Esclusione del socio in una SRL: come funziona

La costituzione di una società porta con sé molteplici oneri, oltre che diritti, alcuni dei quali sono sicuramente attinenti al rapporto tra i soci. Ove il rapporto venisse minato, potrebbero presentarsi circostanze tali da ipotizzare la necessaria esclusione di un socio.

Al riguardo, l’estromissione del socio da una società di capitali (quale una società a responsabilità limitata) è un’azione esperibile grazie alla previsione dell’art. 2473-bis Codice Civile, introdotta con la Riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6), la quale, per l’appunto, tra le diverse novità ormai consolidate, ha previsto una esclusione del socio di una S.r.l. in specifiche ipotesi di giusta causa presenti all’interno dell’atto costitutivo.

Una novità che, al momento della Riforma, non era così scontata, in quanto l’istituto dell’esclusione era considerato incompatibile con le società di capitali. Con la previsione normativa dell’art. 2473-bis c.c. invece si è dato risalto a una più marcata caratterizzazione personalistica della società a responsabilità limitata, rispetto alle altre tipologie di società di capitali.

Dunque, si tratta di un rimedio specifico, che affianca il già noto motivo di esclusione sancito dall’art. 2466 c.c. per la mancata esecuzione dei conferimenti (anche questo oggetto di modifica con la Riforma citata).

Chiarito ciò, vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la differenza tra i due istituti, al fine di comprendere come meglio muoversi.

Esclusione del socio per giusta causa

Ai sensi dell’art. 2473-bis del Codice Civile, all’interno dell’atto costitutivo possono prevedersi determinate ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Si tratta quindi di particolari clausole che possono essere inserite liberamente all’interno dello Statuto di una S.r.l., purché specifiche e tassative. Le stesse devono riguardare delle situazioni tali da non permettere al socio di proseguire il suo rapporto con la società.

Possono essere presi in considerazione dei casi rientranti in gravi violazioni dei doveri sociali o sopravvenuta impossibilità del loro conseguimento. Ad esempio, potrà essere escluso un socio, per giusta causa, nel caso in cui questi subisca condanne penali di grave entità, in caso di interdizione o in caso di distrazione del patrimonio societario per scopi personali. Condotte che legittimerebbero una sua esclusione.

Ciò che si evidenzia, quindi, è che l’esclusione del socio per giusta causa appare strettamente correlata alla presenza di tali ipotesi all’interno dello stesso atto costitutivo, motivo per cui le stesse clausole non possono essere inserite e valutate in modo generico ma è necessario che vi sia un concreto rapporto con la natura e le esigenze della organizzazione sociale. 

Dunque, le clausole di esclusione non sono previste in astratto dalla legge ma si rimette all’autonomia privata, ossia ai singoli soci al momento della costituzione della società e alle esigenze degli stessi. Una particolarità non indifferente in quanto determina la possibilità di prevedere, all’interno dell’atto costitutivo di una società, un particolare fatto oggetto di esclusione che, verosimilmente, potrà non apparire in altri atti costitutivi.

Si può inserire qualsiasi genere di clausola?

È importante tenere bene a mente quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16013 del 2019 la quale ha posto un freno all’applicazione di clausole di esclusione per giusta causa.

Al riguardo, infatti, se è vero che l’art. 2473-bis c.c. prevede la possibilità di inserire clausole “facoltative”, è anche vero che le stesse devono rispettare dei limiti ben precisi.

Ciò in quanto lo strumento previsto con la Riforma del diritto societario se da un lato permette alla società di proteggersi davanti a condotte lesive assunte da uno dei soci, dall’altro, proprio per la rapidità dell’estromissione, potrebbe essere facilmente utilizzato per strumentalizzazioni abusive. Per questo motivo, le stesse cause di esclusione inserite devono essere fondate sul principio di specificità.

Un concetto che ha ribadito la Cassazione nella citata ordinanza, secondo la quale, queste non possono essere connotate da ampia generalità in quanto contrarie al principio stesso su cui si fondano, motivo per cui devono considerarsi nulle le cause di esclusione del socio del tutto generiche, come il compimento “di atti che rechino nocumento o turbativa alla gestione sociale”.

Procedura di esclusione

Arriviamo quindi a un nodo dolente della disciplina in esame, ossia la procedura da dover adottare. Al riguardo la norma menzionata non si sofferma sull’iter da dover seguire per l’estromissione del socio.

Tale lacuna, quindi, dovrà inevitabilmente essere colmata dall’atto costitutivo, prevedendo al suo interno una dettagliata disciplina, chiara e concisa, al fine di evitare eventuali interpretazioni o incertezze e, di riflesso, limitare i rischi di contenzioso.

Un rimedio frequente è quello di prevedere che, ove vi fosse necessità, la decisione di espulsione non spetti direttamente ai soci bensì a un collegio sindacale o al collegio dei probiviri.

In alternativa, resta viva l’ipotesi di demandare la decisione di estromissione agli altri soci. Nel caso, però, di soli due soci, l’utilizzo di un collegio appare preferibile.

Detto ciò, l’esclusione deve essere motivata e la sua efficacia deve essere rapportata al decorrere di specifico termine, previsto nello stesso atto costitutivo.

La quota sociale viene rimborsata?

Da ultimo è bene precisare che l’art. 2473-bis c.c., nel richiamare le disposizioni riguardanti il socio recedente (ci cui all’art. 2473 c.c.) ha voluto prevedere, anche in questo caso, il diritto al socio estromesso di essere rimborsato della propria quota di partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale.

Al riguardo, premesso che per il computo del valore oggetto di rimborso può essere di competenza dello stesso atto costitutivo, si ravvisa che la liquidazione della quota può avvenire in differenti modalità, tra cui la liquidazione mediante acquisto della predetta quota da parte degli altri soci o l’acquisto da parte di un soggetto terzo individuato dai soci stessi.

Viene invece esclusa dalla norma la possibilità del rimborso della quota mediante una riduzione del capitale sociale. Una precisazione voluta dal legislatore per differenziare l’esclusione del socio dal recesso.

Esclusione del socio per mancata esecuzione dei conferimenti

Un rimedio differente è esperibile nei casi rientranti nell’art. 2466 c.c. rubricato “Mancata esecuzione dei conferimenti”.

La norma in questione prende in considerazione il caso in cui si è davanti a un socio inadempiente, rispetto all’esecuzione del pagamento delle somme dovute, dettando una specifica disciplina volta ad agevolarne l’acquisizione.

Precisamente si prevede che, nei casi in cui un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori possono diffidare lo stesso all’esecuzione entro 30 giorni

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso.

Al riguardo, anche il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, la diffida suddetta non è da intendersi come mero atto di messa in mora volto a far decadere l’esercizio del diritto di voto del socio, bensì appare come strumento idoneo ad avviare la procedura di vendita della sua quota societaria.

Detto ciò, ove in caso di proposta di vendita non risultassero compratori, la citata norma prevede, al suo comma 3, la possibilità di esclusione del socio da parte degli amministratori, con il trattenimento delle somme riscosse e una riduzione del capitale in misura corrispondente.

Anche in questo caso sarà quindi possibile l’esclusione del socio, con la particolarità che essa costituisce una causa di scioglimento del rapporto sociale per impulso della società stessa, come vera e propria manifestazione di un potere discrezionale riconosciutogli dalla legge.

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