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L’imprenditore occulto è una figura che ha dato agio ad un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Non è, infatti, inconsueto che l’attività imprenditoriale sia svolta facendo ricorso ai c.d. presta-nomi, la cui funzione è, proprio, quella di celare all’esterno il vero responsabile dell’impresa.
Una delle questioni salienti, che concerne la figura dell’imprenditore occulto, è proprio relativa ad eventuali forme di responsabilità. Laddove la rappresentanza esterna sia posta in capo ad un soggetto terzo, si pone in evidenza il problema dell’imputabilità delle scelte di gestione a quest’ultimo, al quale non sono ascrivibili in concreto. Le decisioni assunte e le relative conseguenze sono, invece, proprie del reale titolare dell’attività economica.
Il soggetto interposto crea, quindi, una finzione giuridica che cela una situazione sostanziale, potenzialmente sottratta al vaglio dell’autorità. Ciò produce non poche ripercussioni, soprattutto nei rapporti con debitori e creditore, che interagiscono con l’impresa stessa.
Sembra, allora, indispensabile stabilire cosa si intende per imprenditore occulto, con specifico riferimento al suo status giuridico.
1. Chi è l’imprenditore occulto?
Prima di giungere ad analizzare la figura oggetto di esame, sembra opportuno vagliare la definizione stessa di imprenditore, così come espressa nel codice civile.
L’art. 2082 c.c. stabilisce che “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Il codice del 1942 non offre all’interprete una descrizione dell’istituto dell’impresa, ma il legislatore ha preferito, invece, rintracciarla, in via mediata, tramite il concetto di imprenditore.
Tale veste può esser assunta sia da una persona fisica che una persona giuridica, che svolga un’attività facendo impiego di fattori produttivi, quali il capitale, forza lavoro e materie prime, per realizzare un prodotto o fornire un servizio. I beni e servizi, in specie, si connotano per un valore economico e la loro destinazione al mercato. Quest’ultima caratteristica si rivela, invero, di peculiare rilievo, giacché l’attività si intende imprenditoriale proprio in quanto finalizzata allo scambio.
La figura dell’imprenditore si qualifica, inoltre, per i caratteri della professionalità, cioè l’abitualità ad esercitare la funzione di impresa, attraverso l’organizzazione degli strumenti citati.
Individuati i requisiti essenziali del soggetto imprenditore ex art. 2083 , è possibile allora stabilire quando esso si dice occulto.
Se in concreto un soggetto esercita la predetta attività economica, impiegando risorse organizzate, al fine di ottenere un profitto, assumendo decisioni strategiche e di gestione, esso è imprenditore di quella impresa, nonostante si avvalga di un prestanome.
Tra l’imprenditore e il prestanome sussiste, invero, un rapporto contrattuale assimilabile al mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è l’imprenditore apparente e il mandante è l’imprenditore occulto.
2. Criteri di imputazione degli atti
Come poc’anzi asserito, la problematica maggiore è quella di individuare i criteri di imputazione della responsabilità degli atti di impresa. Ciò si rivela di non poco conto, giacché è necessario identificare contro chi possono rivalersi gli eventuali creditori, per i crediti sorti in conseguenza dell’attività di impresa.
A tal proposito sussistono molteplici tesi, taluna che accoglie la responsabilità dell’imprenditore occulto, altra, invece, che la esclude. Ognuna di esse fa riferimento ad uno specifico criterio che è opportuno tener in considerazione.
Le teorie principali, che si intendono prendere in considerazione, sono le seguenti:
- teoria della spendita del nome ;
- teoria dell’imprenditore occulto, con i relativi correttivi.
3. Teoria della spendita del nome
Un primo orientamento (Campobasso), al fine di rintracciare il soggetto responsabile per i crediti derivanti dall’attività di impresa, fa ricorso ad un parametro formale.
Il criterio selettivo, qui in esame, escluderebbe un coinvolgimento specifico dell’imprenditore occulto. Secondo tale tesi il responsabile per i singoli atti compiuti non sarebbe l’effettivo autore, a cui la scelta imprenditoriale è imputabile. La condotta, eventualmente illecita, o l’inadempimento, sono, invece, imputabili al soggetto il cui nome è stato validamente speso nell’attuare lo scambio giuridico.
