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L’indennizzo diretto, anche denominato risarcimento diretto consiste in una procedura introdotta dal DPR 254/2006, che permette a chi ha subito danni a seguito di un incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazioni anzichè a quella della controparte.
Si tratta, in sostanza, di una procedura liquidativa di cui si può avvalere il danneggiato coinvolto in un incidente stradale, ma per attuarla è necessario che sussistano determinate condizioni.
Per introdurre l’argomento, infatti, diciamo subito che la procedura è ammessa in caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili.
Il secondo requisito importante è che non vi devono essere stati danni alla persona superiori a 9 punti di invalidità.
Se ti trovi in questa situazione e vorresti sapere di più su come funziona l’indennizzo diretto, continua con la lettura.
Vedremo nello specifico quando l’indennizzo diretto può essere richiesto e in che modo.
1. Indennizzo diretto: disciplina generale
Come già accennato in precedenza, in via generale la procedura di indennizzo diretto è applicabile quando il sinistro ha visto coinvolti due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria.
Dunque, è irrilevante che da tale sinistro siano derivati danni ai veicoli, ai conducenti coinvolti o ad entrambi.
Come si può facilmente evincere, la procedura di indennizzo diretto è una procedura speciale rispetto a quella prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
In particolare, la procedura di indennizzo diretto non può operare in determinati casi, dovendosi applicare necessariamente la procedura di liquidazione ordinaria in determinati casi.
Innanzitutto, se le lesioni subite dai conducenti siano classificate come permanenti, ovverosia comportino un danno biologico di ammontare superiore a 9 punti percentuali, come già visto all’inizio di questa guida.
Restano, poi, fuori dal campo di applicazione dell’indennizzo diretto anche i sinistri verificatisi su territorio estero (regolamentati da apposite norme); i sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia e quelli nei quali siano coinvolti più di due veicoli o che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero; i sinistri in cui non vi è stato urto tra i veicoli o che vedono coinvolti veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd. “nuova targa”.
2. Procedura di risarcimento diretto
La procedura di risarcimento diretto è una procedura speciale per due ordini di motivi:
- è il danneggiato che non si ritenga responsabile a dover inoltrare la richiesta di risarcimento del alla compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà.
- è la compagnia assicuratrice del danneggiato a dover procedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
In che modo?
Innanzitutto, la richiesta di risarcimento deve contenere alcune informazioni fondamentali e deve essere inviata tramite raccomandata o pec.
Deve contenere, dunque, l’anagrafica del danneggiato, dunque nome, cognome e codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento), età, attività svolta e reddito del danneggiato, entità delle lesioni subite, certificato medico che dimostri l’avvenuta guarigione, circostanze e dinamica dell’incidente, luogo, giorni (non meno di cinque non festivi) e ore in cui le cose danneggiate possono essere ispezionate per accertare l’entità del danno.
Se l’incidente ha causato la morte della vittima, va allegato il suo stato di famiglia.
Nella richiesta di risarcimento occorre menzionare l’eventuale intervento delle autorità sul luogo del sinistro stradale o l’eventuale intervento di medici o sanitari.
Nel caso in cui la documentazione inviata dal danneggiato risulti incompleta, la compagnia è tenuta a segnalarglielo entro 30 giorni.
In questa ipotesi, così come in altre, come vedremo, i termini a disposizione per l’assicurazione si sospendono e iniziano nuovamente a decorrere quando saranno disponibili tutti i documenti necessari.
Termini
Come in ogni procedura, i termini sono di estrema importanza, in quanto, al loro decorrere, non sarebbe più possibile avanzare richiesta di indennizzo diretto.
In particolare, in caso di danni alla persona, entro 90 giorni da quando riceve la documentazione necessaria esse deve formulare un’offerta di risarcimento o comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non provvedervi.
Tale termine è invece ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato ha subito solo danni a cose.
La sospensione dei termini si verifica se il danneggiato non collabora con l’assicurazione e questo può verificarsi in due casi:
- quando il danneggiato non si mette a disposizione per la visita medico-legale.
- se non consente l’ispezione del proprio veicolo.
Liquidazione del danno
Una volta completata l’istruttoria, la compagnia provvede a formulare l’offerta risarcitoria al danneggiato.
Se il danneggiato dichiara di accettare l’offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice, il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dal momento di ricezione della comunicazione.
Se invece il danneggiato comunica di non accettare l’offerta o non fa pervenire alcuna risposta, l’impresa di assicurazione corrisponde entro 15 giorni la somma offerta.
Nel caso in cui la compagnia abbia comunicato i motivi che impediscono il risarcimento diretto, nel caso in cui non abbia comunicato alcuna offerta nei termini o, infine, nel caso di mancato accordo, è possibile per il danneggiato proporre l’azione diretta in giudizio, ma solo dopo aver effettuato il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.
3. Giurisprudenza sull’indennizzo diretto
È interessante ora soffermarci su qualche pronuncia del Giudice di legittimità per poter evidenziare al meglio ulteriori aspetti importanti della suddetta procedura liquidativa.
Collisione tra più di due veicoli
La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n.3146/2017) ha statuito che la procedura di indennizzo diretto si applica anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l’ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno. Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del Codice delle Assicurazioni private, che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
Danni a cose e persone
La Suprema Corte di Cassazione ha poi distinto (sentenza n. 26098/2016) tra sinistri con soli danni a cose (art. 148, comma 1) e sinistri con danni alla persona (art. 148 comma 2), al fine di diversamente disciplinare i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, di conseguenza, i tempi dell’assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale.
Si è quindi posto in rilievo che nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 Cod. ass.) l’azione del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 del Codice delle assicurazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma 1 e art. 145 del Codice delle assicurazioni). E si è osservato come dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni, per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato:
- 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la constatazione amichevole, ovvero 30 giorni in presenza di denuncia di sinistro sottoscritta da ambedue i conducenti;
- 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone.
Indennizzo diretto: in conclusione
In conclusione, come avrai potuto notare, la procedura di indennizzo diretto è alquanto articolata e occorre badare a molti aspetti al fine di ottenere la liquidazione che si desidera.
Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una completa assistenza in merito, ti consiglio di completare il modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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