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Stai subendo un’esecuzione forzata e vuoi sapere come difenderti dall’atto di precetto?
In questa guida vedremo meglio la disciplina dell’atto di precetto e come a esso opporsi.
Saprai, infatti, che l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, ai sensi dell’art. 479 del codice di procedura civile.
1. Atto di precetto
Innanzitutto, chiariamo subito che l’atto di precetto è un atto diverso dal titolo esecutivo, ma da quest’ultimo ne acquisisce il contenuto.
Precetto e titolo esecutivo possono essere notificati insieme, ma anche separatamente, purché la notifica sia fatta alla parte personalmente.
L’art. 480 del codice di procedura civile descrive l’atto di precetto, recitando testualmente:
“Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.”
Dunque, si tratta di un atto di intimazione, di un invito ad adempiere ciò che risulta dal titolo esecutivo.
Un punto va immediatamente sottolineato: l’obbligato può adempiere entro un termine minimo di 10 giorni. Il termine può anche essere superiore, ma l’assegnazione di un termine minore sarà come non opposto.
Infatti, se il creditore inizia l’esecuzione prima della scadenza del termine di 10 giorni, allora tu, debitore, puoi far valere questo vizio con l’opposizione agli atti esecutivi che, a breve, tratteremo.
L’efficacia del precetto ha anche un termine di scadenza finale.
Se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione, l’atto diviene inefficace se non è stata proposta opposizione.
Il precetto deve contenere, a pena di nullità, informazioni importanti per la fissazione del giudice territorialmente competente, tra cui:
- L’indicazione delle parti. Le parti del titolo esecutivo e del precetto coincideranno tranne se si sono avuti fenomeni successori.
- Trascrizione integrale del titolo esecutivo quando è richiesta dalla legge (ad esempio se il titolo esecutivo consiste in un titolo di credito)
- Indicazione della residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’ esecuzione.
Tali indicazioni, come già accennato, non sono condizioni di validità dell’atto.
1.1. Tipi di atto di precetto
Dal momento che l’esecuzione forzata ha inizio con la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è lecito domandarsi per quali motivi l’ufficiale giudiziario ci notifica tali atti.
Puoi essere destinatario di tale notifica quando:
- Sei debitore di una somma di denaro e il tuo creditore ti intima di pagargli quanto gli devi (esecuzione forzata dei crediti pecuniari, ossia espropriazione).
- Se devi rilasciare un immobile, ad esempio in seguito a uno sfratto perché non hai corrisposto al tuo locatore dei canoni di locazione.
- Devi fare o non fare una determinata azione. L’esecuzione relativa agli obblighi di fare e di non fare e agli obblighi di dare dà luogo all’esecuzione in forma specifica.
2. Difendersi dall’atto di precetto
Difendersi dall’atto di precetto è possibile attraverso determinati rimedi offerti dal nostro ordinamento giuridico.
In particolar modo menzioniamo l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e, in ultimo, una transazione con il tuo creditore.
2.1. Opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione, disciplinata all’art. 615 del codice di procedura civile, contesta il diritto sostanziale del creditore. Questo può accadere per due ordini di motivi.
Può mancare il titolo esecutivo o, il titolo, originariamente valido, è venuto meno.
Ciò si può verificare se, ad esempio, il titolo esecutivo, ossia la sentenza, è di condanna generica (si contesta la natura esecutiva del titolo). Il titolo esecutivo invece è venuto meno, quando, ad esempio, la sentenza di condanna in primo grado è stata riformata in appello.
Oppure manca il diritto sostanziale rappresentato dal titolo ovvero il diritto si è in seguito estinto o modificato.
Si distingue, poi, tra l’opposizione proposta quando l’esecuzione non è iniziata e un’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione.
Quella che ci interessa è la prima: in questo caso si parla di opposizione al precetto nella forma della citazione.
Tale opposizione si propone davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio secondo i criteri fissati dall’art. 675 del codice di procedura civile.
Tale procedimento segue le regole del procedimento ordinario di cognizione iniziati con citazione.
Se l’opposizione all’esecuzione è accolta, il diritto sostanziale del creditore è insussistente.
Dunque, l’atto di precetto perderà la sua efficacia.
2.2. Opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi ha lo scopo di contestare la regolarità con cui l’opposizione è stata intrapresa.
Può concernere, oltre la forma del titolo esecutivo, anche la regolarità formale del precetto e la procedura di notificazione di titolo e precetto.
Di qui, una prima differenza: mentre con l’opposizione all’esecuzione si contestava il diritto sostanziale del creditore, qui si contestano gli aspetti di legalità formale dell’esecuzione.
Infatti, il giudice controlla il corretto svolgimento del procedimento correggendo i vizi rilevanti.
Come per l’art. 615, anche l’art. 617 che la disciplina distingue l’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione dall’opposizione proposta nel corso dell’esecuzione.
