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Il fallimento provoca effetti sugli atti pregiudizievoli per i creditori.
La finalità della procedura concorsuale di assicurare la par condicio creditorum non solo consiste nella ricostituzione del patrimonio del fallito.
Essa mira infatti all’assoggettamento alla procedura esecutiva concorsuale di quei beni che ne fossero eventualmente usciti.
Infatti, per quanto l’istanza di fallimento costituisca un obbligo giuridico dell’imprednitore che sorge per il fatto stesso del determinarsi dell’insolvenza, occorre consierare un elemento.
E’ difficile che la dichiarazione di fallimento segua quando lo stato di insolvenza si verifica.
Infatti corre un certo lasso di tempo tra il manifestarsi dell’insolvenza e la dichiarazione di fallimento.
Durante questo lasso di tempo può essere alterata la par condicio creditorum.
In questo modo si determinerebbe pregiudizio per i creditori.
In questa guida vedremo quali sono gli effetti sugli atti pregiudizievoli per i creditori.
1. Fallimento e atti pregiudizievoli per i creditori
L’insolvenza del debitore viene in considerazione nei confronti della generalità dei creditori e non anche nei confronti di un creditore singolo.
Dunque è ovvio che nel fallimento il problema della eliminazione degli effetti pregiudizievoli degli atti compiuti dal fallito occupi una posizione centrale
E, soprattutto, assuma una rilevanza particolare.
Al fine di tutelare i creditori la legge fissa un periodo di tempo (diverso a seconda dei soggetti che hanno compiuto l’atto, del contenuto dell’atto e delle circostanze che l’hanno determinato) entro il quale poter eliminare gli effetti di tale atto pregiudizievole per il creditore.
L’atto stesso è un fatto in frode di essi dunque non suscettibile di prova contraria.
Con questo sistema non sorge la necessità di fissare il momento in cui l’insolvenza si è determinata.
Infatti l’eliminabilità degli effetti dell’atto consegue automaticamente all’essere stato compiuto in un tempo antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Occorre subito specificare meglio.
Tra le parti l’atto rimane pienamente valido ed efficace.
In questo modo la sua efficacia può nuovamente esplicarsi quando ha avuto termine l’esecuzione concorsuale e questa ha soddisfatto i creditori del fallimento.
Si parla, dunque, di inefficacia relativa.
2. Le singole categorie di atti pregiudizievoli nel fallimento
La revoca fallimentare degli atti risulta disciplinata diversamente a seconda della categoria nella quale il singolo atto rientra.
Le categorie di atti che la legge prevede sono:
- atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati di debiti con scadenza alla data della dichiarazione di fallimento.
Si tratta di una conseguenza che deriva direttamente dalla dichiarazione di fallimento e non richiede la proposizione di un’azione da parte del curatore.
Gli atti anomali presentano caratteristiche tali da far ritenere l’esistenza di un accordo tra imprenditore e terzo a danno dei creditori.
Rientrano in questa categoria gli atti a titolo oneroso, atti estintivi di debtii scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento, costituzione di garanzie reali per debiti preesistenti non scaduti e la costituzione di garanzie reali volontarie o giudiziali per debiti preesistenti scaduti.
Gli effetti di tali atti possono essere eliminati nei confronti del fallimento salvo che il terzo provi che non conosceva lo stato di insolvenza dell’imprenditore.
Nelle prime tre ipotesi l’eliminazione degli atti può essere richiesta se gli atti sono stati compiuti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento.
Nell’ultima ipotesi l’eliminazione della garanzia è possibile se l’atto sia stato compiuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Atti normali
Gli atti normali, anche se non presentano caratteristiche tali da far indurre un accordo a danno dei creditori, possono risultare obiettivamente pregiudizievoli.
Tali sono gli atti a titolo oneroso compiuti verso un corrispettivo adeguato, i pagamenti fatti alla scadenza con mezzi normali, le garanzie costituite per debiti anche di terzi, sorti contestualmente al credito.
L’efficacia di tali atti può essere eliminata se gli atti stessi sono stati compiuti nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Altresì, se il curatore prova la conoscenza da parte del terzo dell’insolvenza dell’imprenditore.
Gli atti compiuti dai coniugi dai quali discenda un pregiudizio ai creditori possono essere revocati in qualunque momento.
A una condizione.
Ossia purchè, naturalmente, durante l’esercizio dell’impresa se il coniuge non prova di aver ignorato lo stato di insolvenza del coniuge fallito.
