INDICE
Il diritto di credito è la fattispecie maggiormente rappresentativa della categoria paradigmatica dei diritti relativi. Nel quotidiano può capitare di rivestire talora il ruolo di creditore, talaltra di debitore. Eppure, in predetta situazione, accade di esser impreparati a far fronte alla necessità di repentino intervento, al fine di tutelare la propria posizione di diritto.
Il significato di credito è, forse, un concetto universalmente conosciuto e di immediata percezione per il comune cittadino, non avvezzo a masticare i termini del diritto. Tuttavia non di rado accade che il soggetto sia sprovvisto degli adeguati strumenti di interpretazione delle vicende che, poi, si realizzano in concreto.
Termini come diritto relativo o decreto ingiuntivo, sembrano formule misteriose, di oscura definizione.
Laddove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti una completa illustrazione della disciplina del diritto di credito e degli strumenti a tua disposizione per tutelarti, individuando vantaggi e strategie a cui potrai accedere.
1. Cosa si intende per diritto di credito?
Il diritto di credito, come già asserito, è un diritto relativo. Con ciò si vuole individuare quella particolare categoria di diritti il cui esercizio richiede, inevitabilmente, la collaborazione di un soggetto terzo. Si differenziano dai diritti assoluti, come i diritti reali, primo fra tutti la proprietà. La differenza, quindi, è abbastanza percepibile anche ad un profano della materia, il quale immediatamente può realizzare che, a differenza di quest’ultimo diritto citato, il credito non implica un potere autonomo di gestione della propria posizione giuridica.
Il diritto reale evoca una relazione tra persona e cosa, o un potere immediato su essa, che consente al soggetto di servirsene senza la collaborazione altrui. Mentre il diritto di credito, a ben ragione, viene definito come diritto relazionale.
Tuttavia, ad oggi, è opportuno segnalare che la distinzione tra diritti reali e diritti di credito non è più netta e nitida come in passato. Vi sono, infatti, specifiche figura, come peculiari tipologie di obbligazioni o gli oneri reali, che si inseriscono nell’area di confine tra queste due categorie.
Generalmente, il diritto di credito si sostanzia in una posizione attiva del creditore, il quale può vantare una pretesa all’adempimento di una prestazione nei suoi confronti, da parte del debitore. L’obbligazione, quale situazione giuridica connessa al credito, appartiene alla categoria dei doveri giuridici. Con ciò si intende un vincolo, in virtù del quale il debitore è tenuto al compimento di un comportamento attivo od omissivo.
Il rapporto intersoggettivo che si realizza dà vita ad un dovere giuridico quando l’insorgenza dell’obbligazione è riconducibile ad una delle fonti indicate dall’art. 1173 c.c., ossia contratto, fatto illecito od ogni altro atto o fatto idoneo.
Il rapporto creditorio è, inoltre, caratterizzato da due elementi fondamentali, i soggetti e la prestazione.
2. Chi sono i soggetti del rapporto obbligatorio?
Per quanto concerne i soggetti del rapporto obbligatorio, essi sono il creditore ed il debitore. Il primo è il titolare del diritto di credito, quindi colui che può esigere una determinata prestazione. Mentre il debitore è colui sul quale grava l’obbligo di eseguire tale prestazione.
I soggetti del rapporto devono essere determinati o determinabili, al tempo in cui sorge il vincolo, sebbene è possibile che siano in concreto individuati soltanto successivamente al sorgere del rapporto.
In relazione alla figura del debitore, può dirsi che l’obbligazione a suo carico esprime sia la situazione giuridica soggettiva di obbligo sia la soggezione dei suoi beni al soddisfacimento del creditore. Con tale ultimo elemento si suole intendere la c.d. responsabilità patrimoniale generica, in virtù della quale si assoggetta l’intero patrimonio del debitore alla garanzia del credito stesso. Il debitore, ai sensi dell’art. 2740 c.c. risponde del diritto di credito con tutti i suoi bene presenti e futuri.
3. Cos’è la prestazione?
Con prestazione si intende sia il comportamento che deve tenere il soggetto obbligato, sia il risultato pratico che deve esser conseguito. L’elemento in questione si caratterizza, allora, sia per una componente soggettiva, il comportamento tenuto dal debitore, sia oggettiva, ossia quanto in concreto conseguito dal creditore.
