Gruppo societario: come funziona?

Il gruppo societario è espressione dell’autonomia privata ed è caratterizzato dall’unione di più società, giuridicamente distinte l’una dall’altra, ma collegate tra loro.

Infatti, le società tra loro collegate realizzano un interesse comune.

Innanzitutto, prima di analizzare nel dettaglio la disciplina afferente il gruppo societario, possiamo dire che i gruppi possono articolarsi in senso orizzontale e paritetico (cosiddetti gruppi paritetici) o in senso verticale, con legame di subordinazione dell’una società all’altra (gruppi verticali).

Sebbene il codice civile non contenga una definizione di gruppo di società, la legislazione speciale è intervenuta, in più occasioni, a risolvere gli aspetti patologici collegati a tale forma organizzativa.

Il legislatore ha dettato infatti una disciplina specifica per i gruppi del settore bancario, assicurativo e finanziario.

Se vuoi saperne di più sull’argomento, ti consiglio di andare avanti con la lettura di questo articolo.

Tratteremo il gruppo societario nell’interezza della sua disciplina.

1. Gruppo societario: disciplina

Al fine di comprendere al meglio questo particolare istituto,è importante rimandare alle finalità del gruppo societario.

A tal proposito, l’obiettivo cardine è stato sempre quello di predisporre un sistema di regole dirette a conferire giuridica rilevanza all’attività di direzione e coordinamento esercitata da una società o ente sulle società dirette e coordinate al fine di individuare la responsabilità della società o dell’ente che abbia agito a danno dei soci e dei creditori delle società controllate.

La responsabilità non sussiste se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo.

È stato previsto, dunque,  un sistema di pubblicità volto a rendere trasparenti i rapporti tra le società del gruppo, anche attraverso l’istituzione di un’apposita sezione del registro delle imprese.

L’ attività di direzione e coordinamento si presume esercitata dalla società o dall’ente che controlla le altre o che redige il bilancio consolidato.

Il gruppo può essere formato anche da società aventi sede in Stati diversi e, perciò sottoposte a discipline giuridiche diverse. Alla società capogruppo spetta il compito di indirizzare l’attività delle controllate verso un fine comune, sfruttando i vantaggi che possono derivare dall’applicazione di legislazioni differenti.

1.1. Attività di direzione e controllo

Per configurarsi un’ipotesi di gruppo societario, come già accennato, è necessario che vi sia un’attività di direzione o coordinamento esercitata da una società nei confronti di altra o di altre società.

Come visto, infatti, il legislatore italiano non fornisce una definizione organica di gruppo aziendale.

La legge sviluppa l’argomento trattando il tema del controllo, definendo cosa si intende per società controllante, e precisamente:

  • Le società che detengono in un’altra società la maggioranza dei voti dell’assemblea ordinari;
  • Società che dispongono di voti sufficienti per esercitare l’influenza dominante sempre in assemblea ordinaria;
  • Le società che controllano un’altra società per vincoli contrattuali.

L’attività di direzione si concretizza nel potere di intervenire in modo determinante nelle scelte della controllata, attraverso una posizione di maggioranza all’interno dell’assemblea ordinaria di quest’ultima (si presume l’esistenza di una posizione di controllo, quando la società holding è astrattamente in grado di nominare l’organo amministrativo della controllata).

 L’attività di controllo si manifesta, invece, in un’influenza meno penetrante e decisiva rispetto a quella propria dell’attività di direzione e che, consente alla società controllante di esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare le scelte della società controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con essa.

Da un punto di vista formale sia la controllante che la controllata, sono entità giuridicamente autonome sia sul piano organizzativo che patrimoniale.

Rischio imprenditoriale

La costituzione di una nuova società controllata dalla società madre, consente a quest’ultima di limitare il rischio imprenditoriale, in quanto la società madre e la nuova società controllata risponderanno ciascuna esclusivamente delle proprie obbligazioni e non saranno responsabili reciprocamente in caso di insolvenza.

In tal caso l’eventuale fallimento della singola società non si estenderà all’altra.

