Diritti del consumatore: come farli valere

I diritti del consumatore sono al centro del dibattito, non solo giurisprudenziale, ma soprattutto politico e sociale. Per il tramite della tutela dei consumatori, il Legislatore ha inteso garantire anche il buon andamento dell’economica di mercato. La scelta di irrigidire o meno la responsabilità dei professionisti ha, quindi, ripercussioni anche sulla macroeconomia, non solo sulla microeconomia.

Tuttavia, forse, è proprio il profilo prettamente soggettivo che può interessarti.

Non di rado accade di concludere un acquisto incauto, o di subire gli effetti di un servizio mal reso. Nella vita di tutti i giorni, potresti, infatti, cascare in pratiche commerciali scorrette, che possono incidere sulla tua volontà negoziale. Invero le conseguenze di una condotta scorretta da parte dell’impresa o professionista con cui entri in contatto, potrebbero essere molteplici e coinvolgere di diritti costituzionali, tra cui anche la salute.

In questi casi la disciplina della materia di consumo consente di esercitare dei rimedi, fornisce una serie di strumenti per tutelare la posizione giuridica del soggetto leso.

Sembra, quindi, opportuno spiegarti quali sono i diritti del consumatore e come puoi tutelarti, ove siano pregiudicati i tuoi interessi.

1. Cosa si intende per consumatore?

E’ di primaria importanza definire il concetto stesso di consumatore, soprattutto capire quando puoi essere considerato tale e quando, invece, non rientri in tale categoria.

Innanzitutto, la legge qualifica come consumatore un soggetto quando conclude un contratto per scopi differenti da attività imprenditoriali o professionali. In caso contrario sarà considerato come imprenditore o professionista.

Tale limitazione deriva dall’intenzione del legislatore di tutelare coloro che si trovano in una posizione di svantaggio, derivante da deficit di informazione. Suddetta posizione di debolezza, quindi, non sempre viene in evidenza, poiché un medesimo soggetto talvolta conclude un contratto nell’ambito dell’esercizio della propria professione, talaltra, invece, potrebbe agire in un contesto del tutto estraneo.

Ad esempio, se un avvocato acquista un computer o altro strumento elettronico, per svolgere la tua attività professionale, non sarà considerato consumatore. Invece, se lo stesso acquista il medesimo computer per suo figlio o per altri fini personali, in questo caso legittimamente assumerà la qualifica di consumatore, con tutte le conseguenze che ne discendono in termini di tutela.

2. Cosa si intende per diritti del consumatore?

Inoltre, sembra opportuno fornirti alcune nozioni proprio sul concetto di diritti del consumatore.

Per tutelare tutti coloro che potrebbero trovarsi pregiudicati da condotte scorrette, è stato emanato, con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Codice del Consumo. L’atto ha in gran parte recepito al suo interno le disposizioni emanate dall’Unione Europea in materia di tutela dei consumatori.

All’art. 2 del Codice del consumo, è previsto un elenco dei diritti fondamentali, tutelati dall’ordinamento:

  • tutela della salute;
  • sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  • una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  • esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede e di correttezza e di lealtà;
  • educazione al consumo;
  • correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali;
  • promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra consumatori e gli utenti;
  • erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

Passiamo ora ad una breve analisi dei diritti ora elencati.

3. I diritti del consumatore: definizioni

Sembra, allora opportuno procedere ad un esame breve delle fattispecie sopra menzionate, al fine di consentirti una più chiara ed esaustiva rappresentazione del fenomeno in esame.

3.1. Il diritto alla salute

Il diritto alla salute trova il proprio fondamento costituzionale all’art. 32 della Costituzione. Tuttavia, il Codice del Consumo ne accoglie un’accezione peculiare.

Il diritto di cui al citato art. 32 della Costituzione può esser qualificato come il diritto all’integrità psico-fisica, quindi a non subire pregiudizi di alcuna natura. Mentre quello previsto dall’art. 2 del Codice del Consumo presuppone il diritto alla tutela della salute. In questo contesto, quindi, viene in evidenza una percezione dinamico – relazionale della salute, cioè come diritto adozione di tutti quei comportamenti volti a prevenire eventuali lesioni.

Per farti comprendere a cosa ci riferiamo, con diritto alla salute l’art. 2 del Codice del Consumo intende, ad esempio, il diritto ad un’adeguata educazione sanitaria. Oppure, rispetto al commercio di alimentari, il diritto alla salute attiene all’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale, la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti ed il controllo della loro alimentazione. Similmente si potrebbe dire anche per altri settori.

3.2. Il diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi

Con ciò, ci si riferisce al diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, nel senso che ogni prodotto, oggetto di commercializzazione, deve assicurare che dalla sua fruizione o utilizzo non derivino pregiudizi.