Il comportamento dovuto potrà estrinsecarsi sia in una condotta attiva, come nel caso di obbligazioni di dare e fare, che negativa, come le obbligazioni di non fare. La prestazione è, quindi, il bene o l’attività dovuta dal debitore.
L’art. 1346 c.c., disposizione contenuta nell’ambito del contratto, chiarisce quali sono i requisiti che deve presentare la prestazione, facendo riferimento all’oggetto stesso del contratto. La norma prevede che tale negozio debba essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Similmente potrà dirsi per la prestazione.
Il requisito della possibilità attiene alla naturalistica o giuridica idoneità del comportamento ad essere realizzato. Mentre con liceità si suol far riferimento alla non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico. Infine determinatezza o determinabilità della prestazione sono elementi che attengono alla concreta possibilità di individuare i contenuti essenziali. Questi possono essere sia espressamente palesati, oppure possono esser indicati solo i criteri per la loro individuazione.
Inoltre, altro elemento fondamentale della prestazione, affinché si possa parlare di diritto di credito, è il requisito della patrimonialità. L’art. 1174 c.c. dispone in modo chiaro che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica. Il suddetto criterio funge da parametro per distinguere una vera e propria obbligazione da ogni altro obbligo giuridicamente imposto.
Ad esempio, sono piuttosto comuni molteplici altri doveri, imposti dallo stesso codice civile, che proprio per l’assenza di tale presupposto si distinguono da un’obbligazione. Tra questi ricordiamo tutti i doveri riconducibili all’ambito delle relazioni familiari, come l’obbligo di assistenza morale, o la fedeltà.
4. Diritto di credito: parables o querables?
Il diritto di credito dove deve essere adempiuto?
Normalmente le obbligazioni pecuniarie sono normalmente protables, che devono essere adempiute al domicilio del creditore, che al tempo della scadenza del termine per l’adempimento. Non è necessario preventiva richiesta come afferma l’art. 1182 c.c..
La norma dispone che se non è diversamente previsto, l’obbligazione di pagare una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Quelle querables, vengono adempiute presso il creditore su sua richiesta.
La natura portabili ha una conseguenza indiretta in termini del regime della mora, perché la mora del debitore opera automaticamente per effetto della scadenza del termine non c’è bisogno dell’intimazione, opera ex re.
La scadenza del termine è sufficiente per la mora, questo vale solo per le portabili
Per effetto della mora, l’obbligazione pecuniaria ha nell’ambito della mora una disciplina speciale.
5. Come si fa valere un diritto di credito?
Stabilito cosa si intende per credito e quali sono i requisiti che costituiscono un’obbligazione, è opportuno verificare come si può procedere a far valere predetto diritto.
Generalmente, quando si parla di recupero credito, si suol far riferimento a tutte quelle azioni o condotte che il creditore può porre in essere per assicurarsi l’adempimento del debitore. Tali strumenti, i quali si distinguono in due categorie, sono gli uni preordinati agli altri, secondo il criterio di minor aggravio possibile, sia per la parte attiva che passiva.
Dapprima, il creditore procederà a porre in essere attività di tipo stragiudiziale, che prescindono dal ricorso all’autorità giudiziaria. Ove tali tentativi non giungano ad un risultato positivo, si intraprenderà la strada giudiziaria.
Tuttavia, l’accesso a tali azioni presuppone che il credito presenti tre caratteristiche, cioè esso è:
- certo, il creditore deve aver preliminarmente provato il proprio diritto di credito, o possedere tutti gli elementi utili alla sua prova;
- liquido, ossia determinato nel suo ammontare;
- esigibile, non deve essere sottoposto a condizione, o, ove sottoposto a termine, questo sia decorso.
Diritto di credito liquido: di cosa si tratta?
Il diritto di credito, affinché possa essere azionato in giudizio deve essere liquido.
Le obbligazioni pecuniarie per natura sono liquide. Più in particolare l’obbligazione diviene pecuniaria, quando viene liquidata determinando esattamente il suo preciso ammontare, o i suoi criteri di determinazione sono univocamente fissati. Dove la liquidazione richiede un’operazione complessa il credito non è liquido.
Ciò comporta che il regime relativo si applica solo quando il credito è stato liquidato.
