Effetti del fallimento per il fallito

La dichiarazione di fallimento per il fallito determina una modificazione della posizione giuridica dell’imprenditore che si ripercuote, infatti, sui rapporti con i creditori, sugli atti da lui compiuti e sui rapporti in corso di esecuzione.

Proprio per questo motivo, la legge distingue quattro categorie di effetti del fallimento, ossia per il fallito, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Quel che ora si analizzerà sarà l’analisi degli effetti del fallimento per l’imprenditore fallito.

Pertanto, se sei il destinatario di una sentenza dichiarativa di fallimento della tua impresa potrai trovare beneficio da questa lettura.

Ciò che interessa in questa sede, infatti, è la modificazione che investe la sfera personale e patrimoniale.

1. Effetti del fallimento sul fallito: Incapacità

Innanzitutto, la dichiarazione di fallimento importa particolari incapacità per il fallito e importa determinate limitazioni alla sua libertà personale.

Occorre analizzare nel dettaglio tali incapacità e limitazioni.

Il fallito personalmente, sino alla chiusura del fallimento, non può svolgere le seguenti attività: tutore (art. 350 c.c.), curatore dell’emancipato e dell’inabilitato (artt. 393 e 424 c.c.), amministratore e sindaco di società per azioni (artt. 2382, 2399 c.c.), arbitro (art. 812 c.p.c.), avvocato, commercialista e ragioniere, notaio, ingegnere, farmacista.

Il fallito perde inoltre la legittimazione processuale attiva e passiva.

In merito, la Cassazione (sentenza n. 11854/2015) statuisce che la pubblica funzione svolta dal curatore fallimentare nell’ambito dell’amministrazione della giustizia esclude che possa configurarsi un contrasto di interessi tra lo stesso ed il fallito. Quest’ultimo, una volta tornato “in bonis”, potrà solo sostituirsi al primo nel giudizio da lui intrapreso, nel punto e nello stato in cui esso si trova, accettandolo come tale e senza poter invalidare quanto sia stato legittimamente compiuto dal curatore medesimo.

Inoltre, la Suprema Corte (sentenza n. 2608/2014) ha ribadito che la perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa.

Infatti il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno «in bonis» del convenuto.

Consegna della corrispondenza

L’art. 48, comma 1 L.Fall. prevede che il fallito persona fisica abbia l’obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza relativa ai rapporti economici compresi nel fallimento.

Al contrario, invece, non deve essere consegnata quella avente natura strettamente personale. Ciò che rileva, dunque, è la corrispondeza riferita alla persona giuridica (art. 48, comma 2 della Legge Fallimentare).

L’obbligo riguarda qualsiasi tipo di corrispondenza, quindi non solo lettere, telegrammi e cartoline postali, ma qualsiasi altro mezzo cartaceo compresa la posta elettronica.

Comunicazione della residenza e del domicilio

L’art. 49, comma 1 L. Fall. prevede che la persona fisica del fallito (ma anche gli amministratori, i legali rappresentanti o liquidatori della società o dell’ente soggetto al fallimento) debba comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Dal mancato assolvimento di questo obbligo possono discendere eventuali responsabilità penali.

L’art. 220 L. Fall. prevede che sia punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fatto del fallito che, al di fuori dei casi previsti dall’art. 216 non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 della legge fallimentare. Qualora la condotta sia colposa la reclusione è sino ad un anno.

Soggetti attivi del reato, quindi, possono essere il fallito persona fisica e il socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, gli amministratori, i liquidatori di società o di enti soggetti alla procedura di fallimento (non i direttori generali e gli institori).

L’informazione agli organi della curatela del cambiamento della residenza e del domicilio può essere effettuata con qualunque mezzo, purché idoneo e efficace.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo il reato presuppone la conoscenza da parte del fallito dell’inizio della procedura concorsuale.

Tale conoscenza può essere ravvisata anche nella consapevole situazione di insolvenza. Il delitto punisce anche la condotta colposa, come nel caso di ritardata comunicazione.

Alimenti e casa di abitazione del fallito

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza il giudice delegato può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, concedergli un “sussidio” a titolo di alimenti per lui e la sua famiglia.

Il fallito, inoltre, ha diritto di continuare ad abitare nella casa di sua proprietà fino alla liquidazione delle attività.

