Intestazione fiduciaria: vantaggi e divieti

L’intestazione fiduciaria è uno strumento fondamentali al fine di tutelare i propri beni. Questa, infatti, consente di produrre un effetto del tutto similare alla segregazione patrimoniale, sottraendolo ad aggressione dei creditori. Tuttavia i benefici dei rapporti fiduciari sono molteplici.

L’intestazione fiduciaria trae origine dal negozio fiduciario, quale istituto giuridico atipico ritenuto ammissibile nel nostro ordinamento in virtù dell’ art. 1322 c.c.. Quest’ultimo disciplina il principio generale di autonomia negoziale. Significa che i privati possono stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Si tratta di uno strumento molto utilizzato nella pratica quotidiana. È volto a garantire la riservatezza a chi voglia gestire o amministrare i propri beni in modo anonimo, senza dover rivelare la propria identità.

E’ opportuno, principalmente, spiegare cos’è e come sorge l’intestazione fiduciaria, per poi esplicare i relativi vantaggi e divieti che lo riguardano.

Laddove fossi interessato a costituire questa tipologia di rapporto ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti un’adeguata ricostruzione della figura.

1. Cos’è e come sorge l’intestazione fiduciaria?

Prima di parlare nello specifico dell’intestazione fiduciaria, definiamo brevemente cosa si intende per negozio fiduciario e per contratto di mandato. Si tratta di istituti estremamente utili per la comprensione della figura in esame.

Il contratto, oltre a produrre un effetto di trasferimento, implica anche il sorgere di una serie di obblighi, in virtù dei quali il fiduciario è tenuto a gestire i beni ed esercitare diritti, al fine di soddisfare l’interesse del:

  • transferente;
  • terzo;
  • del fiduciario stesso e del trasferente o un terzo.

Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.

1.1. Il negozio fiduciario

Il negozio fiduciario è un accordo, il c.d. patto fiduciario, in virtù del quale una parte, il fiduciante, trasferisce all’altra, il fiduciario, la piena proprietà di un bene. Costui lo dovrà amministrare, per poi trasferirlo al fiduciante o a un terzo. Ne deriva che la proprietà è limitata da un vincolo giuridico che produce effetti solo tra le parti e non anche nei confronti dei terzi. Nei loro confronti il patto fiduciario è inopponibile.

Affinchè sussista un negozio fiduciario è necessario che siano individuati alcuni requisiti. In particolare il rapporto fiduciario si instaura se:

  • un negozio tipico che, all’esterno, appare posto in essere per la sua finalità tipica;
  • l’effettivo trasferimento del diritto al fiduciario;
  • l’eccedenza del mezzo usato rispetto allo scopo dei contraenti;
  • la possibilità di abuso da parte del fiduciario.

1.2. Il contratto di mandato

Il contratto di mandato, invece, come disciplinato dall’art. 1703 c.c., è un contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto e nell’interesse dell’altra parte, il mandante.

Il mandato, a sua volta, può essere con rappresentanza, ciò significa che il mandatario agisce in nome del mandante, o senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in proprio nome e assume gli obblighi degli atti compiuti con i terzi.

1.3. L’intestazione fiduciaria

Come mai abbiamo fatto questa premessa? Perchè per capire il funzionamento dell’intestazione fiduciaria, devi assolutamente conoscere i soggetti che ruotano intorno all’istituto in esame. Nonché le modalità di funzionamento che si applicano allo stesso.

Fatta questa premessa necessaria, l’intestazione fiduciaria si realizza attraverso il contratto di mandato, alla luce del quale: una parte, il fiduciante, trasferisce all’altra, il fiduciario, un diritto con l’obbligo di quest’ultima di soddisfare gli interessi del fiduciante o di un terzo, o comuni ad entrambi.

In altre parole, analogamente al negozio fiduciario, i soggetti sono fiduciante e fiduciario, e similmente al contratto di mandato, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e, come tale, appare e agisce nei confronti dei terzi.

ìl fiduciario oltre ad avere il compito di gestire e amministrare il patrimonio del fiduciante, agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante, poiché la proprietà dei beni rimane in capo a quest’ultimo.

Quindi, semplificando, con l’intestazione fiduciaria il fiduciante attribuisce al fiduciario il potere di amministrare e gestire, dietro sue direttive, i propri beni, di cui il primo rimane sempre proprietario. 

A fronte di ciò, l’utilizzo di tale istituto comporta importanti vantaggi nei rapporti commerciali e personali. In particolare l’intestazione crea un patrimonio separato, che non potrà essere aggredito dai creditori. Proprio per tale ragione che potrebbe essere conveniente ricorrere a suddetto rimedio per tutelare il tuo patrimonio mobiliare o immobiliare.

