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La domanda di insinuazione al passivo fallimentare è l’atto con cui il creditore del fallito fa valere la propria pretesa.
Infatti, tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un’impresa fallita, al fine di ricevere il pagamento, hanno il dovere di presentare una domanda d’insinuazione al passivo fallimentare.
In questa guida vedremo come si può proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare e la sua disciplina per avvalersene.
1. Insinuazione al passivo fallimentare: breve premessa
Innanzitutto, occorre da subito specificare che i debiti maturati prima del fallimento di un’azienda vengono soddisfatti attraverso una particolare procedura gestita dal Tribunale, denominata “procedura fallimentare” o più semplicemente “fallimento”.
Per gestire il fallimento, il Tribunale nomina un professionista, ossia il cosiddetto curatore fallimentare.
I creditori nei confronti di un’azienda fallita, per vedere soddisfatto il proprio credito, devono appunto presentare una richiesta al Tribunale detta “domanda d’insinuazione al passivo”. Tale domanda sarà poi valutata dal Tribunale insieme al curatore proprio al fine di stabilire se le somme sono effettivamente dovute.
Vi sono sostanzialmente due tipologie di crediti.
Alcuni crediti vengono detti “privilegiati” per via della natura preferenziale che hanno rispetto agli altri crediti (per esempio, quelli dei lavoratori dipendenti). Dunque vengono pagati prima degli altri.
Tutti i restanti crediti sono invece detti “chirografari”. Questi ultimi vengono pagati dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati, sempre che avanzi attivo e, comunque, per percentuali uguali con tutti gli altri creditori chirografari.
2. Modalità di presentazione della domanda di insinuazione al passivo
Per presentare l’istanza di insinuazione al passivo e partecipare all’udienza ciascun creditore può agire autonomamente, presentando la domanda secondo modalità che descriveremo.
La domanda, nella forma del ricorso, deve contenere:
- una apposita richiesta di essere ammessi al passivo indicando la natura del credito, la causa del credito, gli importi dovuti, i documenti che fondano il credito, l’azienda fallita, l’azienda creditrice, il tribunale che cura la procedura fallimentare;
- i documenti che provano l’esistenza del credito (per es.: fatture, buste paga, ecc.);
- nel caso di società, la firma dell’amministratore o, comunque, del legale rappresentante dell’azienda.
La domanda deve essere inviata esclusivamente sulla PEC (posta elettronica certificata) del curatore.
Insieme a questa domanda devono essere anche allegati i documenti che provano il credito.
È obbligatorio allegare una copia del documento d’identità insieme all’attestazione.
Al contrario della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, invece, i documenti che provano il credito rappresentati da cambiali e assegni devono essere per legge depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza.
Infatti, gli originali dei documenti diversi da cambiali e assegni possono servire per l’udienza ove richiesti.
Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale ricevere tutte le comunicazioni. In caso di errori o omissioni dell’indirizzo PEC tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Termine per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare
Il termine per presentare la domanda è di 30 giorni prima dalla data di udienza di verifica del passivo che il curatore comunica generalmente a tutti i creditori che risultino dalle scritture contabili.
Se il creditore non riceve l’invito del Curatore a presentarsi alla domanda di verifica, in questi casi, è possibile presentare una domanda in ritardo (cosiddetta domanda tardiva).
La domanda tardiva, sostanzialmente, non comporta la perdita di alcun diritto ad essere ammesso, salvo si tratti di domande ultra tardive.
La differenza tra questo tipo di domande è presto illustrata.
Domande tardive
Le domande presentate oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono valide anche se tardive.
In questo caso, si potrà sempre partecipare alla distribuzione delle somme. Per verificare la scadenza dell’ultimo termine, che è la data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo si può contattare il curatore o verificare presso l’ufficio della cancelleria fallimentare del Tribunale.
Domande ultra tardive
Tutte le domande presentate successivamente al termine sopra indicato (un anno dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) non potranno più essere ammesse.
Quindi il credito sarà perso, salvo che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da lui.
3. Insinuazione al passivo fallimentare: approfondimenti giurisprudenziali
Titolo della prelazione
Secondo la Cassazione (sentenza n. 7287/2013) in tema di formazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice.
Infatti si deve tener conto del principio generale secondo cui l’oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati.
Infrazionabilità del credito
In tema di ammissione al passivo in una procedura di amministrazione straordinaria (sentenza Cassazione n. 18962/2011), il principio di infrazionabilità del credito, secondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve essere diverso per “petitum” e “causa petendi” da quello fatto valere in via tempestiva, non può essere interpretato in maniera formalistica.
In questo modo si determinerebbe la preclusione di qualsiasi domanda che, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico dal quale è sorto il credito già ammesso in sede di verifica, si fonda su un titolo diverso.
Elezione di domicilio
In tema di domande di ammissione al passivo fallimentare (sentenza Cassazione n. 9016/2000), l’elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti ex art. 93 comma secondo L. fall. comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo (nella specie, presso la sede legale di un ente pubblico), secondo un principio applicabile anche in tema di amministrazione straordinaria.
In mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del Tribunale.
Insinuazione al passivo e richiesta di interessi commerciali ex D.lgs. 231 del 2002
La Corte di Cassazione (sentenza n. 3300/2017) ha riconosciuto alle aziende, in sede di deposito delle domande di insinuazione, tempestiva o tardiva, al passivo, la possibilità di poter pretendere non più gli interessi al tasso legale ex art. 1284 del Codice Civile, bensì quelli commerciali maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, decorrenti dal dì del dovuto sino alla data di dichiarazione del fallimento.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “solo dal momento della dichiarazione di fallimento decorre il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore” (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002).
Resta fermo il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore.
La disciplina, infatti, dei crediti nati nelle cd. transazioni commerciali tra imprese ha un suo peculiare statuto imposto dal diritto comunitario.
Presenta natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 L. fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune.
Pertanto, per le insinuazioni al passivo ai sensi della L. fall., un imprenditore ben potrà pretendere al Curatore gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 maturati sino alla data di dichiarazione di fallimento, i quali saranno oggetto di accertamento da parte del Giudice Delegato in sede di verifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 95 L. fall.
In conclusione, come avrai potuto notare, la procedura per presentare domanda d’insinuazione al passivo fallimentare non è affatto semplice.
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