Fondo patrimoniale: come funziona e vantaggi

Il fondo patrimoniale è uno strumento, impiegato dalle famiglie, per garantire la tutela del patrimonio e per assolvere specifici scopi, connessi alle dinamiche della vita quotidiana.

I coniugi, nel momento in cui sorge il vincolo nuziale o successivamente, possono stabilire il regime patrimoniale con il quale desiderano gestire i propri beni.

Tuttavia entrambi, o ciascuno di essi, possono decidere di creare un fondo in cui, generalmente, la proprietà viene data a ciascuna delle parti e i beni contenuti possono essere utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia.

È vantaggioso creare un fondo di patrimoniale? Ti consente di mettere al sicuro i beni necessari al sostentamento della famiglia da eventuali creditori?

La funzione del fondo patrimoniale è quello di finalizzare i beni ad un determinato scopo, proteggendoli da tutto ciò che gli può succedere, consentendo alla famiglia di avere sempre a disposizione un patrimonio da poter utilizzare all’evenienza.

Ecco cos’è il fondo patrimoniale, come si costituisce e quali vantaggi comporta per chi lo sceglie.

Laddove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti una breve descrizione della disciplina del fondo patrimoniale.

1. Cos’è il fondo patrimoniale?

È un istituto che è stato introdotto nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, cambiando la disciplina precedente. Oggi è regolamentato dall’art. 167 c.c..

Il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato ad uno scopo ben definito, quello di far fronte ai bisogni della famiglia.

Come mai i coniugi decidono di aprire questo particolare fondo?

In primis per proteggere i beni dai creditori garantendo sempre un piccolo sostentamento alla famiglia. In realtà, nemmeno i coniugi possono utilizzare questi beni per scopi diversi da quelli per i quali sono stati vincolati.

Quindi, i beni che rientrano dentro al fondo patrimoniale sono sottoposti ad un vincolo e, a meno che non venga stabilito nulla di diverso dall’atto costitutivo, la proprietà spetta ad entrambi i coniugi.

Si tratta di un atto a titolo gratuito che riceve una propria disciplina all’interno del codice civile. La sua costituzione può avvenire da parte di un solo coniuge, di entrambi oppure di un soggetto terzo.

Vediamolo nello specifico.

2. Costituzione del fondo patrimoniale

Questo si desume direttamente dal testo dell’art. 167 c.c.:“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”.

A costituirlo, in sintesi, possono essere:

  • Un coniuge
  • Entrambi i coniugi
  • Un terzo con atto pubblico, ed accettazione degli sposi, o per testamento

Il fondo si può costituire durante la celebrazione del matrimonio oppure in data antecedente, in vista di un matrimonio futuro. Anche in questo caso esistono più persone che possono realizzarlo:

  • Uno dei due futuri coniugi
  • Un terzo in favore dei futuri sposi, con la loro accettazione

Per entrambe le due forme, l’efficacia è chiaramente subordinata all’effettiva celebrazione del matrimonio.

2.1. Adempimenti

Una volta costituito il fondo patrimoniale è necessario procedere all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. 

Suddetta annotazione è prevista con l’intento di rendere il fondo patrimoniale opponibile ai terzi, assolvendo quindi ad una forma di pubblicità con effetti costitutivi.

Inoltre, laddove il fondo patrimoniale abbia per oggetto dei beni immobili, è necessario procedere anche alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Similmente accade anche per i mobili registrati.

Invece, riguarda ai titoli di credito, il vincolo costitutivo deve esser annotato sull’atto stesso.

2.2. Quali beni entrano nel fondo patrimoniale?

Come abbiamo appena letto dal primo comma dell’articolo, a rientrare dentro al fondo patrimoniale sono sostanzialmente tre tipologie di beni:

  • Beni mobili registrati;
  • Beni immobili;
  • Titoli di credito.

Decidere di inserire questi beni all’interno del fondo significa vincolarli al soddisfacimento dei beni della famiglia. Quindi, dopo averli inseriti in questo fondo, non ne potrai più disporre a tuo piacimento.

2.3. Di chi è la proprietà dei beni?

In base a quanto stabilito dall’atto costitutivo, la proprietà può essere divisa nel seguente modo:

  • Può essere costituita in capo ad entrambi i coniugi;
  • Ciascun coniuge può mantenere la proprietà esclusiva dei beni che decide di destinare al fondo.

2.4. Come viene amministrato il fondo patrimoniale?

Sulla base del motivo per cui decidi di utilizzare i beni racchiusi nel fondo patrimoniale, l’amministrazione subisce delle modifiche:

  • In caso di amministrazione ordinaria, i coniugi possono amministrare disgiuntamente i beni;
  • In caso di straordinaria amministrazione, i coniugi devono amministrare i beni in modo congiunto; 
  • Se ci sono figli minori, oltre all’amministrazione congiunta è necessaria anche l’autorizzazione del giudice al fine di valutare se i beni vengono effettivamente utilizzati per scopi destinati al benessere del minore o che, in ogni caso, non lo ledano.

