Fusione societaria: quali effetti

Quando si parla di fusione societaria? Quanti tipi di fusione esistono? Quali sono gli effetti e le conseguenze di una fusione?

La fusione è uno dei temi di maggior rilievo in ambito societario. Spesso trattasi di una delle migliori strategie per un riassetto patrimoniale e imprenditoriale.

Se ti stai ponendo tali interrogativi molto probabilmente ti trovi davanti a una fusione in essere o ti è stata proposta e vuoi approfondire la materia.

Premessa la vastità e non semplicità dell’argomento, cercheremo di ripercorrere insieme i principali aspetti di tale istituto, a partire dalla sua nozione.

Cosa si intende per fusione societaria

Con la locuzione “fusione societaria” intendiamo quell’operazione (prevista dal Codice Civile agli artt. 2501 – 2504-quinquies), per mezzo della quale due o più società possono concentrarsi in un’unica realtà.

Accanto a quanto sancito dal Codice Civile, da un punto di vista normativo, possiamo ritrovare la medesima materia sia all’interno del Testo Unico Bancario, in riferimento all’ipotesi di fusione di imprese bancarie, sia all’interno del Testo Unico della Assicurazioni Private, per quanto attiene alla fusione di imprese assicuratrici.

Chiarite le fonti normative, possiamo precisare che la fusione può essere di due tipologie:

  • Fusione omogenea (operazione con la quale si possono fondere tra loro società dello stesso tipo);
  • Fusione eterogenia (caratterizzata dall’unione di società di diversa tipologia).

Per quanto riguarda le modalità di fusione, invece, è necessario distinguere tra:

  • Fusione per unione
  • Fusione per incorporazione

Quando avviene una fusione societaria per unione?

Quando parliamo di fusione per unione intendiamo tutti quei casi in cui la costituzione di una nuova società avviene per mezzo dell’unione di due o più società preesistenti (spesso in questi casi ci troviamo davanti a quella che viene definita newco).

Con la costituzione della newco viene a configurarsi l’estinzione delle precedenti società, a fronte della “nascita” di un nuovo soggetto di diritto che assorbe tutte le altre sostituendosi ad esse.

Per tale motivo, la nuova società andrà ad acquisire il loro patrimonio e subentrerà nella titolarità di tutti i loro rapporti.

La fusione per incorporazione

La seconda modalità di fusione societaria è data dall’ipotesi dell’incorporazione, ossia dell’assorbimento all’interno di una società di altra preesistente.

Al riguardo, non andremo a parlare di nuova società ma si avrà un vero e proprio assorbimento.

In tal caso, la società incorporante andrà ad assorbire il patrimonio delle altre, sostituendosi ad esse nei diversi rapporti, con gli annessi diritti e obblighi verso terzi.

Quali sono le principali fasi della fusione societaria?

Affinché sia possibile realizzare una fusione societaria, appare necessario seguire un particolare iter.

Di seguito andremo a vedere, in modo più approfondito le singole fasi che la caratterizzano.

Precisamente, il procedimento di fusione prevede tre fasi principali:

  • preliminare
  • pubblicitaria
  • deliberativa

Una loro disamina appare necessaria per comprendere a pieno la natura di tale istituto giuridico, prima di poterci soffermare sugli effetti.

1. La fase preliminare

La prima fase si definisce “preliminare” non casualmente.

Essa rappresenta il momento iniziale in cui vengono ad instaurarsi i primi rapporti tra gli organi amministrativi.

In detta fase vengono a prodursi i diversi documenti necessari al fine di avviare adeguatamente il procedimento di fusione.

Precisamente, sarà compito degli organi amministrativi delle diverse società partecipanti, svolgere le seguenti attività: 

  • redazione del progetto di fusione;
  • rappresentazione e descrizione della situazione patrimoniale;
  • realizzazione di adeguata relazione illustrativa circa la fusione;
  • deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese (almeno 30 giorni prima della data di assemblea per l’approvazione della fusione).

2. La fase pubblicitaria

A questo punto possiamo soffermarci sulla seconda fase, durante la quale vengono a depositarsi, presso la sede sociale designata, tutti i documenti necessari per avviare il procedimento di fusione.

Con essa si avvia la fase pubblicitaria, che, ai sensi dell’art. 2501-sexies prevede il deposito della relazione di congruità redatta dagli esperti di ciascuna società.

Al riguardo, molto brevemente, possiamo dire che il legislatore, con tale previsione normativa, ha voluto garantire un’informativa redatta da un soggetto neutrale, chiamato, per l’appunto, ad esprimere un parere circa l’adeguatezza dell’operazione.

Detto ciò, tutta la documentazione raccolta nella fase preliminare deve essere depositata presso la sede sociale entro 30 giorni antecedenti la data di decisione della fusione (15 giorni nel caso in cui tra le società non è presente una S.p.A.).

Dovranno essere depositati i documenti suindicati, recanti il progetto di fusione, le relazioni obbligatorie dell’organo amministrativo e degli esperti nonché gli ultimi bilanci approvati dalle diverse società partecipanti.

3. Momento dell’approvazione. La fase deliberativa

Passiamo così al momento dell’approvazione, presente in quella che possiamo definire “fase deliberativa”.

