Fondazione di famiglia per la gestione del patrimonio: come funziona

La fondazione di famiglia è uno degli istituti a cui potrai fare ricorso per tutelare il tuo patrimonio familiare. Tale figura, che assume i caratteri peculiari della fondazione, nasce, tuttavia, con lo scopo di assicurare le esigenze di uno specifico nucleo famigliare o alcuni membri della famiglia.

Ragionevolmente non avrai sentito parlare di frequente di questa fattispecie, che, invero, presenta una disciplina scarna, ma che si presta ad assolvere a rilevanti necessità dell’operatore o del comune cittadino.

Le poche disposizioni che, regolano la fattispecie, sono contemplate dagli artt. 26 e 28 c.c.. Proprio per tale ragione è opportuno procedere ad una disamina complessiva della figura delle fondazioni, per poi addentrarci nello scopo.

Ove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura, dalla quale sicuramente trarrai beneficio.

1. Cos’è una fondazione?

Come sopra accennato, sembra opportuno partire dall’esame della disciplina delle fondazioni, per comprendere cosa sono e come si costituiscono.

La fondazione è costituita da una persona fisica o giuridica, la quale destina una massa patrimoniale ad uno scopo, lecito e, in genere, di utilità sociale. Inoltre il patrimonio, che viene conferito, deve anche essere adeguato al suddetto scopo sociale, individuato dal fondatore stesso.

La fondazione è dotata di una propria personalità giuridica, distinta da quella dei fondatori e da quella degli amministratori. Ciò implica che i creditori possono pertanto rivalersi solo sul patrimonio della fondazione. Non di rado, si sostiene anche l’eventualità che sia possibile rintracciare anche alcune ipotesi di fondazione prive della personalità giuridica, come ad esempio le fondazioni fiduciarie.

Il nostro ordinamento, invero, concepisce 2 tipologie di predetto ente, a seconda della modalità di gestione prescelta.

Si distinguono allora:

  • la fondazione operativa che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione;
  • la fondazione di erogazione che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

1.1. Come si costituisce una fondazione di famiglia?

Ti starai sicuramente chiedendo come si costituisce una fondazione di famiglia. La disciplina normativa è contenuta negli artt. 16 ss c.c., disposizione che trova generale attuazione per le fondazioni.

L’art. 16 c.c. stabilisce gli elementi che devono essere inseriti nell’atto costitutivo della fondazione, ossia lo statuto.

Questi sono:

  • la denominazione dell’ente;
  • lo scopo;
  • l’entità del patrimonio;
  • le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
  • i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;

Invero, lo statuto potrà contenere anche le norme sulla sua costituzione, trasformazione ed estinzione, nonché sull’eventuale devoluzione del patrimonio.

Nello statuto verranno anche indicati gli organi componenti della fondazione, con l’individuazione del soggetto destinatario del relativo ruolo all’interno dell’organizzazione.

Gli organi della fondazione sono:

  • il presidente, che di norma è il rappresentante legale;
  • il consiglio di amministrazione, che gestisce concretamente la fondazione;
  • l’organo di controllo contabile, che verifica anche la corretta tenuta della contabilità e del bilancio;
  • l’assemblea (organo facoltativo), il cui ruolo è determinato dallo statuto.

Lo statuto così redatto deve essere recepito successivamente da un atto pubblico, autenticato dal notaio. In genere le fondazioni presuppongono anche l’autorizzazione da parte di un’autorità pubblica competente, differente in base all’area di operatività.

Invero, la costituzione di una fondazione di famiglia può avvenire anche tramite testamento. Il fondatore, in questo caso, si limita ad indicare lo scopo della fondazione, i beni ad essa destinati e, spesso, la sua denominazione. Successivamente un erede o legatario, o un esecutore testamentario procederanno all’effettiva costituzione dell’ente.

2. Qual è la disciplina della fondazione di famiglia?

Abbiamo sin ora analizzato le modalità di costituzione della fondazione di famiglia, le quali invero sono le medesime norme generali applicabili a qualsiasi tipo di fondazione.

Tuttavia ti starai chiedendo in cosa si differenzia la fondazione di famiglia.

La disciplina civilistica di tale istituto è rinvenibile negli artt. 26 e 28 c.c., oltre che nella normativa in tema di responsabilità patrimoniale generica.
La fondazione di famiglia è una peculiare fattispecie, che si connota per la tendenza ad unire i tratti salienti della fondazione alla dimensione strettamente individuale e familiare di istituti diversi. Quando si parla di fondazioni si è soliti ad esempio far riferimento ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. o le rendite perpetue di cui all’art. 699 c.c.