2.5. Cosa si intende per “Bisogni di famiglia”?

L’art. 170 c.c. espressamente stabilisce che: “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia“.

Ma cosa si intende per “bisogni di famiglia”?

La nozione di “bisogni della famiglia” è stata oggetto di interpretazione ampia. Essa, infatti, compre sia esigenze di carattere essenziale per il nucleo familiare, ma anche esigenze di diversa natura, che non presentino il carattere di necessità. Non solo con tale terminologia, allora, ci si riferisce, a tutto ciò che è indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia.

Con bisogni di famiglia si possono intendere anche tutte quelle esigenze volte ad accrescere le capacità lavorativa. Non sono, invece, ricomprese le esigenze “voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”, come stabilito dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. 7 gennaio 1984, n. 134).

Tra i bisogni della famiglia vanno ricompresi anche le complesse e varie esigenze del nucleo familiare considerato anche sotto il profilo dinamico e teleologico. Con ciò l’interprete ha voluto affermare che il fondo patrimoniale può essere utilizzato anche per accrescere il patrimonio familiare, quindi con scopi “lucrativi”.

3. Chi può costituire il fondo?

Il fondo patrimoniale a differenza di altri istituti affini non può essere costituito da chiunque. Infatti la costituzione del fondo è stata riservata alle sole coppie unite in matrimonio.

Tuttavia possiamo interrogarci circa la possibilità di estendere l’adozione dell’istituto anche ad altre ipotesi.

In particolare, con la riforma del 2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto sono state introdotte alcune interessanti novità. Invero è stata riconosciuta la possibilità di costituire un fondo anche alle coppie dello stesso sesso che abbiano registrato un’unione civile .

Per espressa previsione normativa, infatti, le parti dell’unione civili sono state equiparate nei diritti e, in parte, nei doveri ai coniugi.

Tale istituto, invero, è assimilabile per moltissimi aspetti al matrimonio. La nuova legge (Legge 20 maggio 2016, n.76) stabilisce espressamente che: “le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso”, ad eccezione di  quelle del codice civile non richiamate dalla legge e quelle sull’adozione.

In sintesi non potranno ricorrere al fondo patrimoniale:

  • le coppie non sposate, anche laddove esse abbiano figli;
  • i conviventi di fatto, nonostante abbiano regolarmente registrato la loro convivenza.

3.1. La costituzione da parte di un terzo

La costituzione del fondo patrimoniale come poc’anzi asserito può essere realizzata da: uno solo dei coniugi, entrambi i coniugi o un terzo.

In quest’ultimo caso se la costituzione è fatta con atto pubblico tra vivi, essa si perfeziona con l’accettazione dei coniugi (o dei partners dell’Unione civile). Questa può realizzarsi anche tramite un atto pubblico successivo.

Tuttavia, in tal caso è piuttosto frequente l’esercizio della possibile di costituire con testamento.

Se la costituzione da parte del terzo è fatta in favore di una coppia non ancora sposata (o unita civilmente). Tuttavia l’atto non potrà esser considerato immediatamente perfetto, esso si realizza solo con la accettazione delle parti.

Mentre sarà integrata efficacia solo dopo la celebrazione del matrimonio o la registrazione dell’unione civile.

4. Le coppie di fatto

Per espressa decisione del legislatore, invero, si è inteso limitare l’equiparazione tra le convivenze di fatto e il matrimonio. La  stessa legge del 2016 ha esclusivamente previsto la facoltà di scegliere il solo regime patrimoniale della comunione di beni nel caso in cui abbiano deciso di stipulare un contratto di convivenza.

Ciò in quanto si intendeva venir incontro ad una richiesta di intervento ben diversa da quella che, invece, paventavano i sostenitori dell’Unione civile. In quest’ultima ipotesi vi era la necessità di realizzare un’equiparazione sostanziale tra le posizioni dei coniugi e quella dei membri dell’unione.

Mentre nel caso in esame vi era proprio l’intenzione opposta, ossia mantenere ben distinte la figura del matrimonio da quella della convivenza, sebbene tale operazione di riconduzione è stata poi effettuata dalla giurisprudenza stessa.

Tali diverse realtà familiari, dovranno semmai ricorrere a diversi  strumenti di tutela del patrimonio.

Vediamo quali sono quelle maggiormente utili allo scopo.

3.1. Strumenti a disposizioni delle coppie di fatto

Le coppie di fatto quindi non possono ricorrere al fondo patrimoniale, ciò ovviamente non esclude la possibilità di ricorrere ad istituti affini che producano un effetto equivalente o, sicuramente, similiare.

Primo istituto fra tutti a cui si può ricorrere è il vincolo di destinazione. Come ben sappiamo la figura di cui all’art. 2645 ter c.c. trova proprio nel fondo patrimoniale il suo immediato precursore.