Ad esempio, l’obbligazione risarcitoria quando sorge è illiquida, poi viene liquidata dal giudice e da quel momento è pecuniaria. Basta dire che il debito risarcitorio essendo illiquido, non è pecuniaria, lo diventa quando è liquidato. Questo consente, anche, di rivalutare il diritto di credito tenendo conto dell’inflazione.
Divenendo l’obbligazione pecuniaria, essa sarà anche portabile quindi va pagata immediatamente.
6. Gli strumenti stragiudiziali di tutela del diritto di credito
Il creditore può procedere in via stragiudiziale al recupero del credito, previa richiesta di pagamento. Nel nostro ordinamento, non sono previste forme particolari, purché sia garantita la prova dell’avvenuto invio della richiesta e della ricezione della stessa.
Sono usualmente considerati strumenti idonei per l’invio sia la raccomandata che la pec, non anche la posta elettronica ordinaria ed il fax, che non garantiscono la prova della consegna.
La richiesta di pagamento deve avere un contenuto minimo necessario. Infatti si ritiene che in esso debbano esser indicati:
- il titolo del diritto di credito, ossia la fonte da cui il diritto ha tratto origine;
- l’importo dovuto, con gli eventuali relativi interessi;
- termine per il pagamento;
- avvertenza circa l’intento di ricorrere all’autorità giudiziaria, ove non si procede al pagamento.
La diffida, ivi descritta, può essere realizzata anche autonomamente dal creditore. Tuttavia, ove a seguito di tale invito il debitore non adempiesse, è consigliabile ricorrere ad un legale professionista.
Dopo predetto invito bonario ad adempiere, se il creditore intende esperire l’azione giudiziaria, può tentare prima la conciliazione presso un organismo a ciò deputato. In alcune materie, il ricorso preventivo alla mediazione e conciliazione è obbligatorio, come nel caso di liti in materia di condominio, successione, contratti assicurativi, bancari o finanziari.
6.1. Diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere è uno strumento di carattere generale e tipico. Esso può esser fatto sempre valere dal creditore, non c’è bisogno che venga inserita una clausola nel contratto.
In quanto costituisce anche una modalità di risoluzione di diritto, può essere adottata quando si verifica l’inadempimento grave. La diffida, dunque, ha lo stesso presupposto dell’inadempimento giudiziale, ossia un inadempimento di non scarsa importanza.
Con la diffida ad adempiere il creditore intima di adempiere in un congruo termine per adempiere, non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il contratto si intende risolto.
Si potrebbe dire che anche questa previsione generale e ampia. In quanto, in qualità di creditore, potrei sempre far valere, ottenendo una risoluzione più comoda, sminuendo il ruolo della risoluzione giudiziale, perché c’è un alternativa generalizzata che è la diffida ad adempiere.
La diffida ha un ulteriore funzione, oltre quella risolutiva. Con tale istituto si cerca di ottenere l’adempimento quando già il contratto è risolvibile. Essa opera in un momento in cui l’adempimento è tardivo.
Con la diffida ad adempiere entro un certo termine, è il creditore che scegli la strada dell’adempimento tardivo, che quindi è legittimo.
Si discute ancora quale sia la natura giuridica della diffida, se sia una atto negoziale o atto giuridico in senso stretto, perché anche se volontario gli effetti sono determinati dalla legge.
6.2. Mediazione
Al fine di ottenere l’adempimento ad un diritto di credito, potrebbe essere preferibile ricorrere alla mediazione, piuttosto che a strumenti giudiziari di risoluzione delle controversie.
Un’istanza di Mediazione presenta enormi vantaggi rispetto, che invece potresti non riscontrare in sede giudiziaria. Ad esempio la mediazione comporta:
- Tempi minimi: durata media di una Mediazione è di due mesi, con eccezioni che vedono contenziosi chiudersi nella metà del tempo.
- Costi ridotti: le tariffe di mediazione sono prefissate dal Ministero della Giustizia e non cambiano durante la procedura, indipendentemente dalla sua durata.
- Valore di sentenza: il verbale di conciliazione, che sancisce il successo della mediazione, rappresenta un titolo immediatamente esecutivo: ha lo stesso valore di una sentenza del Giudice.
- Libertà di pianificazione: le parti sono libere di fissare gli incontri in base alle loro esigenze, senza che una persona esterna (il Giudice) imponga loro le regole per la gestione della procedura.
