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Come evitare il fallimento dell’impresa è una questione che interessa fortemente sia chi decide di avviare una nuova attività sia chi ha un’azienda già consolidata.
Se ti trovi a leggere questa guida, molto probabilmente, temi che la tua impresa possa rischiare il fallimento, specialmente dopo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Per questo motivo, se ti trovi in uno stato di forte indebitamento, o temi di essere sull’orlo del fallimento, questi 4 consigli potrebbero risultati utili al fine di prevenire o evitare il fallimento dell’impresa, con differenti procedure giudiziarie ed extra-giudiziarie.
Consiglio n. 1 – La predisposizione di un piano di rientro
Il primo rimedio che mi sento di consigliarti è la dilazione di pagamento o la predisposizione di un piano di rientro, grazie ai quali poter provare a risolvere l’eventuale stato di insolvenza senza ricorrere a una procedura fallimentare.
Tali rimedi possono essere esperiti tramite una comunicazione diretta tra l’imprenditore debitore e i propri creditori, quali ad esempio i fornitori.
Può sembrare banale ma sappi che se sussistono carenze di liquidità, tali da causare una crisi all’impresa, la prima cosa da fare, è provare a rappresentare ai creditori le difficoltà riscontrate e proporre un accordo per il pagamento dell’intero importo, magari con una rateizzazione.
Chiaramente devi tenere presente che, nella maggior parte dei casi, la concessione di un piano di rientro è spesso subordinata al necessario consenso del creditore, forte di un credito già maturato.
Pertanto, potremmo definirlo un rimedio che fornisce una chance ad ambo le parti con le dovute garanzie, in primis, per il contraente più forte ossia il creditore.
Al riguardo, il piano di rientro può definirsi come un accordo tra i due contraenti iniziali, tramite cui porre una particolare modifica all’obbligazione, come ad esempio i tempi di esecuzione e il mutamento dei termini di pagamento.
Proprio per questo motivo, il piano di rientro deve essere concordato in forma scritta, con scrittura privata, in cui indicare:
- le parti della scrittura
- l’origine dell’obbligazione
- l’importo da dover ancora corrispondere
- termini e modalità di pagamento
- rinuncia, durante il periodo di esecuzione del piano di rientro, di eventuali azioni esecutive in danno al debitore da parte del creditore
- conseguenze in caso di inadempimento
- data e luogo
Cosa accade in caso di inadempimento?
Per rispondere al quesito occorre verificare il tipo di piano concordato.
Se, ad esempio, l’accordo ha per oggetto una semplice rateizzazione dell’importo da dover pagare, senza che esso si sostituisca al precedente debito, è solitamente previsto che, in caso di inadempimento, il creditore possa revocare il piano di rientro ed esigere l’intero pagamento in unica soluzione.
In caso, invece, di una vera e propria novazione dell’accordo (con definizione specifica del nuovo debito che sostituisce il precedente nel suo importo totale), l’inadempimento o il ritardo di pagamento di una rata non legittima il creditore a pretendere il residuo pagamento in unica soluzione.
Quindi, se da un lato il piano di rientro può agevolare il debitore, dall’altro lato la sua sottoscrizione costituisce un’ammissione del debito, esigibile davanti a un giudice in caso di richiesta di decreto ingiuntivo.
Consiglio n. 2 – Il ricorso al concordato preventivo
Ove non fosse possibile ricorrere a rimedi di natura extra-giudiziaria è possibile evitare il fallimento dell’impresa tramite il ricorso al concordato preventivo.
Ossia quello strumento giudiziale di risoluzione della crisi che si interessa di raggiungere e perfezionare un accordo con il creditore davanti al giudice.
Prima di tutto c’è da ricordare che al fine di realizzare il soddisfacimento dei crediti, l’art. 84 del Codice della Crisi d’Impresa prevede:
- la continuità aziendale (che si vedrà a breve)
- la liquidazione del patrimonio (consistente nella liquidazione del patrimonio del debitore al fine soddisfare la pretesa del creditore).
Quando posso ricorrere al concordato in continuità?
