Difesa Tributaria Personale e d’Impresa

I migliori consigli per proteggere il tuo patrimonio personale e quello della tua impresa nella difesa tributaria contro gli avvisi di accertamento nulli e le cartelle di pagamento illegittime dell’Amministrazione finanziaria (Tax Litigation).

Con difesa tributaria facciamo riferimento ad una serie di strumenti e istituti posti a presidio dell’interesse del contribuente. L’Agenzia delle Entrate, di sovente, pone in essere accertamenti finalizzati all’individuazione di condotte evasive del fisco, al fine di recuperare il gettito perso.

Le tipologie di accertamento sono di diversa natura. Possono essere incentrati su sistemi meramente deduttivi, ossia fondati sulla tecnica dell’individuazione della violazione mediante indizi, come il tenore di vita del contribuente non corrispondente a quanto dichiarato formalmente. Vi sono poi forme di indagine molto più analitiche.

Ciò comporta la necessità da parte del cittadino di individuare una strategia difensiva. A tal fine sarà determinante ricorrere a degli specialisti del settore che possano consigliarti sulle scelte più opportune.

Questo potrà indicarti lo strumento che meglio si presta alle tue esigenze, sia di natura stragiudiziale che giudiziale. Alla prima categoria appartiene, ad esempio, l’istanza di autotutela alla stessa amministrazione finanziaria, ove tu dovessi temere un errore in fase di accertamento. Laddove l’istanza non dovesse essere accolta, dovresti invece ricorrere al tradizionale ricorso alla commissione tributaria per impugnare la cartella esattoria.

In questa sede vogliamo offrirti alcuni consigli su come individuare il piano per la difesa tributaria che meglio si addice alle tue esigenze. Per tali motivazioni ti invitiamo nella prosecuzione della lettura, in modo tale che potrai avere un quadro sintetico su quelli che sono gli strumenti per tutelare la tua posizione.

1. Tipologie di accertamento

L’amministrazione finanziaria è dotata di ampi poteri al fine di garantire la c.d. difesa tributaria, mediante la verifica della corretta applicazione delle norme tributarie. In primo luogo la stessa è tenuta a valutare che le dichiarazioni dei contribuenti, ai fini d’imposta, siano veritiere. A tal fine l’Agenzia delle Entrate svolge una serie di controlli anche attraverso l’utilizzo di incisivi poteri istruttori.

L’insieme delle attività di indagine svolte dall’Amministrazione finanziaria a questo fine, assume la denominazione di accertamento.

Suddetta attività può assumere caratteristiche diverse a seconda dei casi. Con controllo formale il Fisco verifica che il contribuente abbia correttamente applicato le disposizioni fiscali ai redditi dichiarati. L’Agenzia deve accertare che siano state correttamente calcolate le imposte dovute all’interno della dichiarazione fiscale presentata. In pratica in questo caso l’Amministrazione finanziaria fa riferimento ai dati comunicati dello stesso contribuente.

Il controllo formale si distingue, invero, dal c.d. controllo sostanziale. Quest’ultimo viene solitamente utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per individuare i redditi volumi d’affari che non sono stati menzionati dal contribuente nella propria dichiarazione fiscale. Per procedere alla relativa ricostruzione è, quindi, necessario fare riferimento ad una serie di dati che possono anche prescindere dalla volontà dell’interessato.

Nell’esercizio dell’attività di accertamento, il Fisco può ricorrere a diversi strumenti che variano in base al tipo di controllo che deve esercitare, ai contribuenti le cui informazioni sta verificando e agli indici che l’hanno portato ad iniziare l’indagine.

Il controllo può diventare più o meno penetrante a seconda dei casi. Possiamo distinguere a tal proposito diverse tipologie di accertamento.

1.1. Accertamento analitico

La principale forma di accertamento che è impiegata dall’Agenzia delle Entrate è l’accertamento analitico. Con l’accertamento analitico l’Agenzia delle Entrate procede a ricalcolare le imposte dirette e l’IVA dovute dal contribuente, persona fisica o società. Tale tipologia di accertamento parte dalla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale e nelle scritture contabili dell’interessato.

L’accertamento analitico viene adottato sia per accertare imposte dirette che indirette.

Ai fini delle imposte dirette la determinazione della base imponibile si ottiene con il ricalcolo di singole categorie di redditi. Si procederà poi allo scomputo di alcune detrazioni o deduzioni indicate in dichiarazione, che in realtà non sono dovute.

