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Nel nostro ordinamento giuridico esistono una pluralità di strumenti pensati per poter garantire una maggiore sicurezza al proprio patrimonio.
Prima di analizzarli, è bene precisare che nel Codice civile è prevista una norma che possiamo definire chiave rispetto al diritto che regolamenta i rapporti intersoggettivi tra privati. Si tratta dell’art. 2740 c.c. il quale prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Inoltre, la norma sopra richiamata precisa che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Ciò significa, in parole povere, che le limitazioni della responsabilità patrimoniale non possono essere il frutto dell’autonomia concessa dalla legge ai privati.
Solo la legge, infatti, può prevedere strumenti finalizzati alla protezione del patrimonio di un soggetto, nel pieno rispetto però dei principi su cui si fonda l’ordinamento.
Come sopra anticipato, nel nostro ordinamento esistono una pluralità di istituti finalizzati a garantire una maggiore protezione del proprio patrimonio, ma come fare per scegliere per quale optare?
È doveroso precisare, infatti, cheogni patrimonio ha specifiche esigenze. Proprio per tale ragione che sono nate nuove figure professionali che si occupano di organizzare e tutelare il patrimonio, in base alle aspettative di ogni specifico cliente.
È un tipo di consulenza che combina quella finanziaria con quella degli investimenti, servizi di contabilità, pianificazione del pensionamento, pianificazione legale, fiscale e immobiliare e approfondisce l’attività di risk management per conto del cliente.
La figura in questione, detto Wealth manager, è ormai divenuta la carta vincente di chi riesce, con fortuna e talento, ad accumulare grandi patrimoni.
Laddove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti una completa illustrazione dei miglio metodo per tutelare il tuo patrimonio, individuando vantaggi e strategie a cui potrai accedere.
1. La consulenza del Wealth manager
Il Wealth management, quindi, è un servizio di consulenza professionale che incorpora diverse attività di gestione patrimoniale:
- pianificazione finanziaria;
- gestione degli investimenti ;
- una serie di servizi finanziari correlati;
- strumento legali di gestione e organizzazione del patrimonio.
Il Wealth manager, dunque, è un consulente che si occupa principalmente della gestione di grandi patrimoni. Tale professionista si occupa di risolvere questioni e prendere decisioni soprattutto in ambiti caratterizzati da una forte specializzazione.
Proprio per tale ragione che il consulente deve essere in possesso di conoscenze tecniche notevoli, acquisite mediante percorsi altamente formativi.
il Wealth management si differenzia, poi, dal Private Banking. Questa attività presuppone l’erogazione di una serie di servizi bancari e finanziari forniti a clienti privati di alto profilo e dotati di grandi patrimoni.
Tuttavia, a differenza del Wealth management, il private banking si connota per un elevato grado di standardizzazione. Mentre il primo, all’opposto, si caratterizza proprio per la necessità di adeguarsi alle esigenze di personalizzazione rispetto alle esigenze del cliente.
1.1. Profili e strumenti finanziari
L’attività di gestione di grandi patrimonio, posta in essere dal Wealth manager, si sostanzia in una forma di gestione del proprio risparmio. Il servizio che riceviamo dal consulente può essere di due tipi:
- la consulenza, ossia la fase di pianificazione in cui un consulente, valutata la situazione finanziaria del cliente, gli consiglia gli strumenti finanziari corrispondenti alle sue esigenze specifiche;
- la gestione, ossia l’attività di acquisto titoli sui mercati finanziari per conto del cliente.
Gli strumenti per la gestione finanziaria e la pianificazione, invero, sono molteplici.
Ricordiamo ad esempio i c.d. prodotti assicurativi complessi, che sono contratti che il soggetto interessato stipula con una compagnia assicurativa al fine di garantire un premio in denaro ad un altro soggetto, chiamato beneficiario.
Tra i molteplici strumenti a disposizione del consulente vi sono anche una serie di contratti che possono essere conclusi al fine di ottenerne un ritorno economico, più o meno certo.
