INDICE
L’ordine dei privilegi è un aspetto di fondamentale importanza nel fallimento, connesso alla distribuzione delle somme che determina l’ordine di soddisfazione dei diversi creditori.
Nel caso in cui, infatti, il Tribunale abbia emesso una sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di un soggetto la cui attività commerciale non è andata a buon fine, potrebbe essere importante conoscere come avviene la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.
In particolar modo l’ordine dei privilegi dei creditori deve essere un aspetto cui prestare attenzione ai fini della protezione e difesa del proprio patrimonio.
1. Ordine dei privilegi nel fallimento: disciplina generale
L’art.111 della Legge Fallimentare indica l’ordine in cui devono essere utilizzate e distribuite le somme ricavate dall’attivo fallimentare.
In particolar modo, si considerino:
- Spese sostenute per la procedura, dei debiti di massa e delle spese anticipate dall’erario ex art.91 L. fall. (cd. campione fallimentare).
- Crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni venduti secondo l’ordine assegnato dal codice civile, di cui dall’ art. 2745 all’art. 2783 cod.civ..
- Crediti chirografi, in misura proporzionale all’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso.
- Crediti postergati, ossia del socio della società in procedura, nella misura in cui sono stati integralmente soddisfatti i creditori chirografari, o in un piano concordatario, dopo che sono stati pagati della percentuale promessa i creditori chirografari.
Dopo aver analizzato come l’art 111 della L. fall dispone l’erogazione delle somme ricavate dall’attivo, occorre specificare meglio alcuni dettagli.
Nella categoria dei crediti chirografi, rientrano anche i crediti privilegiati in un caso.
Ossia quando il ricavato dei beni su cui avevano diritto di prelazione non sia stato sufficiente a soddisfare la garanzia vantata.
Dunque possiamo dedurre un importante dato.
Per la parte in cui sono rimasti insoddisfatti, i crediti privilegiati hanno lo stesso rango dei crediti chirografari.
2. Cause di prelazione
La Legge Fallimentare non prevede un’autonoma disciplina delle cause di prelazione, ma si limita a richiamare quanto disciplinato nel codice civile.
È l’art.54 a dettare una serie di indicazioni da seguire attentamente per i creditori privilegiati nella predisposizione del piano di riparto fallimentare.
Naturalmente, come si può facilmente intuire, i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio devono essere soddisfatti sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il diritto di prelazione a pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.
E dunque, in caso di procedure concorsuali minori, il piano potrà prevedere anche un pagamento non integrale dei crediti su cui gravano ipoteca pegno e privilegio.
Questo può accadere se il valore dei beni su cui le garanzie insistono non sono in grado di coprire tutto il debito.
Come accennato, nel caso in cui i creditori privilegiati non siano integralmente soddisfatti, essendo il ricavato del bene vincolato inferiore al credito ammesso in privilegio, per la parte di credito non soddisfatta i creditori privilegiati concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione delle somme residuali proporzionalmente ai rispettivi crediti ammessi.
Privilegi nel fallimento: privilegio mobiliare e speciale
Nell’ordine dei privilegi distinguiamo tra privilegio mobiliare e privilegio speciale.
Il creditore può avvalersi del primo, ossia del privilegio mobiliare, su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del fallito.
Inoltre il creditore può essere ammesso al passivo verificando semplicemente la sussistenza della causa del credito da cui il suddetto proviene.
Il privilegio speciale, invece, viene esercitato soltanto su determinati beni.
Non solo.
Può essere ammesso al passivo il creditore per il quale venga riconosciuta la sussistenza del rapporto di connessione tra il credito ed il bene che ne è gravato.
A differenza del privilegio generale, infatti, del tutto libero da un rapporto con beni determinati poiché appunto fa riferimento a tutto il patrimonio mobiliare, il privilegio speciale si esplica in un ambito caratterizzato da un perimetro ben preciso, in quanto vincola solo quel bene o quei beni su cui grava sin dal suo sorgere.
Al momento della ripartizione dell’attivo, il ricavato della liquidazione del bene oggetto di privilegio speciale, detratte le spese, costituisce il limite massimo entro cui può trovare capienza quel credito privilegiato.