Ciò che a noi interessa è riuscire a ricorrere al concordato preventivo mantenendo una continuità aziendale.
Al riguardo, il soddisfacimento dei crediti mediante la continuità, (istituto introdotto dal nuovo Codice) ha lo scopo di perseguire un recupero della capacità dell’impresa, la quale, una volta ristrutturata e risanata, potrà rientrare nel mercato.
Con tale procedura, infatti, si cerca di offrire una soddisfazione del creditore direttamente dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, prevedendo un piano funzionale al ripristino dell’equilibrio economico finanziario.
Una particolarità precisata dalla norma stessa (art. 84 Codice), che merita attenzione, riguarda l’utilità che il debitore deve garantire al creditore. Essa deve essere specificatamente individuata ed economicamente valutabile.
Quindi, l’utilità deve rappresentarsi come un vantaggio economicamente valutabile e certo, tale da consentire di soddisfare il creditore. Al riguardo l’utilità può rappresentarsi altresì dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore.
Qual è la procedura per il concordato preventivo? Cosa deve contenere il piano di concordato?
Per poter accedere al concordato preventivo bisogna proporre, con riscorso, specifica domanda da depositare presso il Tribunale.
Successivamente, con decreto, viene fissato un termine entro cui il debitore deve depositare la proposta di concordato.
Con il medesimo atto, inoltre, il Tribunale nomina un commissario, ordina l’immediata iscrizione del provvedimento e dispone l’attuazione dei diversi obblighi informativi.
La proposta deve essere oggetto di giudizio di ammissibilità, con particolare attenzione circa la fattibilità economica del piano.
Al riguardo, il piano deve contenere una serie di informazioni, tra cui:
- le cause della crisi;
- le strategie di intervento per la ristrutturazione del debito e i tempi per assicurare un riequilibrarsi della situazione finanziaria;
- un’analisi dei costi e dei ricavi previsti in caso di prosecuzione dell’attività;
- le modalità di soddisfazione dei crediti (es. mediante la cessione di beni);
- la predisposizione di trattamenti differenziati tra i diversi creditori, eventualmente suddivisi in classi;
- inoltre, in caso di scostamenti tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti, devono predisporsi delle attività da dover adottare.
Da ultimo, se il piano dovesse risultare ammissibile e se i creditori, in udienza, dovessero approvare il concordato, sarà possibile avviare la fase di omologazione, volta al soddisfacimento dei diversi crediti.
Consiglio n. 3 – Accordo di ristrutturazione dei debiti
Un secondo possibile rimedio giudiziale per evitare il fallimento dell’impresa è l’accordo di ristrutturazione, il quale potremmo definirlo come un mezzo di risanamento a cui poter ricorrere, al fine di ridurre la propria esposizione debitoria e, contestualmente, tentare di riequilibrare la propria situazione finanziaria.
Su tale tipologia di risanamento si sofferma anche il nuovo Codice della Cristi d’Impresa, che precisa come gli accordi possano essere proposti anche da imprenditori non commerciali (come gli imprenditori che esercitano, anche non a scopo di lucro, un’attività commediale, artigiana o agricola) con la sola esclusione dell’impresa minore, per la quale non si prevede l’applicazione.
Che cos’è? Quali sono gli oneri in capo alle parti?
Si tratta di un accordo che può coinvolgere un determinato numero di creditori, finalizzato a salvaguardare l’impresa, affinché possa sanarsi e uscire dallo stato di crisi.
Al riguardo, possiamo parlare di accordo ordinario quando lo stesso coinvolge un numero di creditori tali da raggiungere una quota pari al 60%. Se la quota dovesse raggiungere il 75% dei crediti, invece, si potrebbe parlare di accordo esteso. Infine, nel caso opposto, ove il numero fosse inferiore (circa il 30% dei creditori totali) si parlerebbe di accordo agevolato.
Per quanto riguarda invece i creditori non aderenti all’accordo, si prevede una soddisfazione integrale del loro credito.
Detto ciò, tale tipologia di accordo prevede necessariamente una relazione di un professionista abilitato che certifichi sia la veridicità dei dati sia l’effettiva attuazione dell’intesa.