La società madre che intenda costituire ex novo una società partecipata o controllata, al fine di evitare l’applicazione della normativa relativa all’unico azionista, dovrà avere cura affinché nella nuova compagine sia previsto un socio esterno anche se detentore di una quota minima. Anche in caso di partecipazione quasi totalitaria (socio sovrano), non si applica la disciplina dell’unico azionista.

La nozione di gruppo societario si rinviene anche all’art. 43 ter del DPR 602/73.

Tale norma stabilisce che si ritengono controllate le società le cui quote sono possedute da altre società per una percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

 L’appartenenza al gruppo societario fiscale consentirà di compensare le obbligazioni fiscali tra le varie società del gruppo e di effettuare la compensazione ai fini IVA.

1.2. Funzionamento del gruppo societario

Per quanto concerne il funzionamento del gruppo occorre chiarire un dato importante.

Anche se il gruppo costituisce un’unica impresa, le varie società sono da considerarsi come entità distinte ed indipendenti l’una dall’altra.

La Suprema Corte di Cassazione rileva come mantenendo ciascuna società all’interno del gruppo la propria autonomia è palese come l’interesse comune del gruppo deve coincidere con l’interesse individuale delle singole società che fanno parte del gruppo (sentenza Cassazione  n. 9571/2000).

Per questo motivo è pertanto opportuno evitare ipotesi di conflitto di interessi tra le società appartenenti al gruppo.

Come già precedentemente accennato lo stato di insolvenza di una della società del gruppo è del tutto indifferente al patrimonio delle altre società del gruppo. Solo nel caso di assoggettamento alla procedura dell’amministrazione controllata, è previsto un trattamento unitario per le società del gruppo.

Infatti se tale procedura coinvolge l’impresa madre, essa può estendersi anche altre imprese del gruppo, che si trovano in stato di insolvenza, indipendentemente dal fatto che queste ultime possiedano i requisiti di legge per l’ammissione.

In materia di finanziamenti tra le due società, intendendosi per tali, mutui, cessioni gratuite del credito, finanziamenti in conto capitale, la legge prevede un’apposita disciplina all’art. 2497 quinquies del Codice Civile (che richiama l’art. 2467 c.c.).

1.3. Responsabilità solidale


Sulla responsabilità solidale delle holding, il socio ed il creditore sociale della controllata possono agire contro la società madre solo nel caso in cui non siano stati soddisfatti preventivamente dalla società controllata.

Risponderà in solido con la holding anche qualunque soggetto che con il suo comportamento abbia preso parte all’evento che ha leso il socio o il terzo.

Gli amministratori rispondono anche penalmente (reclusione da 6 mesi a tre anni) ai sensi dell’art. 2634 c.c., se arrecano un danno alla società con il fine di arrecare un ingiusto profitto alla controllante, salvo che il profitto di quest’ultima sia contemperato dai vantaggi che ottiene la controllata.

La società controllata ha l’obbligo indicare nel conto economico, nello stato patrimoniale e nella relazione sulla gestione i suoi rapporti con la società madre.

1.4. Organi amministrativi del gruppo societario


Come stabilito dall’art.  2372, comma, 4 c.c., i membri dell’organo amministrativo, dell’organo di controllo o i dipendenti della controllata non possono rappresentare i soci della società madre nelle relative assemblee né possono esprimere il diritto di voto.

Le decisioni adottate dall’organo amministrativo della controllata che dipendono dalla partecipazione ad un gruppo di società devono essere dettagliatamente motivate ed indicare le ragioni e gli interessi che hanno determinato tale scelta.

Gli amministratori della controllata dovranno dare conto di ciò nella relazione di gestione, da allegarsi al bilancio.

Attraverso tali indicazioni i soci ed i creditori sociali dovranno essere in grado di effettuare ogni valutazione opportuna per verificare se l’attività di controllo e direzione della holding è stata svolta secondo principi e canoni di corretta gestione imprenditoriale o se eventualmente sia stata determinata da motivazione ed interessi configgenti con quelli della controllata.

1.5. Obblighi pubblicitari

Gli amministratori della controllata sono tenuti ad indicare negli atti e nella corrispondenza che la società è sottoposta a direzione da parte di altri soggetti (in pratica che fa parte di un gruppo).

Tale indicazione deve anche essere iscritta presso il Registro delle Imprese in un’apposita sezione.  Quando la società non farà più parte del gruppo, tale indicazione dovrà essere cancellata.

