Doppia imposizione internazionale: come evitarla?

La doppia imposizione internazionale è uno dei fenomeni che contraddistinguono i mercati aperti. Le società e i liberi professionisti operano all’interno di quella che oggi possiamo definire una vera e propria globalizzazione dei mercati.

Quando le imprese hanno più sedi, possono aprire l’attività in un Paese e poi svolgerla in un altro. La molteplicità degli scambi tra stati diversi può essere causa di problemi, tra cui il noto fenomeno della doppia imposizione.

Se sei un professionista, la tassazione delle attività da parte dello Stato ti porta già via una parte del tuo reddito. Ma addirittura una doppia tassazione?

L’ambito della fiscalità internazionale è molto vasto ed esistono diverse Convenzioni per evitare la doppia imposizione o per evitare la mancata imposizione totale sulle attività svolte da una società o da un libero professionista (oltre che per i lavoratori dipendenti).

Dato che a nessuno piace veder tassato più volte il frutto del proprio lavoro, ecco come evitare la doppia imposizione.

Nell’epoca dello scambio commerciale e della libertà di circolazione dei capitali e delle persone, potrebbe ben accadere che un contribuente fiscalmente residente in Italia si rechi all’estero per un contratto di lavoro dipendente della durata di qualche anno. In questo caso, tuttavia, si troverà ad essere assoggettato sia a tassazione nello stato ove ha percepito il reddito (c.d. “stato della fonte“), ed anche nello stato ove risiede (c.d. “Stato della residenza“).

Cosa fare ove dovessi incorrere in una tale situazione?

Laddove fossi interessato a costituire traffici commerciali in più stati ti invitiamo nella prosecuzione della letture. Con il presente articolo intendiamo descriverti il fenomeno della doppia imposizione internazionale e come prevenirlo.

1. Cos’è la doppia imposizione?

Prima di studiare i modi per evitarla, occorre capire cosa intendiamo quando parliamo di doppia imposizione.

La doppia imposizione fa riferimento al principio fiscale secondo il quale una società o un professionista è obbligato a pagare due volte le imposte sul reddito relative alla medesima fonte di reddito.

In sintesi, il reddito è lo stesso ma la tassazione avviene due volte.

La doppia imposizione può verificarsi sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale accade quando la fonte di reddito viene tassata sia a dal punto di vista aziendale che personale.

Dal lato internazionale, invece, la doppia imposizione si verifica quando la fonte di reddito è tassata da due Stati diversi.

Quando si realizza la doppia imposizione internazionale?

In genere, le ipotesi in cui si concretizza una doppia imposizione fiscale internazionale si realizza in costanza di alcune circostanze.

Ad esempio, talvolta accade che lo Stato, in cui è erogato il reddito, utilizzi ai fini della tassazione:

  • un criterio di tipo “reale“, legato alla tipologia di reddito (es. dividendi, reddito da lavoro, etc),
  • oppure un criterio “territoriale” quando l’aspetto principale è il luogo di produzione del reddito stesso.

Rientra in questa fattispecie il caso in cui la presenza di ritenute fiscali in uscita dallo Stato di erogazione crea un flusso finanziario transnazionale.

Mentre, contestualmente, accade che l’altro Stato, ove il soggetto passivo di imposta ha residenza fiscale, applica un criterio “personale” di tassazione. Si tratta del c.d. principio della “worldwide taxation“. Suddetto criterio comporta che il reddito è tassato in capo alla persona residente in quello Stato ovunque sia stato prodotto.

Laddove ricorrano tali circostanze, entrambi gli stati sono in possesso di potestà impositiva. Cosicché accade che il soggetto passivo può essere sottoposto ad una doppia imposizione internazionale.

Tale prassi non trova, a livello internazionale, un divieto esplicito. Per questa ragione che gli Stati, soprattutto appartenenti all’Unione europea, si sono impegnate a concludere delle Convenzioni con l’obiettivo di ridimensionare il fenomeno. D’altronde, come è evidente, esso può pregiudicare la creazione di un mercato unico economico e limitare la circolazione di beni e ricchezze.

2. La doppia imposizione internazionale

Ad essere vittima della doppia imposizione sono spesso le aziende internazionali. Come mai accade questo? Perché, per esempio, i redditi sono imponibili nel Paese all’interno del quale si guadagna e poi sono tassati nuovamente nel paese d’origine dell’attività. 

Certe volte questa doppia imposizione raggiunge cifre talmente alte che non ha senso proseguire con il business.

Come evitare la doppia imposizione internazionale? Gli Stati stessi si sono posti questo problema e, di conseguenza, hanno firmato delle Convenzioni e dei Trattati per limitare l’imposizione fiscale e legarla ad uno Stato soltanto.

Le Convenzioni sono basate su modelli forniti dall’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (nonostante esistano altri modelli di Convenzione, come quello delle Nazioni Unite o degli Stati Uniti). In ambito internazionale, la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicate dai vari Paesi in ambito bilaterale, sono espressamente ispirate al modello di convenzione promosso dall’OCSE. Queste convenzioni hanno come obiettivo quelli di limitare o eliminare i fenomeni di doppia imposizione fiscale dei redditi transnazionali.

