Frode carosello: difesa in giudizio

Ti è stata contestata la partecipazione ad una c.d. frode carosello? Quando si qualifica questa fattispecie di reato? Quali sono gli strumenti che hai a disposizione per difenderti?

Se ti stai ponendo queste domande probabilmente ti trovi alle prese con il Fisco. Probabilmente hai ricevuto una contestazione di frode e hai necessità di organizzare la tua difesa.

Se sei interessato a meglio comprendere il funzionamento del reato di frode carosello, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo. Analizzeremo la fattispecie di reato e i requisiti in assenza dei quali le contestazioni penali perdono rilevanza.

Anzitutto la frode carosello si inserisce nello schema dei reati tributari c.d. documentali per omesso versamento di imposta.

Infatti alcune condotte evasive dei contribuenti assumono rilevanza penale, in ragione dei gravi danni che producono nei confronti del Fisco e delle intenzioni specificamente dolose tenute dal contribuente nel cagionarli.

La frode carosello, in particolare, implica la realizzazione di una serie di condotte fraudolente volte ad evadere il meccanismo di riscossione dell’IVA.

Trattasi di comportamento illecito volto ad eludere specifiche disposizioni normative attraverso dei passaggi di merci tra più società situate in diversi Stati.

Vediamo in cosa consiste.

1. La frode carosello

E’ quella fattispecie di reato tributario con cui si compiono più operazioni volte alla realizzazione di un’attività economica che in realtà è fittizia, per ottenere illecite detrazioni a fini fiscali.

In particolare il contribuente, per recuperare illegittimamente IVA, utilizza delle fatture per operazioni inesistenti ricorrendo a delle società di comodo, c.d. cartiere.

Infatti, in genere una regolare fattura rappresenta un titolo per il contribuente ai fini della detrazione IVA o della deduzione dell’importo indicatovi.

Per esempio, nel prezzo di una compravendita l’acquirente versa una somma a titolo di IVA che potrà successivamente recuperare con una detrazione o deduzione, attraverso la fattura emessa dal venditore.

Tuttavia laddove l’importo versato a fini IVA non venga dichiarato dal venditore non ci sarà una reale tassazione, poiché l’importo rappresenterà un guadagno c.d. indebito per il venditore stesso.

Se poi l’acquirente ne otterrà la detrazione, si produrrà un ulteriore danno in capo al Fisco che ha restituito parzialmente una somma che in realtà non è mai stata versata.

Con le frodi carosello il contribuente mette in atto questo meccanismo evasivo, con l’impiego di una o più società fittizie.

1.1. Lo schema delle società cartiere

Il ricorso a questo meccanismo fraudolento è molto frequente tra gli imprenditori che vogliono importare prodotti all’estero per rivenderli in Italia.

 Infatti l’imposizione a fini IVA è prevista solo per i beni commercializzati in Italia e, l’avvio di rapporti con società estere favorisce il sistema fraudolento. Questo si realizza con l’introduzione di una o più società (c.d. cartiere) all’interno di una normale transazione commerciale.

Ipotizziamo l’esistenza di tre società di cui la società A sita in uno Stato estero, la società B (c.d. cartiera) e la società C (cliente finale) site in Italia.

La società A conclude contratto di compravendita per alcuni beni con la società cartiera italiana, senza alcuna imposizione a titolo IVA in applicazione del D.L. 331/93 art. 41.

La società cartiera italiana (B) acquista il bene e lo rivende immediatamente alla terza società italiana (C), applicando l’IVA.

Nonostante il prezzo di compravendita includa formalmente l’IVA, questa non viene dichiarata (nè versata) dalla società cartiera che comunque emette fattura.

A questo punto la società C ,al momento della presentazione della dichiarazione, porterà a detrazione l’IVA anche se la società cartiera non l’ha precedentemente versata.

Così facendo si produce un indebito credito IVA a danno dell’Erario.

Ci sono alcuni indizi che segnalano la realizzazione dello schema della c.d. frode carosello.

1.2. Indicatori di frode

L’Agenzia delle Entrate esercita diversi controlli, soprattutto di carattere preventivo, per evitare la realizzazione di questi meccanismi fraudolenti. Per esempio controlla molto più attentamente i soggetti economici che aprono e chiudono frequentemente partite iva oppure coloro che pur in assenza di redditi dichiarati, chiedano poi dei rimborsi IVA.