Mentre per quanto attiene all’accertamento analitico a fini IVA, quindi rivolto solo ai lavoratori autonomi o imprenditori, invece si basa sui dati riscontrati nelle scritture contabili. Quando:

  • emergono prove dirette circa l’occultamento della base imponibile, con una dichiarazione non corrispondente alla situazione reale;
  • si riscontrino degli errori nell’applicazione di norme fiscali;

La difesa tributaria è molto complessa, laddove volessi approfondire l’argomenti ti invitiamo nella prosecuzione della lettura del seguente articolo:

1.2. Accertamento induttivo

Tra i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate vi è l’accertamento di tipo induttivo, che è uno degli strumenti principali per garantire la difesa tributaria. Esso viene impiegato per verificare le imposte indirette e gli adempimenti IVA.

Il controllo in questione è rivolto ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Questi possono essere sottoposti, principalmente, a due generi di accertamenti, i quali variano in base all’attendibilità delle stesse scritture contabili e sono:

  •  accertamento analitico-induttivo: quando si riscontrano specifiche anomalie in scritture contabili generalmente attendibili;
  • accertamento induttivo c.d. puro: in presenza di gravi e specifiche violazioni nelle scritture contabili che si presentano quindi come inattendibili. E’ definito come accertamento c.d. extra-contabile proprio perché non può fondarsi sulla contabilità del contribuente. Infatti, implica una ricostruzione dei redditi mediante un procedimento che comporta il ricorso a presunzioni;

Quindi i maggiori redditi da tassare ai fini delle imposte sui redditi e il maggiore volume d’affari da tassare ai fini IVA viene determinato sulla base degli indizi reperiti dall’Ufficio attraverso l’utilizzo dei suoi poteri istruttori.

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1.3. Accertamento sintetico

L’accertamento sintetico ha caratteristiche affini a quello analitico. Anche questo strumento è tra i metodi di accertamento rivolti esclusivamente alla verifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche ed è previsto e disciplinato dall’art. 38 del DPR 600/73.

In entrambi i casi si procede ad una ricostruzione dei redditi effettivi e riscontro di quanto indicato in sede di dichiarazione. Solo che in un casi si procede ad una valutazione dettagliata. Si può definire l’accertamento sintetico come il calcolo del reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese che lo stesso ha sostenuto in un determinato periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate procede a questa analisi andando a riscontrare il reddito effettivo valutando il tenore di vita.

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1.4. Accertamento con adesione

E’ una particolare procedura di accertamento che implica il coinvolgimento con successiva adesione del contribuente all’accordo che ne risulta. Ciò significa che questo, a seguito di un confronto con il Fisco, aderisce e quindi accetta l’accordo raggiunto in contraddittorio.

Sulla natura di questo strumento ad oggi sussistono ancora alcune incertezza. Esso costituirebbe espressione di un potere impositivo dell’Agenzia dell’Entrate, nonostante esso assuma la forma di un accordo con la parte privata. L’atto, secondo un orientamento assumerebbe la forma di un patto transattivo. Invero, è forse più corretto quell’orientamento che lo identifica come atto unilaterale della PA.

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 218/1997 l’accertamento con adesione può riguardare anche alcune imposte indirette. Queste sono:

  • Imposte di successione e donazione;
  • Imposta di registro;
  • E imposte ipotecarie e catastali;

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1.5 Accertamento bancario

L’Agenzia delle Entrate (o la GdF) può svolgere la propria attività di controllo chiedendo delle precisazione anche ad altri organi ed enti. In particolare potrebbe rivolgersi a i enti creditizi, alle Poste Italiane o a enti assicurativi. Queste tipologie di indagini assumono il nome di accertamento bancario e consentono una ricostruzione del reddito complessivo del contribuente.

Questo controllo avviene secondo una specifica procedura che richiede la collaborazione del Fisco e degli enti interrogati. Le fasi che normalmente sono contemplata nell’esercizio dell’attività in questione da parte dell’amministrazione finanziaria:

  • ogni operazione compiuta dal contribuente e tutti i rapporti idonei a consentire delle movimentazioni in entrata e in uscita;
  • tutti i rapporti inerenti e funzionalmente connessi al conto;
  • tutti i conti correnti in disponibilità del contribuente, cointestati o intestati a terzi (se vi sono prove della loro attribuibilità al contribuente);

Quindi la presente attività di accertamento presuppone che l’Agenzia delle Entrate chieda informazioni circa notizie, documenti e dati relativi a qualunque operazione effettuata o rapporto intercorso del contribuente in questione, agli enti creditizi.