A questa categoria appartengono i c.d. contratti “futures. Mediante i negozi in questione possono esser acquistati strumenti finanziari su:
- tassi di interesse;
- valute;
- merci;
- relativi indici.
I contratti di futures non sono gli unici strumenti finanziari a disposizione dei consulenti per i grandi patrimoni.
Piuttosto comune è anche la prassi di ricorrere ad altri contratti derivati, tra cui ricordiamo a titolo esemplificativo gli swaps. In tale ipotesi le parti si obbligano a eseguire reciprocamente dei pagamenti il cui ammontare e determinato sulla base di parametri di riferimento diversi.
2. Proteggere il conto corrente con il Fondo Interbancario
Tantissimi italiani custodiscono il loro denaro sui conti corrente o conti deposito. Ma quali sono gli effetti se la banca dovesse fallire?
Fortunatamente, esiste il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, un consorzio che è stato istituito fra le banche nel 1987 e che è riconosciuto dalla Banca d’Italia.
Si tratta di un fondo a cui le banche si appellano per far fronte ad una temporanea insolvenza e per cercare di ripagare tutti i risparmiatori che hanno affidato il proprio denaro alla banca stessa.
Ma quanto copre il fondo? Per conti correnti, conti deposito e buoni fruttiferi arriva a coprire fino a 100.000 euro, che raddoppia nel caso di conti cointestati.
E se la perdita dei soldi non dipende dalla banca? Puoi decidere di accendere una polizza assicurativa aggiuntiva da abbinare al tuo conto corrente al fine di proteggerlo e di far fronte a tutta una serie di eventi negativi che potrebbero verificarsi, generati o no dalla banca stessa.
Di solito, quando si stipulano questo genere di assicurazioni, è possibile scegliere la durata, l’importo minimo da assicurare e quanti indennizzi può coprire.
3. Proteggere grandi patrimoni con un’assicurazione personale
Dato che siamo in tema di assicurazioni, parliamo di una seconda strategia a cui ti puoi appellare per la salvaguardia di grandi patrimoni.
Ci stiamo riferendo alla polizza vita.
La polizza vita rientra all’interno degli strumenti di pianificazione finanziaria. Vi ricorre chi vuole stabilire dei beneficiari del proprio patrimonio nel caso in cui a lui dovesse succedere qualcosa.
Questo strumento ti fornisce un discreto controllo sul tuo patrimonio perché puoi evitare che finisca nelle mani sbagliate.
Sono tantissime le tipologie di assicurazione che puoi attivare, così come i vantaggi che ne derivano.
Ne elenchiamo qualcuno?
- Il patrimonio non è sottoposto ad azione esecutiva
- È esente da imposta di successione
- È modificabile e revocabile
- I premi sono detraibili
- La tassazione è agevolata
3.1. Assicurazione linked
Le polizze assicurative linked sono caratterizzate dal fatto che c’è un collegamento tra quello che l’assicurazione pagherà e il valore di certe grandezze finanziaria. In genere, l’entità dell’indennizzo è collegato all’evoluzione:
- valore di una quota di un fondo investimento;
- il valore di un indice ed borse;
- un indice, index linked;
- all’unità, unit linked.
L’indennizzo assicurativo non dipende dal premio assicurativo pagato. Le somme versate all’impresa assicuratrice sono da questa investiti in titoli in fondi.
A seconda dell’andamento dell’investimento, viene versato un diverso indennizzo, dunque c’è un rischio finanziario oltre che demografico.
L’assicurato, nella tradizionale assicurazione, non assume il rischio finanziario. Il contratto sarà più o meno conveniente a seconda dell’età di sopravvivenza a seconda che la sopravvivenza sia superiore o maggiore rispetto a quella media, c.d rischio demografico.
4. Il Trust per la pianificazione, gestione e protezione del patrimonio
Un altro strumento di gestione patrimoniale molto efficace è il Trust. Si tratta di un istituto creato appositamente nel momento in cui un soggetto desidera tutelare i propri beni da attacchi esterni o da persone incompetenti.