Esistono poi degli indicatori distintivi che consentono l’individuazione di frodi carosello. Questi sono:

  • Separazione tra flussi finanziari e flussi fisici (laddove tutti i soggetti coinvolti siano fraudolenti, spesso non si verifica la consegna dei beni, ma trattasi di vera e propria emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’unico scopo è l’illecita detrazione o deduzione IVA);
  • Assenza di rischio di credito (si hanno incassi prima della vera e propria fornitura);
  • Alti volumi transattivi;
  • Rapidità nella chiusura ed esecuzione delle forniture;

In realtà sono molteplici le conformazioni che possono assumere le frodi carosello. Infatti, in alcuni casi sono inserite anche ulteriori società c.d. filtro tra le parti della transazione, semplicemente per rendere più difficoltosa l’individuazione del reato.

In alcuni casi, come in quello sopra esemplificato, lo schema è semplicistico ed è semplice per il Fisco dimostrare il coinvolgimento dell’acquirente italiano in detto schema. Tuttavia, in altre circostanze dove risultano coinvolte tante altre società, non è detto che colui che detragga l’IVA sia coinvolto nel meccanismo.

2. Difesa del contribuente

Come accennato, soprattutto in presenza di frodi molto articolate (le quali implicano il ricorso a molteplici società c.d. intermedie), non sempre tutti i contribuenti coinvolti nelle operazioni sono in realtà consapevoli del meccanismo fraudolento che regge le operazioni.

Infatti, per l’Amministrazione Finanziaria la prova della frode carosello si complica laddove cresca il numero delle cessioni da un soggetto all’altro.

 Quando l’acquirente riceve concretamente i beni, con la relativa fattura, senza poter sospettare di alcun meccanismo fraudolento, alcuna contestazione può essergli mossa.

Infatti è lecita la sua detrazione in base ad una fattura che, per lui, è regolare. Il fatto che poi il venditore sua controparte non abbia versato l’IVA da lui pagata, non può essergli contestato.

Laddove quindi, nel corso del giudizio avanzato dal Fisco, si riesca a dimostrare la completa estraneità del contribuente al disegno criminoso oggetto di imputazione alcuna responsabilità potrà essergli contestata.

Questo accade perché la responsabilità di eseguire i c.d. accertamenti ai fini di verifiche IVA è un compito dell’Agenzia delle Entrate. Alcun incombente può essere posto a carico del contribuente che, quindi, non è tenuto a verificare che controparte concretamente versi le imposte dichiarate.

Tuttavia, in un’ottica di tutela dell’ordinamento è stato introdotto il principio della c.d. solidarietà del pagamento. Infatti, l’art. 60-bis del DPR 633/72 prevede una responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dell’IVA dovuta dal cedente in presenza di alcune circostanze. 

Nello specifico, nei casi in cui il prezzo di cessione sia inferiore al valore normale dei beni venduti, e se sono beni c.d. sospetti indicati in appositi decreti ministeriali, può scattare la responsabilità solidale dell’acquirente che ne ha chiesto la detrazione.

Ad ogni modo la responsabilità è esclusa se il contribuente dimostra che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili in base a specifiche disposizioni di legge, e in alcun modo legate al mancato pagamento dell’IVA.

Infatti, può accadere che la convenienza del prezzo di vendita dei beni sia dettata da elementi che nulla hanno a che fare, e che nulla potevano far pensare, circa la realizzazione di una frode.

3. Conclusioni

Il contribuente ha a disposizione diverse strategie difensive per tutelarsi da accuse come la frode fiscale.

Chiaramente queste mutano in base allo specifico caso e al suo grado di coinvolgimento nello schema criminoso.

In genere, con la dimostrazione della propria estraneità al meccanismo illecito alcuna contestazione potrà essere mossa al contribuente che avrà tutto il diritto di detrarre l’imposta pagata anche se questa non è stata versata dalla controparte contrattuale.

In ragione della complessità della materia, e dei gravi risvolti penali che ne possono derivare, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista per risolvere situazioni di questo genere.

Per questo ti invito a chiedere una consulenza o la difesa ai Professionisti di ObiettivoProfitto.it, compilando il Modulo che trovi in questa pagina, se hai necessità di difenderti da questo genere di imputazioni.

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