INDICE
La legge considera nulla la donazione solo in determinati casi specifici, sono ipotesi molto rare.
Infatti nel caso tu abbia donato beni, soldi, titoli al portatore o qualsiasi altro oggetto puoi sempre revocarla e farti restituire ciò che è stato donato.
Quando è nulla
Una donazione è nulla quando:
- Manca uno degli elementi essenziali;
- Causa illecita o oggetto illecito, impossibile o indeterminabile;
- Che sia in contratto con una norma imperativa.
La donazione deve avere la forma dell’atto pubblico altrimenti verrà meno uno degli elementi essenziali, ossia la forma.
In più di una sentenza la Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 18725 del 27 luglio del 2017) ha precisato che se la donazione che hai intenzione di fare ha per oggetto il trasferimento dei valori immobiliari a terzi, deve essere ricondotta alla fattispecie della donazione diretta e non indiretta, e deve essere effettuata a pena di nullità con la forma dell’atto pubblico.
Un altro elemento di nullità è stabilito dall’art. 788 del Codice Civile che stabilisce “Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità”.
Questo significa se quando hai stilato l’atto la tua intenzione era illecita, la donazione stessa si intenderà illecita.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche ribadito (con sentenza n. 5068 del 2016) che: “la donazione di cosa in tutto o in parte altrui (quale la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede) è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’altruità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo“.
In altre parole la donazione deve avere come oggetto beni che sono tuoi in concreto, in quanto la donazione di beni futuri o di beni altrui è nulla.
Donazione di modico valore
Qui c’è da fare una precisazione in quanto se il bene che hai intenzione di donare non ha un valore altissimo allora basta semplicemente la tua volontà di donare affinchè la donazione si perfezioni.
In questo caso la donazione è valida anche con un atto tacito, ossia tu consegni quel bene a un soggetto.
Vediamo però che una volta fatta una donazione di modico valore questa non potrà essere annullata per vizi di forma, in quanto le forme da considerare in tal caso sono blande.
Invece sarà possibile annullarla per vizi di sostanza, cioè solo nel caso in cui tu nel momento in cui hai donato non eri consapevole della tua azione, di conseguenza viene a mancare così un elemento essenziale della donazione.
Naturalmente l’incapacità può dipendere da tanti fattori tra cui un’incapacità mentale dichiarata anche dallo stesso tribunale.
L’incapacità può essere dipesa da un determinato specifico momento, come ad esempio essere sotto effetto di stupefacenti, alcol o qualsiasi tipo di patologia che si manifesta saltuariamente.
Nel caso in cui la tua donazione rientra nel primo caso, per renderla nulla basterà il certificato di inabilitazione o interdizione rilasciato dal tribunale.
Se invece il tuo caso rientra nella seconda fattispecie allora ci sarà bisogno di provare che in quel momento non eri in grado di intendere e volere.
La donazione non di modico valore
Nel caso in cui invece la donazione che intendi fare ha un valore importante in questo caso bisognerà rispettare una specifica forma.
In questo caso infatti la donazione dovrà essere fatta dinnanzi al notaio e a due testimoni.
Se la tua donazione ha per oggetto un immobile ad esempio se non viene fatta davanti a un notaio si considera nulla.
Di conseguenza è nulla la donazione che viene da te fatta in presenza del notaio ma senza la presenza di testimoni.
Donazione di una somma di denaro
La stessa sentenza della Corte di Cassazione sopra menzionata (sentenza n. 18725 del 2017), ha stabilito che è nulla la donazione fatta tramite bonifico bancario di una somma considerevole di denaro in quanto manca di atto pubblico, dunque viola l’art. 782 del Codice Civile.
L’art. 782 del Codice Civile infatti stabilisce che “La donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità Se ha per oggetto cose mobili essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio”.
Prima di questa sentenza la donazione tramite bonifico era valida perché “indirettamente” tu potevi raggiungere l’effetto negoziale della donazione pur se diverso dal contratto.
Dopo tale sentenza questo non è più possibile in quanto le donazioni devono essere considerate come atti tipici e diretti di conseguenza per essere validi devono avere la forma solenne dell’atto pubblico sotto pena di nullità.
La nullità della donazione comporterà che l’atto da te messo in pratica rimarrà improduttivo senza l’elemento essenziale della forma.
Lo stesso principio vale nel caso tu voglia usare come strumento per donare titoli al portatore, come possono essere i libretti bancari o postali o ancora assegni bancari o assegni circolari, anche in questo caso la donazione è nulla per mancanza di atto pubblico.
Ma le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno comunque mantenuto alcune determinate donazioni che puoi effettuare anche in mancanza di atto pubblico, senza che esse risultino nulle.
Donazioni indirette
Tali tipi di donazioni sono state definite “donazioni indirette” validamente effettuate senza atto pubblico.
Tra questi infatti potrai trovare, il pagamento del debito altrui ad esempio sei un genitore che vuole pagare il debito di un figlio come può essere un mutuo da lui contratto, infatti questo ricade nella fattispecie dell’adempimento del terzo stabilito dall’art. 1180 del Codice Civile.
Tale articolo stabilisce che “L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
Potrai pagare un prezzo dovuto da altri, come ad esempio pagare l’affitto di tuo figlio dovuto da lui all’intestatario, anche questo ricade come sopra nell’art. 1180 del Codice Civile.
Potrai anche versare somme in un conto cointestato, questo invece ricadrebbe nella fattispecie del contratto a favore di terzo stabilito dall’art. 1411 del Codice Civile.
Infatti tale articolo stabilisce quanto segue “È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare”.
Anche l’eventuale vendita di un bene a un prezzo simbolico rientra in questi casi, infatti in tal caso la donazione starebbe nella differenza tra il valore venale del bene e il prezzo effettivamente pagato.
E in ultimo potrai rinunciare a un credito che vanti nei confronti di un tuo debitore, in tal caso la fattispecie della donazione ricadrebbe nelle rimissione del debito stabilito dall’art. 1236 del Codice Civile.
Nullità grave
Sarà in fine ritenuta nulla la donazione da te effettuata che presenta gravi vizi.
La nullità della donazione in tal caso può essere fatta valere in ogni momento e da chiunque, perché viene vista dall’ordinamento come conseguenza di vizi estremamente gravi.
Tra queste troviamo:
- la mancanza di uno o più requisiti essenziali;
- illiceità della causa;
- l’indeterminabilità o impossibilità dell’oggetto di donazione
- che tale donazione sia in contrasto con una norma imperativa.
Se desideri ricevere assistenza in materia di Pianificazione e Difesa del tuo Patrimonio contatta i professionisti di ObiettivoProfitto compilando il Modulo di contatto che trovi in questa pagina