La teoria della c.d. spendita del nome assolve ad esigenze di certezza del diritto. La realtà economica, con le sue dinamiche interne, necessita che sia facilmente, ed inequivocabilmente, individuato l’autore di una condotta, a cui ricondurre una specifica responsabilità. Ivi, infatti, è richiesto un elevato grado di certezza, al fine di assicurare la stabilità e la sicurezza dei traffici economici.
A sostegno dell’esclusione di un’eventuale responsabilità dell’imprenditore occulto sono rintracciabili due importanti motivazioni:
- motivo di giustizia, i creditori, in genere, non sono a conoscenza dell’esistenza dell’imprenditore occulto. Da ciò consegue che non potranno far valere il proprio diritto nei confronti di quest’ultimo, sembrando, invero, più agevole esperire azioni esecutorie a carico del prestanome. Da ciò si deduce anche che i creditori, nel porre in essere le proprie strategie imprenditoriali, non potranno fare affidamento sul patrimonio dell’imprenditore occulto, ma solo sul patrimonio dell’imprenditore apparente;
- motivo giuridico, la disciplina del mandato senza rappresentanza, ex art.1707, a cui si rinvia per descrivere il rapporto tra imprenditore apparente e occulto, contempla una responsabilità esterna del mandatario, salvo poi consentire una rivalsa interna. I creditori, invero, non possono soddisfarsi sul patrimonio del mandante, neanche se fossero a conoscenza della sua esistenza. La disciplina del rapporto tra imprenditore occulto ed apparente, giacché descritta come un rapporto di mandato, dovrà, quindi, esser conforme a tale principio.
4. Criterio dell’imprenditore occulto
Il criterio della spendita del nome, in realtà, non si è mostra efficace in ogni occasione, specialmente quando si ravvisi una dissociazione tra la spendita del nome e l’attribuzione dell’interesse. Infatti, l’imprenditore apparente, come è presumibile, potrebbe non trarre alcun interesse dall’attività di impresa.
In questi casi , quando l’esercizio dell’impresa cessa di produrre lucro, è possibile che l’imprenditore occulto si sottragga alle proprie responsabilità imprenditoriali, facendo gravare i relativi crediti insorti in capo prestanome od una società c.d. etichetta. Non di rado, accade che questi soggetti siano nullatenenti, nell’impossibilità di onorare i debiti contratti, in grave detrimento dell’interesse dei creditori.
Ciò ha condotto allo sviluppo della teoria dell’imprenditore occulto (Bigiavi). Secondo la stessa, sono imprenditori, e, perciò, dell’attività esercitata responsabili, coloro che non solo hanno uno specifico interesse economico-commerciale, ma che si adoperino, esercitando il potere di iniziativa. Il criterio, a carattere sostanziale, presuppone sia compiuta una verifica sulle modalità di esercizio dell’attività di impresa, con riguardo all’imputazione delle scelte di gestione.
Più nello specifico, l’imprenditore occulto è identificato secondo due parametri:
- la spendita del proprio nome nel contrattare, non viene quindi meno la componente formale nella scelta del soggetto tenuto a rispondere ai crediti di impresa:
- nell’interesse dell’impresa e nell’appartenenza del potere direttivo dell’attività esercitata, in modo tale da individuare il centro gravitazionale delle scelte effettuate.
La teoria in questione sembra, allora, accogliere un criterio economico sostanziale, tuttavia non tralasciando il dato formale.
5. Le ragioni a sostegno della teoria dell’imprenditore occulto
Laddove l’attività imprenditoriale, in concreto, sia svolta da un soggetto diverso dall’imprenditore apparente, nel cui nome sono compiuti determinati atti, si concretizza una duplicazione della qualifica soggettiva di imprenditore. Da un lato vi è l’imprenditore apparente, il c.d. prestanome che solo formalmente assume la veste di rappresentante, e dall’altro l’imprenditore occulto, reale artefice della principali decisioni.
A sostegno della predetta tesi, possono essere enucleate due argomentazioni:
- motivo etico, l’imprenditore occulto deve rispondere anche degli atti di cattiva gestione, non potendosi limitare a trarre solo benefici dall’attività di impresa;
- motivo giuridico, secondo tale orientamento è opportuno applicare analogicamente l’art. 147 della Legge fallimentare. La norma, in caso di fallimento, estende al socio occulto, che nel frattempo sia scoperto, gli effetti della procedura in questione. Similmente dovrà dirsi per l’imprenditore occulto.
