Liquidazione coatta amministrativa: come funziona

La liquidazione coatta amministrativa è un istituto previsto dalla Legge Fallimentare che si differenzia dalle altre procedure fallimentari quali il concordato preventivo e il fallimento.

Infatti, il fallimento è una procedura che si svolge integralmente nell’ambito giurisdizionale, assolvendo l’autorità giudiziaria anche ai compiti di natura amministrativa.

La liquidazione amministrativa prevede l’intervento dell’autorità giudiziaria solo per l’accertamento di determinate situazioni.

Nella liquidazione coatta amministrativa, infatti, l’autorità giudiziaria si limita all’accertamento dello stato di insolvenza, all’approvazione del concordato, all’esame delle impugnazioni proposte.

Tutte le altre funzioni spettano all’autorità amministrativa o ad organi da questi nominati.

Precedentemente la liquidazione amministrativa era prevista solo per enti di natura pubblicistica.

Ora si applica anche ad imprese come quelle di assicurazione e bancarie, società cooperative, società fiduciari, di intermediazione mobiliare, di gestione dei fondi comuni di investimento, società di investimento.

Dunque, se vuoi conoscere maggiori dettagli su questa particolare procedura poiché stai cercando di difendere e proteggere il tuo patrimonio da un fallimento, questa guida può essere utile.

1. Liquidazione coatta amministrativa: apertura della procedura

Alla pubblica amministrazione, innanzitutto, spetta il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per far luogo alla liquidazione coattiva dell’impresa.

I creditori e gli altri interessati possono prospettare all’autorità governativa le circostanze di fatto idonee a provocare il provvedimento.

L’emanazione di quest’ultimo, però, è essenzialmente rimesso alla valutazione della pubblica amministrazione.

Poi, di fronte all’inerzia della pubblica amministrazione o di fronte al suo rifiuto di provvedere, saranno ammissibili i comuni rimedi concessi dalla pubblica amministrazione per la violazione degli interessi legittimi.

Soltanto nel caso di insolvenza dell’impresa e quando si tratta di impresa privata è riconosciuto ai creditori e all’autorità di vigilanza il diritto di provocare all’autorità giudiziaria la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Questo appena descritto è il mezzo con cui si realizza la tutela degli interessi privati dei creditori.

Si impone alla pubblica amministrazione la instaurazione della procedura concorsuale necessaria per la realizzazione dei loro crediti.

Naturalmente, trattandosi di attività imprenditoriale, le ragioni di pubblico interesse non possono importare il sacrificio dei diritti dei creditori dell’impresa.

Per questo motivo, la pubblica amministrazione non potrà esimersi dal prendere il provvedimento di liquidazione fin quando non vengano lesi i diritti dei terzi.

Se vengono lesi i diritti dei terzi allora la liquidazione è obbligatoria anche per la pubblica amministrazione che è tenuta ad adottare il relativo provvedimento.

Dato il rilievo pubblicistico che l’impresa assume, la legge esige che il Tribunale prima di dichiarare lo stato di insolvenza senta, oltre al debitore, l’autorità governativa alla quale è demandata la vigilanza sull’impresa.

Ovviamente, la necessità di sentire la Pubblica Amministrazione non vale ad attribuire al Tribunale il potere di esimersi dal dichiarare lo stato di insolvenza nel caso in cui questo sussista.

Provvedimento di liquidazione

Come ogni atto amministrativo, il provvedimento che ordina la liquidazione può essere revocato dall’autorità che lo ha emanato.

Nell’ipotesi in cui vi sia stato accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, la revoca non è ammissibile, se non sia stato tempestivamente proposto ed accolto il reclamo contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

In particolare, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza può essere antecedente o successivo al provvedimento che ordina la liquidazione.

A tal proposito occorre distinguere.

Nel primo caso, con la sentenza che dichiara l’insolvenza, il Tribunale adotta i provvedimenti conservativi del patrimonio in attesa che abbia inizio la procedura di liquidazione.

Nel secondo caso, essendo già in funzione il commissario liquidatore, effetto della dichiarazione di insolvenza è rendere applicabili alla procedura di liquidazione amministrativa le norme sulla revoca degli atti pregiudiziali ai creditori e le sanzioni penali previste per i reati fallimentari.

Dunque, è importante fare subito una precisazione.

L’accertamento giudiziale dell’insolvenza non è una dichiarazione di fallimento alla quale non segua la procedura fallimentare, ma individua una procedura concorsuale diversa.

Effetto della sentenza non è quello di aprire il concorso, ma quello di autorizzare i provvedimenti conservativi del patrimonio e di imporre alla pubblica amministrazione l’apertura del concorso e di rendere applicabili determinate norme della procedura fallimentare.

Legittimazione

Legittimati a richiedere l’accertamento non sono soltanto i creditori, ma anche l’autorità di vigilanza e la stessa impresa, il commissario liquidatore e il pubblico ministero.

L’istanza può essere proposta dal commissario giudiziale se un’impresa soggetta a liquidazione amministrativa sia stata preventivamente sottoposta a procedura di concordato preventivo.

Al provvedimento che ordina la liquidazione, da pubblicarsi integralmente nella gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, conseguono:

Lo spossessamento del debitore di tutti i beni eccetto quelli personalissimi.

La sostituzione del commissario liquidatore all’imprenditore.