Obbligo di fornire e presentare informazioni

Nel caso in cui sia necessario acquisire informazioni o chiarimenti utili ai fini della gestione della procedura, i relativi organi (giudice delegato, curatore, comitato dei creditori) possono convocare il fallito (oltre agli amministratori, i liquidatori di società o di enti soggetti alla procedura di fallimento).

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante a comparire per mezzo di un mandatario.

Occorre distinguere.

La previgente normativa prevedeva che tale obbligo sussistesse in capo al falllito “ogni volta chiamato”.

Oggi è prescritta una più circoscritta e ragionevole causale “se ricorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura”.

Tale obbligo è stato attenuato anche grazie all’abolizione del potere di accompagnamento coattivo del fallito da parte del giudice.

2. Effetti del fallimento sul fallito: sfera patrimoniale

Prima di introdurci nel cuore della questione, occorre prendere in considerazioni alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 12114/2003) ha statuito che il sistema concorsuale, proprio della procedura fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva e quello della universalità soggettiva. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l’esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito.

La modificazione più rilevante si determina proprio nella sfera patrimoniale attraverso il cosiddetto spossessamento, dunque attraverso la privazione, dalla data della dichiarazione di fallimento, dell’amministrazione e della disciplina dei beni e la contemporanea attribuzione di tali poteri al curatore.

Lo spossessamento

Per effetto dello spossessamento, il patrimonio del fallito rimane insensibile di fronte alle obbligazioni dipendenti dalla sua nuova attività.

Sono infatti espressamente dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori gli atti compiuti dal fallito come pure i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento.

È poi reso impossibile all’imprenditore assumere nuove obbligazioni per la mancanza di garanzia.

Per effetto dello spossessamento, infatti, si attua, in pratica, una separazione del patrimonio dalla persona del fallito e una sua specifica destinazione al soddisfacimento dei creditori esistenti alla data della dichiarazione del fallimento.

Tale modificazione ha natura oggettiva.

Riguarda infatti la situazione dei beni e non la persona del fallito.

Infatti quest’ultimo rimane titolare del suo patrimonio e pienamente capace.

Tale modificazione giuridica si giustifica con la natura di provvedimento esecutivo equivalente al pignoramento.

Infatti, come nell’esecuzione il pignoramento determina la perdita dell’amministrazione e della disponibilità del bene assoggettato all’esecuzione, così nell’esecuzione concorsuale tali effetti si determinano in relazione all’intero patrimonio.

Lo spossessamento si estende a tutti i beni del debitore esistenti alla data della dichiarazione.

Si estende inoltre anche ai beni che pervengono al fallito durante il fallimento.

Questi ultimi sono compresi nel fallimento dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione.

In ogni caso il curatore può rinunciare all’acquisizione di beni o utilità che pervengono dopo la dichiarazione di fallimento anche per effetto di atti posti in essere dal fallito in corso di procedura.

Questo può avvenire quando i costi per il loro acquisto sono superiori al presumibile valore di realizzo.

Allo stesso modo, il curatore può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare i beni se la loro liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

Beni esclusi dal fallimento

Restano esclusi dal fallimento beni e diritti che si caratterizzano per il loro carattere familiare e per la loro natura personale: i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e beni costituiti in fondo patrimoniale per la loro funzione alimentare e di sussistenza per il fallito e la sua famiglia, come i redditi della propria attività nei limiti dei relativi bisogni e l’uso della casa di abitazione.

Inoltre, restano esclusi dal fallimento i beni di proprietà altrui anche se rispetto alle cose in possesso del fallito debba per la restituzione o rivendicazione essere eseguita la procedura di cui all’art. 92 e seguenti della legge fallimentare.

Altresì, restano esclusi i beni che il fallito detenga o abbia acquistato in qualità di mandatario per conto del mandante.

Rispetto a tali beni, infatti, è ammissibile anche in costanza di fallimento, l’azione di rivendicazione di cui all’art. 1706 del codice civile.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 1879/2011) la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, deve essere ricondotta nell’ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico.

Ne consegue che le somme riconosciute a titolo di danno da perdita della capacità di guadagno futuro, integrando un danno patrimoniale, rientrano nella massa attiva del fallimento

Come avrai potuto notare, gli effetti del fallimento sul fallito sono molteplci e decisamente invadenti della sfera personale e patrimoniale del debitore.

Proprio per questo motivo, al fine di difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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