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Il divieto di patti successori è sancito dall’ordinamento civile italiano.
L’art. 458 del Codice Civile stabilisce infatti la nullità di ogni patto volto a disporre della propria successione e di qualsiasi diritto su una successione che si deve ancora aprire ed avente ad oggetto la rinuncia dei diritti a succedere, sempre di una successione non ancora aperta.
Tale articolo stabilisce a chiare lettere “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
1. Cosa sono i patti successori e perché in Italia sono vietati
I patti successori sono dei contratti o comunque degli atti unilaterali che hanno per oggetto la successione di una persona non ancora defunta.
In Italia sono vietati in quanto il nostro ordinamento tiene molto in considerazione la tutela della libertà testamentaria.
Ciò significa che chi fa testamento deve essere libero di poter modificare le proprie volontà fino alla fine senza condizionamenti esterni scaturiti appunto dai patti.
Dunque se fai testamento non devi in nessun motivo essere vincolato contrattualmente a disporre un tipo di testamento anziché un altro.
In più vediamo che la legge stabilisce solo due tipi di successione quella legittima e quella testamentaria, non c’è alcuna norma che ti dà la possibilità di farla in maniera contrattuale o pattizia.
2. Tipi di patti successori
L’art. 458 del Codice Civile individua tre tipi di patti successori:
- Istitutivi;
- Abdicativi o rinunziativi;
- Dispositivi.
2.1. I patti successori Istitutivi
Il patto istitutivo è un contratto che stipuli con il futuro testatore, nel quale si decide che sarai un erede dopo la sua morte.
In questo caso la forma è simile a quella testamentaria, ma naturalmente la violazione del testamento anche se simile come forma è palese e dunque viola la libertà testamentaria.
La nullità di questi patti sottolinea il fatto che la dilazione può avvenire solo per legge o per testamento.
La Corte di Cassazione con sentenza 4053 del 1987 osserva che “il negozio con il quale un soggetto dispone, in vita, di un proprio diritto attribuendolo unilateralmente ad un altro soggetto, con effetti decorrenti dalla propria morte è valida se si perfeziona con i requisiti di forma stabiliti dalla legge.
Se l’attribuzione è invece frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori e di conseguenza è nullo”.
2.2. I patti successori abdicativi o rinunziativi
Con tali patti con il quale tu potresti rinunciare a dei diritti che ti potrebbero spettare all’apertura della successione.
I patti rinunciativi possono essere stipulati sotto forma di contratto o di atto unilaterale.
Il primo quando appunto stipuli tale contratto con una o più soggetti stabilendo la rinuncia ad una futura eredità.
Il secondo invece è quando rinunci (appunto unilateralmente) ad una eredità di una persona ancora viva.
2.3. I patti successori dispositivi
Sono quei patti con cui disponi con un altro soggetto (patto tra vivi), di alcuni diritti che potrebbero essergli destinati al momento dell’apertura di una futura successione.
Un esempio di questa categoria potrebbe essere rappresentato dal contratto con il quale Tu vendi a Caio l’eredità di tua madre ancora in vita.
3. Come si fa a capire se un patto ricade nel divieto di patti successori
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 95 del 1983) per stabilire se una determinata pattuizione ricade nel divieto di patti successori (art. 458 del Codice civile), bisogna accertare:
- Se ti trovi nel caso in cui il vincolo giuridico è stato creato con la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione che non è stata ancora aperta.
- Se i diritti o la cosa che sono ad oggetto del rapporto sono stati considerati al momento della stipula, come parte di una futura successione o comunque saranno compresi nella stessa.
- Se tu abbia provveduto tramite contratto o patto unilaterale, a provvedere in tutto o in parte alla successione, privandoti di qualsiasi possibilità di recesso.
Dunque se un contratto o un atto unilaterale ricade in questa casistica, lo stesso sarà definito nullo.
Ma vediamo che a un patto successorio nullo possono seguire uno o più atti esecutivi.
Per spiegare meglio tu hai stipulato un contratto con Tizio, in cui si stabiliva che una parte della successione andrà a te, Tizio per dare esecuzione allo stesso sarà obbligato a stilare un testamento che comprende ciò che è stato già stabilito precedente tramite quella pattuizione.
Ora cercherò di spiegare quale sono le conseguenze in base ai diversi tipi di patti successori.
4. Testamento esecutivo di patto istitutivo
Dopo aver stipulato un contratto con il testatore che stabilisce che sarai un futuro erede all’apertura della successione, seguirà un testamento esecutivo che stabilisce ciò.
Questo testamento però sarà dichiarato nullo secondo l’art. 626 del Codice Civile.
Tale articolo stabilisce infatti “Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre”.
In altre parole se nel testamento è stata fatta menzione del patto successorio concluso precedentemente, sarà nullo perché il motivo è illecito.
5. Rinuncia all’eredità
Se rinunci all’eredità tramite patto successorio rinunziativo non potrà nessuno e in nessun caso essere impugnata se la rinuncia viene fatta dopo l’apertura della successione.
Infatti in tal caso non potrà essere impugnata per un mero errore ma solo per violenza o dolo secondo quanto stabilito dall’art. 526 del Codice Civile.
Se invece la tua rinuncia all’eredità derivante da patto abdicativo viene fatta prima dell’apertura della successione, in questo caso sarà dichiarata nulla.
6. Contratto esecutivo
In caso di patto dispositivo invece non sempre segue un contratto o un atto esecutivo.
Qui troviamo però due tesi differenti.
La prima che è del parere che il contratto da te stipulato non sarà nullo ma annullabile ai sensi del numero 4) dell’art. 1429 del Codice Civile “quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto”.
La seconda invece che sarà nullo ai sensi dell’art.1345 del Codice Civile, ossi a così stabilisce “il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”.
7. Divieto di patti successori: deroghe
Vediamo però come il nostro ordinamento ha messo a disposizione delle deroghe ossia forme di patti successori che possono essere definiti leciti.
Ad esempio l’assicurazione sulla vita come stabilisce l’art. 1920 del Codice Civile “È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.
Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.
Questa forma di patto successorio è considerato lecito perché i suoi effetti si produrranno solo dopo la morte di chi lo ha stipulato.
Un’altra deroga è il patto di famiglia regolamentato dall’art. 768 – bis come contratto atipico dunque non incorrerà nel divieto posto ai patti successori.
Tali deroghe naturalmente sono solo alcune da quelle stabilite dal legislatore. Comunque eventuali altre deroghe dovranno essere valutate caso per caso al momento della stipula di un contratto.
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