Il funzionamento del trust è abbastanza semplice. Colui che lo costituisce, detto anche Settlor, stabilisce quali beni far rientrare nel trust. Dopodiché, nomina uno o più Trustees, i quali si dovranno occupare della gestione del patrimonio per far godere dei frutti i beneficiari.
Tra i vari soggetti che caratterizzano il trust c’è anche il guardiano, o protector. La sua presenza non è fondamentale, il suo compito, ove previsto dal settlor è quello di vigilare sull’avvità del trustee nell’interesse del beneficiario.
Tra le sue funzioni rientrano la revoca e la nomina del trustee, l’espressione del proprio consenso in merito alle decisioni assunte dal trustee, la comunicazione di istruzioni e direttive a quest’ultimo etc.
Esistono diverse forme di trust che lasciano più o meno libertà nella gestione del patrimonio affidato al trustee.
Ma ciò che conta è il meccanismo. Ossia la possibilità di stabilire quale parte del patrimonio tutelare e in favore di chi.
I beneficiari possono essere delle persone singolarmente identificate oppure delle categorie come nel caso di enti benefici.
Il trust è un istituto che necessita della forma scritta, viene creato a titolo gratuito e con effetti reali, ossia che sancisce il trasferimento di diritti reali in capo a determinati soggetti.
Inoltre, l’aspetto positivo del trust è che può riguardare beni molto diversi tra loro. Possono essere protetti tramite questo istituto beni mobili, mobili registrati, immobili, denaro e partecipazioni societarie.
Infine, il patrimonio oggetto del trust è ulteriormente protetto dal fatto che va a costituire un patrimonio distinto rispetto a quello della società. In questo modo, anche se dovessero esserci eventuali creditori del trustee, questi non potrebbero aggredire il fondo del trust.
4.1. Tipologie di trust
Le tipologie di trust sono molte e differenti, sebbene lo schema utilizzato è sempre il medesimo. In genere, piuttosto comune è l’ipotesi in cui i beni possono essere dati in gestione per far ottenere dei vantaggi economici ad un terzo soggetto, il beneficiario. Ciò, invero, non avviene in tutte le ipotesi in cui si ricorre all’istituto del trust..
Una delle forme più note di trust è il trust di scopo, quando il negozio venga istituito per raggiungere un fine ben preciso. Ivi non essendoci un soggetto beneficiario, il settlor può ricoprire anche questo ruolo e lasciare la gestione dei beni al trustee per poterne trarre personalmente vantaggio.
Piuttosto frequente, è anche il trust autodichiarato. In questa situazione il settlor non prende più il posto del beneficiario, bensìdiventa esso stesso il trustee.
In questo modo può gestire una parte dei suoi beni separatamente per poterli finalizzare ad uno scopo ben preciso.
Il trust è divenuto di ampia diffusione soprattutto nelle procedure di liquidazione delle imprese. L’istituto può, infatti, essere utilizzato come alternativa o supporto alle procedure concorsuali. A tal proposito si parla di trust liquidatorio.
4.2. Come costituire un Trust
Nel nostro ordinamento giuridico un trust può essere costituito solo mediante atto scritto, sia da persone fisiche che giuridiche, ricevuto da Pubblico Ufficiale.
La forma c.d. notarile, ovvero l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, è fondamentale nel caso in cui vi siano immobili per rendere opponibile ai terzi l’esistenza del trust.
Oltre che con atto inter vivos, il trust può essere costituito anche mediante atto mortis causa, ovvero mediante testamento. Nonostante sia richiesta, come anticipato, la forma notarile per poter stipulare un trust, è bene sapere che, relativamente agli atti mortis causa, è possibile istituire un trust anche mediante testamento olografo.
Per chi non lo sapesse, il testamento olografo è un particolare testamento scritto di proprio pugno dal de cuius, senza essere alla presenza del Notaio.
5. Affidare grandi patrimoni ad una società fiduciaria
Da non confondere con il trust è la società fiduciaria. Questa società svolge la stessa funzione del trust, ossia quella di protezione del patrimonio, ma lavora in modo diverso rispetto all’istituto che abbiamo appena visto.