Se il fallimento è stato preceduto da concordato preventivo, allora occorre calcolare i termini a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato.
Non occorre infatti considerare la sentenza dichiarativa di fallimento.
3. La revocatoria ordinaria nel fallimento
Se gli atti compiuti dal fallito non rientrano in nessuna delle categorie qui considerate l’eliminazione dei loro effetti nei confronti del fallimento è subordinata all’azione revocatoria ordinaria.
L’azione spetta al curatore del fallimento che la propone dinanzi al tribunale fallimentare.
Anche in questa ipotesi l’azione non mira a ricostituire la garanzia del creditore singolo.
Mira a ricostituire il patrimonio fallimentare per il soddisfacimento di tutti i suoi creditori.
4. Gli atti irrevocabili
Alcuni atti sono irrevocabili.
Rientrano in questa categoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’ esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso:
- Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario.
- Le vendite e i preliminari di vendita trascritti di immobili destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente ovvero la sede principale dell’impresa.
- Atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento che appaia idoneo a consentire il risanamento sella esposizione debitoria dell’impresa.
- Pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione di un concordato preventivo.
- Atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato preventivo.
- Pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e da altri collaboratori e di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso alla procedura di concordato preventivo.
Le ragioni di tali esclusioni sono varie.
In alcuni casi l’irrevocabilità appare volta a favorire l’adozione di strumenti di soluzione della crisi diversi dal fallimento.
Si pensi al piano di risanamento o a incrementare la funzionalità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
La soluzione accolta dal legislatore che ha escluso in via generale la revocabilità delle rimesse effettuate su conto corrente bancario risulta ispirata a considerazioni di carettere pratico.
Si ha riguardo al significato economico sostanziale che la rimessa ha assunto
Infatti oggi la rimessa è oggettivamente diretta non a ricostruire la disponibilità originaria quanto al provvedere al rientro dall’esposizione debitoria.
5. Approfondimenti giurisprudenziali
Atti a titolo gratuito
Ai fini dell’azione di inefficacia, atti a titolo gratuito sono anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che, l’attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell’altro coniuge in vista della loro separazione, è un atto a titolo gratuito (Cassazione, sentenza n. 13087/2015) .
In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso (Cassazione, sentenza n. 2325/2006).
La fideiussione prestata da una società «controllata» in favore della società «controllante» non è una una donazione se il contratto sia stato stipulato in adempimento di direttive impartite dalla capogruppo. Inoltre, al fine di accertare se essa configuri un atto a titolo gratuito o oneroso occorre verificare se l’operazione abbia comportato o meno per la società controllata un depauperamento effettivo (Cass. civ. n. 3615/2004).
Sentenza dichiarativa di fallimento
La sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto provvisoriamente esecutiva, determina l’inefficacia relativa di diritto degli atti a titolo gratuito.
La esecutività della dichiarazione di fallimento e l’automatica inefficacia degli atti a titolo gratuito sono soltanto rese provvisorie dalla mancata definizione dell’eventuale giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento.
Ne consegue che, in pendenza di detto giudizio, non è esclusa la possibilità, rimessa al prudente apprezzamento degli organi della procedura, di procedere alla liquidazione dei beni.
Beni non solo se appartenenti al fallito, ma anche se appartenenti ai terzi, quando da questi acquistati con atti inopponibili alla massa dei creditori (Cassazione n. 4466/2003) .
Comunione legale e fondo patrimoniale
In tema di revocatoria fallimentare, l’atto con il quale il coniuge, ai sensi dell’art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, conviene con l’altro coniuge di assoggettare, senza contropartita, al regime di comunione legale un bene di sua proprietà, acquistato anteriormente all’entrata in vigore della citata legge, rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito privi di effetti rispetto ai creditori ai sensi dell’art. 64 della legge fallimentare (Cassazione n. 4457/2003) .
Il coniuge del fallito che è stato partecipe della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo patrimoniale è parte necessaria nel processo d’appello instaurato contro la sentenza che, a seguito dell’azione esercitata dal curatore ex art. 64 L. fall., dichiara quella convenzione stessa inefficace rispetto ai creditori, quale atto a titolo gratuito (Cassazione n. 6665/2001) .
La costituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento del bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi neppure con riguardo all’inalienabilità dei beni (Cassazione n. 15297/2000) .
In sostanza, come avrai potuto notare, capire quali atti siano pregiudizievoli per i crediori tra gli effetti del fallimento non è di certo cosa semplice.
Proprio per questo motivo, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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