Il vincolo di destinazione può esser realizzato tramite atto pubblico, inserendo come oggetto beni immobili o beni mobili registrati e dunque iscritti nei pubblici registri.  Similmente al fondo, esso produce l’effetto di segregazione patrimoniale sulla massa destinata.
Inoltre, può essere funzionalizzato al perseguimento di un interesse meritevole di tutela. Questo può ragionevolmente identificarsi con il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della coppia.

Oltre al predetto istituto, e le sue molte declinazioni, tra cui il trust, è sicuramente pratica piuttosto comune quella di ricorrere alle polizze assicurative.

In particolare, è piuttosto comune la pratica di stipulare una polizza vita e Fondo pensione per destinazione del TFR , che ha come beneficiario il convivente.

Sia con la polizza vita che con il fondo pensione a favore del compagno, si intende compensare la mancanza di diritti ereditari e previdenziali. Inoltre, similmente a quanto accade per il fondo patrimoniale, la polizza vita e il fondo pensione sono insequestrabili e impignorabili e questo tutela l’aggressione da parte di terzi a titolo di responsabilità.

Potrebbe anche essere stipulata una polizza Temporanea Caso Morte (TCM) a favore del convivente. In tal modo si potrà mettere a disposizione del convivente di fatto la somma necessaria al pagamento delle imposte di successione.

5. Effetti del fondo patrimoniale

L’effetto principale che deriva dalla costituzione di un fondo patrimoniale è la segregazione patrimoniale.

La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi determina l’insorgere di una limitazione sulla responsabilità patrimoniale generica. I beni che fanno parte del patrimonio separato sono destinati esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni sorte in dipendenza della finalità, perseguita dai coniugi.

I beni confluiti nel fondo, dunque,  non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

5.1. Effetto di segregazione patrimoniale

Il principale scopo del fondo patrimoniale si realizza attraverso l’effetto di segregazione patrimoniale, prodotto dal vincolo di destinazione che grava sui beni. Questi ultimi, infatti, costituiscono una massa separata dal resto del patrimonio del beneficiario. Ciò implica che i creditori di quest’ultimo non possono rivalersi su tali beni. Essi potranno essere oggetto di aggressione solo da parte di quei creditori, il cui diritto sia collegato alla realizzazione della finalità di destinazione.

Il fondo patrimoniale deroga quindi ad uno dei principi fondamentali dell’ordinamento civilistico, ossia la responsabilità patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.. Il tenoro letterale della norma, poi, induce a ritenere che oggetto della responsabilità patrimoniale sia l’universalità dei beni del patrimonio del soggetto, anche laddove si trattino di beni futuri, rispetto all’insorgenza del credito. Il principio di universalità è, inoltre, rafforzato al co 2 dell’art. 2740 c.c., dove dove si fa divieto al debitore di escludere determinati beni dalla garanzia.

Tramite il fondo patrimoniale quindi si costituisce una forma peculiare di garanzia. I beni confluiti in gestione vanno a realizzare un patrimonio vincolato allo scopo dedotto nel negozio o in favore di un determinato soggetto.

L’esito principale dell’effetto segregativo è che predetta massa patrimoniale è tutelata da eventuali aggressioni creditori dei coniugi, a meno che il credito non sia sorto in dipendenza della gestione o dello scopo.

5.2. Cosa succede se ci sono dei creditori?

Il fine per il quale viene costituito il fondo patrimoniale, quindi questo patrimonio separato, è proprio quello di proteggere i beni dall’aggressione dei debitori. Tuttavia, è necessario fare delle precisazioni.

Il creditore non può aggredire il fondo patrimoniale se il debito che è stato contratto dal debitore non è legato ai bisogni della famiglia.

Il limite in questione, tuttavia, opera solo se il creditore sapeva che l’obbligazione contratta era estranea ai bisogni della famiglia. Tale elemento deve essere oggetto di onere probatorio, che rimane a carico del debitore, il quale procederà ad opposizione all’esecuzione del bene.

Tuttavia, se il debito è stato contratto in data antecedente rispetto al fondo e quest’ultimo è stato creato con l’unico obiettivo di sottrarre i beni alla soddisfazione dei creditori, allora si innescano dinamiche diverse.

Il creditore può trascrivere il pignoramento nei pubblici registri entro un anno dalla costituzione del fondo oppure, se passa più tempo, può agire con azione revocatoria dimostrando che il debitore ha creato il fondo per sottrarre i beni. 

5.3. Azione revocatoria

Tramite l’azione revocatoria è possibile procedere alla dichiarazione d’inefficacia del fondo patrimoniale. L’azione in questione è soggetta al termine breve di prescrizione di cinque anni dalla data dell’atto, in quanto atto posto in essere a favore della posizione creditoria.

Il termine in questione decorrere dal giorno in cui l’atto diviene opponibile ai terzi, e non dalla data della stipula della convenzione. Infatti è solo da quel momento che il diritto può essere fatto valere.

Tuttavia, al fine di valutare la proponibilità dell’azione revocatoria, uno tra i presupposti, che devono esser riscontrati, è la volontà o consapevolezza di nuocere l’altrui diritto. L’intento di pregiudicare le ragioni del creditore deve sussistere alla data dell’effettiva stipulazione.

