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Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti sono disciplinati negli artt. 72-83 bis del testo attuale della Legge fallimentare.
Si tratta di un aspetto molto importante da considerare in seguito all’emanazione di una sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Giudice.
Sappiamo, infatti, che il fallito, così come accertato da questo provvedimento, subisce una serie di incapacità e la sua sfera patrimoniale, attraverso lo spossessamento, viene decisamente modificata.
Per questo motivo, è importante badare anche ai rapporti giuridici preesistenti e in questa guida ci occuperemo di analizzare la disciplina a essi sottesa.
1.Gli effetti del fallimento sui rapporti preesistenti: disciplina generale
Gli effetti del fallimento sono molteplici: nei confronti del fallito (artt. 42-49), nei confronti dei creditori (artt. 51-63), sugli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 64-71) e sui rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83 bis). Ciò che si vuole assicurare con la disciplina in parola è la conservazione e l’incremento della massa attiva per un verso e la cristallizzazione della massa passiva dall’altro.
Gli artt. 72-83 bis della Legge fallimentare disciplinano gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.
Facciamo riferimento, dunque, a quei contratti conclusi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento che risultino, al momento dell’apertura della procedura, non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente, da entrambe le parti, tanto che comunemente si parla di effetti del fallimento sui «contratti pendenti» (art. 72co. 1, l. fall.).
Occorre subito operare una distinzione per una maggiore chiarezza della materia.
Prima della riforma che ha coinvolto la materia fallimentare, la disciplina dei contratti pendenti mirava alla individuazione di una serie di contratti per ciascuno dei quali era previsto un diverso trattamento (sospensione, scioglimento o continuazione).
Come si può facilmente evincere, l’assenza di una regola generale creava rilevanti problemi nell’individuazione della disciplina da applicare ai contratti non disciplinati.
Il legislatore della riforma ha voluto risolvere definitivamente il problema.
Ha infatti dettato una regola generale che è quella della sospensione del rapporto pendente con facoltà di subentro o meno da parte del curatore (art. 72, co. 1, l. fall.), ferma restando la sussistenza di una disciplina speciale per singole figure contrattuali.
Rispetto a questa regola generale, quindi, le altre due possibili soluzioni, quella della continuazione del contratto e quella dello scioglimento automatico costituiscono delle eccezioni solo per i contratti per i quali sono esplicitamente previste.
Subentro del curatore nei rapporti preesistenti al fallimento
È il curatore a decidere o meno il subentro con l’autorizzazione del comitato dei creditori (art. 72, co. 1, l. fall.).
Infatti il terzo contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, co. 2, l. fall.).
Interessante risulta essere l’orientamento della Corte di cassazione la quale ha ribadito che la facoltà di scelta del curatore può essere esercitata anche tramite fatti concludenti (sentenza Cassazione, n. 787/2013).
La Suprema Corte, precedentemente, aveva motivato tale regola.
L’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione e dunque non ricorrendo la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore (sentenza Cassazione n. 19035/2010).
Sono sottratti comunque alla facoltà di scelta del curatore i contratti con effetti reali, ove la prestazione sia stata eseguita, quelli per i quali sia stata avviata prima del fallimento azione di risoluzione, regolarmente trascritta ove previsto, nonché i preliminari di immobili trascritti ad uso abitativo o imprenditoriale.
In caso di scioglimento del contratto il terzo avrà diritto ad insinuarsi al passivo per l’eventuale credito, ma non al risarcimento del danno.
Questa disciplina presenta il carattere della inderogabilità, infatti sono inefficaci eventuali clausole inserite nei contratti che facciano dipendere la risoluzione contrattuale dal fallimento.
In merito alle obbligazioni contrattuali, queste dovranno essere integralmente eseguite anche da parte del curatore, che subentra nella medesima posizione del fallito.
Sospensione del contratto
La sospensione del contratto con facoltà di subentro del curatore, oltre che quale regola generale dall’art. 72, co. 1, l. fall., è altresì prevista specificatamente dal legislatore per alcuni contratti, con l’aggiunta di alcune regole peculiari: preliminari di compravendita immobiliare, leasing con fallimento dell’utilizzatore, vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del compratore, contratti ad esecuzione continuata o periodica, mandato in caso di fallimento del mandante.
Scioglimento del contratto
In alternativa il legislatore ha previsto lo scioglimento automatico del contratto in una serie di ipotesi nelle quali ha ritenuto incompatibile con la procedura la sopravvivenza del contratto medesimo, ad esempio per i contratti di borsa a termine.