Qual è la prima funzione della società fiduciaria? Sicuramente quello della gestione di beni mobili o immobili e del patrimonio che il fiduciante decide di affidarle. Durante questa gestione, è bene sottolineare che la titolarità dei beni non passa in capo alla società, ma è il fiduciante a rimanerne titolare.
Il procedimento è molto simile, la società si obbliga alla gestione di beni per conto di un soggetto terzo. Oltre alla gestione dei beni può dedicarsi anche all’amministrazione delle attività patrimoniali e finanziarie del soggetto che affida il proprio patrimonio, se questo è di suo interesse.
Anche in questo caso, esattamente come nel trust, l’insieme di beni lasciati alla società dal fiduciante costituisce un patrimonio separato, non aggredibile da eventuali creditori della società stessa.
Ma la grande caratteristica che contraddistingue la società fiduciaria è il fatto che si basa sul segreto fiduciario. In base a questo, l’identità del fiduciante rimane celata all’esterno.
Questo è più vero a livello internazionale che non all’interno dell’Unione Europea dove la normativa è più rigida nei confronti delle società fiduciarie. Tuttavia, rimane un ottimo modo per proteggere i grandi patrimoni da agenti esterni che potrebbero dilapidarli.
5.1. Segreto fiduciario
Il più grande vantaggio dell’affidarsi ad una società fiduciaria è proprio il segreto fiduciario. Infatti, nel caso di un controllo dei registri pubblici della società, il tuo nome come proprietario dei beni non appare.
Ciò significa, in poche parole, che agli occhi della legge quei beni apparterranno alla società fiduciaria.Questo è l’aspetto per cui tanti soggetti che decidono di mantenere l’anonimato ricorrono alla società fiduciaria.
Queste ricerche potrebbero essere effettuate dalle autorità oppure dai creditori del fiduciante che desiderano rivalersi sul suo patrimonio per un debito non saldato.
5.2. Tipologie di società fiduciarie
Le società fiduciarie si distinguono in due tipologie:
- Società fiduciaria statica: si occupa della gestione dei beni e del patrimonio, oltre che della contabilità del fiduciante;
- Società fiduciaria dinamica: provvede alla gestione dei beni che gli sono stati affidati dal fiduciante. Inoltre si occupa anche di reinvestirli secondo quanto disposto dal fiduciante stesso e, in questo caso, il rischio dell’investimento rimane a capo del cliente e non della società.
6. Atti di destinazione
L’art. 2645 ter c.c. stabilisce che il vincolo di destinazione può essere utilizzato quando si desidera destinare determinati beni “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”.
La norma, in questione, ha introdotto un fondamentale strumento per la tutela del patrimonio. Mettendo in crisi il concetto di integrità e universalità della responsabilità patrimoniale generica, attraverso questo istituto si possono realizzare masse patrimoniali distinte e finalizzate ad uno scopo. I beni, che confluiscono in suddetti patrimoni destinati, sono sottratti all’aggressione dei creditori generici.
La scelta di ricorrere ad un atto di destinazione è proprio l’effetto di segregazione patrimoniale.
Tale aspetto acquista particolare rilievo, soprattutto per quanto attiene il rapporto con i creditori. Tramite gli atti di destinazione, come accade nel caso del trust, si costituisce una forma peculiare garanzia, in quanto questi beni costituiscono un patrimonio vincolato allo scopo dedotto nel negozio.
L’unico limite che viene attribuito all’atto di destinazione è che è utilizzabile solo per il perseguimento di “interessi meritevoli di tutela”.
Una parte della dottrina interpreta tale requisito in maniera molto restrittiva, per essere giustificato deve perseguire un fine di “utilità sociale”.
Altra parte della dottrina invece ha una visione molto più ampia, infatti per rientrare nel requisito della meritevolezza è sufficiente che lo scopo perseguito sia lecito.