I produttori sono tenuti a garantire che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, il prodotto non presenta nessun rischio, o comunque un rischio usualmente deducibili dall’utilizzo di quel particolare bene. Il rischio è consentito solo se è assicurato in fase di utilizzo un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

L’uso stesso, allora, deve essere compatibile con la natura del bene, solo in tal contesto il pregiudizio è risarcibile, se derivante dalla concretizzazione di un rischio anomalo. In genere, un prodotto è definito sicuro se sono state rispettate le disposizioni specifiche in materia di sicurezza.

3.3. Il diritto ad una adeguata informazione e alla correttezza e trasparenza

Il diritto a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità si risolve in tutta una serie di oneri e limitazioni, indirizzate ai produttori. Come già detto, i consumatori non hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari a reperire le informazioni, al momento della conclusione del contratto. Sul produttore o fornitore grava, quindi, l’onere di dare adeguate informazioni alla controparte contrattuale, che deve essere puntualmente edotta di tutte le caratteristiche del prodotto e qualsiasi altra informazione necessaria.

Connesso a tale diritto è anche il diritto alla correttezza e trasparenza. Con ciò si intende la predisposizione di un regolamento contrattuale che sia chiaro e comprensibile. Il contratto deve essere completo e leggibile, conforme ai doveri di buona fede e correttezza, quindi tali da non pregiudicare nessuna delle due parti.

3.4. Diritto all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza

Prevista dall’art. 101 del Codice del Consumo, suddetto diritto all’erogazione di servizi presuppone che essi siano resi secondo standard di qualità, che garantiscano la tutela dell’utente finale. Il servizio è realizzato attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. Il rapporto deve svolgersi nel rispetto di presupposti di qualità, che devono essere predeterminati e resi pubblici.

4. Qual è la tutela prevista per i diritti del consumatore?

Premesso questo breve disamina dei diritti del consumatore, ora sicuramente sarai interessato agli strumenti di tutela che hai a disposizione.

Probabilmente penserai che la tutela dei diritti del consumatore con il diritto di recesso, secondo la logica del c.d. “ripensamento“.Questo strumento è a disposizione del consumatore solo in alcuni casi.

Il diritto di recesso si applica soltanto ad alcune tipologie di contratti, che si connotano tutti per un elemento comune, ossia la scarsa capacità di ponderazione nella prestazione del consenso.

Quest’ultimo elemento spesso è condizionato da fattori esterni come per:

  • contratti stipulati fuori dai locali commerciali;
  • oppure contratti a distanza;
  • contratti conclusi a mezzo internet o altri mezzi di comunicazioni quali telefono.

In queste ipotesi, non è il consumatore che si determina all’acquisto, ma questo che sovente gli viene proposto. In questo contesto, il contraente non ha la lucidità di decidere, che invece potrebbe avere se si fosse consapevolmente recato al negozio. Il diritto di recesso, quindi, è previsto prettamente a tutela del consumatore, non può essere esercitato dal contraente c.d. forte.

Il diritto di ripensamento, che è un vero e proprio diritto di recesso, è il diritto del consumatore di sciogliere unilateralmente il contratto. Previsto all’art. 52 del Codice del Consumo, prevede come conseguenze la facoltà del consumatore di avere la restituzione di quanto eventualmente pagato, nonché della merce ricevuta. Tuttavia i costi di restituzione sono, comunque, posti a carico del consumatore.

Per renderti più chiara la disciplina sulla tutela, è opportuno procedere ad un esempio.

4.1. Vendita online

Con e-commerce, in genere si fa riferimento a vendite online, cioè realizzate per il tramite di piattaforme telematiche. Il “commercio elettronico” si concretizza mediante lo scambio di beni o servizi, facendo ricorso ad Internet. In questo caso il compratore accede al sito web del venditore.

Questi contratti di vendita online sono comunque considerati negozi conclusi a distanza, cioè conclusi con il professionista, senza la presenza fisica e simultanea dello stesso e del consumatore. Ad contratti di e-commerce quindi si applicherà la disciplina dei contratti a distanza.

Il diritto di recesso in quest’ambito può essere esercitato nel termine di 14 giorni, che  vanno calcolati:

  • nei contratti di servizi, dal momento della conclusione del contratto;
  • nei contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, da lui designato per ricevere il bene, ne entra materialmente in possesso.

Nel caso in cui il professionista non abbia provveduto ad informare il consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, il termine per il suo esercizio è esteso a 12 mesi, ulteriori rispetto ai 14 giorni iniziali.

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di Tutela dei diritti del consumatore è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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