Le parti coinvolte in una lite possono attivare la procedura di negoziazione con la domanda di mediazione civile obbligatoria o facoltativa, prima che la causa arrivi davanti al Tribunale Civile.
La mediazione, laddove sia obbligatoria, costituisce una condizione di procedibilità in giudizio. Ciò implica che non si potrà accedere alla tutela giurisdizionale, se prima non è adottato suddetto strumento.
Non è sempre obbligatoria, ma è tale per determinate materie. Se non viene aperta, non è possibile nemmeno portare la causa davanti al giudice. Prima è necessario cercare di risolvere la controversia con la negoziazione.
Nel caso della mediazione facoltativa, invece, sono le parti a decidere quando risolvere la controversia con la negoziazione oppure direttamente in giudizio
7. Gli strumenti giudiziari di tutela del diritto di credito
Se il creditore non riesce ad ottenere il soddisfacimento del proprio diritto in sede stragiudiziale, può ricorrere all’autorità giudiziaria. Egli, in tal modo, otterrà un provvedimento che accerta il diritto e che funge da titolo esecutivo per proceder all’esecuzione coatta.
In fase giudiziale, si suole distinguere due metodi per procedere all’attività di recupero, il ricorso per ingiunzione e l’atto di citazione, tramite i quali accedere al rito ordinario.
Il primo strumento presuppone l’adozione di un decreto ingiuntivo da parte del Giudice. Il creditore che abbia la prova certa del credito, presenta istanza, tramite il suo rappresentante, con ricorso depositato in cancelleria, al quale seguirà il decreto. Con questo, il debitore sarà invitato a pagare la somma dovuta, inoltre, è anche assegnato un termine di quaranta giorni per impugnare il decreto. Se il debitore non procede in tal senso, il decreto diviene titolo esecutivo, in caso contrario si apre il giudizio con rito ordinario.
Nel secondo caso, invece, il creditore, per il tramite del suo rappresentante, avvia direttamente il giudizio ordinario di cognizione. In tal contesto, egli sarà tenuto ad offrire la prova della fonte del suo diritto di credito e di aver eseguito la prestazione a suo carico.
7.1. Procedura esecutiva
L’esecuzione forzata, che segue l’azione del creditore in caso di inadempimento, vede come uno dei momenti centrali il c.d. pignoramento. Capita spesso che le persone si obblighino nei confronti di altre per ricevere un credito necessario per dei pagamenti ingenti.
Tale procedura assolve alla funzione di assicurare un risultato equivalente a quello cui si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo dell’obbligato, sottraendo coattivamente beni compresi nel patrimonio debitorio e trasformandoli, sempre coattivamente, in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.
Tale procedura assolve alla funzione di assicurare un risultato equivalente a quello cui si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo dell’obbligato, sottraendo coattivamente beni compresi nel patrimonio debitorio e trasformandoli, sempre coattivamente, in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.
Quest’ultimo è un’intimazione ad adempiere all’onere derivante dal diritto di credito, come risultante dal titolo, entro un termine determinato dal creditore, ma che, di regola, non deve essere inferiore a 10 giorni.
A ciò segue il pignoramento. Esistono ben tre tipologie di pignoramento descritte dal codice: mobiliare presso il debitore, immobiliare o mobiliare presso terzi.
7.2. Pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare si realizza per il tramite della notifica di un atto avente contenuto specifico,
E’ infatti necessario assolvere ad alcuni adempimenti di forma e contenuto al fine di garantirne la validità. I requisiti in questione sono espressamente elencati dal legislatore all’art. 555 c.c., e sono i seguenti:
- i requisiti di qualsiasi atto di parte previsti dall’art. 125 c.p.c.;
- l’esatta indicazione dei beni e diritti immobiliari che si intende sottoporre ad esecuzione. In particolare dovranno essere indicati gli estremi richiesti dalla legge per l’individuazione dell’immobile ipotecato: natura dell’immobile; destinazione urbanistica: comune di appartenenza; numero di partita catastale o delle mappe censuarie e almeno tre confini;
- infine l’ingiunzione al debitore di cui all’art.492 primo comma c.p.c., di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti.
