Legittimo affidamento del contribuente

Alla figura del contribuente sono garantiti diversi strumenti di difesa nei suoi rapporti con il Fisco. Tra questi si inserisce anche la c.d. tutela del legittimo affidamento, che lo protegge dai comportamenti irragionevoli e contraddittori dell’Ufficio.

Esso infatti rappresenta una garanzia della lealtà dell’Amministrazione Finanziaria.

Il principio del legittimo affidamento è, in generale, uno dei principi fondamentali del diritto italiano avente rilevanza diversa in più settori dell’ordinamento. Assume molteplici implicazioni a seconda dell’ambito in cui si inserisce.

Anzitutto, in genere, per legittimo affidamento si intende quella circostanza per cui un soggetto confida in una situazione che si è definita nella realtà giuridica, agendo di conseguenza.

In buona sostanza, viene garantita la tutela di coloro che agiscono in buona fede affidandosi alla condotta, alle promesse altrui o a certe circostanze di fatto che si sono verificate.

In realtà dietro questo meccanismo si ha l’intenzione di tutelare la c.d. uguaglianza tra le parti, attraverso un incentivo alla loro collaborazione.

Il principio è stato poi riconosciuto anche a livello comunitario e assume rilevanza pregnante nei rapporti di diritto pubblico (Corte Costituzionale, sentenza n. 416/1999).  Tra questi troviamo anche il rapporto del contribuente con il Fisco, che è per sua natura sbilanciato in favore del secondo.

Se sei alle prese con il Fisco ma ritieni di aver agito correttamente e, soprattutto, in buona fede, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo. Faremo chiarezza sull’istituto e capiremo quali sono le sue specifiche sfaccettature nel sistema tributario.

1. Legittimo affidamento in genere

La tutela del legittimo affidamento del contribuente, in realtà, è corollario del principio della tutela dell’affidamento in genere.

Anzitutto tra i principi fondamentali del nostro ordinamento esiste quello sancito dall’art. 3 della Carta Costituzionale, il c.d. principio di uguaglianza.

Per far sì che sia garantito un clima di parità e collaborazione tra i privati, la legge stabilisce che questi debbano comportarsi gli uni con gli altri con lealtà e correttezza.

In buona sostanza ognuno deve agire secondo c.d. buona fede, quale dovere di reciprocità genericamente prescritto agli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile.

Questa può essere definita come quel comportamento che è teso alla lealtà e al legittimo affidamento delle parti ad un rapporto giuridico. Ciò significa che le parti devono potersi fidare le une delle altre, poiché sanno che ognuna agisce secondo lealtà.

E’ proprio per far sì che si mantenga questo clima di collaborazione nell’ordinamento, e per incentivarlo, che il legislatore ha previsto degli strumenti di tutela in favore di coloro che agiscano secondo buona fede.

Ed è ciò che accade con la tutela del legittimo affidamento.

Questo infatti può definirsi come l’espressione della buona fede nelle azioni del soggetto agente.

Colui che in buona fede si affidi a controparte verrà tutelato nel caso in cui subisca dei danni. Ciò può verificarsi per esempio nei rapporti contrattuali.

1.2. Requisiti del legittimo affidamento

Per far si che l’affidamento sia legittimo devono esserci alcuni requisiti:

  • Oggettivo: il soggetto agente deve agire per ottenere un vantaggio chiaro e univoco;
  • Soggettivo: colui che agisce è, appunto, in buona fede e quindi è convinto di averne il diritto;
  • Cronologico: l’utilità ricavata dal soggetto ha una durata c.d. stabile;

Elemento essenziale per il suo riconoscimento è, appunto, l’esistenza di circostanze c.d. legittimanti il soggetto agente. Quindi circostanze che legittimamente lo hanno indotto a credere di poter fare affidamento sulle stesse.

Nell’ordinamento esistono inoltre alcuni rapporti che sono per loro natura sbilanciati. Questo significa che non vi è piena parità tra le parti ma una è favorita all’altra, come per esempio accade nei rapporti come quello tra il privato e l’Agenzia delle Entrate.

In questi casi sta al legislatore adattare gli strumenti di tutela alle specifiche situazioni che in concreto vengono a prodursi.

E’ proprio per questo che è stata riconosciuta, anche nel contesto tributario, la tutela del legittimo affidamento.

2. Legittimo affidamento del contribuente

Come accennato il legittimo affidamento è un principio che assume rilevanza costituzionale e che si pone alla base di tutti i rapporti di diritto pubblico, anche in materia tributaria.

Proprio in riferimento a quest’ultima è l’art. 10 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) a sancire che non possano essere irrogate sanzioni o chiesti interessi moratori ai contribuenti che abbiano fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni o sulle decisioni del Fisco.

Nello specifico questo accade:

  • quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria, anche se successivamente modificate;
  • quando il comportamento del contribuente derivi da ritardi, omissioni o errori della stessa Amministrazione;

Giurisprudenza, peraltro, ritiene che laddove sia riconosciuto il legittimo affidamento in capo al contribuente, il Fisco non possa nemmeno pretendere da lui il pagamento del tributo.