Con la fondazione di famiglia è possibile, quindi, generare l’effetto tipico segregazione patrimoniale del patrimonio dell’art. 2645 ter c.c., in base alla volontà del fondatore. Differentemente dalle altre tipologie di fondazioni, permette di modulare alcune prestazioni assistenziali e benefiche a vantaggio di una o più famiglie determinate, o alcuni discendenti di predette famiglie. Potenzialmente la fondazione è senza limiti di tempo.

2.1. Cosa dicono le norme sulla fondazione di famiglia?

La disciplina riservata dal codice sulla fondazione di famiglia, in realtà molto, scarna. L’art. 26 c.c. si limita infatti a prevedere che “L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore”. Richiama in conclusione l’art. 28 co. 3 c.c., presupponendo quindi la sua applicabilità anche alle fondazioni in esame.

L’art. 28 c.c., invece, stabilisce in sostanza che l’ente deve essere costituito a vantaggio di una o più famiglie determinate. In pratica,  viene ammessa la fondazione di famiglia solo ove siano rispettate 2 condizioni contemporaneamente.

La fondazione deve:

  • perseguire fini di pubblico interesse;
  • sia posta in essere a vantaggio di una o più famiglie.

La conseguenza di ciò è che si possono ritenere valide soltanto le fondazioni familiari che sono a beneficio di membri o famiglie che si trovano in particolari condizioni di bisogno o di merito. Questi ultimi ovviamente sono scelti dal fondatore.

Tuttavia, l’amministrazione del patrimonio e l’eventuale erogazione di somme o la disposizione di benefici, sono rimessi al consiglio o comitato di fondazione.

2.2. Lo scopo

Come hai potuto comprendere in base al paragrafo precedente, la disciplina della fondazione di famiglia, come qualsiasi altra tipologia di fondazione, deve essere caratterizzata da uno scopo.

In genere si ritiene che esso debba essere non lucrativo di pubblica utilità, infatti, ove il tuo intento sia di produrre profitto, dovrai ricorrere alla forma societaria. Tuttavia, il divieto di svolgere attività lucrativa non implica che non possano essere condotte attività economiche e commerciali. La fondazione può anche costituire o partecipare ad una società, purché questo non sia lo scopo principale.

La motivazione alla base della previsione del requisito dello scopo è che il vincolo di destinazione, a cui viene sottoposto il patrimonio della fondazione, è in evidente contrasto con i principi di libera circolazione dei beni e di libero sfruttamento delle risorse economiche. La ratio è la medesima dell’art. 2645 ter c.c. il quale richiede espressamente che il vincolo sia posto in essere per perseguire un interesse meritevole. La giustificazione alla segregazione patrimoniale, prodotta dalla fondazione, è allora il perseguimento della finalità di pubblica utilità, non la mera utilità privatistica.

Invero, l’esigenza di assicurare uno scopo pubblicistico si avverte particolarmente rispetto alla fondazione di famiglia. Queste si reputano ammissibili solo a condizione che perseguano comunque scopi di pubblica utilità. Ad esempio, è ammissibile a beneficio dei soli membri di una determinata famiglia, non alla famiglia in quanto tale, ma in considerazione di una situazione soggettiva individuale. Infatti, è frequente che lo scopo sia assistenziale. La fondazione può esser prevista per sostenere un nipote negli studi, se versa in condizioni di precarietà economica. Piuttosto comune è la fondazione istituita a favore di un familiare, che sia gravemente malato e bisognoso di cure.

3. La segregazione patrimoniale

Ora veniamo ad uno degli effetti principali della fondazione, che sicuramente ti sarà utile, soprattutto per quanto riguarda le implicazioni rispetto alla disciplina del credito.

L’obiettivo principale che probabilmente intendi perseguire è proprio la tutela di una parte del patrimonio, specificamente destinato alle esigenze della tua famiglia.

Tramite l’effetto di segregazione patrimoniale, questa parte dei beni confluiti nella fondazioni, vanno a costituire un patrimonio non aggredibile da parte di creditori, il cui diritto non è sorto in dipendenza dello scopo perseguito dall’ente.

Proprio in quanto limita le ragioni creditori, deve essere creata in momento in cui non siano presenti posizioni debitorie aperte. In caso contrario potresti incorrere nel rischi di realizzare un tentativo di truffa ai danni dei creditori.

4. Gli effetti in materia tributaria

Probabilmente ti starai chiedendo anche quali sono gli effetti, da un putto di vista prettamente fiscale, della fondazione di famiglia.