In merito all’opposizione all’atto di precetto, le questioni riguardanti le regolarità formali del precetto sollevate prima che sia iniziata l’esecuzione si propongono davanti al tribunale competente per l’esecuzione entro 20 giorni dalla notificazione del precetto stesso.
Con ricorso al giudice dell’esecuzione, si propongono le opposizioni riguardanti la notificazione del precetto entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione.
Scaduto il termine perentorio di 20 giorni, l’opposizione è inammissibile e non potrai più difenderti.
Un altro aspetto, però, è fondamentale: atti opponibili non sono solo quelli del creditore procedente o dell’ufficiale giudiziario, ma anche gli atti compiuti dagli altri creditori muniti di titolo esecutivo.
Opponibili sono anche i provvedimenti del giudice.
2.2.1. Decisione sull’opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti è decisa con una sentenza che è qualificata dalla legge come non impugnabile.
Ma, ai sensi dell’art. 111 comma 7 della nostra Costituzione, è possibile proporre ricorso per Cassazione contro tali provvedimenti.
Dunque, una differenza importante: le sentenze rese sull’opposizione all’esecuzione possono essere appellate. Le sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi sono ricorribili solo per cassazione.
Talvolta non è facile distinguere un’opposizione all’esecuzione da un’opposizione agli atti esecutivi.
La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8979 del 05 Giugno 2012) secondo il criterio della qualificazione concretamente data all’opposizione da parte del giudice che la decide.
Se questo, anche sbagliando, l’ha qualificata come sentenza come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza sarà ricorribile solo per cassazione. In caso contrario, sarà solo appellabile.
Non conta la vera natura dell’opposizione, ma l’etichetta data ad essa dal giudice che l’ha decisa.
2.3. Accordo con il creditore
In via transattiva, puoi trovare un accordo con il tuo creditore.
3. La giurisprudenza rilevante in materia di opposizione all’atto di precetto
Cass. civ. Sez. III, 14/11/2022, n. 33443.
L’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l’esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l’esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione. Ne consegue che nel caso in cui, sebbene la sentenza resa all’esito della fase di appello del giudizio fosse confermativa di quella pronunciata in prime cure, il creditore, dopo aver richiesto precetto quanto alle spese del secondo grado di giudizio, con nuovo atto ex art. 480 cod. proc. civ., abbia intimato il pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, ricorre una condotta che integra abusivo frazionamento del credito e, con esso, degli strumenti processuali.
Cass. civ. Sez. III, 19/09/2022, n. 27381.
In materia di opposizione a precetto fondato su assegno, posto che il disconoscimento dell’autenticità di una scrittura o della sua sottoscrizione deve presentare il carattere della specificità e determinatezza ma senza la necessità del rispetto di formule sacramentali o vincolate, deve ritenersi manifestazione inequivoca di disconoscimento la deduzione con cui si contesti che il titolo è stato rilasciato solo a garanzia di ritardati pagamenti, che lo stesso risultava privo di sottoscrizione e che il beneficiario lo ha compilato e completato contra pacta e senza autorizzazione alcuna del traente.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 07/01/2016, n. 65.
Presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia; l’intimato al rilascio non può eccepire, quindi, con l’opposizione al precetto, il difetto della giurisdizione ordinaria connesso alla legittimazione e affrancazione del terreno, che egli assuma gravato da usi civici.
Cass. civ. Sez. II Ord., 10/05/2022, n. 14705.
Poiché l’opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell’opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell’esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l’esistenza e l’importo attuale del credito stesso; il giudice dell’opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e allegazioni fornite dall’opposto nel corso del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, confermando la pronuncia di primo grado di accoglimento dell’opposizione per carenza della titolarità del credito, non aveva tenuto conto del fatto che quest’ultimo, pur essendo stato originariamente ceduto in favore di un terzo, aveva successivamente formato oggetto di retrocessione in favore del creditore precettante).
Cass. civ. Sez. II Ord., 16/03/2022, n. 8590.
Il soggetto che assume di essere proprietario dell’immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l’usucapione all’esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall’art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 407 c.p.c.
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 22/02/2022, n. 5811.
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto, potendosi far valere, rispettivamente, mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.
Cass. civ. Sez. III Ord., 26/01/2022, n. 2347.
L’opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l’esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all’eventuale accoglimento dell’opposizione medesima.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 09/11/2021, n. 32824.
Nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all’art. 2 d.lgs. n. 267 del 2000 è possibile, fatte salve specifiche disposizioni in deroga, l’espropriazione forzata in relazione a beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria e, quindi, pure con riguardo ai crediti dagli stessi vantati verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere, con la conseguenza che la relativa procedura esecutiva può anche non svolgersi presso il menzionato istituto.
Cass. civ. Sez. III Sent., 12/10/2021, n. 27688.
Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell’intimazione dello stesso, l’indagine sull’attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l’opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l’opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 22/03/2021, n. 8024.
