Esdebitazione nel fallimento: come funziona

L’esdebitazione nel fallimento è uno strumento molto importante offerto dal diritto italiano.

Infatti consente al debitore fallito il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali a determinate condizioni.

L’istituto agevola dunque l’imprenditore fallito nella ripresa della sua attività, consentendogli una liberazione dai debiti residuati dal fallimento.

Naturalmente, per non cadere in situazioni di abuso, la legge prevede dei criteri molto rigorosi per consentire l’accesso a questo beneficio. Si consideri che alcuni studiosi ritengono tale strumento eccessivamente premiale per il fallito.

In tale guida, dunque, verrà analizzata la disciplina dell’esdebitazione.

Se il tribunale ha, infatti, pronunciato una sentenza dichiarativa di fallimento nei tuoi confronti e vuoi conoscere un modo per uscire da questa situazione, ti consiglio di andare avanti con la lettura.

La struttura e le finalità della procedura fallimentare rendono evidente come, da un lato, non operino rispetto ad essa le cause di estinzione proprie del processo esecutivo.

Altre cause, invece, sono comunque operative.

Infatti, attuandosi una procedura esecutiva per impulso d’ufficio, non è concepibile una estinzione del processo in conseguenza della inattività degli interessati.

Allora è chiaro che la procedura fallimentare in quanto diretta al soddisfacimento paritetico dei creditori attraverso il concorso, cessi non soltanto quando tale finalità sia realizzata.

La procedura fallimentare può cessare anche quando essa non possa praticamente realizzarsi.

1. Chiusura del fallimento: quando si verifica

I fatti che danno luogo alla chiusura del fallimento sono pertanto:

  • La ripartizione finale dell’attivo e cioè il compimento dell’oggetto della esecuzione concorsuale (non è di ostacolo alla chiusura del fallimento la pendenza di giudizi dei quali il curatore può mantenere la legittimazione attiva).
  • L’avvenuta estinzione di tutti i debiti compreso il pagamento delle spese e dei debiti da soddisfare in prededuzione determinanti il venir meno della ragione stessa della procedura concorsuale.
  • La mancata proposizione di domande di ammissione al passivo del fallimento nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa. Ciò determina sotto altro aspetto il venir meno della ragione della procedura concorsuale.

Questa ipotesi non deve essere confusa con quella della mancanza dei creditori.

Infatti, se tale ipotesi si verificasse dovrebbe essere disposta addirittura la revoca del fallimento.

Ebbene, l’insufficienza dell’attivo verificata nel corso della procedura non sarebbe in grado di soddisfare neppure parzialmente i creditori chirografari prededucibili e le spese di procedura.

La chiusura del fallimento non ha luogo in queste ipotesi automaticamente.

Deve essere dichiarata dal Tribunale mediante decreto motivato su istanza del fallito, del curatore, o anche d’ufficio.

Il decreto di chiusura è soggetto a reclamo dinanzi alla Corte di appello che pronuncia con decreto.

Avverso tale decreto è ammesso il ricorso per cassazione.

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso inutilmente il termine per il reclamo o quest’ultimo sia stato definitivamente rigettato.

La chiusura del fallimento determina il venir meno degli organi fallimentari.

Essa determina inoltre la cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e delle conseguenti incapacità personali.

Questi viene reintegrato nella disponibilità dei suoi diritti patrimoniali  e delle azioni giudiziarie a questi inerenti salvo quelle derivanti dal fallimento.

Limitazioni gravanti sul fallito

Correlativamente, in via di principio, i creditori singoli del fallito acquistano piena libertà di azione per la realizzazione della parte non soddisfatta del loro credito.

A tal fine si possono anche esercitare azioni che non siano state esercitate dal curatore fallimentare salva l’operatività dell’esdebitazione.

Ovviamente la circostanza che una volta conclusa la procedura fallimentare l’imprenditore risulta soggetto a tali azioni implica per costui un grave ostacolo alla possibilità di riprendere un’attività economica.

Infatti i guadagni con essa realizzati sono suscettibili di essere nuovamente aggrediti anche dai creditori precedenti al fallimento e in definitiva ogni suo successivo acquisto viene gravato dal peso dei debiti non estinti. Con la liquidazione fallimentare.

Si tratta di una conseguenza della regola generale dell’art. 2740 del codice civile secondo cui dei debiti si risponde pure con i beni futuri.

In origine infatti si prevedeva in aggiunte di queste conseguenze di ordine patrimoniale il permanere a carico del fallito di una serie di limitazioni della capacità personale fin quando non avesse ottenuto all’esito di un apposito procedimento la riabilitazione civile.

2. Il beneficio dell’esdebitazione nel fallimento

La legge consente al fallito persona fisica di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali.

In altre parole, la legge consente di ottenere che i relativi crediti  siano dichiarati inesigibili dal Tribunale.

Dunque il Tribunale pronuncia l’esdebitazione con decreto.

L’esdebitazione può essere compresa nel decreto stesso di chiusura del fallimento oppure dichiarata automaticamente entro l’anno successivo su richiesta del fallito con ricorso da comunicarsi ai creditori.

A tal fine devono essere sentiti il curatore e il comitato dei creditori e contro il decreto che provvede al ricorso è ammesso reclamo.

Trattandosi di beneficio e non di una conseguenza di diritto dello svolgersi della procedura fallimentare, l’esdebitazione da un lato implica un giudizio di meritevolezza per quanto concerne il debitore.

Dall’altro richiede di precisare il suo ambito di applicazione e cioè rispetto a quali crediti il beneficio medesimo è in grado di operare.

 Per il primo aspetto si tratta essenzialmente di operare il comportamento del fallito sia antecedentemente alla dichiarazione di fallimento sia nel corso della procedura.

In tal caso, a condizione che non abbia già beneficiato della esdebitazione nei 10 anni precedenti e che vi sia stata una parziale soddisfazione dei creditori concorsuali, il fallito può essere ammesso al beneficio.

Per il secondo aspetto, l’esdebitazione opera nei confronti di tutti i creditori concorsuali, concorrenti o non concorrenti.

In merito a questi ultimi, alla parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado nella liquidazione fallimentare.

3. Esclusione dall’esdebitazione nel fallimento

La legge esclude dal suo ambito di applicazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, debiti estranei all’esercizio dell’impresa, e quelli a titolo di risarcimento del danno derivanti da illecito extracontrattuale.

Il che si spiega, riguardo ai primi, per il loro valore morale e sociale ma sottolinea, inoltre, con i secondi una prospettiva secondo cui solo chi ha fatto volontariamente credito a un’impresa è ritenuto aver soprattutto fatto affidamento sulle prospettive economiche della stessa e quindi, in caso di esito negativo,  essere in grado di sopportare il relativo rischio.

Lo stesso vale per i creditori personali e involontari.

Anche in presenza della esdebitazione restano salvi i diritti nei confronti dei coobbligati dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.

Infatti essi svolgono per il creditore una funzione di garanzia ed esprimono appunto la scelta di non affidarsi soltanto alla solvibilità del fallito e della sua impresa.

4. Esdebitazione nel fallimento: in conclusione

In tema di esdebitazione, si ricordi un’importante pronuncia della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto (sentenza n. 21864/2010) che per l’esdebitazione,  istituto previsto dagli artt. 142 a 144 della Legge fall., il debitore deve notificare la domanda con cui chiede il beneficio dell’esdebitazione, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti.

Come avrai potuto notare, la procedura dell’esdebitazione è decisamente complessa.

A tal proposito, per ricevere una migliore e completa assistenza ai fini della difesa e protezione del tuo patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel modo migliore.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy