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Sia che tu sia una persona fisica o una società sarà sicuramente capitato di sottoscrivere un finanziamento o un mutuo per l’acquisto di beni di ingente valore. Il timore più frequente è non essere in grado di adempiere al pagamento delle rate e di incorrere in una procedura di espropriazione forzata.
Questo avviene nei casi più estremi, quando un creditore abbia più volte sollecitato il pagamento dovuto senza ricevere alcuna risposta.
Innanzitutto, per meglio comprendere la fattispecie e le possibilità di difendersi, occorre capire in che modo si arriva all’espropriazione forzata e in cosa consiste.
1. Espropriazione forzata: che cos’è?
Si tratta di una procedura esecutiva, detta anche pignoramento, attraverso la quale il debitore viene privato coattivamente di uno o più beni facenti parte del suo patrimonio al fine di convertirli in denaro. Ciò vuol dire che tali beni vengono materialmente venduti e il denaro ricavato viene distribuito al creditore (o ai creditori concorrenti).
Tale meccanismo si fonda su un particolare articolo del Codice civile, il 2740, secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Il vincolo apposto sui beni rappresenta una garanzia patrimoniale generica per il creditore, il quale vi farà affidamento per soddisfare coattivamente il suo diritto.
In base alla tipologia di beni che possono essere coinvolti in tale procedura si distinguono diversi tipi di pignoramento:
- mobiliare (beni mobili, come oggetti di valore o somme di denaro);
- immobiliare (beni immobili);
- presso terzi (beni detenuti da un terzo di proprietà del debitore, come lo stipendio del debitore).
Con “espropriazione forzata” si fa riferimento ad una procedura che consta di tre fasi:
- Pignoramento, che è l’atto con il quale ha inizio la procedura. Esso ha il potere di vincolare i beni da sottoporre all’esecuzione che vengono sottratti alla disponibilità del debitore. In pratica, qualsiasi atto di disposizione (ad esempio vendita) avente ad oggetto tali beni sarà inefficace nei confronti del creditore.
- Vendita forzata dei beni pignorati, attraverso un’asta oppure con un commissario.
- Attribuzione del ricavato della vendita al creditore o ai creditori.
2. Come difendersi dall’espropriazione forzata?
Il primo modo per agire contro un pignoramento è ovviamente pagare quanto dovuto.
È anche vero che la procedura può presentare delle irregolarità formali o sostanziali, dando origine ad atti illegittimi e quindi opponibili in diversi modi.
Vediamo com’è possibile verificare la correttezza degli atti.
2.1. Controllo degli atti precedenti al pignoramento
Atti propedeutici al pignoramento sono: il titolo esecutivo e il precetto.
Il titolo esecutivo è il documento che attesta l’esistenza del diritto di credito e il suo ammontare. Può trattarsi di una sentenza o di un decreto ingiuntivo, attraverso i quali il giudice può condannare al pagamento di una somma. Cambiale o assegno, o un atto notarile.
Il precetto è l’atto di intimazione di pagamento del titolo esecutivo, eseguito dal creditore successivamente.
Nel precetto è indicato un termine entro il quale adempiere, che non può essere inferiore a 10 giorni.
Il pignoramento deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto. Trascorso tale termine senza procedere, il precetto diverrà inefficace.
Il titolo esecutivo e il precetto possono essere notificati contestualmente o separatamente. Nel secondo caso, tra i due atti devono trascorrere almeno 10 giorni.
Se manca la notifica di uno dei due atti, la procedura non è valida.
In presenza di tali irregolarità è possibile agire mediante l’opposizione agli atti esecutivi. Competente per tale procedura è il Giudice dell’Esecuzione, il quale potrà sospendere l’espropriazione forzata e dichiararne la nullità.
2.2. Valutazione del contenuto di titolo esecutivo e precetto
Viene altresì azionato un giudizio di opposizione agli atti esecutivi quando gli atti sopra menzionati siano incompleti sotto un profilo contenutistico. Infatti, incompletezze del genere rendono invalida la procedura.
- il titolo esecutivo deve contenere una “formula esecutiva” in calce. In pratica, il Cancelliere (o un altro Pubblico Ufficiale), dovrà inserire un’intimazione scritta, corredata con firma o timbro, con la quale si chiede a tutti i pubblici ufficiali di dare esecuzione a tale ordine. La mancanza di questa formula o l’incompletezza è causa di invalidità.
- il contenuto del precetto deve includere l’indicazione delle parti e la data di notifica del titolo esecutivo. Se il credito risulta da un assegno o cambiale questo deve essere allegato in copia autentica.
- Verifica delle somme. Il totale richiesto dal creditore consta di interessi e spese. In ogni caso è prudente ricalcolare quanto dovuto.
2.3 Controllo della regolarità delle notifiche
La correttezza del procedimento notificatorio è un aspetto molto rilevante in ambito processuale-civilistico, sulla quale sorgono molto spesso controversie e causa di lungaggini procedurali.
A proposito degli atti dell’espropriazione forzata, bisogna verificare diversi aspetti:
- presenza di una relazione che attesti l’avvenuta notifica e la persona alla quale è stato consegnato l’atto. Se manca la relazione, o risulta incompleta la notifica è irregolare.
- in caso di consegna ad altra persona diversa dall’interessato, devono essere osservate correttamente le regole previste riguardo la consegna a soggetto diverso.
- Se non sia possibile consegnare l’atto a nessuna persona tra quelle indicate dalla legge, l’atto è depositato presso il Comune.
Trattandosi di irregolarità afferenti il profilo della notifica, sarà possibile procedere con l’opposizione agli atti esecutivi.
2.4. Controllo sulla prescrizione del credito
L’esperimento della procedura esecutiva si fonda su un credito inadempiuto, dunque un aspetto considerevole è proprio quello riguardo l’esigibilità del credito vantato. Si tratta di verificare se questo sia andato in prescrizione: ad ogni tipologia di credito corrisponderà un termine diverso.
Ad esempio: rate di un mutuo è di 10 anni, spese condominiali 5 anni, risarcimento del danno derivante da atto illecito 5 anni, ecc. I termini esatti sono sempre previsti dalle leggi di riferimento per i singoli atti.
Qualora si verifichi che il pignoramento notificato si riferisca ad un credito ormai scaduto, il debitore avrà la possibilità di agire in giudizio con l’opposizione all’esecuzione.
Con tale azione non si contesta la regolarità formale degli atti ma il diritto di credito posto alla base.
2.5. Beni e somme impignorabili
È vero che la procedura esecutiva assicura il soddisfacimento dei crediti con la vendita forzata dei beni del debitore, è però importante segnalare che vi sono dei limiti alla pignorabilità dei beni.
Non sono pignorabili i beni necessari alla vita del debitore: cucina, frigorifero, letto, ecc. I beni funzionali all’attività lavorativa del debitore saranno aggrediti soltanto in mancanza di ogni altro bene, ma si tende ovviamente a preservarli.
Nell’ambito di un pignoramento immobiliare, non potrà essere aggredita la prima casa del debitore.
Il pignoramento presso terzi, che interessa quindi lo stipendio o la pensione percepita, potrà essere trattenuto dal creditore con un versamento fatto direttamente dal terzo. Anche in questo caso dovranno essere rispettati i limiti di pignorabilità.
Tutti gli eventuali errori compiuti in ordine ai beni pignorati, sono presupposto di opposizione all’esecuzione.
3. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi
Con tale azione, regolata dall’art. 617 c.p.c., è possibile impugnare gli atti preliminari all’esecuzione oltre che i singoli atti dell’esecuzione.
Si contestano in questo modo le regolarità formali degli atti e non il diritto del creditore ad agire con l’esecuzione. I casi di irregolarità sono quelli sopra menzionati (mancanza o irregolarità della notifica, pignoramento eseguito dopo 90 giorni dalla notifica, ecc.).