1.5. Beni oggetto di intestazione fiduciaria

Non tutti i beni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. In particolare possono essere oggetto di tale rapporto:

  • Disponibilità liquide;
  • Certificati di deposito;
  • Accettazioni bancarie e titoli di debito;
  • Conti correnti;
  • Crediti di qualsiasi natura;
  • Contratti in genere;
  • Beni di Terzi in deposito o Garanzia;
  • Titoli di stato e sovranazionali;
  • Quote di fondi comuni di investimento;
  • Contratti di gestione patrimoniale;
  • Polizze assicurative;
  • Azioni ed obbligazioni quotate e non quotate;
  • Quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata;
  • Opere d’arte;
  • Beni immobili (attraverso una specifica procedura e veicolo).

2. Tipologie di fiducia

La fiducia, in particolare l’intestazione fiduciaria, è uno strumento che si presta a molteplici declinazioni. Questa quindi a seconda del contesto e della volontà del disponente può assumere forma e funzione differente. Proprio per questo che è possibili operare una breve panoramica sulle tipologie di fiducia che vengono in evidenza e che ti potrebbero essere utili al tuo scopo.

Proprio per tale ragione distinguiamo tra fiducia:

  • cum amico e cum creditore;
  • romanistica e germanica;
  • statica e dinamica.

2.1. Fiducia cum amico e cum creditore

La prima classificazione attiene essenzialmente alla causa in concreto, cioè all’interesse che la parte persegue mediante l’intestazione fiduciaria.

Con la c.d. fiducia cum amico si ha l’assunzione da parte del fiduciario nei confronti del fiduciante di un obbligo il cui contenuto consisteva essenzialmente nel ritrasferimento della cosa. I negozi di fiducia conclusa cum amico potevano avere diversi scopi, da quello di rappresentanza processuale, donazione. Questa è, quindi, la forma più utilizzata di fiducia che ha una causa in concreto variabile e si distingue invece dalla seconda forma.

La fiducia cum creditore si realizza quando l’intestazione è realizzata in capo al creditore, come strumenti di garanzia del credito. Questa figura ha posto nel tempo molteplici dubbi di legittimità, in quanto in sostanza riconducibile al divieto di patto commissorio, il quale comporta la nullità dell’accordo. La differenza principale con quest’ultimo è che il patto fiduciario è un accordo la cui rilevanza rimane sul piano meramente interno, quindi il debitore, se il creditore vende la cosa, non avrà alcuna azione.

2.2. Fiducia germanica e romanistica

La fiducia romanistica è quella normalmente accolta dal nostro ordinamento, tramite la quale un soggetto trasferisce ad altro un bene, con l’accordo di restituirlo una volta compiuta una certa condotta. In questo caso viene trasferita una proprietà piena, con la conseguenza che il fiduciante non ha mezzi per essere tutelato, o, perlomeno, ha solo quello del risarcimento del danno.

Differente è, invece, la fiducia germanica accolta dall’ordinamento tedesco. In questo caso non è possibile affermare rispetto al precedente che viene trasferita una proprietà piena, in quanto il vincolo di destinazione è meno intenso. In questo caso non vi è trasferimento effettivo della titolarità del bene. Infatti il fiduciario riceve solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto che però continua a rimanere in capo al fiduciante.

In genere in questa diversa ipotesi sono previsti meccanismi di tutela che consentono il ritrasferimento del bene in capo al legittimo proprietario, come delle condizioni risolutive.

2.3. Fiducia statica e dinamica

La differenza principale tra fiducia statica e dinamica consiste nell’individuazione o meno di un effettivo trasferimento di bene. La fiducia si intende statica quando non c’è un effettivo trasferimento del bene. Il titolare si obbliga semplicemente ad utilizzarlo ad un certo fine e a trasferirlo al termine. Ad esempio, un’ipotesi peculiare si realizza quando il coniuge, in comunione legale, acquista un bene con il denaro comune, e lo intesta a se stesso, per poi trasferirlo all’altro coniuge su richiesta.

La fiducia dinamica, invece, è la forma più comune. Questa si realizza quando i contraenti pongono in essere un negozio tipico ma con uno scopo ulteriore o diverso, e quindi quando c’è un effettivo trasferimento di beni al fiduciario.

3. I vantaggi dell’intestazione fiduciaria

Al giorno d’oggi, l’intestazione fiduciaria è una pratica molto corrente poiché prevede innumerevoli benefici per chi se ne avvale. In particolare l’interesse principale suscitato da questo strumento è ai fini fiscali e di tutela del patrimonio. Tramite l’intestazione è infatti possibile evitare aggressioni da parte dei creditori.

