Eredità: come si divide tra i fratelli?

La scomparsa di un genitore è uno degli eventi più drammatici che possa colpire la nostra vita e, purtroppo, dopo questi momenti dolorosi occorre ragionare su fenomeni giuridici molto importanti che originano  dalla morte di una persona, quale la successione ereditaria.

Una delle questioni più calde che in famiglia si affronta, infatti, è proprio l’eredità e come questa si divida tra fratelli e sorelle. Si tratta di un argomento che può sembrare semplice, mentre, in realtà, è ricco di sottigliezze e particolari che, se ignorati, possono apportare un evidente danno economico, oltre che morale.

E allora, per evitare il verificarsi di situazioni spiacevoli con i tuoi cari, proverò a spiegarti quali sono i risvolti dell’eredità e della sua divisione, quanto spetta a ciascun figlio secondo la legge che disciplina le quote e, se vi è stata lesione di legittima, quali azioni possono essere esperite.

Eredità e principi successori

Come accennato, al momento della morte si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto la successione, come disciplinato dall’art. 456 del codice civile la quale mira a garantire la continuità nei rapporti attivi e passivi già in capo al defunto, che d’ora in poi chiameremo de cuius.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, è utile un primo richiamo alla nostra Costituzione: l’art. 42, comma 4, dice che è la legge ordinaria a stabilire norme e limiti alla successione legittima (che è quella che andremo a trattare) e testamentaria.

Nell’ambito della successione legittima è prevista la successione dello Stato che interviene solo quando il de cuius ha omesso di fare testamento e non ha parenti entro il sesto grado.

Dunque, come avrai già percepito, lo scopo della disciplina successoria è quello di tutelare la cerchia familiare del defunto nei suoi rapporti giuridici ed economici e dopo questa breve introduzione sei ora pronto a capire bene la materia dell’eredità in ogni suo aspetto.

La successione legittima

La successione legittima si apre quando il de cuius non fa testamento e dunque la legge fissa non solo l’ordine in cui i soli parenti entro il sesto grado e il coniuge vengono via via chiamati a succedere se il primo o il successivo chiamati non possano o vogliano accettare l’eredità, ma anche le quote in cui essi succedono. Ovviamente anche in questo caso può sorgere il problema della tutela degli eredi legittimari: si pensi a una donazione effettuata in vita che può provocare una lesione all’eredità di un legittimario. Vedremo i rimedi a tale eventualità offerti dal diritto italiano.

In caso di successione legittima si parla di successione a titolo universale e si acquista la qualità di erede che succede al de cuius in ogni rapporto suscettibile di trasmissione, rispondendo dei debiti anche al di là del valore dell’attivo: sul piano processuale il principio è il medesimo, poiché  tu, erede, proseguirai il processo iniziato dal de cuius.

In caso di contrasto, l’azione di petizione ereditaria consente all’erede il riconoscimento della qualità di erede e mira solo all’accertamento di detta qualità; l’effetto restitutorio dei beni è un’automatica conseguenza.

Più nello specifico, la qualità di erede si acquista volontariamente mediante l’accettazione, i cui effetti retroagiscono, per una finzione giuridica, al momento nel quale si è aperta la successione.

Vi sono anche ipotesi in cui l’acquisto dell’eredità avviene anche contro la volontà del chiamato: ad esempio il caso previsto dall’art. 527 del codice civile, ossia i chiamati all’eredità che hanno sottratto o nascosto beni facenti parte dell’eredità e che decadono dalla facoltà di rinunziare all’eredità.

La legge può stabilire che chiunque vi abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro cui il legittimario dichiari se accetta o rifiuta l’eredità; in questo caso l’erede perde il diritto di accettare l’eredità se è trascorso invano il termine fissato dal giudice.

La quota di riserva

La legge riserva una parte dell’eredità al coniuge, ai figli (anche nati fuori il matrimonio), nonché agli ascendenti legittimi in assenza dei figli (categoria dei legittimari) e fissa l’entità della quota di riserva distinguendo a seconda della  categoria dei legittimari e del concorso tra di loro.