A tal proposito, troverà applicazione le norme per le convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c., le quali divengono opponibili ai terzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Quindi oltre alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., è necessaria l’annotazione nei registri dello stato civile, previsione che non ammette deroghe. Non rileva nel senso di sanare il difetto di annotazione, la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

5.4. Art. 2929 bis c.c. e fondo patrimoniale

Il legislatore con la L. 83/2015 ha introdotto l’art. 2929 bis c.c. ha introdotto un nuovo strumento di tutela per il creditore. La norma prevede la possibilità per quest’ultimo, qualora il fondo sia stato costituito successivamente alla nascita del credito, di procedere direttamente ad esecuzione, a condizione di trascrivere il pignoramento entro un anno dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della costituzione del fondo stesso.

La fattispecie dispone che con riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, prevede che  “il creditore può domandare che siano resi inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”.

Il pignoramento ai sensi dell’art. 2929 bis c.c. non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi, salvo che questo sia stato trascritto prima della trascrizione del terzo. La norma parla solo dell’acquisto di diritti dal contraente immediato, sebbene la norma è soggetta a interpretazione estensiva.

Un problema che si può porre rispetto al fondo patrimoniale è che questo prevede la doppia pubblicità dell’atto costitutivo e di dotazione del fondo. Infatti il fondo è soggetto ad annotamento di cui all art. 162 c.c. e a trascrizione ex art. 2647 c.c.. Quindi si è ritenuto di dover far riferimento all’annotazione da cui derivano gli effetti principali, al fine di individuare il giorno da cui decorre il termine di un anno. La trascrizione, infatti, è intesa come mero atto di notorità.

6. Cessazione del fondo patrimoniale

Abbiamo visto che il fondo patrimoniale è irrimediabilmente legato al matrimonio.

Ma quando termina?

Solo tre le cause per cui si può porre fine al fondo patrimoniale:

  • Scioglimento;
  • Annullamento;
  • Cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, se ci sono dei figli minori, il fondo rimane costituito in loro favore fino al raggiungimento della maggiore età.

La creazione di questo patrimonio destinato è stata una grande innovazione perché ha permesso alle famiglie di avere una massa di beni distinta, posta da parte per far fronte a qualsiasi evenienza, sia dei coniugi stessi che dei figli.

Ora hai tutti gli elementi a disposizione per giudicare se il fondo patrimoniale si dimostra la scelta migliore per fornire una base economica e sicura alla tua famiglia oppure se prediligi altre soluzioni proposte dalle banche o da altri istituti di credito.

6.1. Lo scioglimento

L’effetto del fondo patrimoniale cessa a seguito dell’estinzione del vincolo coniugale di cui all’art. 171 c.c.. Tuttavia, se ci sono figli minori, il vincolo non si estingue, fin quanto questi non siano divenuti maggiorenni, come detto poc’anzi.

In tal ipotesi, sarà il Tribunale attribuisce la gestione e amministrazione al coniuge affidatario, oppure assegna la proprietà od anche il godimento ai figli stessi.

Le cause di scioglimento sono individuate dal legislatore in quelle che portano al dissolvimento del matrimonio. Tuttavia, si è discussa la possibili di prevedere anche lo scioglimento consensuale.

Sul punto, la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 17811/2014) ha affermato che le cause di scioglimento di cui all’art. 171 c.c. non possono considerarsi tassative. Quindi in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del consenso, espresso dai coniugi.

Predetta evenienza, invece, non è ammessa in presenza di figli. Ciò in quanto le motivazioni che sorreggono l’istituzione del fondo patrimoniale attengono alla creazione di un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Quindi è posto in essere anche in favori dei figli minori, che sono i componenti deboli della famiglia, in quanto tali devono essere destinatari di una peculiare tutela.

Ne consegue, che per lo scioglimento è necessario il consenso dei figli minori, per il tramite di un curatore speciale autorizzato dal Tribunale, che adempia al dovere di tutelare la loro posizione, soprattutto ove dovessero sorgere conflitti di interesse derivante dalla disposizione sui beni del fondo.

Medesima disciplina si applica anche ai figli non ancora nati.

7. Profili fiscali

Un ultimo aspetto, di sicuro interesse laddove volessi costituire un fondo patrimoniale, è quello fiscale. Brevemente cercheremo di darti un quadro, il più possibile preciso, sia della fiscalità diretta che indiretta.

7.1. Imposta dirette

Per quanto attiene la disciplina in materie di imposte dirette, con riferimento al Fondo patrimoniale, è indispensabile un’analisi dell’art. 4 del T.U.I.R., il quale prevede che: “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo  del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo”.

La norma quindi dispone l’attribuzione dei redditi relativi ai beni facenti parte del fondo in misura paritaria tra i coniugi, stabilendo che sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno di essi.

