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Si ha inadempimento contrattuale per eccessiva onerosità se la prestazione del contratto è possibile, ma la parte che è tenuta ad eseguirla non la attua.
L’inadempimento contrattuale per eccessiva onerosità si potrebbe avere se le condizioni patrimoniali di una parte sono mutate e questa non riesce a farvi fronte.
Il diritto italiano tutela questa evenienza attraverso appositi strumenti di tutela.
Inadempimento per eccessiva onerosità e risoluzione
Per introdurci all’argomento, leggiamo l’art. 1453 del Codice Civile:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.”
Dunque, l’inadempimento legittima l’altra parte ad agire in giudizio per l’adempimento.
In alternativa, l’ordinamento consente al contraente di chiedere la risoluzione del contratto, strumento a cui questa guida si riferisce perché in relazione all’inadempimento.
E allora, per sostenere il parallelismo in parola, si legga l’art. 1467 del codice civile.
“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 del codice civile”
Infatti, la risoluzione si giustifica solo se la mancata esecuzione della prestazione faccia venir meno la ragione della prestazione dell’altra parte.
Se, ad esempio, l’inadempimento riguarda una prestazione accessoria, la risoluzione non appare adeguata.
Da questo esempio si evince un dato molto importante da analizzare subito.
Valutazione della gravità dell’inadempimento
Al fine di scegliere lo strumento di tutela contro l’inadempimento contrattuale per eccessiva onerosità, non si può prescindere dal valutare la gravità dell’inadempimento stesso.
La valutazione dell’inadempimento può esser fatta alla stregua di criteri oggettivi e dell’assetto di interessi perseguito con il contratto.
E in merito a tale valutazione, occorre considerare un ulteriore aspetto.
L’ordinamento consente, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, di introdurre una clausola risolutiva espressa, dunque di prevedere che all’inadempimento consegua la risoluzione.
Ci si può chiedere se la previsione comprenda qualsiasi inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto.
La risposta è negativa: la norma parla di “una determinata obbligazione” non adempiuta secondo le modalità stabilite (si veda, a titolo esemplificativo, Cass. 27 gennaio 2009, n.1950).
Converrai con me che, se nel contratto è stata introdotta una clausola risolutiva espressa, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento è già stata fatta.
Eccessiva onerosità della prestazione
Innanzitutto, gli eventi a cui l’art. 1467 ha riguardo, possono avere portata generale o particolare.
Inizialmente, si era negata rilevanza agli eventi di portata generale ( Cass. 23 aprile 1947, n.610), orientamento poi superato (Cass. 23 gennaio 1948, n.88).
L’evento è straordinario se è eccezionale. È imprevedibile se, data la comune capacità di previsione, è impossibile immaginarlo.
Il cambiamento sull’equilibrio delle prestazioni deve essere incisivo, rendendo la prestazione eccessivamente onerosa. Si esclude, allora, la risoluzione se l’onerosità rientri nell’alea normale del contratto.
Pericolo di inadempimento
L’art. 1461 del Codice Civile consente in questo caso, a ciascun contraente, di sospendere l’esecuzione della propria prestazione.
Quando?
Se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione.
Ovviamente, non ci si può avvalere di questo mezzo se il pericolo di inadempimento dipenda da condizioni patrimoniali già sussistenti al momento della conclusione del contratto.
La ragione della norma è chiara.
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri.
E, se la parte era già a conoscenza della situazione patrimoniale della controparte da cui sarebbe potuto derivare un pericolo di inadempimento, allora ha accettato il rischio.
Ciò che contempla, infatti, l’art. 1461 è il caso in cui non si possa addebitare negligenza all’inadempiente. Le inadeguate condizioni patrimoniali sono dipese da eventi successivi alla conclusione del contratto.
Strumenti a tutela dell’inadempimento per eccessiva onerosità
Eccezione di inadempimento
Se l’altra parte è inadempiente, il contraente che subisce l’inadempimento, oltre lo strumento attivo della risoluzione del contratto, può avvalersi dell’eccezione di inadempimento.
Tale eccezione è prevista dall’art. 1460 del Codice Civile.
In sostanza, il contraente può rifiutare di eseguire la propria prestazione.
Lo strumento è utilizzabile al ricorrere di determinate condizioni.
- Deve essere proporzionato alla gravità dell’inadempimento.
- La prestazione che si vuole negare deve essere eseguita contestualmente all’altra, prima o dopo l’altra.
- Vi è stato già rifiuto di adempiere.
- Decadenza dal termine per adempiere.
Esecuzione in forma specifica della prestazione ed espropriazione forzata
Si può reagire all’inadempimento contrattuale per eccessiva onerosità promuovendo l’esecuzione in forma specifica della prestazione se sia possibile, o l’espropriazione forzata dei beni.
Diffida ad adempiere
Si può chiedere per iscritto l’adempimento entro un congruo termine, dichiarando che in mancanza il contratto sarà risolto.
In questo caso, se la controparte non adempie entro il termine stabilito, allora è risolto di diritto, ossia non occorre instaurare un giudizio di fronte a un giudice.
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni salvo diversi accordi delle parti o per natura del contratto.
La risoluzione del contratto opera di diritto anche quando il termine fissato per adempiere alla prestazione sia stato ritenuto essenziale dai contraenti.
Con un’eccezione: ossia quando la parte comunichi, entro tre giorni, di accettare l’adempimento tardivo.
Scelta tra adempimento e risoluzione del contratto
La differenza tra i due istituti è rilevante: la scelta dell’adempimento è reversibile, la scelta della risoluzione è, invece, definitiva.
A conferma di ciò vi è l’art. 1453 comma secondo del Codice Civile. Infatti, non può più chiedersi l’adempimento se è stata domandata risoluzione.
Qualunque sia la scelta, la parte lesa dall’inadempimento ha, comunque, diritto a conseguire il risarcimento del danno che può avere riguardo anche a danni non patrimoniali.
Inoltre, dalla data della domanda di risoluzione, l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Ovviamente, questo vale se la domanda di risoluzione è fondata.
La finalità della regola è chiara.
Si vuole impedire di sanare un inadempimento contrattuale per cui la risoluzione rappresenta il giusto strumento. Ma non si vuole impedire l’adempimento della prestazione se la domanda di risoluzione è infondata.
In questo caso si parla di adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione, abbiamo detto infondata, che ha efficacia liberatoria.
Diverso dall’adempimento successivo è l’adempimento tardivo.
Se, infatti, l’adempimento tardivo non si può considerare come idoneo a bloccare la domanda di risoluzione, allora potrà essere valutato ai fini della riduzione del risarcimento dovuto all’inadempimento.
Per concludere, non è affatto semplice capire quale sia la soluzione migliore di fronte alla parte inadempiente.
Proprio per questo motivo, per evitare conseguenze dannose alla tua sfera patrimoniale, ti invito a compilare il Modulo in questa pagina.
Potrai decidere sulla regolazione dei tuoi interessi con più tranquillità affidandoti all’aiuto di un esperto del settore!