Nel caso di omissione da parte degli amministratori circa i suddetti obblighi pubblicitari, essi sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai terzi o al socio, c on responsabilità personale non estensibile alla holding (sanzione da euro 206,00 ad euro 2.065,00).

L’appartenenza al gruppo societario deve risultare dal bilancio della controllata.

Gli amministratori a tal fine devono esporre in una apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle holding e nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con la holding e l’effetto che l’attività della società madre ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

1.6.  Contratti con i dipendenti

Relativamente ai contratti con i dipendenti, le singole società del gruppo intrattengono rapporti esclusivamente con i dipendenti da queste assunti. Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti non si estendono alla società holding o viceversa.

Pertanto se un soggetto intrattiene rapporti di lavoro con la holding e con una controllata, i rapporti restano distinti, a meno che il giudici accerti che sono stati adottati degli accorgimenti che in violazione di legge, facciano apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico come sottolineato dalla Giurisprudenza di legittimità (sentenza Cassazione  n. 4418/1997).

Sugli obblighi principali della holding, la società madre ha l’obbligo di indicare nel bilancio i suoi rapporti con la società controllata (annotazioni nella relazione di gestione, nella nota integrativa, nel conto economico e nello stato patrimoniale).

La società madre ha altresì l’obbligo di depositare copia integrale dell’ultimo bilancio della controllata nella sede sociale unitamente al bilancio della holding, nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la relativa approvazione e fino a quando il bilancio non venga approvato.

In merito, è importante ricordare che l’esistenza di un gruppo può comportare per la holding l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, a meno che non si tratti di un gruppo di modeste dimensioni.

A tal proposito, il D.lgs 203/2001 statuisce che  “sono considerati gruppi di modeste dimensioni, quelli che per due esercizi consecutivi non hanno superato almeno due dei seguenti limiti, calcolati come somma dei dati della controllante e delle controllata:

  • 1) totale degli attivi degli stati patrimoniali: 12.500.000,00 euro.
  • 2) totale dei ricavi della vendite e delle prestazioni: 25.000.000,00.
  • 3) dipendenti impiegati in media nell’esercizio:250 unità”.


2. Concorrenza di cariche sociali

Astrattamente non è possibile escludere l’ipotesi di concorrenza ex art.2390 c.c. tra la holding e la controllata, visto che, nell’ordinamento vigente, il gruppo ha rilevanza economica ma non giuridica con la conseguente reciproca autonomia delle società collegate.

Certo è che se le società del gruppo, sono collegate da uno stretto rapporto economico tendente a un fine comune, è assai difficile che nella pratica possa presentarsi una situazione di concorrenza.

Infatti la direzione economica unitaria a cui sono sottoposte le società appartenenti al gruppo esclude che all’interno di questo vi possa essere una reale concorrenza. Tuttavia, può verificarsi che sussista un conflitto di interessi tra società del gruppo; ciò accade quando vi è la concreta possibilità che un comportamento richiesto dagli amministratori della controllante agli amministratori della controllata arrechi un danno a questi ultimi.  

Pertanto qualora l’amministratore della controllante e quello della controllata siano la stessa persona, l’operato di tale soggetto potrà ingenerare maggiore sospetto e diffidenza da parte dei soci o dei soggetti che intrattengono rapporti con le società del gruppo.
Tale comportamento viene sanzionato (abuso di posizione unitaria), anche penalmente (art. 2634 c.c.), ossia la condotta dell’amministratore che arreca danno alla controllata, per arrecare un profitto alla controllante.

In questa situazione è ovvio che nel momento in cui l’amministrazione delle due società è concentrata nella stessa persona, vi è un maggior potere ed una maggiore libertà da parte del soggetto amministratore, anche in ordine alla possibilità astratta di compiere operazioni in conflitto di interessi.

Le due società dovrebbero pertanto essere amministrate da soggetti differenti proprio perché non si può escludere a priori che le due entità perseguano interessi anche solo parzialmente configgenti.

Gruppo di società: in conclusione

In conclusione, come avrai potuto capire, la disciplina afferente il gruppo di società è tutt’altro che semplice.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza in tema, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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