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Gli effetti del fallimento per i creditori derivano dall’assoggettamento del patrimonio dell’imprenditore ad una procedura esecutiva concorsuale.
Le conseguenze derivanti sono molteplici, questo perché si tratta di un procedimento molto complesso che deve tener conto di una serie di elementi.
Tale fase è molto delicata sia per i creditore che per il debitore, dunque l’imprenditore fallito.
Proprio per questo motivo, se tenti di difendere il tuo patrimonio dai creditori che stanno agendo nei tuoi confronti dopo che il tribunale ha pronunciato sentenza dichiarativa di fallimento, ti consiglio di andare avanti con la lettura.
In questa guida vedremo gli effetti principali del fallimento per i creditori.
1. Effetti del fallimento per i creditori: diciplina generale
Un primo ordine di conseguenze riguarda l’assoggettamento dei creditori alle norme proprie del concorso e in particolare all’accertamento del loro credito secondo le norme per esso previsto.
Occorre considerare, infatti, l’assorbimento nell’unica procedura concorsuale delle azioni esecutive iniziate o da iniziarsi dai singoli creditori nonché, importante, anche l’accentramento nel curatore di tutte le azioni che siano di spettanza dei creditori.
Per le esecuzioni già iniziate l’assorbimento della esecuzione individuale nella procedura concorsuale si attua attraverso la sostituzione del curatore al creditore istante.
Se il curatore non vi subentra, l’esecuzione è dichiarata improcedibile.
Se il credito è assistito da garanzia reale su beni mobili, il creditore può anche in costanza di fallimento chiedere l’autorizzazione alla vendita.
Ma a tale fine è necessario l’accertamento del credito e della prelazione e il giudice delegato può sempre autorizzare il curatore a pagare il creditore o procedere egli stesso alla vendita.
Un secondo ordine di conseguenze riguarda la posizione dei creditori ai fini del concorso.
Infatti la posizione nei confronti del fallito rimane immutata, mentre le modificazioni riguardano pertanto la procedura esecutiva concorsuale.
Dunque rileva la determinazione della posizione di ciascun creditore ai fini dell’esercizio dei poteri che eventualmente siano ad esso riconosciuti e dei diritti sul ricavato della vendita.
Lo vedremo a breve.
Effetti fallimento sui creditori chirografari
Rispetto ai creditori chirografari, dunque i creditori non muniti di titolo di prelazione, si determinano alcune modificazioni importanti.
Tra queste la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali, scadenza dei debiti pecuniari alla data della dichiarazione di fallimento e applicazione di particolari criteri di valutazione per i crediti infruttiferi, per le obbligazioni, per i crediti non pecuniari e per la rendita perpetua e vitalizia.
Inoltre si applicano determinati principi nei riguardi del creditore di più coobbligati in solido di cui solo uno sia fallito.
La dichiarazione di fallimento non esclude la compensazione tra crediti verso il fallimento e debiti nei confronti di esso.
Si ammette la compensazione pure quando il credito verso il fallito non sia ancora scaduto alla data della sua dichiarazione.
A una condizione.
Esso non deve essere stato acquistato per atto tra vivi nell’anno antecedente questa data.
Par condicio creditorum
Per quanto concerne gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori, la conseguenza più importante della dichiarazione di fallimento consiste nell’inibizione delle azioni individuali dei singoli creditori.
Ovviamente tale inibizione è importante per realizzare la “par condicio creditorum“.
L’art. 51 Legge Fallimentare infatti, prevede che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
L’istanza di ammissione al passivo è quindi l’unico modo per far valere un diritto di credito nei confronti del fallito.
Parallelamente, secondo l’art. 52 L.F., il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
A tal fine, il 2° comma stabilisce che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
Detta l’articolo 52 L.F. che «il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito».
La sentenza dichiarativa di fallimento conferisce ai creditori il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base dell’importo del credito al momento della dichiarazione di fallimento.
Specificando ancora meglio, con ciò si attua il principio della par condicio creditorum, già previsto dall’art. 2741 del codice civile.
In base a tale norma i creditori cosiddetti concorsuali, quelli anteriori alla dichiarazione di fallimento, hanno non solo il diritto ma altresì l’onere, qualora volessero tentare di conseguire il soddisfacimento dei loro crediti, di partecipare al concorso.
