia il 9.12.2002. 

Connesso al problema dell’esatta individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di decadenza è la non compiutezza dell’opera. Ma effettivamente quando l’opera può dirsi compiuta? Esistono sul punto due criteri, quello del danno e quello funzionale

Con riferimento al criterio del danno, l’opera può dirsi conclusa quando la stessa abbia provocato tutte le conseguenze dannose temute dal soggetto denunciante. Solo in questo preciso momento, secondo i fautori di tale tesi, verrebbe a cadere l’interesse che legittimava il danneggiato a chiedere un provvedimento di sospensione dei lavori. In poche parole, secondo questa teoria, autorevolmente sostenuta tra l’altro, l’ulteriore proseguimento dell’opera sarebbe indifferente ai fini della tutela invocata dal ricorrente. 

Secondo il criterio funzionale, invece, l’opera può considerarsi conclusa quando è completa sia sotto il profilo strutturale che funzionale, dunque,  quando non siano necessari ulteriori lavori per renderla idonea all’uso a cui è destinata. Tale criterio è stato sposato più volte dalla Giurisprudenza (Trib. Spoleto 10.1.1961; Trib. Mondovì 31.12.1956).

6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Se non sei sicuro dell’esistenza dei presupposti necessari per esperire la denuncia di nuova opera puoi chiedere parere ad un legale prima di presentare ricorso.

Ti consigliamo di rivolgerti ad un professionista che possa prendere in esame tutte le prove e aiutarti a preparare il ricorso.

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