Invero, un atto di destinazione, secondo l’orientamento più accreditato, deve essere volto comunque a curare un interesse, quindi assumendo natura di tipo assistenziale. L’elemento dello scopo giustifica le particolari caratteristiche della norma.
6.1. Deroga ai principi fondamentali
La norma di cui all’art. 2645 ter c.c. introduce deroghe a principi fondamentali dell’ordinamento. Proprio per tale ragione che il legislatore ha introdotto il limite della “meritevolezza” dello scopo perseguito.
In primo luogo con l’atto di destinazione si sottrae una parte di patrimonio alla garanzia generica dei creditori.
In virtù dell’art. 2645 ter c.c. il debitore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro.
Proprio per tutelare ulteriormente la classe di creditori che il legislatore di recente ha introdotto l’art. 2929 bis c.c., che consente alla parte lesa di eseguire un pignoramento dei beni oggetto di destinazione, per poi accertare successivamente, e solo eventualmente, i requisiti dell’azione revocatori.
Altro deroga che introduce il 2645 ter c.c. attiene al principio di tipicità dei diritti reali. Infatti, esso genera una forma di proprietà anomala, in quanto finalizzata al perseguimento di uno scopo specifico.
Per tali ragioni, dunque, il legislatore ha ritenuto opportuno limitare il ricorso tale strumento.
7. Fondo patrimoniale
Uno degli strumenti di protezione patrimoniali più conosciuti e tradizionali è il cosiddetto fondo patrimoniale. Si tratta, in estrema sintesi, di un particolare vincolo giuridico posto da uno o da entrambi i coniugi (o addirittura da un terzo estraneo alla famiglia) su determinati beni, nell’esclusivo interesse della famiglia.
Lo scopo dell’istituto in esame è quello di creare un vero e proprio patrimonio separato rispetto a quello dei sinoli coniugi (o rispetto alla comunione legale che eventualmente intercorre tra i coniugi stessi) non aggredibile dai terzi e finalizzato a soddisfare i bisogni familiari.
Il fondo patrimoniale può essere costituito solamente tramite atto pubblico ricevuto da Notaio o per testamento. In quest’ultimo caso è possibile creare il fondo in questione con qualsiasi tipo di testamento (sia con testamento pubblico, segreto, olografo etc).
Oggetto del fondo patrimoniale può essere il diritto di proprietà su determinati beni, lo stesso dicasi anche per altri diritti reali di godimento come, ad esempio, il diritto di usufrutto. Discusso in dottrina è la possibilità di ricomprendere nel fondo patrimoniale l’azienda, ai sensi dell’art. 2555 c.c. e le quote societarie. Pare prevalente il pensiero che esclude l’azienda dal fondo patrimoniale.
La nascita del fondo patrimoniale determina un vero e proprio vincolo di destinazione sui beni in esso ricompresi, ma non è detto che determini il trasferimento della proprietà del bene. Ciò significa, infatti, che ove il terzo dovesse costituire nel fondo patrimoniale un determinato bene immobile, potrebbe certamente riservarsi il diritto di proprietà.
I beni oggetto del fondo patrimoniale, come anticipato, sono vincolati al pieno soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Conseguentemente, i creditori dei coniugi non possono aggredire i beni del fondo solamente per debiti contratti finalizzati a soddisfare i bisogni della famiglia. In poche parole, i creditori cosiddetti “commerciali” non possono aggredire i suddetti beni.
Tuttavia, occorre precisare che il problema principale che riguarda questo strumento di protezione patrimoniale è che è un atto essenzialmente a titolo gratuito. Ciò significa che l’atto di costituzione può subire l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. entro il termine di legge di cinque anni.
Tra l’altro, se il debito è preesistente alla costituzione del fondo, i beni possono subire una vera e propria esecuzione diretta ex art. 2929 bis c.c.
In conclusione, il fondo patrimoniale è sicuramente uno strumento semplice ed economico che necessita di cinque anni per consolidarsi ed è provvisorio. Ciò significa che il fondo patrimoniale si estingue in caso di annullamento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, morte del coniuge (o dei coniugi) etc. Infine, può essere sciolto anche per mutuo dissenso, ovvero, per la volontà comune dei coniugi.