Sulla base del dato letterale della norma, possiamo asserire che, non sia rilevante l’effettiva titolarità dei beni, confluiti nel fondo, ma è, invece, determinate l’effettivo  potere di amministrarli e gestirli. Questo, come avrai capito, spetta ad entrambi i coniugi.

Il fondo patrimoniale, dunque, non costituisce una propria entità autonoma, cioè un soggetto passivo di imposta. Ciò implica che non è necessario presentare alcuna dichiarazione fiscale.

Questa sua caratteristica vale a distinguerlo da altri istituti affini che, pur producendo effetti similari, come la segregazione patrimoniale, sono considerati soggetti passibili di imposta. Questo ad esempio accade con il trust.

7.2. Imposte indirette

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, invece, comporta il pagamento di imposte indirette sui redditi, ossia quelle previsioni fiscali rispetto ad atti, che per la loro natura fanno desumere la disponibilità di reddito. Tra queste rientrano l’imposta di successione, l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria e catastale.

L’atto con costitutivo del fondo è soggetto all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, laddove ci sia un trasferimento di beni:

  • se il vincolo di destinazione è stato costituito tramite atto a causa di morte, cioè testamento, trova applicazione l’imposta sulle successioni;
  • se, invece, il vincolo di destinazione è stato posto in essere per il tramite di atto tra vivi, sarà applicata l’imposta di donazione.

L’imposta di successione, tuttavia, presuppone il trasferimento di beni, affinché sia applicabile, quindi, è necessario che la costituzione produca un effetto traslativo.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro si distinguono due ipotesi:

  • se la costituzione del fondo abbia comportato il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale ai coniugi;
  • se l’atto costitutivo ha costituito un vincolo di destinazione, senza modificare la titolarità dei beni stessi.

Ove l’atto costitutivo del fondo non produca alcuna attribuzione patrimoniale, trova applicazione l’art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede l’imposizione in misura fissa. In tal caso l’imposta di registro in misura proporzionale è dovuta soltanto nel caso di trasferimento di un diritto reale, di proprietà o di godimento.

8. Fondo patrimoniale e diritti di credito tributario

Come abbiamo fin ora evidenziato, il fondo patrimoniale svolge una duplice funzione:

  • garantire adeguato sostentamento alle esigenze della famiglia;
  • creare un vincolo di destinzione.

In particolare per quanto attiene al secondo profilo abbiamo ben evidenziato cosa accade ove siano compromessi i diritti del creditore. Come sopra accennato, infatti, tale istituto non può essere utilizzato con il precipuo scopo di pregiudicare le posizioni creditorie.

Pertanto, appare di fondamentale rilevanza per i creditori quanto disposto all’art. 170 c.c.. Ivi la norma contempla una limitazione al diritto di esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ciò significa, che i beni compresi nel fondo patrimoniale, costituendo una sorta di proprietà finalizzata al perseguimento delle esigenze di famiglia  , non possono essere oggetto di aggressione per coprire debiti maturati nell’attività imprenditoriale ovvero professionale.

Si pone allora un divieto di esercizio di azioni esecutive da parte dei creditori, purché la costituzione del fondo stesso non abbia finalità fraudolente.

Tuttavia questa disciplina pone un’evidente interrogativo. Fin dove si spinge l’effetto segregativo?

Con ciò vogliamo interrogarci sulla possibile esistenza di diritti di credito che eventualmente sfuggano a suddetta previsione, oltre alle eccezioni previste nei precedenti paragrafi.

8.1. Diritto di credito tributari

In particolare, ci possiamo interrogare circa la riferibilità di suddetta eccezione ai diritti di credito tributari.

Ci si è interrogati, allora, sul fatto che tale previsione normativa escluda l’esercizio dell’azione esecutiva e cautelare posta in essere dagli agenti della riscossione (ex concessionari).

In particolare ci si è chiesti se i beni facenti parte del fondo patrimoniale siano suscettibili di ipoteca, ex art. 77, D.P.R.29.9.1973, n. 602, e/o di pignoramento immobiliare, disciplinato dagli artt. 49 e segg., D.P.R.602/1973 e dalle disposizioni contenute nel libro III c.p.c. applicabili in quanto non derogate e nei limiti della loro compatibilità.

Sul punto il criterio per giungere ad una soluzione è il medesimo, ossia l’inerenza del diritto di credito alla tutela e al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare. Di modo che sul punto si è detto che non sussiste un rapporto di inerenza immediata tra lo scopo del fondo e diritto di credito tributari.

Ciò, in sintesi, ha condotto a rispondere in senso negativo la domanda che ci siamo inizialmente posti. Tuttavia, secondo la tendenza accreditatasi nell’ambito delle commissioni tributarie, è opportuno equiparare le azioni esecutive a quelle cautelari. Quindi sia le une che le altre sono sostanzialmente escluse.