Con essa ci riferiamo al momento in cui, con assemblea, si decide di valutare la documentazione depositata ed approvare l’operazione di fusione.

Come previsto dall’art. 2502 del Codice Civile, la fusione è decisa da ciascuna società mediante l’approvazione del relativo progetto (che può essere altresì modificato in tale sede, purché le modifiche non incidano sui diritti dei soci o dei terzi).

Al riguardo, in caso di società di capitali, è opportuno ricordare che la fusione viene approvata dall’assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto delle maggioranze previste per le attività di modifica dello statuto o dell’atto costituita.

Il citato art. 2502, inoltre, attribuisce al socio dissenziente la facoltà di poter recedere in caso di mancato consenso alla fusione.

Una volta approvata la fusione, ciascun organo amministrativo è tenuto a depositare la decisione di fusione societaria presso il competente registro d’impresa, conformemente a quanto sancito dall’art. 2503 del Codice Civile, al fine di garantire la conoscibilità da parte di terzi.

Detto ciò, la delibera deve presentare una serie di elementi, quali:

  • la dichiarazione di conformità del progetto di fusione;
  • l’attestazione della regolarità dei depositi;
  • il conferimento agli amministratori del mandato di stipula dell’atto di fusione;
  • la garanzia del rispetto del divieto di assegnazione di azioni o quote ai sensi dell’art. 2504-ter.

Da ultimo, la stessa può essere oggetto di impugnazione da parte degli stessi amministratori, dei sindaci, nonché dai soci assenti, dissenzienti o astenuti.

Chi si può opporre alla fusione?

In tema di opposizione certamente ci viene incontro l’art. 2503 del Codice Civile, ai sensi del quale i creditori possono opporti alla fusione, entro 60 giorni dall’iscrizione delle deliberazioni delle società partecipanti, al fine di scongiurare eventuali rischi successiva inadempienza del debitore.

Sostanzialmente l’opposizione si presenta come un istituto dalla natura contenziosa, avente come presupposto l’esigenza di evitare che la fusione possa pregiudicare la posizione del creditore. Per tale motivo sarà necessario accertare preventivamente la reale sussistenza del pregiudizio.

Una volta decorso il termine di 60 giorni, in caso di mancata opposizione, oppure in caso di suo rigetto (nell’eventualità in cui il Giudice competete non abbia riscontrato un fondato pregiudizio), gli organi amministrativi possono procedere, davanti al notaio, con la stipulazione dell’atto di fusione.

Quando si conclude la procedura di fusione societaria?

Arriviamo, a questo punto, al momento conclusivo della procedura di fusione, il quale si caratterizza per la redazione dell’atto di fusione, oggetto di interesse dell’art. 2504 del Codice Civile,

Al riguardo, si tratta di un documento unico, sottoscritto da tutti gli amministratori delle società partecipanti e necessariamente redatto per atto pubblico.

Una volta redatto e sottoscritto, l’atto di fusione deve essere depositato, nel termine di 30 giorni, presso il registro delle imprese competente, a seconda del luogo in cui ciascuna società partecipante abbia sede.

Affinché la fusione sia efficace, inoltre, appare necessario che venga effettuata fino all’ultima iscrizione presso il registro delle imprese.

L’atto di fusione, dunque, ricopre un ruolo centrale.

Con esso viene a perfezionarsi il procedimento di fusione, rendendo l’operazione efficace anche verso terzi.

Quali sono gli effetti della fusione?

Una volta compreso cosa si intende per fusione societaria, come avviene e chi interessa, possiamo soffermarci sull’ultima rilevante questione, ossia quali siano i suoi effetti.

Dell’argomento si interessa l’art. 2504-bis del Codice Civile, il quale precisa che, a seguito di fusione, la società beneficiaria si sostituisce nei rapporti processuali e contrattuale anteriori alla fusione, in capo alle società ormai estinte.

Pertanto, come già anticipato, con la fusione le società preesistenti si estinguono e tutti i loro diritti e obblighi vengono assunti dalla nuova società (in caso di newco) o dalla società incorporante (in caso di fusione per incorporazione).

La società oggetto di fusione sarà quindi chiamata ad assumere tutti i diritti e gli oneri sorti in capo alle società partecipanti, andando a proseguire i singoli rapporti.

La medesima norma prevede altresì che nel primo bilancio successivo alla fusione, tutte le voci di attivo e passivo vengano iscritte ai lavori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione stessa.

Al riguardo, se dalla fusione dovesse emergere un disavanzo, ove possibile, dovrebbe imputarsi agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, all’avviamento.

Inoltre, nel caso in cui dalla fusione dovesse emergere un avanzo, lo stesso potrebbe essere inscritto in una specifica voce del patrimonio netto o in una voce dei fondi per i rischi e gli oneri.

In conclusione, è possibile una fusione societaria per mezzo di nuova costituzione o tramite incorporazione. Indipendentemente da ciò, una volta costituita, la stessa andrà a sostituirsi alle preesistenti società in tutti i rapporti verso terzi.

Nel caso in cui avessi necessità di ulteriori approfondimenti, ti consiglio di approfondire i diversi aspetti insieme ad un professionista, con il quale puoi avere un contatto senza impegno attraverso il Modulo che trovi in questa pagina.

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