Come proteggere il patrimonio dai creditori

La difesa del patrimonio da eventuali aggressioni dei creditori, non è sempre semplice come sembra. Crediti irrisolti e debiti mai adempiuti, potrebbero causarti innumerevoli conseguenze, conducendo anche a crisi di liquidità o di impresa, ove siano contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale, oppure anche all’incapacità di assolvere alle esigenze di carattere privato o familiare.

I creditori, cercando di rivalersi sul patrimonio, potrebbero infatti renderlo inconsistente, non adeguato alle tue ulteriori necessità. Infatti, forse non saprai, che non solo sei chiamato a rispondere agli eventuali debiti contratti, con tutto il tuo patrimonio esistente. Anche i beni, che confluiranno nel tuo patrimonio in futuro, saranno assoggettati alla garanzia patrimoniale generica.

Il legislatore all’art. 2740 c.c. stabilisce che: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. 

Laddove fossi interessato a proteggere il tuo patrimonio dall’aggressione dei creditori, ti invitiamo alla prosecuzione della lettura. Con il presenta articolo intendiamo offrirti un’adeguata ricostruzione dei metodi e delle tecniche con cui potrai preservare i tuoi beni da azioni esecutive.

1. Il concetto di patrimonio

Con patrimonio si intende l’insieme di beni mobili e immobili, nonché delle rendite di una persona fisica e giuridica.

Tuttavia, in ambito giuridico, il concetto assume una differente qualificazione. Esso finisce per ricomprendere tutti quei rapporti attivi e passivi, che fanno capo ad un unico soggetto, sempre che siano suscettibili di valutazione economica.

Il patrimonio, come asserito nell’introduzione, svolge una funzione di garanzia per i creditori, che viene identificata come responsabilità patrimoniale generica e disciplinata all’art. 2740 c.c..

1.1. Tutela e responsabilità patrimoniale generica

L’art. 2740 c.c. stabilisce, come poc’anzi asserito, che il debitore risponde con tutti i suoi avere presenti e futuri all’obbligazione sorta. La norma, quindi, colloca le conseguenze dell’inadempimento sul piano prettamente patrimoniale.

Questa responsabilità può esser definiti come garanzia legale del creditore, a carattere generico, in quanto avente ad oggetto il patrimonio del debitore, da intendersi quale concetto dinamico e variabile. Da un lato esso determina una sanzione per l’inadempimento e per altro verso è strumento di realizzazione coattiva delle ragioni creditorie.

L’esecuzione in forma specifica e le esecuzioni per espropriazione costituiscono le azioni predisposte dall’ordinamento per far fronte all’inattuazione spontanea del vincolo giuridico, in cui l’obbligazione si sostanzia. Nell’esecuzione in forma specifica si realizza una piena identità tra bene dovuto, il bene aggredito e il bene conseguito, così da assicurare il puntuale soddisfacimento dell’interesse creditorio.

Ove difettino i presupposti dell’esecuzione in forma specifica oppure si tratti di obbligazione pecuniarie si procede all’esecuzione per espropriazione, che si caratterizza per la non coincidenza tra bene dovuto, bene aggredito e bene conseguito dal creditore.

Il tenero letterale della norma, poi, induce a ritenere che oggetto della responsabilità patrimoniale sia l’universalità dei beni del patrimonio del soggetto, anche laddove si trattino di beni futuri, rispetto all’insorgenza del credito. Il principio di universalità è, inoltre, rafforzato al co 2 dell’art. 2740 c.c., dove dove si fa divieto al debitore di escludere determinati beni dalla garanzia.

2. La difesa del patrimonio dai creditori

L’ordinamento ha individuato diversi strumenti, per proteggere il patrimonio dai creditori,che puoi utilizzare per la sua salvaguardia che mutano caso per caso. 

Procediamo ora ad esaminare diverse tipologie di rimedi a tua disposizione, i quali rispondono ad una logica tendenzialmente comune, cioè derogare al principio di universalità e realizzare dei patrimoni separati, in genere con vincolo di destinazione, che non saranno aggredibili da tutti i creditori.

I beni oggetto di destinazione costituiscono un’entità patrimoniale separata dal resto del patrimonio. Ciò comporta che i creditori non possono rivalersi su detta massa. I beni in questione potranno essere oggetto di azione esecutiva solo da parte di quei creditori, il cui diritto sia collegato alla realizzazione della finalità di destinazione.

2.1. Il Trust e tutela del patrimonio

l trust è un negozio giuridico secondo il quale un soggetto, detto disponente, identifica una certa quantità di beni che vuole tutelare. Questi, denominati anche fondo in trust, vengono sottoposti al controllo di un secondo individuo, che prende il nome di gestore.