Si è infatti detto: “ il termine dell’esecuzione non può essere interpretato in senso stretto, vale a dire essere limitato alla sola fase espropriativa. Se è vero che l’ipoteca non costituisce un atto esecutivo in senso stretto, risulta, però, essere un atto prodromico all’esecuzione, che comporta un vincolo di indisponibilità del bene finalizzato alla conservazione della garanzia in vista di una futura espropriazione forzata. Ne consegue che non è possibile procedere all’apposizione di tale vincolo, poiché sarebbe in contrasto con la volontà legislativa di conservare i beni del fondo patrimoniale alle necessità familiari” (CTR Piemonte, Sent. 56/6/09).

8.2. Fondo patrimoniale e obbligazione risarcitoria

Un ulteriore interrogativo sulle possibili eccezione al c.d. effetto segregativo può esser paventato con riferimento alle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito.

Anche in questo caso adottiamo, invero, sempre il medesimo criterio di valutazione, cioè il collegamento diretto con i bisogni familiari.

A tal proposito si è detto che rispetto alle obbligazioni risarcitorie potrebbe sussistere tale nesso, in ragione del quale non si escluderebbero azioni esecutive sui beni costituenti il fondo patrimoniale.

Si sostiene, ad esempio, che, nel caso di danno cagionato da cose facenti parte del fondo o da figli minori (art. 2048 c.c.), l’obbligazione risultante dalla condotta illecita risulta presentare il nesso e collegamento funzionale con la destinazione del fondo.

Il nesso comunque andrà accuratamente verificato ad opera dell’interprete, il quale è sempre chiamato a distinguere a seconda che tali obbligazioni riguardino e in qualche modo avvantaggino il nucleo familiare oppure no.

Ad esempio, questo parametro risulta sicuramente funzionale rispetto al credito risarcitorio sorto a fronte di una lesione della libertà contrattuale. ciò implica che in questo ipotesi la massa patrimoniale può essere legittimamente oggetto di aggressione da parte del titolare del diritto di credito. Tuttavia, questo potrà rivalersi solo nel limite del vantaggio conseguito dalla famiglia

E’ altresì richiesto che siano entrambi i coniugi debitori di suddetta prestazione risarcitoria, come appunto nel caso del danno arrecato dal figlio degli stessi. In questo caso si deroga al requisito della conoscenza del creditore, non ponendosi in queste ipotesi un problema di affidamento dello stesso creditore.

9. La giurisprudenza rilevante della Corte di Cassazione in materia di fondo patrimoniale

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 22/02/2022, n. 5768.

In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, con la precisazione che anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.

Cass. civ. Sez. I Ord., 25/10/2021, n. 29983.

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell’estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione).

Cass. civ. Sez. III Ord., 23/07/2021, n. 21184.

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.

Cass. civ. Sez. V Ord., 14/07/2021, n. 20008.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 24/06/2021, n. 18194.

Nel caso in cui l’azione revocatoria, diretta a far valere l’inefficacia dell’intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall’istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio).

Cass. civ. Sez. V Ord., 07/06/2021, n. 15741.

In tema di esecuzione fiscale, deve ritenersi consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine di contrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertare se l’obbligazione tributaria grava su un reddito destinato al mantenimento della famiglia o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero di spese personali anche voluttuarie, ovvero anche di proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi o all’assolvimento di altri obblighi, tra essi compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte di quella “famiglia” per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale.

Cass. civ. Sez. V Ord., 01/06/2021, n. 15252.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

Cass. civ. Sez. I Ord., 02/04/2021, n. 9192.

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della “scientia damni” richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell’atto.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 08/03/2021, n. 6380.

In materia di riscossione delle imposte, l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2021, n. 2904.

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l’azione de qua viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l’art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901, comma 1, c.c., senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore del debitore avuto di mira nel compimento dell’atto dispositivo.

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2021, n. 2904.

Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’opponente).

Cass. civ. Sez. V Ord., 23/10/2020, n. 23253.

In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa, e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.

Cass. civ. Sez. III Sent., 22/06/2020, n. 12121.

Qualora il soggetto che esercita l’azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell’atto dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale), la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell’esecuzione nel quale si identifica l'”eventus damni”.

Cass. civ. Sez. V Ord., 12/06/2020, n. 11335.

Con riguardo all’iscrizione ipotecaria effettuata sui beni di un fondo patrimoniale, l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 03/06/2020, n. 10522.

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento, giacché l’insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un’associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale).

Cass. civ. Sez. V Ord., 28/05/2020, n. 10166.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Cass. civ. Sez. V Ord., 25/02/2020, n. 5017.

I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 07/02/2020, n. 2887.

L’art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di tale mancanza. Ciò detto, in ordine al problema di come incida sul detto principio la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell’appellato, con conseguente impossibilità del giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l’atto depositato e quello notificato, si ritiene di dover considerare inammissibile il ricorso.

Cass. civ., 30/01/2020, n. 2077.

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 L. Fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Cass. civ. Sez. III Ord., 22/11/2019, n. 30517.

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l’azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l’autorizzazione del giudice tutelare).

Cass. civ. Sez. III Sent., 15/11/2019, n. 29727.