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 1.6. Controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter DPR 600/1973

L’Agenzia delle entrare svolge un controllo generalizzato sulle dichiarazioni di tutti i contribuenti, il quale è definito come controllo formale circa la liquidazione delle imposte. Ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973, con questo preliminare controllo automatico si accerta la correttezza circa il versamento delle imposte da parte del contribuente.

Tale un’attività viene esercitata solo nei confronti specifiche dichiarazioni individuate secondo dei criteri selettivi approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti sottoposti alle predette verifiche sono selezionati sulla base delle risultanza di determinate voci della dichiarazione. Nello specifico un criterio di selezione delle dichiarazioni, per esempio, può essere l’indicazione in dichiarazione di oneri deducibili o detraibili.

Al contribuente è attribuita la possibilità di difendersi mediante contraddittorio documentale. Egli potrà allora ricorrere a documenti e note che gli consentono di fornire la prova contraria agli indizi desunti dagli indizi assunti mediante studio delle dichiarazioni.

Laddove questi elementi non fossero a idonei a superare la presunzione raggiunta dall’amministrazione finanziaria, l’Ufficio procede alla c.d. rettifica della dichiarazione.

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2. Difesa tributaria: strumenti e tutela

La presenza di un debito tributario potrebbe talvolta esserti sconosciuta. Il debitore non sempre è a conoscenza delle somme che è tenuto a versare nei confronti della pubblica amministrazione. Ciò può accadere nonostante la prassi presuppone che le cartelle esattoriali vengano notificate al contribuente, così da metterlo al corrente di avere dei debiti, ci possono essere dei casi in cui le cartelle non vengano notificate.

Oltre al pagamento dei debiti che ti sono dovuti, potresti esser tenuto a maggiorazioni sul pagamento a causa di sanzioni. Proprio per questa ragione che per difenderti dovrai preliminarmente accertare la sussistenza di una posizione debitoria. Solo dopo potrai stabilire la strategia che meglio si addice alle tue esigenze.

Questa verrà determinata sulla base di alcune specifiche circostanze. Molto dipendono dalla tipologia di avviso di accertamento ricevuto e, soprattutto, dalla tipologia di prove sulle quali è stata fondata l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Vediamo come puoi stabilire il piano che meglio si rappresenta in base alle tue esigenze.

2.1. Come puoi conoscere del debito tributario?

La mancanza della notificazione non è sintomo dell’assenza del debito tributario. Potresti esser, quindi, tenuto ad operare tu stesso dei controllo per accertare l’eventuale obbligazione a tuo carico.

Tale accertamento potrà essere esercitato mediante consultazione del tuo estratto conto debitorio direttamente online ci consente di rimanere informati stando comodamente a casa ed evitando lunghe code. L’operazione in questione, invero, è molto più semplice di quello che può sembrare. Dovrai solo collegarti al sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, andare nell’Area riservate ai Cittadini e Imprese così da poter accedere a tutti i servizi online messi a disposizione dall’ente tra cui:

  • Situazione debitoria – consulta e paga
  • Rateizzazione del debito
  • Sospensione della Riscossione
  • Definizione Agevolata.

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2.2. Avviso di accertamento

Nella maggior parte dei casi, invero, già sarai a conoscenza del debito grazie alla notifica della cartella e talvolta anche a causa dell’accertamento che viene condotto nei tuoi confronti.

L’avviso di accertamento è un atto che l’Agenzia delle Entrate utilizza per comunicare in modo formale al contribuente la pretesa tributaria. Viene notificato a seguito di attività di accesso, ispezioni e verifiche fiscali che siano state svolte all’interno dei suoi locali.

Quest’ultimo dovrà indicare alcuni elementi essenziali, tra cui imponibili ed aliquote, le imposte liquidate e le ritenute.

L’avviso è posto in essere nel rispetto di una particolare procedura. In primo luogo l’amministrazione finanziaria deve rispettare l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui sono stati operati gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali presso i locali del contribuente. In tal modo si garantisce al contribuente un congruo lasso di tempo a disposizione per poter presentare le proprie richieste oppure delle osservazioni.

Dopo l’accertamento l’Amministrazione finanziaria deve anche redigere e consegnare il processo verbale di chiusura delle operazioni a seguito dell’accesso che ha effettuato.

Tali prescrizioni possono anche comportare dei vizi irreversibili dell’atto di avviso, ove non rispettati. Un atto sottoscritto dal funzionario in una data anteriore rispetto alla scadenza del termine di 60 giorni debba essere considerato illegittimo, ciò comporta la sua nullità

L’avviso, inoltre, deve essere adeguatamente motivato e anche questo obbligo garantisce al contribuente di poter effettuare un corretto esercizio del suo diritto di difesa.