Quest’ultimo provvederà a gestire ed amministrare questa massa patrimoniale nell’interesse di un terzo soggetto beneficiario

Il trust può essere disposto al fine di garantire eventuali forme di assistenza al terzo soggetto beneficiario. Non di rado, tuttavia, è adottato con il fine di  realizzazione di uno scopo ben determinato.

Quindi il soggetto del beneficiario è solo eventuale presente, in quanto, laddove si adotti la forma del trust di scopo, la gestione del bene è realizzata per il perseguimento di un certo obiettivo, non in favore di un particolare individuo.

Il gestore si impegna, di conseguenza, ad amministrare i beni del costituente secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo del trust.

Il trust può essere costituito tramite atto tra vivi, ma non di rado accede che sia posto in essere mediante testamento.

Diversamente dagli altri strumenti di protezione del patrimonio, con il trust tu attribuisci al gestore la piena proprietà dei beni a lui intestati, i quali però costituiranno patrimonio separato rispetto a quello del predetto amministratore.

Di conto il gestore avrà l’obbligo di amministrare i beni secondo i termini da te dettati e secondo la legge che regola tale istituto. 

2.2. Origine e funzione del trust

E’ uno strumento di origine anglosassone, che l’ordinamento ti ha messo a disposizione con il fine di separare dal patrimonio alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi, meritevoli di tutela. Il trust non è disciplinato specificatamente da una legge italiana, ma è stato considerato come legittimo dopo la ratifica della convenzione dell’Aja del 1992.

Non esistono, invero, determinate ragioni per cui ricorrere il trust, il quale, invero, assolve a molteplici funzioni. Uso piuttosto frequente è anche nell’ambito del passaggio generazionale di un’impresa. Per le medesime ragioni, il trust è particolarmente impiegato all’interno di procedure concorsuali, con lo scopo di prevenire la dichiarazione di fallimento e tutte le conseguenze che ne derivano.  

Questo istituto, infatti, realizzando una segregazione patrimoniale, evita il rischio di esposizione ad azioni esecutive, che, in queste fasi, potrebbero anche condurre all’estinzione dell’attività di impresa.

Tuttavia, predetta funzione, orientata all’attività di impresa, non è l’unica che l’istituto può assolvere. Infatti in molti casi, il trust è volto a realizzare interessi di carattere familiare e personale, come la tutela di un disabile o di un minorenne.

2.3. Fondo patrimoniale e tutela del patrimonio

Il fondo patrimoniale è uno strumento previsto dagli artt. 167 ss c.c., per assicurare alla famiglia la tutela dei beni, destinati a soddisfare i bisogni della stessa, da eventuali aggressioni esterne da parte di terzi. 

Per tutelare il patrimonio dai creditori tramite tale istituto, dovrai destinare i beni, attraverso la costituzione di un fondo, all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della tua famiglia.

Su tale massa patrimoniale, in seguito, viene costituito un vincolo giuridico di segregazione, in grado di proteggere il patrimonio dai creditori. 

2.4. Effetti del fondo patrimoniale nei confronti dei creditori

Lo scopo per il quale viene costituito un fondo patrimoniale, come nel caso del trust, è la realizzazione di un fondo separato. Il fondo, quindi, è esso stesso un patrimonio separato,che ha come principale effetto proprio quello di proteggere i beni dall’aggressione dei debitori.

Al creditore è precluso di soddisfare il proprio diritto sui beni confluiti nel fondo patrimoniale, laddove il debito, che è stato contratto dal debitore, non sia legato ai bisogni della famiglia.

Suddetto limite opera solo se vi è la consapevolezza da parte del creditore della destinazione del patrimonio e che il debito sia stato concluso per ragioni non attinenti ad essa.

Tale elemento deve essere oggetto di onere probatorio, che rimane a carico del debitore. In sede di  opposizione all’esecuzione del bene, questo quindi dovrà provare la “mala fede” del creditore, il quale, non curante del limite impostogli con il vincolo di separazione, abbia comunque agito in via esecutiva.

Tuttavia, se il debito è stato contratto in data antecedente rispetto al fondo e quest’ultimo è stato creato con l’unico obiettivo di sottrarre i beni alla soddisfazione dei creditori, allora si innescano dinamiche diverse.

Il creditore ha, tuttavia, alcuni strumenti di tutela a sua disposizione avverso il vincolo desumibile dal fondo patrimoniale, che dovrai tener adeguatamente in considerazione. Egli, infatti, può trascrivere il pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla costituzione del fondo oppure, se passa più tempo, può agire con azione revocatoria dimostrando che il debitore ha creato il fondo per sottrarre i beni. 