In Italia, il ricorso alla fondazione non porta, invero, particolari vantaggi tributari. L’attuale regime di tassazione non prevede un disciplina differenziata, più favorevole, alla fondazione creata da soggetti privati senza scopo di lucro.

Giuridicamente, la fondazione di famiglia è un ente non commerciale, come tale soggetta al TUIR ed in particolare all’art. 87, co. 1, l. c).

Ovviamente ciò comporta che sarà prevista la relativa disciplina sulla tassazione.

Ciò significa che l’ente è tenuto al pagamento delle:

  • imposta sui redditi (IRES);
  • quella sulle attività produttive (IRAP);
  • l’IVA senza possibilità di poterla recuperare;
  • l’imposta sugli immobili municipali (IMU).

A tale quadro si deve aggiungere l‘imposta sostitutiva del 26% sui rendimenti derivanti da investimenti finanziari del patrimonio.

Sono, quindi, escluse per la fondazione di famiglia alcune agevolazioni previste dal legislatore per altre tipologie. In particolare queste spettano solamente alle fondazioni che rientrano nella categoria delle ONLUS e in alcuni casi alle fondazioni di partecipazione.

5. Fondazioni di famiglia all’estero

Una delle questioni maggiormente problematiche in tema di fondazioni di famiglia è circa la costituzione di una fondazione all’estero. Non è, infatti, inusuale che cittadini italiani decidano di scegliere come sede legale della fondazione un altro Paese europeo, in particolare scegliendo tra quelli definiti come paradisi fiscali, tra cui Svizzera e Liechtenstein.

Tuttavia, se da un lato il ricorso a questi istituti, localizzadoli fuori dall’Italia, può comportare rilevanti vantaggi, dall’altro pone un evidente quesito. La principale problematica, venuta in rilievo negli ultimi anni, è rispetto al regime di tassazione delle fondazioni di famiglia estere.

Sia per quanto riguarda la c.d. imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette di successione o sulle donazioni, potrebbero infatti sussistere incertezze applicativo. Non di rado, queste potrebbero essere utilizzate impropriamente, come schermo ad attività che trovano il proprio centro di interessi in Italia. Ciò ovviamente potrebbe comportare l’elusione di norma tributaria, alle quali seguono poi conseguenze sul piano giuridico.

La questione è stata posta all’attenzione anche dell’Amministrazione finanziaria.

5.1.1. La fondazione di famiglia in Liechtenstein

La fondazione di famiglia del Liechtenstein trova la propria disciplina agli artt. 552 ss. del Personen-und Gesellschaftsrecht (Pgr). Anche in questo caso si realizza un patrimonio destinato. Esso è costituito versando un capitale minimo di 30 mila franchi svizzeri.

Esso si connota per possedere una personalità giuridica indipendente da quella del fondatore. Le fondazioni di famiglia, anche in questo piccolo principato, sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di una famiglia. Il patrimonio della fonazione, nonostante la dotazione iniziale, è ampliato nel corso della vita fondazione stessa. Infatti il fondatore può decidere di versare altre somme di denaro o beni di diversa natura, che andranno poi a costituire il capitale della fondazione.

La costituzione della fondazione di famiglia si connota per una certa flessibilità e soprattutto per l’assenza di eccessivi adempimenti burocratici, costituendo quindi un vantaggio che può indurre alla sua apertura in Liechtenstein. Essa infatti:

  • non è soggetta a registrazione;
  • non devono essere depositati presso l’apposito registro gli statuti e gli altri documenti;
  • necessario il deposito di una notifica di formazione.

L’unico documento depositato, inoltre, può esser visionato solo da soggetti interni alla fondazione, non sono quindi disponibili ai soggetti esterni. Questo è un secondo vantaggio che induce alla costituzione della fondazione nel principato, in quanto in tal modo si garantisce un elevato grado di riservatezza sia rispetto ai componenti che all’attività stessa.

E’ usuale che una fondazione di famiglia del Liechtenstein, la fondazione si atteggia come una societaria fiduciaria. Ciò significa che fino a quando il fondatore è in vita, il consiglio di fondazione seguirà le indicazioni da quest’ultimo impartite.

Con il decesso del fondatore, il consiglio di fondazione comincia ad esercitare pienamente i poteri che gli sono conferiti dal regolamento .

5.1.2. Profili fiscali della fondazione di famiglia in Liechtenstein

Le Fondazioni di famiglia in Liechtenstein si connotano per un terzo e rilevante vantaggio, in termini di profili fiscali. Uno dei primi vantaggi è che queste vanno esenti dalla tassazione sul patrimonio, sugli acquisti e sui redditi.