3.1. La creazione di un patrimonio separato

L’intestazione fiduciaria realizza un’effettiva separazione ed autonomia dei patrimoni tra attività economiche svolte da uno stesso soggetto o da soggetti differenti.

L’istituto in parola evita che proprietario effettivo del bene, il c.d. fiduciante, subisca aggressioni non dovute da parte di futuri creditori o aventi titolo.

In altre parole, con l’intestazione fiduciaria si garantisce , per esempio, la tranquillità e la separazione effettiva tra patrimonio personale e quello dell’attività professionale del fiduciante, oppure tra patrimonio personale e quello familiare.

3.2. Riservatezza

L’intestazione fiduciaria tutela, con trasparenza e professionalità, l’anonimato e la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione, compiere degli atti o detenere un bene, senza apparire o svelare la propria identità.

L’intento è, prevalentemente, di prevenire e risolvere conflitti tra soci o di garantire il rispetto di impegni assunti verso creditori.

In ambito prettamente fiscale le norme di riferimento in merito all’intestazione fiduciaria possono essere riscontrate nell’art. 32 del DPR n. 600/73 e l’art. 51 del DPR n. 633/72. La disciplina in questione è determinata alla luce del principio di riservatezza, che limita le facoltà di intervento della pubblica amministrazione finanziaria.

Il presupposto iniziale di partenza è che il segreto fiduciario è superabile soltanto ove l’Amministrazione abbia già iniziato una procedura di accertamento nei confronti di un contribuente individuato, a seguito del quale è giunta ad esaminare alcune operazioni essenziali ai suoi fini poste in essere la società fiduciaria.

3.3. Imparzialità

L’istituto in esame è, altresì, utile nel caso in cui occorra rivolgersi ad un soggetto terzo imparziale, indipendente e professionale rispetto agli interessi delle parti, per garantire l’adempimento di obblighi che non devono essere lasciati nei poteri di una delle parti contraenti.

Oltre ai vantaggi sopra riportati, l’utilizzo dell’intestazione fiduciaria è soggetta a precisi divieti espressamente previsti dal legislatore.

3.4. Risvolti fiscali

I principali risvolti fiscali dell’intestazione fiduciaria attengono ai trasferimenti posti in essere mediante tale istituto.

La cessione per intestazione e quella in restituzione, consistendo in trasferimenti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale:

  • Devono essere registrate in termine fisso e assoggettate all’imposta in misura fissa, se poste in essere per atto pubblico o scrittura privata non autenticata;
  • Possono essere registrate solo in caso d’uso ma comunque assoggettate all’imposta in misura fissa, se poste in essere per scrittura privata non autentica;
  • Parimenti in misura fissa sono dovute le imposte ipotecarie e catastali.

4. Il divieto di intestazione fiduciaria

In ultimo, è opportuno ricordarti che non sempre è possibile ricorrere all’intestazione fiduciaria. A tal proposito occorre porre l’accento sul divieto di intestazioni fiduciarie previsto, inizialmente, per il settore dei lavori pubblici e, successivamente, esteso anche al settore delle forniture e dei servizi pubblici, contemplando lo stesso come causa di esclusione dalle gare.

Lo scopo di tale divieto è di prevenire il rischio di occulte infiltrazioni mafiose nell’esecuzione di appalti pubblici, come nel caso, per esempio, del soggetto fiduciario legittimato ad esercitare poteri di gestione e amministrazione dei beni rimasti solo formalmente in capo al soggetto fiduciante.

Nello specifico, inizialmente, l’ art. 17, co. 3, L. n. 55/99, disciplinava due differenti situazioni:

  • un divieto assoluto di intestazione fiduciaria per le società non autorizzate, la cui violazione comporta l’immediata esclusione dalla gara;
               
  • un obbligo informativo per le società espressamente autorizzate ai sensi della legge n. 1966/1939, le quali in caso di aggiudicazione devono comunicare alla stazione appaltante l’identità dei fiducianti prima della stipulazione del contratto.

Successivamente, l’art. 38, co.1 lett. d), D.Lgs. 163/2006, rinviando all’art. 17 sopra riportato, ha previsto che:

  • il divieto di intestazioni fiduciarie è un requisito generale che i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, per partecipare a una gara d’appalto di lavori servizi e forniture, la cui mancanza è ostativa all’aggiudicazione e alla stipula del contratto.

In altre parole, il divieto in questione è un requisito generale di partecipazione alle procedure di affidamento alle gare pubbliche e permette, in tal modo, alla stazione appaltante di identificare la vera identità dei concorrenti partecipanti.

Tale divieto, oggi giorno, trova conferma anche in pronunce giurisprudenziali del Consiglio di Stato. 