In un’ultima serie di casi il legislatore ha ritenuto compatibile la continuazione del contratto con la procedura fallimentare, prevedendo peraltro, ma non sempre, il diritto di recesso, ad esempio nel preliminare di vendita di immobile ad uso abitativo o imprenditoriale.
2. Gli effetti del fallimento su rapporti preesistenti: singole figure contrattuali
Ora è giunto il momento di analizzare specificatamente alcune figure contrattuali per le quali si presentano dei problemi particolari o delle peculiarità.
Contratto preliminare
Per quanto riguarda il contratto preliminare, la legge lo sottopone alla stessa disciplina della vendita, con la conseguente sospensione del contratto e la facoltà del curatore di subentrare o meno, e quindi di stipulare o meno il contratto definitivo, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
La suddetta regola si applica a tutti i contratti preliminari, indipendentemente dall’oggetto, in quanto l’art. 72 non fa distinzioni.
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto, contemplata dall’art. 72, quarto comma, legge fall. che è espressione di un potere discrezionale del curatore, per la tutela degli interessi della massa dei creditori è esercitabile in ogni sede in piena libertà di forme e senza limiti temporali ( sentenza Cassazione n. 10436/2005).
Leasing
Per quanto riguarda il contratto di leasing, in caso di fallimento dell’utilizzatore (art. 72 quater l. fall.), il contratto è sospeso, ed il curatore ha la facoltà di subentrare o meno. La scelta sarà ovviamente effettuata in funzione dei canoni pagati, di quelli ancora da pagare e del valore residuo dei beni. Nel caso infatti di subentro il curatore dovrà pagare in prededuzione tutti i canoni scaduti ed a scadere, per poi esercitare l’opzione finale. Qualora invece il curatore decida di non subentrare, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene.
Mandato
In caso di fallimento del mandante, il contratto di mandato rimane sospeso, con la conseguente facoltà di scelta del curatore (art. 78 l. fall.), mentre lo scioglimento automatico rimane ormai regola applicabile solo al fallimento del mandatario. Tale regola si applica, altresì, nella ipotesi di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario.
L’art. 78, co. 3, stabilisce però che, in caso di subentro, il credito del mandatario per prestazioni rese successivamente al fallimento è da considerarsi in prededuzione.
Locazione
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili, con il conseguente subentro automatico del curatore. La norma, dettata a tutela del conduttore, è però applicabile solo qualora quest’ultimo disponga di un contratto opponibile alla curatela, quindi trascritto se di durata ultranovennale, o comunque dotato di data certa se di durata inferiore.Proprio per tale motivo il legislatore ha previsto, in sede di riforma, la possibilità per il curatore di recedere dal contratto corrispondendo un indennizzo al conduttore (in prededuzione).
Nel caso invece di fallimento del conduttore il curatore può recedere in qualsiasi momento, corrispondendo un equo indennizzo, da pagarsi in prededuzione (art. 80, co. 3, l. fall.). Tale regola ha lo scopo di favorire la curatela fallimentare, consentendole di trattenere i locali dell’impresa sino a quando le sarà necessario, al fine delle vendite fallimentari o dell’esercizio provvisorio dell’impresa. I canoni vanno in tal caso pagati in prededuzione.
Affitto di azienda
La riforma ha risolto definitivamente la discussa questione del trattamento da riservare al contratto di affitto di azienda, in precedenza non disciplinato, e quindi spesso sin troppo utilizzato per sottrarre l’azienda alla disponibilità del curatore. L’art. 79 l. fall. stabilisce infatti che ciascuna delle parti può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal fallimento, corrispondendo all’altra un equo indennizzo. Per quanto riguarda il contratto di appalto, sia in caso di fallimento del committente che di fallimento dell’appaltatore il contratto si scioglie se il curatore non dichiara, entro sessanta giorni, di voler subentrare prestando idonee garanzie.
Contratto di lavoro
Va infine sottolineato che continua a non essere disciplinata la sorte dei contratti di lavoro subordinato a seguito del fallimento del datore di lavoro. Di conseguenza, il contratto di lavoro prosegue con la curatela, che potrà semmai scioglierlo per giustificato motivo a seguito della cessazione dell’esercizio dell’impresa.
Fallimento e rapporti preesistenti: in conclusione
Come avrai potuto notare, la disciplina è decisamente ardua.
Con questa breve guida spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
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