Finanziamenti: quali sono i vizi contrattuali e come difendersi

Stai passando davanti alla Concessionaria e vedi il nuovo modello di auto che stavi aspettando da mesi.

Desideri comprarlo ma pensi che una tale somma sarebbe eccessiva da sopportare in un’unica soluzione.

È una situazione ricorrente che si può manifestare non solo nel campo dell’automotive, ma anche in quello degli elettrodomestici oppure nell’acquisto della prima casa.

Ogni volta in cui devi far fronte ad una spesa cospicua sei paralizzato dall’idea di doverla versare subito nella sua totalità.

Per questo motivo, oggi è possibile chiedere dei finanziamenti, ossia dei “prestiti monetari”, che le banche, gli intermediari finanziari e i soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi con pagamenti dilazionati possono accordare per la realizzazione di un progetto a fronte dell’impegno, in capo all’altra parte, di restituire la quantità di denaro ricevuta con pagamenti rateali.

Questa particolare tipologia contrattuale è conosciuta sotto il nome di disciplina del credito al consumo.

La normativa italiana viene fortemente aiutata dalle disposizioni messe in atto dall’Unione Europea che tutela la buona riuscita dei contratti per entrambe le parti.

Ci sono tante domande infatti che possono crearsi nella mente di chi desidera chiedere dei finanziamenti, in particolar modo per evitare truffe o tassi d’interesse eccessivamente onerosi.

Inoltre, per la corretta formazione del contratto, vanno necessariamente rispettati degli obblighi di pubblicità, devono esserci alcuni elementi che non possono in alcun modo mancare (come tipologia dei finanziamenti, importi, scadenza delle rate ecc.) e la forma scritta a pena di nullità. Scopriamo più nel dettaglio la normativa e le tipologie di finanziamenti oggi più diffuse.

1. Contratto di mutuo

L’art. 1813 del Codice Civile dice che il mutuo è il contratto mediante il quale una parte, chiamata mutuante, concede all’altra, il mutuatario, una determinata somma di denaro o di altre cose fungibili, affinché la stessa se ne serva, per poi restituire altrettanto denaro o cose fungibili della stessa specie e qualità.

Si tratta di un contratto a effetti reali, che quindi trasferisce la proprietà a chi riceve la somma di denaro.

Esistono tuttavia degli obblighi in capo ad entrambe le parti che è bene conoscere per potersi tutelare nel caso in cui si scelgano finanziamenti di questo tipo.

Il mutuatario, ossia il soggetto che riceve in prestito il denaro, ha l’obbligo di restituire ovviamente la stessa quantità ricevuta.

Inoltre, a meno che non si tratti di mutuo gratuito in cui non è prevista la corresponsione di interessi, il mutuatario deve impegnarsi a versare anche questi, pena la risoluzione del contratto.

Gli interessi nei finanziamenti sono uno degli aspetti più delicati, quindi fai sempre attenzione che vengano rispettate le seguenti regole:

  • Forma scritta, nel caso in cui si sia concordato un tasso d’interesse superiore a quello legale
  • Nullità della clausola se gli interessi sono considerati usurari, ossia quando risultano superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro

Per quanto riguarda il termine per la restituzione, questo viene generalmente fissato nell’interesse di entrambe le parti. Dall’altro lato, il mutuante ha l’obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati al mutuatario nel caso di vizi e difetti alle cose mutuate.

2. Contratto di finanziamento finalizzato e non finalizzato

Il finanziamento si sostanzia anch’esso in un prestito di una quantità di denaro posto in essere da un ente creditizio o autorizzato affinché l’altra parte possa diventare proprietaria di un bene.

La differenza tra le due tipologie risiede nel fatto che uno dei due finanziamenti è finalizzato necessariamente all’acquisto di un bene specifico, mentre l’altro non ha vincolo di destinazione.

Il contratto deve avere necessariamente forma scritta, vanno indicati gli obblighi, le modalità di recesso ed una eventuale assicurazione.

