Esecutore testamentario: come si nomina e compiti

Gli articoli 700 e seguenti del Codice Civile disciplinano l’istituto dell’esecutore testamentario. 

Con tale istituto il testatore nomina una persona di fiducia a cui affida il compito di dare esecuzione alle ultime volontà espresse nel testamento. 

Solitamente si provvede a nominare un esecutore testamentario quando l’asse ereditario è difficile da gestire, dunque c’è bisogno di una figura professionale esperta. 

1. Nomina dell’esecutore testamentario

L’esecutore testamentario viene nominato direttamente nel testamento, indipendentemente dalla forma adottata. 

Non si è ovviamente obbligati alla nomina e soprattutto si tratta di un istituto gratuito. 

Solitamente ricorri alla nomina di un esecutore solo nel caso in cui il testamento ne necessita l’attuazione. 

Nel momento della nomina puoi avvisare il soggetto che è stato indicato oppure no; puoi indicare nel testamento anche dei sostituti che andranno a prendere il posto del primo nominato se questo dovesse rifiutare. 

Non servono forme particolari per la nomina, infatti puoi nominare un soggetto anche senza specificare che sia l’esecutore testamentario, ma semplicemente affidandogli dei compiti. 

Puoi poi nominare più esecutori assegnandogli compiti diversi, sei totalmente libero di scegliere e decidere in tal senso. 

Chi può essere nominato

Avendo libertà e autonomia in tal senso, puoi nominare un professionista (sia esso un notaio o un avvocato), ma ugualmente anche un erede o un legittimario.

Invece secondo l’articolo 701 del Codice Civile “Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi”, come ad esempio i falliti.

Di conto non puoi nominare i minori, gli inabilitati o gli interdetti. 

2. Durata dell’incarico 

L’articolo 703 del Codice Civile prevede una durata pari a un anno dopo l’accettazione dell’incaricosalvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno”. 

Allo scadere di questi due anni il soggetto designato perde tutti i poteri attribuitegli, ma rimane la sua nomina per altri fini (ad esempio la legittimazione processuale attiva o passiva). 

Dopo l’accettazione, l’esecutore diviene possessore di tutti i beni da te attribuitegli tramite testamento. 

Dovrà dunque amministrate questi beni con “la diligenza del buon padre di famiglia”, non servirà che richieda alcuna autorizzazione per atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui deve alienare dei beni dell’asse ereditario dovrà richiedere autorizzazione al giudice competente dell’apertura della successione. 

Ma se la vendita di beni ereditari è stata da te prevista nel testamento in questo caso non dovrà chiedere alcuna autorizzazione. 

3. Compiti dell’esecutore testamentario

All’esecutore testamentario spettano tre compiti ben delineati. 

Il primo lo abbiamo già detto è quello di amministrare il patrimonio ereditario, il secondo è seguire alla lettera le disposizioni testamentarie e in ultimo solo se è da te stabilito il compito di suddividere i beni dell’eredità agli eredi ai sensi dell’articolo 706 del Codice Civile. 

L’articolo 709 del Codice Civile invece stabilisce testualmente “L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno”.

Infine può avviare azione legale per la tutela degli eredi e dell’eredità e può essere citato in giudizio.

Prima di avviare un’azione legale per successione ereditaria occorre tentare la conciliazione tramite un organismo di conciliazione riconosciuto.

Ci sono poi le ipotesi di cessazione dell’ufficio che sono: 

  • Aver portato a termine il proprio compito;
  • Per rinuncia all’incarico;
  • Impossibilitato a portare a termine l’incarico assegnatogli; 
  • Può essere esonerato ai sensi dell’articolo 710 del Codice Civile 
  • Per perdita di capacità o morte.

4. Accettazione della nomina

Secondo l’articolo 702 del Codice Civile dunque chi è nominato esecutore testamentario non è obbligato ad accettare l’incarico. 

L’articolo stabilisce che “L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine”. 

Il soggetto che hai incaricato infatti potrà, non avendo l’obbligo di accettare, espressamente rinunciare all’incarico nella stessa forma con cui potrà accettare. 

L’ultimo comma dello stesso articolo poi stabilisce che “L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante”. 

Ciò significa che i tuoi eredi o chiunque ne abbia interesse potrà richiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’incarico.

Con la decorrenza del termine stabilito, il soggetto non si sia espresso si intenderà aver rinunciato all’incarico. 

5. Rinuncia 

L’esecutore testamentario può rinunciare all’incarico, che gli è stato da te assegnato tramite testamento, e deve farlo davanti alla cancelleria del Tribunale di competenza. 

Quali sono le conseguenze della rinuncia? 

  • Chi è stato nominato naturalmente non diviene esecutore;
  • Sarà nominato il sostituto già eventualmente stabilito nel testamento. 

Per la rinuncia bisognerà che il soggetto nominato si rechi in Tribunale con al seguito un documento d’identità, la copia del testamento e una marca da bollo di 16,00 euro. 

Questi sono i documenti base che solitamente occorrono, ma per avere maggiori indicazioni sarebbe bene contattare la Cancelleria dello stesso Tribunale per sapere precisamente se ci sono ad esempio dei moduli da compilare o eventuali costi aggiuntivi.

6. Sostituzione dell’esecutore testamentario

Abbiamo già accennato che all’interno del testamento potrai inserire dei sostituti in caso di rinuncia o impossibilità di prosecuzione dell’incarico del primo nominato. 

Questo perché in caso di morte dell’esecutore, essendo l’incarico di tipo “personale”, non potrà essere trasmesso a chiunque.

In fine chiunque ne abbia interesse potrà destituire l’esecutore testamentario in due precise circostanze, ossia: 

  • Per il compimento di gravi atti che hanno pregiudicato il suo operato; 
  • Ed anche per il compimento di gravi comportamenti che hanno fatto venire meno la fiducia da parte degli eredi.

7. Retribuzione 

L’esecutore testamentario generalmente non viene retribuito. 

Questo è stato espressamente stabilito dall’articolo 711 del Codice Civile, ma lo stesso articolo stabilisce anche “tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità”. 

Questo significa che se tu non hai fissato alcuna retribuzione nei confronti dell’esecutore all’interno del testamento, egli non potrà pretendere nulla dai tuoi eredi.

In caso contrario sarà stabilita da te una somma da attribuirgli nel testamento stesso. 

Se la somma che gli riconosci va oltre l’attività che dovrebbe svolgere l’esecutore, non si parlerà più di esecutore testamentario ma di legato a vantaggio del soggetto. 

In tal caso tutto ciò detto fino a questo momento non varrà.

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