Alla notifica, entro 90 giorni, seguono alcuni adempimenti:
- trascrizione nel registro immobiliare;
- alla relativa consegna al creditore e al suo rappresentante;
- vendita forzata.
7.3. Pignoramento mobiliare
Il procedimento del pignoramento dei beni mobili presso il debitore si connota per una maggiore semplicità rispetto al pignoramento di beni immobili. In primo luogo vengono meno gli oneri di trascrizione e iscrizione nei registri pubblici.
E’ sufficiente, inoltre, che la il creditore personalmente, o a mezzo del difensore munito di mandato, si rivolga all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Allo stesso dovrà essere presentata una richiesta di pignoramento, mediante consegna del titolo esecutivo su cui si fonda il credito ed il precetto debitamente notificato.
L’ufficiale giudiziario procede alle seguenti operazioni:
- ricerca dei beni da pignorare;
- scelta, individuazione ed apprensione delle cose da pignorare.
7.4. Azioni a tutela del diritto di credito
In qualità di creditore potresti dover porre in essere eventuali azioni poste a tutela della garanzia patrimoniale generica.
L’art. 2740 c.c. prevede,infatti, che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Al fine di preservare la predetta garanzia, il creditore ha disposizione i seguenti strumenti:
- azione di revocatoria, è un azione costitutiva diretta ad ottenere sentenza di inefficacia relativa, l’atto pregiudizievole compiuto dal debitore, che pregiudica il creditore, è inefficace nel confronti del creditore. L’atto rimane tra le parti che lo hanno posto in essere, tra il debitore dante causa, che ha disposto del bene, e il terzo che ha acquistasti il bene a titolo gratuito, rimane valido e efficace. L’atto non è opponibile al creditore che ha esperito con successo l’azione revocatoria.
- azione di surrogazione, può agire verso i terzi oggetto di pretesa da parte del debitore inerte per acquisire al patrimonio di costui risultati economicamente utili. Tramite l’azione, il creditore si sostituisce al debitore nell’esercizio dei propri diritti, al fine di mantenere la garanzia patrimoniale generica.
8. Azione revocatoria
L’azione revocatoria è un azione costitutiva diretta a tutelare il diritto di credito.
Con l’azione in questione si mira ad ottenere sentenza di inefficacia relativa. L’atto pregiudizievole compiuto dal debitore, che pregiudica il creditore, è inefficace nel confronti del creditore.
Quindi, l’atto rimane valido tra le parti che lo hanno posto in essere, tra il debitore dante causa, che ha disposto del bene, e il terzo che ha acquistasti il bene a titolo gratuito, rimane valido e efficace. L’atto non è opponibile al creditore che ha esperito con successo l’azione revocatoria.
Si parla di inefficacia in quanto non riguarda l’atto in sé. L’atto è opponibile a tutti gli altri creditori, che non hanno esperito l’azione, è inopponibile solo rispetto al creditore che ha esprimo l’azione con successo.
Questa inopponibilità relativa significa che nei confronti di quel creditore è come se l’atto non fosse stato compiuto, il bene oggetto di disposizione è come se fosse presente nel patrimonio del creditore, che lo può aggredire come se fosse ancora presente nel patrimonio del creditore.
Andrà quindi a fare un pignoramento presso il terzo, azione esecutiva contro il terzo. L’atto formalmente e giuridicamente è nella titolarità di un terzo, ma il terzo non può opporre il suo acquisto al creditore che ha esperito l’azione.
L’azione revocatoria è azione costitutiva, strumentale all’esercizio dell’esecuzione forzata, io preparo la strada all’esecuzione, anche presso il terzo.
Esperita la revocatoria con successo aggredisco il bene del terzo, è un’ipotesi di responsabilità senza debito. Il terzo viene ad essere assoggettato ad una forma di responsabilità patrimoniale eppure non è debitore, perché ha acquistato sulla base di un atto di disposizione che la revocatoria ha reso relativamente inefficace nei suoi confronti.
L’azione di cognizione precede l’esecuzione.
8.1. Presupposti: quale pregiudizio per il creditore?
L’azione revocatoria, posta a tutela di un diritto di credito, può essere esperita in caso un atto di disposizione patrimoniale, deve arrecare pregiudizio al creditore, eventus damni.
Con ciò, si fa riferimento ad una nozione lata di pregiudizio. L’azione revocatoria è uno strumento di tutela, cautelativa, di conservazione della garanzia patrimoniale generica. E’ esperito di fronte ad un pericolo, prima dell’inadempimento e proprio per cautelarsi rispetto al rischio di inadempimento, dal pericolo che possa essere infruttuosa l’azione esecutiva.
Modifica quantitativa e qualitativa
Il potenziale pregiudizio sussiste non solo se il patrimonio si riduce qualitativamente in modo da mettere in serio pericolo la soddisfazione creditorio, ma anche laddove, pur non riducendosi quantitativamente, si modifica qualitativamente.
Il patrimonio può subire una modifica qualitativa e non quantitativa, il valore di ciò che entra e esce si equivale, ma ciò che esce è un bene facilmente aggredibile, ad esempio bene immobile, ed entra invece un bene difficilmente individuabile, quindi non agevolmente aggredibile.
Non c’è dubbio che il ne mobile o il denaro sono occultabili.
Oppure vendo un bene immobile e ne acquisto altri 10 dislocati per il territorio non c’è dubbio che per il creditore, che ha un credito ingente, che copre il valore di questo immobile, se ci troviamo di fronte ad un editore è più difficile per cil creditore aggredire il patrimonio.
Il creditore deve avere un credito proporzionato al valore del bene immobile, e se il debitore non ha più l’immobile, che si trovava nel territorio circoscritto, ma questo è stato permutato con una grande quantità di immobili dislocati sul territorio nazionale, l’esecuzione forata è più complicata.
Quindi in questo caso si concretezza l’eventus danni che legittima la mia azione.
8.2. Presupposti: intento fraudolento
Secondo presupposto è soggettivo, il debitore deve essere consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Se si tratta di un atto precedente all’insorgere del credito, perché la revocatoria può essere esperita anche da parte di creditori il cui credito è successivo all’atto di disposizione, in questo caso occorre un elemento soggettivo più pregnante.
In questo caso è necessario che vi sia un elemento psicologico, particolarmente pregnanti, non basta la scientia damni, ma deve esserci l’intento fraudolento, ossia che l’atto è dolosamente preordinato ad arrecare un pregiudizio alle ragioni di colui che sarebbe divenuto creditore.
8.3. La posizione del terzo
La revocatoria è strumentale ad una successiva azione di esecuzione contro il terzo, la vado a fare contro il terzo perché per il creditore quell’atto non c’è e quindi come se il bene non fosse uscito dal patrimonio del debitore.
La posizione del terzo è differentemente tutelato a seconda che abbia acquistato a titolo oneroso o gratuito. Se ha acquistato a titolo gratuito viene in rilievo un conflitto tra posizioni impari, da un lato c’è il creditore che cerca di evitare un pregiudizio, di eliminare un pregiudizio che potrebbe pregiudicare la soddisfazione coattiva della pretesa creditoria, dall’altro c’è chi ha acquistato a titolo gratuito, che cerca di mantener un lucro un vantaggio.
In questo caso viene privilegiato il primo. In questo caso non si richiede che il terzo abbia un particolare elemento soggettivo. Chi ha acquistato a titolo gratuito non deve avere un particolare elemento soggettivo.
Mentre se il terzo ha acquistato a titolo oneroso, viene in rilievo un conflitto di danno evitando, cercano entrambi di evitare un danno.
Il terzo per avere quel bene oggetto dell’atto di disposizione ha sopportato un sacrificio economico, per tanto si cerca di tutelarlo quindi, e il creditore deve dimostrare che il terzo avesse conoscenza di arrecare un danno al creditore, questo rappresenta l’elemento più importante.
9. Espropriazione di beni: art. 2929 bis c.c.
Tra gli strumenti introdotti di recente dal legislatore, posti a tutela del diritto di credito, vi è il particolare istituto previsto all’art. 2929 bis c.c., che, rubricato “espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito”, introduce una forma di pignoramento anticipato.
Se nel modello tipico dell’azione di revocazione, l’azione di condizione precede l’esecuzione, nel caso previsto dall’art. 2929 bis c.c., invece, l’esecuzione precede l’accertamento.
Il legislatore consente al creditore se ci sono i presupposti formali e cronologici di intraprende immediatamente un’azione esecutiva salva opposizione all’esecuzione con cui si introduce un giudizio di cognizione per accertamento negativo dell’esistenza di presupposti per agire in revocatoria o dei presupposti specifici del 2929 bis.