L’obbligo di motivazione, il quale sussiste per qualsiasi provvedimento della PA, trova le proprie ragioni nel diritto di difesa del cittadino. Quest’ultimo può validamente difendersi nei confronti dell’amministrazione solo nel momento in cui conosca anticipatamente e concretamente le ragioni del suo agire.

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2.3. La tutela del contribuente

Qualsiasi azione dell’amministrazione pubblica deve esser espressione di esigenze di carattere generale, relative al perseguimento di un pubblico interesse. Ciò potrebbe, invero, comportare che siano compromesse le posizioni dei singoli cittadini, i cui interessi legittimi o, talvolta, diritti soggettivi possono essere compromessi in ragione di un interesse pubblico.

Tuttavia, ciò ovviamente non comporta l’esercizio del pubblico potere in modo indiscriminato ed arbitrario. Al cittadino sono allora concessi strumenti di tutela della propria posizione soggettiva.

In primo luogo, l’ordinamento e la giurisprudenza riservarono una peculiare il legittimo affidamento all’esercizio corretto del pubblico potere e, più in generale, dell’agire della PA. La tutela a quello che Il principio del legittimo affidamento è, in generale, uno dei principi fondamentali del diritto italiano avente rilevanza diversa in più settori dell’ordinamento. Assume molteplici implicazioni a seconda dell’ambito in cui si inserisce.

Per far si che l’affidamento sia legittimo devono esserci alcuni requisiti:

  • Oggettivo: il soggetto agente deve agire per ottenere un vantaggio chiaro e univoco;
  • Soggettivo: colui che agisce è, appunto, in buona fede e quindi è convinto di averne il diritto;
  • Cronologico: l’utilità ricavata dal soggetto ha una durata c.d. stabile.

Lo Statuto del contribuente (l. 212/2000) anch’esso sancisce la tutela dell’affidamento con riferimento al contribuente. In specie, l’art. 10 stabilisce che non possano essere irrogate sanzioni o chiesti interessi moratori ai contribuenti che abbiano fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni o sulle decisioni del Fisco.

2.3.1 Sollecito all’autotutela

Prima di ricorrere ad organi giudiziari, il contribuente può ricorrere a strumenti di immediato accesso. Tra questi sicuramente vi rientra l’istanza all’amministrazione di intervenire in via di autotutela.

Tale strumento, che è sostanzialmente una mera sollecitazione del potere della PA, il contribuente può chiedere all’Ufficio di correggere un atto viziato da palesi irregolarità.

In realtà, sebbene l’autotutela rappresenti il diritto del contribuente di chiedere la correzione e/o l’annullamento di un atto viziato, questa ha una duplice natura. Infatti, è opportuno constatare che l’autotutela non è quasi mai ad esercizio doveroso. Nella normalità dei casi, all’amministrazione è attribuita la facoltà di decidere se non riesaminare il provvedimento, soprattutto laddove sia convinta della sua legittimità.

Sono rare, infatti, le ipotesi di autotutela doverosa, prevista in specifici casi, che consentono al cittadino istante di coartare la PA mediante azione avverso al silenzio, come in materia di SCIA. Anche in tal caso comunque l’amministrazione conserva la discrezionalità nella valutazione di annullare l’atto oggetto di riesame, essendo tenuta alla verifica dei presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 21 nonies della l. 241 del 1990.

2.3.2. Ricorso alla Commissione tributaria

Se l’atto impositivo ha dei vizi, puoi impugnarlo presentando ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Secondo la regola generale prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per i ricorsi proposti dagli interessati nei confronti degli enti impositori e di riscossione che abbiano sede nella relativa circoscrizione.

Difendere il tuo interesse nei confronti di un atto impositivo o di riscossione viziato puoi fare ricorso davanti alla Commissione.

Potresti, invero, aver necessità di un ausilio di uno specialista.  Non sempre puoi difenderti da solo in giudizio, infatti esistono delle regole sulla base del valore della causa.

Gli atti che possono essere oggetto di ricorso sono molteplici, qualsiasi atto dovrà però essere oggetto di notifica, affinché sia impugnabile.

Tra questi, in primo luogo vi è sicuramente l’avviso di accertamento. Il ricorso dovrà essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (art. 21, D. Lgs. n° 546/92), al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo.

In genere, tale strumento si associa al primo, ossia all’autotutela. Il ricorso a tale strumento non consente di sospendere il termine per impugnare.

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