L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in “trust”.

Cass. civ. Sez. I Ord., 04/09/2019, n. 22069.

Il riconoscimento dell’efficacia ultrattiva del fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificità, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore età del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l’interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia.

Cass. civ. Sez. I Ord., 04/09/2019, n. 22069.

In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione,indicati nell’art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo.

Cass. civ. Sez. I Ord., 04/09/2019, n. 22069.

In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni – questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti – sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla “ratio” dell’istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l’interesse all’azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all’azione di accertamento dell’invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio).

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 18/06/2019, n. 16221.

Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all’atto dispositivo).

Cass. civ. Sez. I Ord., 10/05/2019, n. 12545.

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2019, n. 12264.

Sebbene, ai sensi dell’art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l’ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest’ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale.

Cass. civ. Sez. Unite Ord., 17/04/2019, n. 10773.

Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale.

Cass. civ. Sez. III Ord., 09/04/2019, n. 9798.

Il richiamo, nell’ambito dell’accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest’ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Cass. civ. Sez. I Ord., 15/03/2019, n. 7497.

L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero, nell’ipotesi contraria, purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 06/03/2019, n. 6450.

La mancata annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l’azione revocatoria promossa avverso l’iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all’art. 163, comma 3, c.c., fondato sull’annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l’azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 06/03/2019, n. 6450.

La mancata annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l’azione revocatoria promossa avverso l’iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all’art. 163, comma 3, c.c., fondato sull’annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l’azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 06/03/2019, n. 6450.

In tema di azione revocatoria, essa non ha tra i suoi fatti costitutivi la circostanza che l’atto sia opponibile ai creditori, ma solo che esso sia stato compiuto e che, a seguito di ciò, abbia sottratto formalmente il bene dal patrimonio del debitore. L’obiettivo dell’azione revocatoria, infatti, non è quello di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma soltanto quello di consentire che su quel bene il creditore possa soddisfarsi, promuovendo l’esecuzione contro il terzo proprietario, con la conseguenza che, laddove l’atto consista nella costituzione di un immobile in fondo patrimoniale, è irrilevante l’inopponibilità dell’atto a terzi per mancata annotazione a margine dell’atto di matrimonio, e l’omissione di tale annotazione non può essere utilizzata dai coniugi debitori al fine di bloccare l’azione revocatoria nei confronti dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Cass. civ. Sez. V, 06/12/2018, n. 31590.

In tema di regime patrimoniale della famiglia, l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando, nell’ipotesi contraria, il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca, sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenersi illegittima, nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

Cass. civ. Sez. I Ord., 12/11/2018, n. 28993.

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 della legge fall., dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64, come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2018, n. 21385.

Qualora un immobile incluso in un fondo patrimoniale sia stato alienato a terzi e su di esso sia stata iscritta ipoteca in data anteriore alla trascrizione della compravendita, gli effetti dell’atto dispositivo non sono opponibili al creditore, se per lui pregiudizievoli, ma ciò non esclude che il creditore possa comunque avvalersi di quegli effetti qualora siano per lui favorevoli, come emerge dal coordinamento del principio consensualistico con quello dell’efficacia meramente dichiarativa della trascrizione. (Nella specie, in cui un creditore aveva iscritto ipoteca su un immobile costituito in fondo patrimoniale da coniugi suoi debitori e da questi ultimi alienato con atto trascritto successivamente all’iscrizione ipotecaria, la S.C. ha ritenuto che il creditore potesse giovarsi di tale alienazione per dedurre la sopravvenuta inefficacia dei vincoli derivanti dalla pregressa appartenenza dell’immobile ad un fondo patrimoniale e che, nel contempo, allo stesso creditore non fosse opponibile l’alienazione, in quanto trascritta successivamente alla iscrizione dell’ipoteca).

Cass. civ. Sez. III Sent., 23/08/2018, n. 20998.

In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 19/06/2018, n. 16176.

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni.

Cass. civ. Sez. III, 04/05/2018, n. 10576.

Il riferimento, contenuto nell’atto di donazione, all’esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull’immobile (nella fattispecie l’abitazione coniugale), prova che il motivo, comune alle parti della donazione, sia la destinazione dell’immobile a fondo patrimoniale, e la precostituzione di una garanzia “blindata” della proprietà dell’immobile rispetto ai terzi creditori ipotecari. Di talché, l’esistenza del mutuo e la conoscenza dello stesso rende lecito l’atto di donazione, escludendo che l’unico motivo determinante di cui all’art. 788 c.c. fosse quello di frodare il fisco.

Cass. civ. Sez. I Ord., 14/02/2018, n. 3641.

I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l’inefficacia di tale costituzione, atteso che il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, come è confermato dal fatto che esso cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell’art. 171 c.c.

Cass. civ. Sez. III Sent., 31/01/2018, n. 2336.