Tuttavia sono previste una serie di imposte di cui si dovrà tener conto:

  • imposta sul deposito dell’atto di Fondazione nel registro;
  • imposta di costituzione e di bollo, che è pari al 3% del capitale della Fondazione;
  • inoltre è prevista anche un’imposta di iscrizione o di deposito, da versare al momento dell’iscrizione o del deposito dell’atto di Fondazione.

In particolare l’iscrizione la tassa è pari:

  • a 500 franchi svizzeri, se il capitale della fondazione non supera i 100mila franchi;
  • a 150 franchi, invece, se il capitale supera i 100mila franchi, per ogni frazione di capitale pari a 100mila franchi.

Mentre per quanto attiene alle fondazioni non commerciali, non soggette ad obbligo di iscrizione, l’imposta sul deposito varia da 250 a 2.500 franchi.

Infine, un’ultima imposta che sarai eventualmente chiamato a pagare, ove decidessi di costituire una fondazione di famiglia nel principato, è la tassa annuale del 0,1‰ sul capitale e sul patrimonio, con un minimo di 1,000 franchi svizzeri.

5.2. La fondazione di famiglia in Lussemburgo

Anche in Lussemburgo, la disciplina in materia di fondazioni di famiglia, può esser considerata particolarmente favorevole e per questa ragione potresti decidere di radicare il tuo ente in predetto Paese Ue.

Rispetto all’ipotesi precedente, tuttavia, potrebbero evidenziarsi ulteriori limitazioni. Ad esempio è, infatti, previsto che alla sua costituzione dovrà essere versato un capitale minimo di 250.000 euro, a fronte, invece, dei 30.000 franchi svizzeri che equivalgono a poco meno di 30.000 euro, dell’ipotesi precedente.

Sono, inoltre, previste alcune formalità ulteriori. La fondazione è costituita tramite atto redatto dal notaio, che deve riportare gli scopi, in questo caso la soddisfazione di specifiche esigenze familiari.

Inoltre, in esso dovranno essere riportati i dati relativo al fondatore, i nomi dei direttori e l’indirizzo della sede in Lussemburgo. A differenza dell’ipotesi precedente, non gode della responsabilità limitata, quindi risponde della obbligazioni con tutto il suo patrimonio, ed eventualmente anche con il patrimonio degli amministratori.

Il vantaggio principale di questa tipologia di fondazione è sul versante fiscale. Essa è soggetta a tassazione solo se svolge attività commerciali, per un importo pari al 30%. Ove invece non persegua scopi commerciali sarà esentata da altre imposte, come l’IVA e altre imposte sulle ricchezze.

6. Fondazione di famiglia in Svizzera

E’ piuttosto frequente che la fondazione di famiglia sia impiegata al fine di pianificare il patrimonio, quindi come strumento di gestione. Essa potrebbe essere rilevante anche in caso di successione. Di seguito, riporteremo alcune argomentazioni di tipo fiscale che giustificano l’utilizzo di questo strumento.

Analizziamo ora alcune categorie di fondazioni di famiglia che potrai prendere in considerazione, ove fossi interessato all’utilizzo di suddetto istituto al fine di procedere alla pianificazione del tuo patrimonio.

In particolare ci riferiamo a delle figure di fondazione che potranno avere sede in Svizzera. La scelta di suddetto Paese è, infatti, prevalentemente influenzata dal particolare regime fiscale e dalla flessibilità della struttura.

6.1. Fondazione di famiglia revocabile

Questa particolare tipologia di fondazione si connota per un regime fiscale particolarmente flessibile. Infatti, il trasferimento di patrimonio mobile dal fondatore alla fondazione non genera imposte.

Il patrimonio e i redditi che poi derivano dalla gestione vengono attribuiti al fondatore. Tuttavia tale attività di distribuzione può comportare la necessità che si proceda all’adempimento di alcuni oneri, tra cui il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti cantonali.

Tuttavia, proprio a tal proposito dovrai tener in considerazione che non ogni cantone ha la stessa normativa. Proprio per questo dovrai tener conto di dove ha sede la fondazione e applicare le relative norme. Queste invero potrebbero mutare anche in considerazione del rapporto di parentela con i beneficiari della fondazione.

Nel momento in cui si decide di procedere alla liquidazione della fondazione, l’atto in sé non ha conseguenze fiscali.

Tuttavia, anche in questo caso, la distribuzioni finali ai beneficiari comporta il sorgere di imposte sulle successioni e donazioni in funzione del diritto cantonale e grado di parentela, come avviene per la divisione operata durante la vita della fondazione.