L’elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all’esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l’esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell’inidoneità dell’elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l’esistenza di un conto corrente bancario – con somme pignorabili presso terzi – di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa).
Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 08/11/2019, n. 28874.
Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario, all’opponente incombe l’onere di provare in via principale i fatti estintivi o modificativi che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all’emissione delle cambiali, ivi compresa la non autenticità della loro sottoscrizione, mentre è inammissibile in tale sede la procedura incidentale di cui all’art. 214 c.p.c. in quanto riguarda la sottoscrizione dei titoli in originale prodotti da parte opposta solo a seguito di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo il credito già trasfuso nel titolo esecutivo.
Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26285.
Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l’opposizione all’esecuzione innanzi a lui proposta e un’opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell’opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l’opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26285.
Qualora sia promossa un’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un’opposizione a precetto già pendente, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest’ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l’opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l’onere di proseguire. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26285.
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile – anche di ufficio – dal giudice dell’esecuzione. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.)
Cass. civ. Sez. III Sent., 07/06/2018, n. 14739.
Le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorché aventi la forma privatistica della società per azioni, hanno natura giuridica sostanzialmente pubblica, essendo riconducibili alla categoria (sostanziale) degli enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e della loro soggezione ad un peculiare e variegato regime, con la conseguenza che a tali società non è applicabile l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, atteso che il termine dilatorio ivi regolato – suscettibile di innescare l’opposizione all’esecuzione nelle forme dell’opposizione a precetto – si applica solo alle “amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici”, nonché, a seguito della modifica apportata al citato art. 14 dall’art. 19 octies, comma 3, d.l. n. 148 del 2017, convertito dalla l. n. 172 del 2017, “all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione”
Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2018, n. 4705.
In tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 654 c.p.c. non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell’ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido il precetto su decreto ingiuntivo, in seno al quale era stata enunciata l’intervenuta estinzione del relativo giudizio di opposizione e indicata la data in cui sul medesimo era stata apposta la formula esecutiva).
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 12/12/2017, n. 29786.
In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l’entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado.
Cass. civ. Sez. III Sent., 22/06/2016, n. 12888.
Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, si sia formato, quale esito del giudizio di primo grado, il giudicato sull’opposizione e il processo sia proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, la controversia non è più qualificabile come opposizione all’esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell’impugnazione.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 07/01/2016, n. 65.
Presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia; l’intimato al rilascio non può eccepire, quindi, con l’opposizione al precetto, il difetto della giurisdizione ordinaria connesso alla legittimazione e affrancazione del terreno, che egli assuma gravato da usi civici.
Cass. civ. Sez. VI – 3 Sent., 30/09/2015, n. 19574.
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra, non l’inesistenza, ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ex art. 327, comma 2, c.p.c.,un ricorso fondato sulla mera allegazione della nullità della notifica della citazione introduttiva di un giudizio di opposizione a precetto, perché effettuata ai sensi dell’art. 480, comma 3, ultimo inciso, c.p.c., malgrado l’elezione di domicilio contenuta nel precetto, mentre la parte ricorrente avrebbe dovuto anche allegare di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell’impugnazione, sulla base di elementi idonei a far presumere la dipendenza dell’inerzia dalla dedotta nullità, precisando i tempi e i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza)
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 23/06/2014, n. 14155.
L’azione ex art. 1210, secondo comma, cod. civ., che sia introdotta dal debitore dopo la notifica del precetto, o dopo l’inizio dell’esecuzione, per l’accertamento degli effetti liberatori dell’offerta reale, verificatisi tanto prima del precetto, quanto prima dell’inizio dell’esecuzione, oppure ancora dopo l’inizio di questa, ha natura sostanziale e va qualificata, rispettivamente, quale opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se proposta prima della esecuzione, e quale opposizione all’esecuzione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, se introdotta, invece, dopo il suo inizio.
Cass. civ. Sez. Unite, 14/01/2014, n. 578.
Mentre il procedimento monitorio, disciplinato dall’art. 633 c.p.c. costituisce un procedimento a cognizione sommaria, l’opposizione, disciplinata dall’art. 645 c.p.c. e segg., da luogo ad un giudizio di cognizione piena finalizzato non solo ad accertare l’esistenza delle condizioni per l’emissione dell’ingiunzione, ma anche ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore opposto, che ha la posizione sostanziale dell’attore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’opponente ingiunto – che assume posizione sostanziale di convenuto. Tale caratteristica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un significativo elemento di distinzione rispetto al giudizio di opposizione al precetto, nell’ambito del quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della parte creditrice di procedere all’esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.
Cass. civ. Sez. III, 20/03/2012, n. 4380.
La sussistenza del contratto costitutivo di una società di fatto o irregolare può essere dimostrata con tutti i mezzi che l’ordinamento ammette come prova e dunque il giudice del merito ha facoltà di avvalersi a tale scopo anche di presunzioni semplici quali le girate apposte su assegni bancari.
4. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista per l’opposizione all’atto di precetto è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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