In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, spetta al curatore la dimostrazione dell'”eventus damni”, ovvero dell’effetto pregiudizievole dell’atto di cui si chiede la revoca, atteso che l’onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore – in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito – né, d’altro canto, essere posto a carico del convenuto beneficiario dell’atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest’ultimo non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto privo di effetti pregiudizievoli un atto di costituzione di fondo patrimoniale su immobile in precedenza ipotecato a tutela di un credito originato da mutuo fondiario, avendo, per effetto dell’art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l’ipoteca già diminuito la garanzia generale del debitore comune nei confronti della massa passiva del fallimento).

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 24/01/2018, n. 1806.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilit dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 06/12/2017, n. 29298.

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Cass. civ. Sez. I Ord., 04/09/2019, n. 22069.

Il riconoscimento dell’efficacia ultrattiva del fondo patrimoniale, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce una fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificità, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore età del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l’interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 26/10/2017, n. 25443.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., di talché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. (Nel caso di specie, il giudice del merito ha erroneamente ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova, in capo al creditore, che il debito inerisse alle esigenze familiari, gravando sul debitore la prova della estraneità del debito alle esigenze familiari e della consapevolezza del creditore.)

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 06/12/2017, n. 29298.

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 26/10/2017, n. 25443.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., di talché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. (Nel caso di specie, il giudice del merito ha erroneamente ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova, in capo al creditore, che il debito inerisse alle esigenze familiari, gravando sul debitore la prova della estraneità del debito alle esigenze familiari e della consapevolezza del creditore.)

Cass. civ. Sez. III Sent., 03/08/2017, n. 19376.

La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.

Cass. civ. Sez. III Sent., 03/08/2017, n. 19330.

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria.

Cass. civ. Sez. III Ord., 11/07/2017, n. 17076.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., nell’ipotesi di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché il debitore deve dimostrare che il debito in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore che ha iscritto l’ipoteca.

Cass. civ. Sez. III Sent., 31/03/2017, n. 8315.

Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento. (Nella specie, i fideiussori di una società che aveva ottenuto affidamenti bancari, dopo la prestazione della fideiussione, avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale era confluito l’unico bene immobile di proprietà degli stessi).

Cass. civ. Sez. V, 22/02/2017, n. 4593.

L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ne deriva che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge od al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero, nell’ipotesi contraria, purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.

Cass. civ. Sez. V, 11/11/2016, n. 23054.

L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni di cui all’art. 170 c.c., di talché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, o se il titolare del credito non ne conosceva la estraneità ai bisogni della famiglia. Tali circostanze, in particolare, non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. (Nel caso concreto, ove il credito riguarda per o più importi dovuti a titolo di contributi previdenziali, sanzioni amministrative ed imposte sul reddito, il giudice del rinvio dovrà accertare se il debito sia o meno riconducibile ai bisogni della famiglia, sussistendone la consapevolezza del creditore.)

Cass. civ. Sez. V, 09/11/2016, n. 22762.

L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni di cui all’art. 170 c.c., Ne deriva che è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

Cass. civ. Sez. V Sent., 09/11/2016, n. 22761.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Cass. civ. Sez. III Sent., 26/08/2014, n. 18248.

In tema di fondo patrimoniale, la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia – come nel caso del credito risarcitorio spettante al titolare di uno “ius in re aliena” (nella specie, usufrutto) per abusivo godimento abitativo, da parte dei coniugi, del bene staggito – rende sempre e comunque legittima l’esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale).

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/10/2009, n. 21658.

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che – in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo – aveva ritenuto che l’esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).

Cass. civ. Sez. III Sent., 27/11/2012, n. 20995.

Il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché quest’ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza.

Cass. civ. Sez. III Sent., 12/12/2013, n. 27854.

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

Cass. civ. Sez. I Sent., 04/06/2010, n. 13622.

In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt.169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 cod. civ.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari.

Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2014, n. 17811.

I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurne la conseguente l’invalidità.

Cass. civ. Sez. III Sent., 05/03/2013, n. 5385.

L’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2015, n. 13343.

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 18/07/2014, n. 16498.

I beni oggetto del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti forzosamente rispondendo, i beni stessi ed i loro frutti, solo per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria del fondo patrimoniale, l’animus nocendi previsto dalla norma è integrato dalla circostanza per la quale il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio, da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza coattiva del credito medesimo. Ai fini revocatori, dunque, l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito e non è censurabili in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Cass. civ. Sez. I Sent., 27/01/2012, n. 1242.

In tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell’art.168 cod. civ., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, con la precisazione che anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/10/2009, n. 21658.

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che – in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo – aveva ritenuto che l’esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).

Cass. civ. Sez. V Sent., 07/07/2009, n. 15862.

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Nell’enunciare il suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi).

Cass. civ. Sez. III, 31/05/2006, n. 12998.

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

Cass. civ. Sez. III, 15/03/2006, n. 5684.

L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l’ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.

Cass. civ. Sez. I, 07/02/2006, n. 2597.

L’art. 177 lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.

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