8. Il patto di famiglia
Un altro strumento utile per poter proteggere il proprio patrimonio, specie per coloro che hanno intenzione di programmare il passaggio generazionale della propria azienda in favore degli eredi.
Il patto di famiglia è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico nell’ormai lontano 2006 (tramite la Legge 14 febbraio del 2006 n. 55). La disciplina dell’istituto in esame è contenuta dagli art. 768 bis e seguenti del c.c. Si tratta di un istituto, la cui natura giuridica è ancora oggi discussa in dottrina, mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda (o la propria partecipazione sociale) ai discendenti.
Lo scopo del patto di famiglia, dunque, è quello di garantire il passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, in deroga al divieto dei patti successori ai sensi dell’art. 458 c.c.
Anche questo strumento, per poter essere utilizzato, necessita dell’intervento del Notaio. Infatti, il patto di famiglia va concluso con atto pubblico alla presenza dei futuri legittimari, ovvero coloro che erediterebbero se si aprisse in quel preciso istante la successione dell’imprenditore.
Il soggetto beneficiario, ovvero colui il quale riceve l’azienda, è tenuto a liquidare gli altri eredi. Nonostante il patto di famiglia, nel nostro ordinamento non è possibile diseredare i cosiddetti legittimari, ed è per questo che il beneficiario è tenuto a liquidare i non assegnatari.
In conclusione, il patto di famiglia rappresenta un ottimo strumento per programmare in anticipo il passaggio generazionale della propria impresa, anche se necessita di una intensa coesione familiare per poter essere portato a termine.
9. le società come strumenti di protezione del patrimonio
La società holding familiare è un’ottima soluzione per coloro che sono alla ricerca di un metodo legale per garantire una elevata protezione al proprio patrimonio. Quando si parla di holding familiare si fa riferimento, essenzialmente, ad una società che non persegue uno scopo propriamente patrimoniale.
Lo scopo della società in questione, infatti, è quello di garantire una tutela al patrimonio della famiglia, creando un vero e proprio schermo di protezione rispetto alle problematiche che attanagliano i patrimoni dei singoli familiari.
Ma non finisce qui, le società in questione, infatti, agevolano anche il passaggio generazionale del patrimonio ed aiutano anche ad evitare possibili controversie tra gli eredi sulla divisione dell’eredità.
È possibile utilizzare tutte le tipologie societarie presenti all’interno del c.c. a seconda delle specifiche esigenze. Diversamente da come si potrebbe pensare, possono essere particolarmente utili anche le società di persone, oltre alle società di capitali, le quali ovviamente offrono vantaggi maggiori rispetto alle prime.
9.1. Società di persone
Le società di persone disciplinate dal c.c. sono: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice e tutte e tre possono essere utilizzate per tutelare, nei limiti del possibile, il patrimonio familiare.
La società semplice, la quale rappresenta forse la forma embrionale per eccellenza di tutte le società presenti nel nostro ordinamento, offre notevoli vantaggi. In primis, i soci possono regolare, con notevole discrezionalità, i rapporti sia interni che esterni.
Ancora, non è obbligatorio, per la società semplice, conservare le scritture contabili ed adempiere a tutta una serie di obblighi dichiarativi che caratterizzano le altre società.
Tuttavia, è bene precisare che le società di persone non “blindano” i patrimoni degli associati. I singoli soci, infatti, possono avere interesse a conferire nella società taluni beni (specialmente beni immobili) al fine di gestirli con maggiore semplicità. Questo però non impedisce ai creditori di poter chiedere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, la liquidazione della quota del singolo associato e, tra l’altro, non impedisce ai creditori della società di aggredire, sempre nei modi e nelle forme previste dalla legge, il patrimonio dei singoli soci.
9.2. Le società di capitali
Con riferimento alle società di capitali, invece, (ovvero la S.p.a, S.r.l, S.a.p.a.) esse hanno sicuramente dei costi di gestione più alti rispetto a quelli previsti per le società di persone. Tuttavia, è bene considerare anche i vantaggi che offrono questi assetti associativi.