L’art. 2929 bis c.c. è uno strumento che il legislatore introduce per compensare il processo di progressiva erosione del principio di universalità patrimoniale, che si è avuto con il proliferare dei patrimoni separati, fino ad arrivare al 2645 ter con un schema in bianco che si presta a plurime possibilità utilizzo di realizzare patrimoni destinati.
Il legislatore per riequilibrare le sorti del credito introduce questo tipo di rimedio, che consente al creditore, pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di un vincolo di indisponibilità o alienazione di beni immobili, che sia stata compiuta a titolo gratuito.
Il creditore munito di titolo esecutivo può procedere ad esecuzione forzata, ancorché non abbia ancora avuto la sentenza di revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto.
9.1. Come funziona?
La norma prevede che i creditore pregiudicato da atto di costituzione di vincolo di indisponibilità o alienazione, che ha per oggetto immobili o mobili registrati, successivi al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata anche s non ha ottenuto la sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole è trascritto.
Questo rimedio è alternativa alla revocatoria, consente azione esecutiva anticipata a prescindere dall’esperimento dell’azione revocatoria.
Qui c’è una deroga al principio della priorità della trascrizione, la trascrizione del pignoramento successiva prevale rispetto alla trascrizione dell’atto di alienazione o costitutivo del vincolo.
E’ come se questo atto rimanesse per un anno esposto ad una situazione di precarietà, perché il creditore può trascrivere questo atto di pignoramento.
Coloro che sono controinteressati, che è colui che ha beneficiato del vincolo, ha acquistato il bene, il debitore stesso, possono far valere le loro ragioni, facendo valere l’assenza dei presupposti, tramite opposizione.
Costoro possono far valere le loro ragioni per dimostrare che non sussistono i presupposti e possono fare opposizione all’esecuzione, ma in questo caso contestando il diritto del creditore a fare esecuzione o perché non sussistono i presupposti del 2929 bis, può dire che non ha titolo esecutivo o che è passato più di un anno.
9.2. Atto di disposizione e atto di alienazione a titolo gratuito
L’art. 2929 bis c.c. è uno strumento di tutela del diritto di credito avverso gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità e atti di alienazione a titolo gratuito.
La norma desta particolare perplessità interpretative per quel che riguarda l’attribuzione “a titolo gratuito”, oltre che agli atti di alienazione anche agli atti di disposizione.
Nell’ambito di questi atti non ha senso questa distinzione, qua in realtà è auto destinazione, io lo destino ma il bene rimane mio.
Rispetto all’atto di trasferimento vediamo se c’è la controprestazione, mentre rispetto a questi atti di auto destinazione sicuramente non c’è controprestazione, sono io stesso che destino il bene al perseguimento dello scopo.
Secondo un orientamento è necessario valutare lo scopo perseguito, ossia se è economicamente rilevante e attribuisce un vantaggio patrimoniale, o è uno scopo altruistico.
Se è egoistico destinato ad uno scopo che è nel mio interesse, quindi sarebbe a “ titolo oneroso”. Invece se è uno scopo altruistico è gratuito.
Ma aderendo a questa interpretazione, gli atti di autodestinaizone patrimoniale, che perseguono scopo economicamente interessati, dove c’è perseguimento di interesse egoistico e patrimoniale, sono tutelati di più, perché non puoi essere esperito il rimedio di cui all’art 2929 bis c.c., sarebbero vincoli onerosi per i quali è prevista l’azione revocatoria.
Mentre quelli altruistici, che in via esemplifica identificano l’interesse meritevole di tutela, come l’assistenza ai disabili, sarebbero esposti all’azione esecutiva di cui alla disciplina in esame.
Appurato la difficoltà di riferire la contrapposizione gratuito e onerose che destinano in maniera statica senza trasferimento e, in considerazione che l’eventuale adattamento della espressione discrimina i vincoli altruistici, comporta la contraddittoria conclusione che gli atti di destinazione egoistici sono maggiormente tutelati, la tesi prevalente si ritiene che il sintagma “ a titolo gratuito” è riferito solo agli atti di alienazione.
10. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la procedura prevista per riscuotere un diritto di credito è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.