Varie norme fissano l’ordine delle chiamate e le quote. Sono chiamati, in primis, i figli e loro discendenti. Se il de cuius non ha lasciato figli, il patrimonio va ai genitori o agli ascendenti e ai fratelli e sorelle. In assenza di figli, genitori o ascendenti, di fratelli e sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità. Se manca anche il coniuge, succedono i parenti a partire da quello di grado più vicino fino al sesto compreso.  

E qui veniamo al nodo cruciale: se il genitore lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, a loro è riservata la quota di due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a questo spetta un terzo dell’eredità e un altro terzo spetta al coniuge; se i figli sono più d’uno ad essi spetta la metà dell’eredità da dividere in parti uguali  e al coniuge un quarto.  Dunque, la quota di riserva deve necessariamente pervenire ai legittimari e il de cuius non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai chiamati all’eredità.

Il testatore può anche disporre che la divisione ereditaria non abbia luogo prima che tutti voi, figli, abbiate raggiunto la maggiore età, ma non potrebbe mai, ad esempio, prevedere l’assegnazione di tutti beni dell’eredità a un solo figlio o legittimario.

Come si calcola la quota di riserva?

Per determinare la porzione disponibile, nonché la quota riservata ai legittimari, si calcola il valore commerciale dei beni che appartenevano al de cuius al momento della morte (relictum), il valore dei beni donati in vita dal de cuius e dei beni solo apparentemente usciti dal patrimonio in via simulata, fiduciaria o con atti nulli e la prova dell’appartenenza dei beni al de cuius spetta al legittimario, dunque, eventualmente, a te, figlio.

Attribuito il valore al patrimonio ereditario si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre: si tratta di una semplice operazione matematica (relictum-debiti+donazioni) ed è per questo che prende il nome di riunione fittizia.

Lesione di legittima: quali azioni di tutela?

Se tu, figlio, non hai ricevuto nulla o hai ricevuto in misura inferiore rispetto all’eredità che ti sarebbe spettata, puoi innanzitutto agire mediante l’azione di riduzione.

La riduzione consiste nell’attribuzione al legittimario della quantità di beni necessaria a reintegrare la sua quota e si effettua separando la parte del bene che occorre per integrare la quota riservata. Beni immobili o beni mobili registrati vengono restituiti al legittimario liberi da ogni peso e ipoteca, ma anche da ogni diritto reale o personale di godimento.

La riduzione delle disposizioni testamentarie (anche queste possono ledere la tua quota di legittima, bada bene!) avviene non in parti uguali, ma proporzionalmente senza distinguere tra erede e legatari.

In merito alle donazioni, invece, queste devono essere valide, poiché se la donazione è nulla, puoi agire mediante l’azione di nullità che avvantaggerebbe tutti gli eredi facendo rientrare il bene nell’asse ereditario; al contrario, l’azione di riduzione mira a far dichiarare l’inefficacia delle donazioni nei confronti del legittimario e si riducono cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori, poiché si presume che proprio l’ultima sia quella lesiva.

Azione di riduzione e restituzione

Mentre con l’azione di riduzione il legittimario non contesta il diritto di proprietà del beneficiario, ma intende semplicemente far valere le sue ragioni successorie (l’azione si prescrive in 10 anni e non può essere interrotta con una messa in mora), l’azione di restituzione si ha quando il legatario, donatario o erede contro cui si agisce ha alienato i beni.

Di qui un’importante differenza delle due azioni a difesa dell’eredità: mentre l’azione di riduzione può essere esperita contro soggetti determinati, l’azione di restituzione contro qualsivoglia avente causa!

Per tua sfortuna, i terzi fanno salvi gli acquisti immobiliari se, al momento in cui l’azione di riduzione è iniziata,  sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.  Se il bene donato è perito per causa imputabile al donatario, invece,  tu, legittimario, hai una ragione di credito per l’equivalente nei confronti del donatario.

In conclusione…

Giunti al termine di questa trattazione, spero che tale lettura abbia fugato ogni tuo dubbio, ma, ovviamente, per un’efficace risoluzione di questioni concernenti l’eredità e la sua divisione, ti invito a completare il modulo che trovi nella pagina con cui potrai metterti in contatto con un valido professionista, esperto del settore.

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