Come in ogni settore del diritto, anche in questo caso si è voluto tutelare colui che agisca in c.d. buona fede, appunto affidandosi a quanto dichiarato dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o agli atti da questi emessi.

Infatti, gli errori o i ritardi del Fisco non possono poi essere imputati anche al contribuente.

Proprio per questo è consigliabile al privato di rispettare le c.d. circolari ministeriali con cui gli Uffici indicano la loro interpretazione delle norme.

 Laddove il contribuente rispetti le interpretazioni delle circolari, alcuna responsabilità può essergli attribuita.

Pur essendo vero che l’Amministrazione può modificare circolari precedentemente emesse, è anche vero che queste non possono essere retroattive. Ciò significa che varranno solo per il futuro. Se il contribuente presta attenzione agli aggiornamenti sarà pienamente tutelato.

Infatti, sono illegittimi gli atti di accertamento che hanno per oggetto fatti accaduti prima della modifica delle c.d. circolari.

2.1. Ratio del legittimo affidamento nel sistema tributario

Il riconoscimento dell’operatività del principio anche nei rapporti con il Fisco è dettato dall’esigenza di migliorare il suo rapporto con i contribuenti.

 In buona sostanza, l’obiettivo è quello di portare tutti i contribuenti ad adempiere alle obbligazioni fiscali spontaneamente. Questo è raggiungibile solo laddove si riesca ad instaurare un elevato grado di collaborazione tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.

 La collaborazione con il contribuente è, infatti, uno dei principali obiettivi istituzionali ed è proprio a questo che è improntata l’azione dell’Agenzia delle Entrate. Quest’obiettivo si evince anche dagli incentivi che vengono riconosciuti al contribuente nel caso in cui questo decida di collaborare con gli Uffici. Ad esempio presentando un’istanza di autotutela o avviando un procedimento di accertamento con adesione.

Una piena collaborazione tra Fisco e contribuente sarà raggiunta quando l’uno non dovrà più controllare l’altro e cioè quando il contribuente verserà spontaneamente le imposte e il Fisco non abuserà della propria posizione.

Il contribuente può legittimamente confidare nel fatto che gli Uffici si comportino con correttezza e coerenza, proprio grazie al riconoscimento del legittimo affidamento. Con questo, infatti, l’Ufficio fa un primo passo e cioè riconosce protezione al contribuente che abbia agito affidandosi alla stessa Agenzia delle Entrate.

La buona fede oggettiva esprime:

  • l’obbligo del Fisco a comportarsi con lealtà, correttezza e trasparenza, guidando i contribuenti nell’adempimento dei loro doveri;
  • l’impegno a comportarsi in modo coerente senza contraddizioni.

Il legislatore ha quindi qualificato la c.d. buona fede come principio fondamentale e ispiratore nei rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Soprattutto nella fase istruttoria è necessario che vi sia tra questi la massima collaborazione.

3. Conclusioni

Tra gli obiettivi del legislatore vi è quello di garantire una parità tra i soggetti nell’ordinamento il che implica una loro collaborazione.

Per questo è stato previsto lo strumento della c.d. buona fede come elemento imprescindibile nei rapporti giuridici. Se tutti agissimo sempre in buona fede, non avremmo difficoltà a fidarci gli uni degli altri e a collaborare.

Proprio per incentivare il ricorso a questo meccanismo, laddove qualcuno agisca in buona fede appunto facendo affidamento sugli altri, viene protetto.

Anche nei rapporti tra contribuente e Fisco opera questo principio perché, anche in questo caso l’intento è quello di sviluppare una collaborazione tra privato e Amministrazione.

La buona fede dell’Agenzia delle Entrate viene garantita attraverso la tutela che viene promossa verso il contribuente che si fidi del Fisco. Infatti, colui che segue le indicazioni degli Uffici e le sue interpretazioni non può in nessun modo essere sanzionato.

Può essere utile, infatti, essere a conoscenza delle posizioni dell’Amministrazione Finanziaria per capire come comportarsi e interpretare la normativa. In questo modo si sarà certi di non ricevere contestazioni.

Per questo è consigliabile rivolgersi a dei professionisti che sappiano meglio indicare quali sono le linee interpretative degli Uffici, garantendo al contribuente un’azione pienamente legittima.

Allo stesso modo, proprio per gli stessi principi, può essere utile talvolta cercare una collaborazione con il Fisco anziché opporsi con forza ai suoi atti impositivi. Diversi sono i vantaggi che ne possono derivare.

Anche in questo caso è consigliabile rivolgersi ad un esperto che sia in grado di presentare tutte le strade possibili per avviare una collaborazione con il Fisco. Soprattutto in fase istruttoria, questa può portare a dei grandi vantaggi come significative riduzioni in termini di sanzioni.

Se sei alle prese con il Fisco e hai agito in buona fede, è probabile che tu possa usufruire dell’istituto della tutela del legittimo affidamento.

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