Nel momento in cui i diversi Stati decidono di firmare i trattati, limitano la loro tassazione sulle attività svolte a livello internazionale.

Questo serve per evitare la doppia tassazione in capo al professionista che svolge la propria attività ma anche per far lavorare di comune accordo i Paesi tra di loro.

3. Criteri con cui avviene la tassazione

Prima di analizzare il modo in cui le Convenzioni evitano la doppia imposizione, dobbiamo fare una premessa su quelli che sono i metodi di tassazione.

I principali strumenti con cui si tassa il reddito:

  • Tassazione nello Stato di residenza: in base a questo principio, uno Stato può tassare i redditi prodotti da società o persone fisiche con residenza fiscale all’interno del territorio sul quale esercita la sua potestà;
  • Tassazione nello Stato della fonte: uno Stato può tassare redditi che provengono dal proprio territorio anche se, chi li produce, ha residenza fiscale in un territorio dove ha potestà un altro Stato.

Oltre a questo problema di tassazione, devi aggiungere anche il fatto che la residenza fiscale è regolata in modo diverso da ogni nazione.

Perciò, il problema della doppia imposizione sorge anche nel caso in cui una società o una persona fisica abbiano residenza fiscale in due Stati diversi.

Ricapitolando, quando si verifica la doppia imposizione fiscale internazionale giuridica? Principalmente in 4 casi:

  • Un reddito è tassato in più stati in capo ad un medesimo soggetto;
  • Due Stati tassano lo stesso soggetto in base alla sua residenza fiscale, seguendo il principio di tassazione dei redditi a livello internazionale;
  • Sia lo Stato della fonte sia lo Stato della sua residenza tassano il medesimo soggetto; 
  • Due Stati tassano un soggetto residente in un terzo Paese per redditi che ha prodotto nei rispettivi territori.

Dalla forma della doppia imposizione che abbiamo appena analizzato, va differenziata la doppia imposizione economica, ossia il caso in cui un reddito venga tassato più volte ma nei confronti di soggetti diversi. Questo avviene, per esempio, nel caso degli utili della società i quali possono essere tassati a livello aziendale e anche personale.

3.1. Doppia imposizione giuridica

Nel precedente paragrafo abbiamo, dunque, richiamato sia la doppia imposizione giuridica che la doppia imposizione economica.

La doppia imposizione viene denominata “doppia imposizione internazionale giuridica” quando, in capo allo stesso contribuente, viene tassato uno stesso reddito sia nello Stato della fonte che nello Stato della residenza.

Possiamo offrirti, per semplificare l’identificazione della figura in esame, alcuni esempi.

In primo luogo, un caso piuttosto comune è quello dei dividendi. Questi possono essere percepiti da un socio di una società residente in uno Stato “A” ed essere assoggettati a ritenuta nel medesimo Stato della fonte (Stato del quale la società che eroga il dividendo è residente). Tuttavia, gli stessi poi sono sempre inclusi nel reddito complessivo tassabile del percettore nel proprio Stato “B” di residenza e dunque essere nuovamente oggetto di tassazione.

Altro esempio, sempre in ambito societario, è connessa anche al reddito da lavoro dipendente. Ad esempio può accadere che il reddito derivi da un’attività legata al lavoro dipendente da parte di un soggetto residente nello Stato “A”, che lavora stabilmente nello Stato “B”. Il reddito da lavoro dipendente prodotto deve essere tassati nello Stato “B” (in applicazione del principio della fonte) e nello Stato “A” (in quanto i redditi formano parte del reddito mondiale del soggetto residente).

3.2. Doppia imposizione internazionale economica

Diverso è, invece, il caso della doppia imposizione internazionale economica.

La seconda fattispecie si realizza ove più di un soggetto viene assoggettato a tassazione relativamente ad uno stesso reddito. Ci sono sostanzialmente due tipi di doppia imposizione economica.

Una prima tipologia, è quella che riguarda i casi in cui vi è la distribuzione di un dividendo che viene ad essere incluso nel reddito tassabile del soggetto che lo percepisce.

Altrettanto comune è, invece, l’ipotesi in cui la doppia imposizione si realizza all’interno delle operazioni internazionali messe in atto da gruppi multinazionali. Questo, usualmente, accade con il transfer pricing, ossia il procedimento per determinare il prezzo “congruo” (o “transfer price”) in un’operazione avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni o servizi avvenuta tra entità appartenenti allo stesso gruppo multinazionale.

4. Le Convenzioni evitano la doppia imposizione

Gli Stati utilizzano diversi metodi per evitare la doppia imposizione, anche fondati sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni, spesso stipulate sulla base del Modello OCSE.

I metodi utili ad eliminare la doppia imposizione possono essere:

  • Unilaterali: in applicazione della normativa domestica (ovvero interna) del singolo Stato;
  • Bilaterali: in esecuzione di convenzioni, trattati siglati tra i vari Stati coinvolti, contro la doppia imposizione.