Tutto ciò secondo le regole del diritto fallimentare, vale a dire tramite accertamento del passivo e la successiva partecipazione ai riparti eseguiti dal Curatore fallimentare e resi esecutivi al Giudice Delegato, tenendo conto delle eventuali cause di prelazione.
Azioni precluse ai creditori
Restano precluse, ai singoli creditori, le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del fallito.
Per garantire a tutti i creditori il diritto della par condicio:
- i debiti pecuniari e non pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento (artt. 55 e 59 L.F.);
- al concorso partecipano altresì i creditori condizionali: anche se in attesa dell’accertamento della condizione, sono ammessi al passivo con riserva;
- la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari.
Per i crediti cd. privilegiati (cioè garantiti da pegno, ipoteca, o muniti di privilegi generali o speciali) non è sospeso il corso degli interessi legali.
Questi ultimi, inoltre, non partecipano alla par condicio creditorum e fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati.
A una condizione.
Solo se non siano soddisfatti interamente con il valore realizzato da tali beni diventano per il residuo creditori chirografari e concorrono con costoro nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
Tale materia richiama quel principio generale in base al quale dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento si crea una sorta di scissione della vita dell’impresa (o dell’imprenditore se trattasi di impresa individuale) sì da avere un periodo “ante fallimento” ed uno “post fallimento”.
Tale distinzione è fondamentale data la peculiarità del diritto fallimentare.
Si ricorda, comunque, che nell’ambito di giudizi di diritto patrimoniale la legittimazione passiva e/o attiva è attribuita, ai sensi dell’art. 43 L.F., esclusivamente al curatore fallimentare per effetto del fallimento sul fallito.
Obbligo di provare il proprio credito
Tutti i creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento devono necessariamente provare il proprio credito soggiacendo alle regole dell’accertamento del passivo, ex artt. 93 e ss L.F., compresi i creditori esentati dal divieto di cui all’art. 51 L.F.
Va osservato, però, che tale onere subisce due deroghe.
La prima è invenibile nell’111 bis L.f, relativamente ai cd. crediti “prededucibili”.
Tali crediti sono così qualificati da una specifica disposizione di legge e sono quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali non contestati per collocazione ed ammontare.
La seconda eccezione è l’art. 87-bis L.F., in base al quale, previo consenso del curatore e del comitato dei creditori, il Giudice Delegato può disporre, su istanza della parte interessata, la restituzione dei beni mobili sui quali i terzi vantino diritti reali o personali chiaramente riconoscibili.
Tale eccezione si estrinseca nella possibilità di soddisfare al di fuori dei piani di riparto i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare.
E’ necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del Giudice Delegato, “se l’attivo e’ presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti”.
Criteri di ripartizione delle somme
In merito ai criteri di ripartizione delle somme, il punto di partenza è l’art. 111 L.F., in forza del quale le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo devono essere distribuite secondo il seguente ordine:
- crediti prededucibili.
- crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge. Si tratta della categoria dei creditori privilegiati, cioè quelli cui la legge attribuisce una garanzia e/o una preferenza rispetto agli altri creditori. Al suo interno, sono ricompresi una serie di crediti di differente natura ed aventi grado di preferenza diverso rispetto agli altri. I crediti da lavoro, ad esempio, ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. godono di privilegio generale mobiliare e sono preferiti agli altri crediti ad eccezione dei crediti per spese di giustizia ex art. 2755 c.c. fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori, dei crediti privilegiati speciali da preferire per legge speciale al pegno (es. imposte ipotecarie), dei crediti garantiti da pegno e dei crediti privilegiati speciali in materia di navigazione.
- crediti chirografari, compresi i creditori di cui al precedente n. 2 qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia (ad esempio se non è stato ancora venduto il bene oggetto di ipoteca o di privilegio immobiliare) o per la parte non soddisfatta da questa o, altresì, nel caso in cui l’assenza del bene che garantirebbe la prelazione non consente l’esercizio della stessa.
Benché non prevista espressamente, si ritiene esistente una quarta categoria rappresentata dai creditori postergati.
Questi sono soddisfatti dopo il pagamento integrale di tutti i creditori chirografari.
In conclusione
Come avrai potuto notare, la materia è decisamente complessa.
In ogni caso, spero di aver chiarito ogni tuo dubbio.
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