Un dato molto importante è quello del calcolo di Taeg e Tan: i costi di gestione del conto, i costi sull’utilizzazione del metodo di pagamento e i costi sulle operazioni devono essere inclusi nel costo totale del credito al consumatore a meno che, all’apertura del conto, non siano indicati in modo inequivocabile nel contratto di credito. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un finanziamento finalizzato in cui non sia stato consegnato il bene interessato, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto.

3. Contratto di leasing finanziario

Un’altra tipologia di finanziamento molto diffusa è quella del leasing, che ha lo scopo di finanziare l’acquisto della disponibilità immediata di un bene.

In questo caso balza all’occhio il fatto che non si ha più il prestito di una quantità di denaro.

In questi finanziamenti il concedente, ossia la società finanziaria, acquista da fornitori terzi dei beni mobili o immobili per concederli in uso a un soggetto, chiamato utilizzatore, per un periodo di tempo prestabilito. Durante questo periodo di tempo, l’utilizzatore deve pagare un canone periodico per poter appunto usufruire del bene. Al termine del rapporto, l’utilizzatore avrà la facoltà di restituire o acquistare il bene.

Si deve fare attenzione agli aspetti della disciplina stessa del contratto.

Nel caso di leasing finanziario di beni immobili con durata superiore ai nove anni è necessaria la forma scritta del contratto.

L’utilizzatore si impegna a pagare il canone determinato in relazione al costo del bene, gli interessi sul capitale, le spese di gestione e l’utile della società di leasing.

Invece il fornitore o il produttore ha l’obbligo di consegnare il bene direttamente all’utilizzatore, il quale dovrebbe attestare la consegna con un verbale. Possono essere previste anche delle clausole di risoluzione per inadempimento da parte dell’utilizzatore.

4. Scioglimento del contratto per vizi

Il rapporto contrattuale può essere sciolto per molteplici motivazioni ed è bene conoscerle per potersi tutelare.

Possono esserci dei vizi del rapporto che portano alla rescissione o alla risoluzione e vizi stessi dell’atto che portano alle soluzioni della nullità e dell’annullabilità. Inoltre, la direttiva comunitaria sui contratti di credito prevede anche il diritto di recesso.

Vediamoli tutti nello specifico.

4.1. Rescissione del contratto

  • In stato di bisogno, ossia quando il contraente ha cercato di trarre vantaggio dallo stato di bisogno della controparte.
  • Per prestito a tassi d’interesse esagerati ossia, come accennato prima, usurari. La figura più tipica in questo caso è quella del mutuo usurario e in questo caso la clausola è per legge nulla.

4.2. Risoluzione del contratto

  • Per inadempimento di una delle parti a cui generalmente fa seguito l’obbligo di risarcimento.
  • Per impossibilità sopravvenuta nel caso in cui, successivamente alla conclusione del contratto, la prestazione sia divenuta assolutamente impossibile a capo di una delle parti. In questo caso il contratto si risolve automaticamente.
  • Per impossibilità parziale e temporanea, con possibilità di recesso.
  • Per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili dopo la stipula del contratto.

4.3. Nullità del contratto

La nullità può essere invocata principalmente quando:

  • È contrario a norme imperative
  • Non viene rispettato uno dei requisiti fondamentali del contratto quali accordo delle parti, causa oggetto forma
  • Quando la causa o i motivi per cui è stato stipulato sono illeciti
  • Quando l’oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile

4.4. Annullabilità del contratto

L’annullabilità può essere richiesta quando si verificano le seguenti situazioni:

  • Incapacità legale di agire o incapacità naturale di una delle due parti
  • Vizi del consenso, ossia quando la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore, carpita con dolo o estorta con violenza

4.5. Recesso dal contratto di credito

Dalla firma del contratto di credito per la richiesta di finanziamenti, è previsto un periodo di 14 giorni per il recesso senza dover fornire particolari motivazioni. Se il contratto ha già avuto esecuzione, è previsto un ulteriore termine per la restituzione del prestito già erogato.

Nel momento in cui si firma per i finanziamenti è quindi importante prestare attenzione a tutto ciò che si sta sottoscrivendo, tenendo ben a mente quali sono i propri diritti.

5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista per i vizi contrattuali è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

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