Fallimento: effetti per i debitori

La dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale produce molteplici effetti, tra cui molto importanti sono quelli per i debitori.

Dunque è fondamentale capire come la legge disciplini tale aspetto al fine di difendere e proteggere al meglio il proprio patrimonio.

Come saprai, la sentenza dichiarativa di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis (Legge Fallimentare). Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

Il principio sancito dall’articolo 55 della Legge Fallimentare è la sospensione degli interessi dopo la dichiarazione di fallimento, corollario della regola generale per cui non possono sorgere durante il fallimento nuovi crediti.

L’articolo prevede un particolare tipo di compensazione legale.
Il secondo comma mira ad evitare la “svendita” di beni del fallito mediante accordi tra questi e chi gli sia debitore.

1. Disciplina generale degli effetti per i debitori nel fallimento

L’art. 72 L. fall. desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l’insorgere, in favore del contraente, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata interruzione del rapporto.

Questo resta vero, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento.

A tale principio si ricollega l’art. 55 L. fall..

Detta norma dispone che i crediti sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l’importo esistente alla data di apertura della procedura.

Inoltre la disposizione esclude la possibilità di riconoscere, agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento.

Inoltre, la Cassazione (sentenza n. 5169/2012) ha esplicitato che il principio secondo il quale non sono dovuti dalla procedura gli interessi moratori per i crediti immessi in prededuzione è relativo al tempo intercorrente tra l’accertamento con sentenza esecutiva e il pagamento.

Inoltre la regola non si applica ai debiti di massa contratti nello svolgimento della procedura e nell’interesse della medesima.

Ne consegue che per tali crediti il trattamento di quello principale si estende agli accessori e la procedura è tenuta al pagamento degli interessi moratori.

Ritardo nel pagamento

Il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del piano ed il pagamento.

Infatti l’ammissione del credito al passivo e l’inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito; né lo trasformano in un credito nei confronti della massa.

Con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa.

A ciò osta d’altronde sia la disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 della Legge fall., per gli interessi moratori, sia per il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Enti pubblici

La messa in liquidazione di un ente pubblico, non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell’ente medesimo, considerando l’inapplicabilità dell’art. 55 della Legge fallimentare nell’ambito di procedure liquidatorie che prescindono da una situazione d’insolvenza.

2. Applicazione dell‘art. 55 L. Fall.

L’art. 55 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa (art. 201 di detto decreto), deroga al principio della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali alla data della dichiarazione di fallimento.

Dunque trova applicazione non soltanto per i creditori assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro.

Peraltro, nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore.

A determinate condizioni.

Ovvero se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.

La regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell’apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore).

Chiara è, infatti, la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l’accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza civile.

Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell’apertura del procedimento.

In questo modo sarà soddisfatto per intero senza rilevanza dell’ammortamento originario.

Dunque la dichiarazione di fallimento determina, ex art. 55 della Legge Fallimentare, la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari ammessi al passivo, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento.

Se ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale, poi dichiarato incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del Tribunale indicato quale competente dalla Cassazione, accade ciò.

Occorre stabilire se il suddetto blocco degli interessi operi dalla prima o dalla seconda pronuncia.

Le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite (sentenza n. 26619/2007), chiamate a risolvere il conflitto tra due opposti orientamenti, hanno avallato la soluzione  per cui il blocco degli interessi sui crediti pecuniari si verifica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento emessa per prima, anche se da giudice incompetente.

L’apparente contraddizione con il principio di inderogabilità della competenza e con la natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, secondo la Corte è da ritenersi superato considerando che la sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta successivamente ha carattere confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza, dichiarando il fallimento, appunto del medesimo imprenditore sulla base dei medesimi presupposti.

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso.

Ciò vale anche se i debiti risultano non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo in una circostanza.

Ossia se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

3. Fallimento ed effetti per i debitori: approfondimenti giurisprudenziali

Debito delle società di capitali

In tema di società di capitali, la Cassazione (sentenza n. 6711/2009) ha statuito che l’obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario.

In quanto tale può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società, anche ai sensi dell’art. 56 Legge fall., quando di essa sia sopraggiunto il fallimento.

Con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, il giudice delegato non può ingiungere al socio il versamento del capitale sociale ai sensi dell’art. 150 Legge fall., in quanto tale modalità di esazione presuppone l’esistenza del credito vantato dalla società, che risulta invece estinto per compensazione.

Compensazione

Ai sensi dell’art. 56 Legge fall., la compensazione dei reciproci debiti e crediti nei confronti del fallito (o dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa) è ammissibile anche se i crediti non siano scaduti prima del fallimento (o della messa in liquidazione coatta amministrativa).

In questo caso non assume rilevanza la distinzione tra compensazione ordinaria e contabile, in quanto l’art. 1246 c.c. (che prevede che la compensazione si verifichi quali che siano i titoli da cui nascono i contrapposti debiti e crediti) è norma di carattere generale, applicabile anche alla compensazione prevista dall’art. 56 Legge fall.

Peraltro non rileva, ad escludere la possibilità della compensazione, la clausola del contratto tra le parti (nella specie, di agenzia), che escluda il ricorso alla compensazione contabile, stante la risoluzione di diritto del contratto stesso che consegue alla pubblicazione del decreto di sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta amministrativa.

La compensazione in materia fallimentare, regolata dall’art. 56, Legge fall., presenta elementi di specialità rispetto alla disciplina ordinaria.

Infatti opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non è esigibile.

Resta ferma la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l’art. 1246, c.c., stabilisce che essa non opera.

L’art. 56 della Legge Fallimentare prevede, quale unica condizione alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, l’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza n. 10861/2003).

4. Fallimento ed effetti per debitori: conclusione

Come avrai potuto notare, la disciplina appena riportata non è semplice.

Questo perchè una sentenza dichiarativa di fallimento produce moltissimi effetti e quelli che si riversano sui debitori sono sicuramente tra i più insidiosi.

Proprio per questo motivo, al fine di ricevere una migliore e completa assistenza in difesa e protezione del tuo patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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