Iscrizione ipotecaria “a sorpresa”: inammissibile per la Cassazione

Nel nostro ordinamento vige il principio in base al quale l’amministrazione finanziaria non può compiere atti “a sorpresa”, quali l’iscrizione ipotecaria, in danno del contribuente e per lui pregiudizievoli.

La vicenda

Nel 2004, la società Equitalia ETR s.p.a., agente della riscossione, iscriveva ipoteca sui beni di un cittadino, ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 603/1972, a garanzia di un credito scaturito dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per violazione al codice della strada.

Ebbene, con ricorso immediatamente depositato dinanzi al Tribunale di Cosenza, il contribuente citava in giudizio la società di riscossione, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della iscrizione ipotecaria. Egli sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica né del verbale di accertamento, né dell’ordinanza-ingiunzione, né della cartella esattoriale e né tanto meno dell’avviso di mora.

Per tali motivi, chiedeva che fosse, altresì, disposta la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguiti alla vicenda.

Ma Equitalia, si costituiva in giudizio asserendo di aver regolarmente notificato tutte le cartelle esattoriali e che, in ogni caso, l’iscrizione ipotecaria, in quanto atto estraneo a prodromico all’esecuzione, non doveva essere preceduta da alcuna notifica dell’avviso di mora.

In primo grado, l’adito tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la nullità della contestata iscrizione ipotecaria, ritenendo non dimostrata l’avvenuta notifica delle cartelle poste a fondamento di essa.

Anche per la corte d’appello, pronunciatasi nel giudizio di secondo grado, l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi nulla perché effettuata ad oltre un anno di distanza dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza essere preceduta dall’invio al debitore di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere le proprie obbligazioni entro un congruo termine.

A sostegno della predetta decisione, la corte di merito, aveva fatto espressa menzione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 secondo cui “l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (…) deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea”.

Nel caso in esame, le iscrizioni ipotecarie erano avvenute tra il 31 agosto ed il 3 settembre 2004, mentre le cartelle esattoriali erano state notificate tra il 1996 e il 2003.

I motivi di ricorso per Cassazione

L’art. 77 co. 2 bis del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l’amministrazione finanziaria può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente, che si è reso inadempiente all’intimazione di pagamento previa notifica di una comunicazione contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento, sarà iscritta l’ipoteca.

L’iscrizione di ipoteca non è un obbligo, ma una facoltà del concessionario della riscossione. E peraltro, la legge non prevede entro quale termine essa debba essere iscritta, potendo perciò avvenire anche dopo diversi anni dalla notifica della cartella esattoriale, purché il credito non si sia prescritto.

Ebbene a detta del ricorrente:

– l’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’esecuzione forzata;

– di conseguenza essa, anche qualora avvenga a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale, non deve essere preceduta dall’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 d.P.R. 602/1973, prevista solo quale atto prodromico all’esecuzione;

– la sentenza impugnata era errata perché, se da una parte aveva affermato che l’iscrizione ipotecaria non deve essere preceduta dalla notifica di un’intimazione di pagamento ai sensi del citato art. 50, ma da una mera “comunicazione preventiva”; dall’altra, aveva disposto che “la specifica eccezione di omesso invio della suddetta comunicazione non può essere rilavata d’ufficio dal giudice, pena la violazione dell’art. 112 c.pc., atteso che la violazione delle norme suindicate non comporta la nullità (ma al limite l’annullabilità dell’iscrizione ipotecaria”;

– poiché nel caso in esame, l’attore aveva lamentato soltanto l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento e non anche l’omessa notifica di comunicazione propedeutica all’iscrizione ipotecaria, “l’agente della riscossione non era tenuto a fornite la prova della notifica della comunicazione in parola”.

Chiamati a pronunciarsi sulla vicenda in esame, i giudici della Cassazione (n. 12237/2019) hanno innanzitutto, chiarito che l’iscrizione di una ipoteca è un atto giuridico.

Ebbene, la difformità di un atto giuridico rispetto al suo schema legale è sempre rilevabile d’ufficio, sotto qualsiasi profilo, a meno che non sia la legge a riservare espressamente una determinata eccezione all’iniziativa di parte.

Ora, la circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti sia preceduto dal compimento di un altro atto prodromico, e che quest’ultimo non sia stato compiuto, è eccezione sussumibile – a detta degli Ermellini – nel genus dei fatti impeditivi degli effetti giuridici dell’atto stesso. E, in quanto tale, rilevabile d’ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all’iniziativa di parte.

Iscrizione ipotecaria “a sorpresa”: è ammissibile?

Principio generale dell’ordinamento e, prima ancora, principio generale di civiltà, è che l’amministrazione finanziaria non possa compiere atti “a sorpresa” in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli.

Questo principio, trova applicazione sia nel caso in cui l’amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata in danno del contribuente, sia nel caso in cui intenda semplicemente iscrivere ipoteca sui suoi beni.

Quando l’amministrazione finanziaria intenda procedere ad esecuzione forzata sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dall’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, il quale stabilisce che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica (…) di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.

Quando invece, l’amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo è imposto dagli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio in base al quale “l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, deve avvertirlo che procederà alla suddetta iscrizione, e concedergli trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. E tale onere è richiesto a pena di nullità”.

Pacifica, dunque, è la conclusione della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza impugnata perché coerente a tutti i principi di diritto sopra enunciati: sia quello secondo cui l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da avviso, sia quello secondo cui la mancanza dell’avviso comporta la nullità dell’iscrizione ed infine, quello secondo cui la mancanza di tale avviso è rilevabile d’ufficio.

Nella specie, il giudice di secondo grado aveva ritenuto nulla l’iscrizione ipotecaria non già perché non preceduta dalla notifica dell’avviso di mora, di cui all’art. 50, ma perché non preceduta dall’informazione dell’imminente compimento dell’atto e dalla fissazione del termine di trenta giorni per adempiere o presentare osservazioni, come stabilito dalle Sezioni Unite.

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