6. La teoria di Ferri
Entrambe le teorie su esposte, invero, sono state oggetto di ampio dibattito, soprattutto ad opera di grandi nomi del panorama dottrinario e giurisprudenziale. Alcuni non sono riusciti ad accogliere a pieno la c.d. teoria dell’imprenditore occulto, proponendo, invece, valide alternative interpretative.
A tal proposito sembra opportuno ricordare la c.d. teoria della responsabilità di impresa di Giuseppe Ferri. Suddetto orientamento, accolto anche dalla giurisprudenza, afferma l’esistenza di una doppia responsabilità in caso di crediti nascenti da attività imprenditoriale (Cass. sent. del 14 Febbraio 2007 n. 3271 e del 16 Marzo 2007 n. 6299).
Ferri parla, infatti di una responsabilità solidale dell’imprenditore apparente e dell’imprenditore occulto. Tale indirizzo trova il proprio fondamento nell’assunto secondo cui, nel nostro ordinamento giuridico, la responsabilità è sempre riconosciuta a carico di chi esercita il potere di gestione. Quest’ultimo è definito come principio della inseparabilità nel rapporto tra responsabilità e potere di gestione. Il concetto è, in realtà, di semplice espressione: chi esercita un determinato potere, non può che esser responsabile delle conseguenze scaturite da predetto esercizio.
A sostegno di tale affermazione, si invocano molteplici norme previste dal codice civile dalle quali, appunto, si evincerebbe suddetto presupposto indefettibile. Ad esempio ricordiamo l’art 2267 c.c. il quale preclude qualsiasi limitazione della responsabilità per i soci amministratori di una società semplice. Inoltre, l’art. 2291 afferma “Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”. Ciò in quanto, rispetto a questa specifica categoria di società, il potere di gestione e amministrazione è devoluto ad ognuno dei soci.
Norme similari possono poi esser rintracciate anche in relazione ad altri tipi di società, come quelle per capitali, si veda l’art. 2362 c.c., od anche le società in accomandita semplice, artt. 2318 e 2320 c.c..
7. Quali sono i “pro” della tesi Ferri?
Dall’analisi dei precedenti articoli, è quindi possibile desumere quel principio generale che Ferri ha posto a fondamento del proprio orientamento.
D’altronde l’individuazione della responsabilità in capo sia all’imprenditore apparente che all’imprenditore occulto sembrerebbe particolarmente vantaggioso. Da un lato si garantisce una maggiore certezza del diritto, attribuendo ai creditori la possibilità di rivalersi nei confronti del soggetto che sembra essere il reale amministrazione dell’impresa. Dall’altro, si garantisce una giustizia sostanziale, non escludendo che l’imprenditore occulto, unico soggetto a cui sono imputabili le decisioni prese nell’esercizio dell’attività, risponda per le conseguenze della propria condotta.
8. La responsabilità dell’imprenditore occulto
Delineata efficacemente la figura dell’imprenditore occulto, è possibile ora stabilire in che termini risponde lo stesso della propria condotta e dell’attività di impresa.
Laddove si accolga la tesi che parifica l’imprenditore occulto a quello apparente, tali soggetti saranno chiamati a rispondere in solido dei crediti di impresa. Il creditore potrà, quindi, esercitare azioni giudiziarie per ottenere il soddisfacimento del credito, previo esperimento degli atti stragiudiziali. Inoltre, egli potrà fare anche ricorso ad azioni di garanzia, come l’azione surrogatoria, ove vi sia la necessità di preservare il predetto diritto.
Ammettendo la possibilità di qualificare una responsabilità solidale in capo ai due soggetti, si è altrettanto giunti ad ammettere il fallimento dell’imprenditore occulto. Al pari dell’imprenditore apparente, egli potrebbe anche esser sottoposto a procedure concorsuali.
La scelta di ricorrere ad un prestanome, inoltre, è in molti casi dettata anche dalla volontà di eludere norme in materia tributaria, al fine di conseguirne un risparmio di imposta. A tal proposito l’art.11, d.lgs. 472/97 prevede una sanzione amministrativa per violazioni di norme che abbiano inciso sul pagamento di un contributo, anche a carico dell’amministratore di fatto di una società. E’, ivi, evidente che l’intento del legislatore era proprio quello di includere l’imprenditore occulto tra i soggetti sottoposti a responsabilità amministrativa, per violazione delle norme tributarie.
In sostanza, come avrai potuto percepire, le teorie sull’imprenditore occulto possono assumere contorni non semplici.
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