5. Intestazione fiduciaria di quote

L’intestazione fiduciaria di quote può avvenire in una duplice forma. Questa può essere realizzata mediante soggetti professionisti che svolgono tale attività in modo professionale e continuativo, oppure per il tramite di soggetti non professionisti come amici o familiari.

L’intestazione ha come scopo principale quella di consentire al titolare di quote di non comparire come socio di una società di capitale, per le più svariate ragioni.
Esaminiamo le due tipologie sopracitate.

5.1. Società fiduciaria

La società fiduciaria è una società che si obbliga alla gestione di beni per conto di un soggetto terzo, nonché all’amministrazione delle attività patrimoniali e finanziarie. In genere, un soggetto i clienti di tali attività imprenditoriali decidono di affidare i propri beni, quote di partecipazione o attività finanziarie ad una società. La stessa, allora, assume l’impegno di gestirli secondo quanto pattuito con il soggetto interessato, detto fiduciante.

Lo scopo principale di questa tipologia di affidamento fiduciario è, sicuramente, quello della gestione di beni mobili o immobili e del patrimonio che il fiduciante decide di affidarle. Questa assume la veste di una fiducia simile a quella di tipo germanico, in quanto il soggetto conferente resta titolare delle proprie quote, che non vengono trasferite in proprietà alla società.

Quest’ultima si limita alla gestione del patrimonio o della contabilità, sulla base di ciò che il fiduciante richiede. La caratteristica principale di questo strumento è la realizzazione di un patrimonio separato, con il conseguente effetto di segregazione. Le quote, quindi, non potranno essere oggetto di aggressione da parte dei creditori del conferente.

5.2. Differenza tra società fiduciaria e intestazione di quote

Questa tipologia di intestazione di quote differisce dalla precedente, in quanto non si realizza per il tramite di un professionista. In questo caso l’intestazione viene effettuata in favore di una soggetto differente da una società, che svolge abitualmente tale attività.

Il titolare delle quote, tuttavia, si avvale dello strumento dell’intestazione delle quote per garantire da un lato la gestione delle quote, dall’altro non comparire come socio. Ovviamente, rispetto all’ipotesi previgente sorgono molteplici problematiche. La società fiduciaria, infatti, ha una determinata forma ed adotta specifiche strumenti di garanzia per tutelare il patrimonio, oltre che per prevenire conflitti.

In particolare questa procederà a stipulare un contratto con il cliente secondo forme idonee a consentire l’accertamento del rapporto da esso rilevante. Il ricorso ad imprese che svolgono in modo professionale la gestione delle quote fornisce maggiori garanzie di tutela, derivanti proprio dalla gestione imprenditoriale del rapporto.

Le garanzia dell’intestazione fiduciaria ordinaria, invece, sono molto minori. L’assenza di un rapporto con un soggetto qualificato potrebbe, invero, comportare l’adozione di strumenti non adeguati a fornirne uno standard minimo di protezione per il conferente.

Nel momento in cui si verificano problemi nei rapporti tra le parti, è chiaro che emerge il tema di poter provare l’esistenza dell’accordo sostanziale sottostante, in modo da superare le risultanze formali, che altrimenti hanno prevalenza nei rapporti con i terzi e la stessa società.

5.3. Accertamento intestazione fiduciaria di quote

Il problema principale del ricorrere all’intestazione fiduciaria di quote per il tramite di una soggetto non professionista, attiene al sistema probatorio, laddove venissero in rilievo conflitti sull’esistenza del rapporto giuridico.

l patto fiduciario in questa occasione ha ad oggetto un contratto di cessione quote, per la cui validità ed efficacia tra le parti non è richiesta la forma scritta. Questa può essere prevista solo al fine di rendere l’accordo l’opponibilità ai terzi.

La fiducia non amplia né modifica il contenuto del negozio. Questo, infatti, comporta solo la nascita di una serie di obbligazioni, sia di gestione del bene, secondo le modalità eventualmente individuate, e restitutoria, al termine del rapporto il fiduciario deve ritrasferire il bene all’originario titolare.

Non si applicano, quindi, le disposizioni dell’art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta. Di conseguenza, ai fini della prova di tale accordo fiduciario, sussistono non pochi limiti.

Ciò implica che gli unici strumenti probatori a disposizione sono le prove presuntive semplici, oggetto di libero apprezzamento del giudice, le quali sono ammesse solo laddove “gravi, precise e concordanti”, come da art. 2729 c.c.. Altrettanto ammessa è anche la prova per testimoni.

6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione all’intestazione fiduciaria è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.

Proprio per questo motivo, al fine di Proteggere e Difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.

CHIEDI UNA CONSULENZA
CONTATTACI

per richiedere la nostra assistenza







    Ho letto e accetto la Privacy Policy