4.1. Il metodo dell’esenzione

Secondo questo particolare metodo, lo Stato di residenza riconosce l’esenzione sui redditi prodotti all’estero, a patto che lo Stato della fonte provveda alla tassazione.

Il metodo dell’esenzione può essere applicato in modo completo oppure in misura progressiva.

Questa seconda possibilità si verifica quando il reddito estero che è stato esentato dall’imposizione concorre con i redditi nazionali imponibili per la determinazione di un’aliquota progressiva da applicare ai redditi nazionali per mano dello Stato della residenza.

Dunque, possiamo distinguere tra:

  • esenzione piena: lo stato di residenza del soggetto, che ha percepito il reddito, non applica l’imposizione fiscale sul reddito estero. In questo modo il reddito viene assoggettato a tassazione esclusivamente nello stato della fonte;
  • esenzione progressiva: lo stato di residenza del soggetto percettore del reddito di fonte estera può computare questo reddito ai fini della determinazione dell’aliquota progressiva applicabile. La predetta aliquota può essere applicata agli altri redditi di pertinenza del soggetto con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto della convenzione.

4.2. Il metodo del credito

Sulla base di questo particolare metodo, lo Stato della residenza riconosce un credito sull’imposta pagata nello Stato della fonte che verrà successivamente dedotto dall’imposta domestica dovuta in riferimento ai redditi esteri.

Nel caso in cui i redditi esteri risultino superiori rispetto all’imposta che il soggetto deve versare per gli stessi redditi, la maggior parte delle Convenzioni risolve il problema stabilendo che il credito per le imposte estere non può superare l’importo dell’imposta domestica che sarebbe stata applicata se il reddito fosse stato tassato applicando le regole dello Stato della residenza.

Se l’imposta pagata all’estero supera il limite del credito, la parte eccedente può essere portata avanti per essere compensata tramite le imposte dovute nello Stato della residenza per gli anni a seguire. 

4.3. Metodo deduttivo

Il metodo della deduzione  consiste in un metodo unilaterale per prevenire la doppia imposizione internazionale. In questo caso, tramite accordo convenzionale, lo Stato della residenza accorda una diminuzione del reddito imponibile al del soggetto che ha percepito redditi esteri.

Questo metodo evita solo parzialmente la doppia imposizione, in quanto è volto ad eliminare gli effetti derivanti dall’esercizio da parte di due Stati della podestà impositiva sullo stesso reddito.

4.4. Metodo della riduzione

Con il metodo della riduzione, uno degli Stati opera la riduzione di una percentuale delle imposte dovute dalle persone fisiche determinate sui redditi derivanti da immobili detenuti all’estero e redditi di lavoro dipendente già assoggettati ad imposte all’estero.

Trova principale applicazione rispetto ai redditi di natura finanziaria e di quelli derivanti da beni mobili.

5. Mutual Agreement Procedure – MAP

La Mutual Agreement Procedure – MAP, o anche detta semplicemente procedura amichevole, consente di risolvere le eventuali controversie in tema di doppia imposizione internazionale.

Lo strumento in esame introduce una forma di consultazione diretta tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi contraenti. In particolare, in Italia, l’Agenzia delle Entrate procede a tale operazione.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate è l’autorità competente per la trattazione delle procedure amichevoli MAP relative:

  • A fattispecie di doppia imposizione riguardanti individui;
  • Alla definizione di accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento (Advance Pricing Agreement, APA).

Generalmente, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedono esplicite procedure amichevoli, per risolvere le relative controversie in materia. Invero, possiamo affermare che queste convenzioni richiamano espressamente una disposizione ripresa dall’articolo 25 del Modello di Convenzione OCSE. Articolo che disciplina la “procedura amichevole” volta a risolvere le controversi che possono insorgere nell’applicazione delle Convenzioni. 

La procedura di MAP

Come abbiamo evidenziato, le varie convenzioni internazionali introducono un sistema di risoluzione della controversie che si ispira a quanto disposto dalla Convenzione OCSE.

In primo luogo, dobbiamo constatare che la MAP può essere attivata su istanza:

  • Del contribuente, con apposita istanza inoltrata alle autorità competenti; oppure
  • Dalle Autorità competenti, in caso di difficoltà di carattere generale per l’applicazione della Convenzione internazionale.

La procedura amichevole deve essere attivata entro tre anni dalla prima notifica. Tuttavia, gli Stati possono convenire termini differenti, ad esempio le le Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono il termine più breve di due anni.

Non di rado, invero, gli Stati, talora, prevedono tempistiche diverse a seconda della tipologia di controversia che viene in evidenza.

In caso di mancato accordo, entro il termine di due anni, dall’avvio di una procedura amichevole MAP, il contribuente ha la possibilità di chiedere l’attivazione di una procedura arbitrale, prevista dal paragrafo 5 dell’art. 25 del Modello OCSE.

Tuttavia, la decisione arbitrale non è vincolante per le giurisdizioni dei relativi Stati di appartenenza dei contraenti di un accordo fiscale. Le rispettive autorità competenti possono concordare una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte, entro i tre mesi di calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.

6. Conclusione

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di doppia imposizione internazionale è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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