Il suo scopo, dunque, è quello di garantire all’imprenditore di mantenere il controllo della propria azienda, con i dovuti limiti finalizzati a tutelare la realizzazione del risanamento.
Una volta compreso di che cosa si tratta, possiamo soffermarci sugli oneri in capo a ciascuna parte.
Nello specifico, spetta al debitore fornire ai creditori un quadro lineare e completo circa la propria situazione finanziaria, le modalità di gestione del patrimonio dell’impresa durante il periodo di regolazione della crisi, nonché l’assunzione di iniziative tempestive volte a un’immediata definizione della procedura di risanamento.
Dall’altra parte i ceditori hanno il dovere di una leale collaborazione, nonché l’obbligo di riservatezza circa le informazioni ottenute dal report finanziario fornito dal debitore.
Le diverse fasi dell’accordo di ristrutturazione
Il nuovo Codice prevede che l’accordo di ristrutturazione veda il susseguirsi di diverse fasi, facilmente riassumibili in tre principali e tre eventuali (quest’ultime volte a gestire eventuali criticità durante l’iter).
La prima fase prevede necessariamente il deposito della domanda di accesso con ricorso da parte del debitore.
Tale domanda può prevedere al suo interno un accordo con i creditori già perfezionato o in itinere.
A seguito di deposito, la stessa domanda può essere oggetto di opposizione (nei termini previsti) dai creditori o da terzi interessati.
Al termine della prima fase si passa all’omologazione (fase due). La stessa avviene a seguito di suo accoglimento da parte del Tribunale con sentenza, la quale apre le porte dalla terza fase, consistente nell’esecuzione dell’accordo.
Da ultimo conviene ricordare che la procedura è supportata da diverse fasi eventuali, disciplinate degli artt. 51, 52 e 53 del Codice, le quali rispettivamente riguardano: il reclamo (quale forma di impugnazione dell’omologazione degli accordi); la sospensione dell’accordo; la revoca dell’omologazione.
Consiglio n. 4 – Piano di risanamento
Arriviamo così all’ultimo consiglio per evitare il fallimento dell’impresa, attinente al piano di risanamento.
Anch’esso strumento giudiziale (oggetto di interesse della disciplina del nuovo Codice), permette all’imprenditore, che verte in stato di crisi, di predisporre e proporre, ai creditori, un progetto di risanamento dell’esposizione debitoria, al fine di ovviare al fallimento.
Presupposti per l’applicazione.
Per poter procedere con l’istituto in oggetto è necessario che il debitore si trovi sì in uno stato di insolvenza, o di crisi, ma che lo stesso sia effettivamente reversibile, in quanto uno dei presupposti è il raggiungimento di un riequilibrio finanziario.
Determinata la possibilità di un’inversione di rotta dello stato di insolvenza, è necessaria la redazione di un piano di risanamento dell’esposizione debitoria, nonché la sua attestazione di fattibilità da parte di un professionista.
Cosa deve contenere il piano?
Come per gli altri istituti, possiamo soffermarci brevemente sui requisiti del piano e sugli elementi che lo stesso deve fornire affinché sia valido, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa di settore.
Al riguardo, il piano di risanamento deve avere data certa.
Oltre a ciò, lo stesso deve indicare la situazione economica dell’impresa e le principali cause di crisi, nonché un’esposizione delle strategie di intervento e le annesse tempistiche. È altresì necessario includere i creditori e l’intero ammontare dei crediti per i quali si vuole proporre una rinegoziazione.
Da ultimo, per completezza, il piano deve essere supportato da diversi allegati, tra cui le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione dei redditi attinenti agli ultimi tre esercizi (o della sua vita se la durata dovesse risultare inferiore) ed annessi bilanci, una relazione sullo stato economico, nonché un elenco nominale dei creditori e delle quote di credito.
In conclusione, sono presenti diversi istituti di natura giudiziale o extra-giudiziale che possono aiutare un imprenditore in crisi ad evitare il fallimento dell’impresa.
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