Al credito assistito da privilegio speciale non può essere corrisposto un importo superiore a quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto di privilegio.
Infatti, per la parte del credito non soddisfatta, il credito decade al rango dei crediti chirografari,e con questi concorre nella ripartizione del residuo dell’attivo.
Il vincolo derivante da un privilegio speciale si estende agli accessori della cosa gravata dallo stesso (cioè ai frutti, naturali e civili, alle pertinenze, alle migliorie ed alle altre accessioni).
Occorre, però, prestare attenzione alla luce di un importantissimo orientamento giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite
Nel caso non infrequente di vendita di uno stabilimento industriale, comprensivo dei macchinari e degli impianti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2257/1984) hanno chiarito un importante concetto.
Il rapporto sussistente tra i vari beni (immobile, macchinari, impianti, dotazioni) organizzati per l’esercizio di un’ impresa industriale non si presta ad essere ricondotto al concetto di pertinenza, secondo la formulazione dell’art. 817 c.c..
Ne deriva che il ricavato della vendita di uno stabilimento industriale deve normalmente considerarsi non come un realizzo unitario, di natura immobiliare, ma come realizzo immobiliare per la parte riferita all’edificio (compresi i macchinari e gli impianti eventualmente in esso incorporati) e come realizzo mobiliare per la parte riferibile a tutti gli altri beni, rispetto ai quali, dunque, è configurabile un privilegio generale o speciale!
3. Conflitto tra privilegi nel fallimento
Può sussistere anche l’ipotesi di conflitto tra privilegi generali e speciali.
La soluzione si rintraccia nel Codice civile e nelle regole qui fissate.
Nel caso di concorso tra privilegi speciali e diritti reali di garanzia, si prende in considerazione l’art. 2748 del codice civile.
Innanzitutto,il pegno prevale sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è sorto.
I privilegi immobiliari, invece, prevalgono sull’ipoteca, anche se risulta iscritta prima dell’insorgere del credito privilegiato.
Nel caso invece di concorso tra privilegi speciali e privilegi generali occorre considerare gli artt. 2777 e 2778 del codice civile.
In questo caso, si noti, non esiste una prevalenza dei privilegi speciali rispetto a quelli generali.
Infatti, entrambe le categorie concorrono sul patrimonio mobiliare del debitore in base ad un’unica graduatoria determinata nei due articoli citati, con l’unica differenza che, mentre i privilegi generali vanno imputati su tutto il ricavato mobiliare, i privilegi speciali trovano il limite nel ricavato dalla vendita del bene oggetto della garanzia.
Sull’attivo immobiliare residuato dopo aver soddisfatto i creditori con privilegio speciale immobiliare, l’art. 2776 cod. civ. indica alcune categorie di creditori assistiti da privilegio generale mobiliare:
- I crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità di preavviso.
- Quelli indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis c.c., i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 2753 c.c.;
- I crediti dello Stato per IVA, indicati all’art. 2752 comma terzo c.c.
La quota parte del compenso del curatore
In tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 11500/2010) ha statuito che sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato, ma anche una quota parte del compenso del curatore.
Il curatore ottiene tale quota ponendo a confronto l’attività svolta nell’interesse generale e quella esercitata nell’interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all’accertata utilità delle stesse per il creditore garantito.
Occorre adottare, ove non sia possibile un’esatta valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità.
La sua applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell’utilità di tali spese per il creditore garantito.
Si deve precisare chel’art.2776 c.c. non apporta modifiche all’ordine dei privilegi mobiliari stabilito dagli artt. 2777 e 2778 c.c., per cui queste categorie di privilegi non possono essere soddisfatte con modalità diverse a seconda che operino in via principale (sul ricavato mobiliare) o in via sussidiaria (sul ricavato delle vendite immobiliari residuato dopo aver pagato per intero i creditori con privilegio speciale sugli immobili).
Come avrai potuto intuire, la disciplina dei privilegi nel fallimento non è semplice.
Per questo motivo, per una migliore assistenza in difesa e protezione del tuo patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un professionista di ObiettivoProfitto.it ti aiuterà nel migliore dei modi.