6.2. Fondazione di famiglia irrevocabile con clausola beneficiaria fissa

Diversa invece è la figura della fondazione di famiglia irrevocabile. Questa tipologia, invero, si distingue in due ulteriori ipotesi, a seconda che la fondazione sia costituita con inserimento della clausola beneficiaria fissa o senza.

La disciplina fiscale, invero, non comporta particolari cambiamenti, essa è analoga a quelle della fondazione di famiglia irrevocabile con cerchia di beneficiari aperta, cioè quella che non presenta la predetta clausola. Leggermente differente è invece l’ipotesi in cui tramite alla fondazione si collegata la costituzione di un rapporto di usufrutto.

Come nell’ipotesi precedente, la costituzione non comporta il pagamento di imposte. Tuttavia, il trasferimento del patrimonio dal fondatore ai beneficiari può comportare il pagamento delle imposte sulle successioni e
donazioni, sempre secondo le regole normative previste per il cantone dove la fondazione ha sede legale.

Anche in questo caso il reddito verrò distribuito tra i beneficiari, solo le distribuzioni in forma di redditi degli investimenti devono
essere assoggettate ad imposte a carico dei beneficiari, equiparandoli al reddito degli stessi.

Mentre per quanto attiene alle:

  • distribuzioni derivanti da utili di capitale privati
  • i rimborsi del capitale apportato alla fondazione

queste vanno esenti da eventuali imposte sui redditi.

Infine, le distribuzioni finali, al momento della liquidazione della fondazioni, sono considerate alla stregua di distribuzioni correnti dei beneficiari.

6.3. Fondazioni di famiglia irrevocabili con cerchia aperta di beneficiari

La differenza principale con la fattispecie previgente è che non essendo prevista una clausola circa i soggetti beneficiari, il fondatore, nel corso dell’attività e della gestione, potrebbe decidere di ampliare la cerchia di soggetti destinataria dei benefici.

La disciplina fiscale è essenzialmente la stessa della previgente fattispecie, quindi sono esentati da tassazione:

  • atto costitutivo;
  • atto di liquidazione.

Tuttavia, saranno invece soggetti a tassazione i relativi atti di trasferimento ai beneficiari, secondo le regole del cantone dove la fondazione ha sede.

7. Fondazione di famiglia e istituti affini

La fondazione di famiglia presenta evidenti profili di continuità con alcuni altri istituti previsti dal nostro ordinamento, in particolare per la finalità di perseguire la tutela delle esigenze della famiglia, che può ben realizzarsi anche attraverso modalità alternative.

Vediamo a cosa di riferiamo.

7.1. Vincolo di destinazione

La fondazione di famiglia produce un effetto che, invero, è similare al vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c..

Il legislatore ha recentemente introdotto questo strumento per la tutela del patrimonio. Mettendo in crisi il concetto di integrità e universalità della responsabilità patrimoniale generica, attraverso l’istituto si possono realizzare masse patrimoniali distinte e finalizzate ad uno scopo.

La disciplina dell’art. 2645 ter c.c. prevede la realizzazione del c.d. effetto segregativo. I beni, che confluiscono in suddetti patrimoni destinati, sono sottratti all’aggressione dei creditori generici.

Similmente nel caso di costituzione di una fondazione di famiglia si potrebbe produrre in entrambi i casi il medesimo effetto, al fine di assolvere alle esigenze della famiglia e di un suo membro.

7.2. Trust

Il trust è un istituto introdotto nella Convenzione dell’Aja il quale ha la funzione principale di costituire un patrimonio separato. Il costituente, detto settlor, conferisce determinati beni ad altro, il gestore o trustee, affinché procede alla sua gestione per perseguire uno scopo o in favore di un beneficiario.

Per le sue caratteristiche anche il trust può svolgere la medesima funzione della fondazione di famiglia.

Ovviamente ricorrere al trust o alla fondazione non è indifferente. Tuttavia bisognerà tenere in considerazione alcuni elementi al fine di scegliere tra i due istituti.

Il primo luogo la fondazione offre una maggiore possibilità di mantenere il controllo dei beni apportati. Anche dal punto di vista fiscale presenta maggiori benefici fiscali, ma impone maggiori adempimenti, complessità operative e costi di gestione.

E’ altresì opportuno considerare che il trust può permettere la retrocessione ai singoli conferenti del patrimonio conferito. D’altro canto esso concede ampia discrezionalità gestionale al trustee non potendo i conferenti esercitare poteri di controllo se non attraverso la figura del protector.

La scelta dell’uno, piuttosto che dell’altro istituto, comunque si fonda sulle specifiche necessità che caratterizzano i singoli patrimonio e i relativi titolari.

8. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in materia di fondazione di famiglia è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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