La domanda di opposizione può essere proposta prima o dopo l’inizio dell’esecuzione, dinanzi al giudice dell’Esecuzione (art. 480, comma 3, c.p.c.), entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare.
Il processo per l’opposizione agli atti esecutivi consta di due fasi. La prima è di natura camerale, nella quale il giudice valuta anche la possibilità di sospendere l’esecuzione.
La seconda parte è un giudizio di cognizione, nel quale viene citata la controparte. Il nuovo giudice può anche eventualmente revocare la sospensione dell’esecuzione.
L’opposizione all’esecuzione
L’art. 625 c.p.c., dispone che con l’opposizione all’esecuzione può essere contestato il diritto della parte creditrice a procedere con il pignoramento. A differenza di quella agli atti esecutivi, che riguarda soltanto l’aspetto formale, quella all’esecuzione concerne proprio il “se” l’esecuzione può avvenire.
Solitamente questo tipo di impugnazione interessa i titoli in base al quale si è costituito il diritto di credito, proprio perché sono titoli formatisi non dinanzi ad un un’autorità giudiziaria e quindi non sono stati sottoposti ad un accertamento giudiziale (si pensi ad esempio ad una cambiale che presenti una firma falsa).
Il giudice competente sarà quello per materia. Se per esempio si tratta di un credito nascente da un rapporto di lavoro o nei confronti dell’INPS, si agirà dinanzi al Tribunale, precisamente il giudice del lavoro.
Così come per gli atti esecutivi, anche in questo caso l’opposizione può avvenire anche dopo l’inizio dell’esecuzione, ma in tal caso soltanto per gravi motivi sarà possibile sospendere l’esecuzione.
4. Ulteriori rimedi contro l’espropriazione forzata
Come anticipato, il primo modo per liberarsi di un pignoramento è sicuramente adempiere con il pagamento della somma dovuta.
Se sussistono i margini si consiglia di proporre opposizione agli atti o all’esecuzione, anche per ottenere eventualmente la sospensione della procedura.
Ove ciò non fosse possibile, esistono strumenti in grado di rallentare o comunque di consentire una limitazione dei pregiudizi patrimoniali successivi all’attivazione dell’espropriazione forzata, in particolare per evitare che i beni pignorati siano venduti all’asta.
Conversione del pignoramento
In primis, vi è la conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.c. Il debitore può presentare al giudice dell’esecuzione (che segue tutta la procedura esecutiva) un’istanza con la quale si chiede di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, comprensiva dell’importo del credito, degli interessi e delle spese.
Contestualmente all’istanza di sostituzione deve essere depositata una somma pari ad 1/6 dell’importo del credito dovuto.
La conversione può essere proposta durante l’esecuzione, ma sempre prima che sia disposta dal giudice l’ordinanza per la vendita dei beni all’asta.
Nei soli casi specifici di pignoramento di beni mobili o immobili è possibile, per giustificati motivi, richiedere la rateizzazione del credito, anche per un massimo di 48 mesi.
Riduzione del pignoramento
Con l’avvio della procedura esecutiva, il creditore ha la facoltà di pignorare i beni del debitore anche se questi abbiano un valore economico superiore rispetto all’importo in debito effettivamente dovuto. Laddove non si possa sfuggire al pignoramento e alle conseguenze patrimoniali, è però consentito al debitore chiedere una riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.).
L’istanza di riduzione è proponibile sia dalla parte che dal giudice, quando sia ravvisata una sproporzione evidente tra il valore dei beni pignorati e l’importo del credito dovuto. Può esserne fatta richiesta anche prima dell’ordinanza che autorizza la vendita dei beni.
Come è evidente, anche quando non possa essere effettivamente bloccata o dichiarata la nulla la procedura espropriatava, esistono comunque dei rimedi in grado di contrastare o rallentare l’esecuzione forzata.
Se ti trovi in una situazione del genere o se sei ancora in tempo per agire in via giudiziale e opporti all’esecuzione, richiedi la consulenza di un professionista.
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