2.5. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del fondo patrimoniale? 

Come è evidente la costituzione del fondo comporta molteplici vantaggi. I beni costituenti massa patrimoniale separata, come abbiamo già detto, sono destinati a garantire il benessere e il sostentamento della famiglia, generando una massa a ciò preposta.

I beni del fondo saranno separati dal tuo patrimonio e dunque per i creditori sarà impossibile agire su di essi. Ovviamente il limite non vale per i creditori sorti in dipendenza della destinazione del vincolo.

Inoltre questi non saranno in alcun modo soggetti ad eventuali pignoramenti promossi dai creditori per debiti sorti durante lo svolgimento della tua attività lavorativa, o comunque legati alla professione.

Il fondo patrimoniale è sottoposto a determinati obblighi di forma. Infatti la costituzione del fondo deve essere realizzata mediante atto pubblico. Il quale sarà annotato a margine dell’atto di matrimonio e se ha ad oggetto beni immobili deve essere trascritto nei Registri immobiliari. 

2.6. Le polizze assicurative 

Un altro strumento, che, indirettamente in realtà, realizza un patrimonio destinato, e che ti può essere utile per tutelare i tuoi beni dai creditori è la polizza assicurativa.

Non tutte le polizze assicurative sono idonee ad assolvere questa funzione, infatti quella più adeguata in questo caso è la polizza vita. 

Anche all’interno di questa categorie, le polizze sulla vita, invero, assumono diverse forme e finalità.

L’assicurazioni in caso di vita del contraente è una delle forme più diffuse, tramite la quale tu puoi stipulare una assicurazione che ti permetterà di beneficiare di un determinato capitale o rendita che hai destinato, ma solo se al termine del contratto tu sia ancora in vita. 

Mentre l’assicurazioni in caso di morte acquista significative caratteristiche, soprattutto ove confrontata con la fattispecie precedente. Esse sono quelle assicurazioni che tu puoi stipulare per dare diritto, a chi resta in vita a godere di un capitale o una rendita in caso di un tuo decesso. 

Infine una terza tipologia è quella delle assicurazioni miste che prevedono gli elementi di entrambe le fattispecie elencate. 

I beni o somme destinate ai beneficiari tramite questo tipo di assicurazioni, sono impignorabili e non possono essere sottoposte a sequestro. Quindi i creditori che avanzano delle pretese sia nei tuoi riguardi e sia nei riguardi dei beneficiari, non potranno mai aggredirli. 

Tale effetto si produce, in quanto, a seguito della costituzione della polizza, i beni conferiti, che equivalgono al premio assicurativo, pagato periodicamente, diventano di proprietà della assicurazione stessa.

Specifichiamo che questi beni rimarranno “cristallizzati” solo fino a quando la compagnia assicurativa non li corrisponde ai beneficiari. 

Ovviamente quando si realizza l’evento morte, o la condizione dedotta in assicurazione, i beni vengono svincolati e versati al beneficiario, finendo per confondersi con il patrimonio di quest’ultimo.

2.7. Intestazione fiduciaria

Una delle tecniche per prevenire aggressioni al patrimonio da parte dei creditori, ma non solo, è l’adozione dell’istituto dell’intestazione fiduciaria .

Questa figura serve proprio per nascondere la reale titolarità di una massa patrimoniale, procedendo, appunto, ad intestare i predetti ad altro soggetto.

L’intestazione fiduciaria è un istituto piuttosto duttile, infatti può essere utilizzata secondo diverse forme, a secondo dell’esigenza che viene in rilievo:

  •  mandato fiduciario,
  • società fiduciarie,
  • negozio fiduciario.

Dalla forma prescelta conseguono, ovviamente, differenti effetti, anche sotto il punto di vista fiscale. Ciò che principalmente ci interessa è l’effetto di separazione patrimoniale, che si realizza attraverso il trasferimento di proprietà.

L’atto posto in essere, anche laddove dovesse avere forma di negozio, non acquista mai causa propriamente traslativa o di scambio, in quanto essa si connota sempre per la natura fiduciaria.

2.8. Il contratto fiduciario

Il contratto di affidamento fiduciario è, quindi, un atto negoziale a causa fiduciaria, affine all’intestazione. E’ uno strumento posto, in genere, in essere con l’intento di tutelare persone con disabilità. 

Laddove tu abbia un parente con disabilità, che ha necessità di cure costanti, questo contratto ti darà la “tranquillità” che nel momento in cui non sarai più in grado di occuparti di lui, potrai lasciare a un soggetto l’amministrazione di somme necessarie al suo mantenimento e cure. 

2.9. Caratteristiche del contratto fiduciario

La figura è, invero, di recente introduzione. Il contratto è definito come l’accordo tra due soggetti, con cui taluno dei due, detto fiduciante, trasferisce in capo all’altro, fiduciario, la titolarità di una situazione giuridica soggettiva.

Predetto effetto traslativo è realizzato con l’intento di perseguire uno scopo ulteriore. Il fiduciario assume, così, l’obbligo di utilizzare i beni conferiti, secondo le modalità prescritte nell’atto costitutivo stesso.

Il negozio fiduciario è, generalmente, inteso come un atto unitario con una propria causa fiduciaria (Corte di Cassazione, sentenza del 19 maggio 1969, n. 1261), sebbene sul punto sussistono differenti orientamenti.

Esso produce come principale effetto il trasferimento di un diritto di proprietà su di un bene, al fine di amministrarlo e gestirlo secondo le modalità concordate. L’accordo prevede, che al termine della gestione si procede il ritrasferimento della titolarità del predetto diritto a richiesta, al fiduciante o a un soggetto terzo.

Il negozio fiduciario si struttura, all’apparenza, sulla base di due negozi, uno esterno e l’altro, invece, meramente interno:

  • a effetti reali, con esso è trasferito un diritto su un determinato bene;
  • a effetti obbligatori, con causa fiduciaria, che presuppone l’assunzione di una serie di doveri di gestione.

Inoltre si suole distinguere tra fiducia:

  • statica quando non c’è un materiale trasferimento dal fiduciante al fiduciario. Ciò accade quando, il secondo è già titolare del diritto reale, tuttavia egli assumerà degli obblighi di amministrazione e gestione in conformità alle condizioni poste dal fiduciante e a trasferirlo a lui su sua richiesta;
  • dinamica la fiducia che si realizza per il tramite dello schema sopra evidenziato, quindi con effetto traslativo iniziale.

3. Decreto legge Cura Italia art. 91

L’art. 91 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto importanti innovazioni in materia contrattuale. La norma stabilisce due particolari previsioni che interessano i rapporti contrattuali. 

Il decreto, emesso come conseguenza dell’emergenza Covid-19, valutando sempre la responsabilità del debitore caso per caso, ti dà la possibilità, laddove tu abbia contratto un debito, di affievolire e talvolta escludere la tua responsabilità per il mancato pagamento o il ritardo nell’adempimento

Ciò sembra evidente dal tenore letterale della disposizione: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Ovviamente, tale limitazione produce i suoi effetti con riferimento ai soli periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali.

4. Tutela del patrimonio immobiliare

Riserviamo l’ultima parte del presente articolo all’analisi della tutela del patrimonio immobiliare, facendo riferimento ad una specifica ed interessante ipotesi.

Questa tipologie di  tutela patrimoniale del patrimonio presuppone che si intervenga in determinati momenti, per evitare eventuali azioni dei creditori, che potrebbero essere pregiudicati. Quindi si devono adottare suddetti strumenti come forma di prevenzione, quando non ci sono posizioni debitorie aperte e i crediti non sono ancora in scadenza.

4.1. Holding familiare

Una delle figura più interessanti sul punto la c.d. Holding familiare.

Predetta figura si qualifica, invero, come tipologia di società, posta in essere per fini differenti da quelli commerciali, in quanto adempie proprio al compito di tutelare il patrimonio che vi viene conferito.

Nel caso in esame, la holding viene creta destinando immobili, i quali, in seguito, cadranno in successione. Come è evidente, in questo caso lo strumento societario si piega a finalità attinenti agli interessi della famiglia.

Come già accennato con riferimento al trust, questo istituto può essere utilizzato per facilitare il c.d. passaggio generazionale di impresa. Più che evitare l’aggressione da parte dei creditori, ivi, ciò che rileva, al suddetto fine, è che si gestisce la suddivisione degli immobili, evitando eventuali conflitti futuri.

Questo istituto ha, così descritto, ha prevalente funzione immobiliare, cioè sottrae i beni dal patrimonio e li destina alla società.

Però suddetta figura, nella normalità dei casi, ha ad oggetto partecipazioni. La holding di famiglia, nella pratica, è una società che detiene le quote di imprese controllate dai componenti di una stessa famiglia.

Comporta non pochi vantaggi, anche con riferimento ai profili fiscali, sfruttando anche aspetti legati alla disciplina delle società di persone, che trova talvolta applicazione alle holding di famiglia. In particolare vige un regime di esenzione di imposte di successione e donazione, se gli eredi beneficiari abbiano collaborato all’attività di impresa per almeno cinque anni.

5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione al dibattito circa la protezione del patrimonio dall’aggressione di traditori è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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