In primis, permettono di gestire il patrimonio aziendale anche per il tramite di amministratori esterni (questo aspetto è molto discusso nelle società di persone dove la rilevanza della persona dei soci ha un peso notevole) il che offre maggiori garanzie.
Ma non finisce qui, le società di capitali sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta, frutto del riconoscimento della personalità giuridica delle società in esame. In poche parole, il patrimonio delle società di capitali è autonomo ed insensibile rispetto al patrimonio dei singoli soci.
Ovviamente la scelta del tipo societario da adottare varia a seconda delle singole esigenze. Tuttavia, è possibile sicuramente affermare che le società di holding familiare rappresentano certamente un ottimo strumento di protezione del patrimonio e di trasmissione dello stesso alle future generazioni.
Occorre considerare, tra l’altro, che la tassazione di tali società, essendo di mero godimento dei beni immobili in essa conferiti, e non svolgendo dunque attività d’impresa, è equiparabile a quelle applicate alle persone fisiche che dichiarano redditi c.d. fondiari. Ciò significa, in parole povere, che le holding familiari rappresentano un’alternativa non solo efficiente ma anche conveniente sotto il profilo strettamente fiscale e tributario.
Anche in questo caso, però, per poter perseguire tale finalità è fondamentale rivolgersi a dei professionisti del settore in modo scegliere con maggiore consapevolezza lo strumento per tutelare il proprio patrimonio.
10. Gli strumenti ormai obsoleti
Giunti a questo punto, è bene dare un rapido sguardo anche a quelli strumenti di tutela del patrimonio che possiamo definire ormai obsoleti.
Fondo patrimoniale: come anticipato, si tratta di uno dei maggiormente utilizzati per garantire una protezione al patrimonio della propria famiglia. Tuttavia, la sua più grande pecca è che è un atto a titolo gratuito, ergo, è esposto all’azione revocatoria quinquennale e all’azione descritta dall’art. 2929 bis c.c. sopra richiamata.
Trust autodichiarato: anch’esso è uno strumento essenzialmente revocabile nei limiti e nelle forme sopra richiamate con riferimento al fondo patrimoniale.
Donazioni alla famiglia: si tratta di un metodo utilizzato anni ed anni fa ma che oggi non trova riscontro nella prassi. Come nel caso del trust e del fondo patrimoniale, infatti, la donazione è l’atto a titolo gratuito per eccellenza e, conseguentemente, ’ anch’essa esposta all’azione revocatoria.
Polizza vita: una polizza a vita a premio unico o la polizza con caratteristiche speculativa è suscettibile di essere pignorata da eventuali creditori. Una polizza a vita, infatti, se stipulata in una situazione patrimoniale precaria, potrebbe essere vista dai creditori come sospetta (si pensi all’imprenditore in dissesto che, per non pagare i propri debiti, pensa di vendere i propri immobili e di investire il ricavato in una polizza a vita al fine di blindare il denaro) potrebbe essere aggredita o revocata dai creditori stessi.
In conclusione, per poter essere “sicura” una polizza a vita deve essere piano di accumulo non a titolo speculativo e sottoscritti in bonis. Ciò significa che la sottoscrizione delle polizze in questione deve essere effettuata non in periodo in cui la posizione debitoria del soggetto contraente sia già elevato (perché vanta già molti debiti nei confronti dei creditori) ma è fondamentale che tali polizze non abbiano come unico scopo quello di ledere la pretesa dei creditori.
11. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
È strabiliante scoprire quante persone che possiedono grandi patrimoni siano più impegnate ad accrescerli che non a proteggerli.
Quindi, l’ultimo consiglio che ti diamo su come gestire al meglio il tuo patrimonio è quello di concentrarti sulla buona e ponderata gestione dello stesso. Evita sprechi, investi con giudizio e predisponi tutto affinché possa essere tramandato nelle mani delle persone giuste.
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla protezione dei grandi patrimoni è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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