La produzione degli effetti che l’instaurarsi di una procedura concorsuale produce nei confronti dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

2. Liquidazione coatta amministrativa:gli organi della procedura

Organi della liquidazione amministrativa sono il commissario liquidatore, l’autorità di vigilanza e il comitato di sorveglianza.

Commissario liquidatore

Il commissario liquidatore, nelle imprese di maggior rilievo, ha una posizione giuridica e funzioni analoghe a quelle del curatore del fallimento.

Il commissario liquidatore è pubblico ufficiale, ad esso spetta l’amministrazione del patrimonio e la gestione dell’impresa durante la liquidazione.

Costui, dunque, ricevuto in consegna il patrimonio sulla base di un inventario, insieme con le scritture contabili e agli altri documenti dell’impresa, dall’imprenditore o dagli amministratori della società, procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre deve essere autorizzato dall’autorità di vigilanza per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Deve esercitare le sue funzioni con diligenza e personalmente pur potendo avvalersi di tecnici e di persone retribuite.

Risponde del suo operato e e può essere revocato dall’autorità di vigilanza.

In aggiunta a tali funzioni spettano al commissario liquidatore alcuni compiti che nel fallimento sono propri del giudice delegato.

Come il potere di formare lo stato passivo che diviene esecutivo con il deposito in cancelleria, nonché quello di predisporre l’elenco delle domande di rivendicazione o di restituzione di cose mobili di pertinenza di terzi apprese dal medesimo commissario liquidatore.

Autorità di vigilanza e comitato di sorveglianza

L’autorità di vigilanza, invece, riassume in se le funzioni del comitato dei creditori, del giudice delegato e del Tribunale.

Essa sovraintende alle operazioni di liquidazione, provvede alla nomina e alla revoca del commissario liquidatore , integrandone i poteri con le necessarie autorizzazioni in tutte le ipotesi in cui sia per legge necessario e fissa le direttive alle quali il commissario liquidatore deve ispirarsi.

Il comitato di sorveglianza composto di tre o cinque esperti nel ramo di attività esercitata dall’impresa scelti possibilmente, ma non necessariamente dai creditori, costituisce un organo consultivo.

Il comitato, infatti, dà il suo potere in ordine agli atti di straordinaria amministrazione e in oridne alla continuazione dell’esercizio dell’impresa.

Fa un rapporto semestrale all’autorità di vigilanza sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione.

Dà parere con carattere vincolante sulle vendite in blocco dei mobili e su quelle degli immobili.

Assiste il commissario liquidatore nella sorveglianza dell’esecuzione del concordato.

3. Liquidazione coatta amministrativa: le fasi della procedura

I momenti essenziali con cui il procedimento di liquidazione coatta amministrativa si svolge, rimangono fondamentalmente quelli che caratterizzano il fallimento.

Con la differenza importante che le operazioni sono compiute in via amministrativa e non in via giurisdizionale.

Sarà allora utile in questa sede rimarcare le divergenze tra le due fasi.

Accertamento del passivo e dell’attivo

Dunque, la prima fase è l’accertamento del passivo e dell’attivo compiuto dal commissario liquidatore.

Quest’ultimo vi provvede sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa.

Per la partecipazione non è necessaria una domanda di insinuazione al passivo, che invece è necessaria per il fallimento.

Coloro che sono riconosciuti come creditori dal commissario liquidatore partecipano alla ripartizione dell’attivo.

Solo se il creditore sia pretermesso o il suo credito non sia stato riconosciuto dal commissario liquidatore nella misura dovuta sorge la necessità di una domanda di riconoscimento del credito.

Tale domanda deve essere proposta mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione.

Analogo sistema è seguito per quel che riguarda i terzi che abbiano diritto di far valere domande di rivendicazione, separazione o restituzione di cose mobili possedute dall’impresa.

Anche questi devono avanzare una domanda nelle forme e nei termini indicati, poiché il commissario non ha riconosciuto il loro diritto.

Sulla base delle domande presentate, il commissario liquidatore forma l’elenco dei crediti ammessi e di quelli respinti.

Forma l’elenco delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili accolte o respinte nel termine di novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

Deposita tale elenco nella cancelleria del Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, trasmettendolo a coloro la cui domanda non sia stata in tutto o in parte ammessa.

Con il deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito debbono essere proposte le impugnazioni contro l’ammissione di altrui crediti.

In questo modo si inserisce una fase giurisdizionale che si svolge secondo le norme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori.

Domande tardive

Anche nella liquidazione coatta amministrativa sono consentite domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali con le forme ed effetti che essi hanno nella procedura fallimentare.

Esse dovranno essere proposte mediante ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale e non pregiudicano le ripartizioni già avvenute.

Al contrario, invece, nella liquidazione dell’attivo, sempre opera del commissario liquidatore, al quale sono riconosciuti tutti i poteri necessari non sono previste particolari norme da seguire nella vendita.

L’autorità di vigilanza può limitare i poteri del commissario e imporre nella vendita determinate modalità.

Nella ripartizione dell’attivo sono ovviamente ammesse ripartizioni parziali con l’osservanza delle norme fissate per la procedura fallimentare.

Bilancio finale di liquidazione

Prima dell’ultimo riparto, il commissario liquidatore deve sottoporre all’autorità di vigilanza il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto tra i creditori.

Al bilancio deve allegare una relazione del comitato di sorveglianza.

L’autorità di vigilanza ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale e liquida al compenso al commissario liquidatore.

La notizia del deposto è comunicato ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili.

Se nel termine di legge non sono mosse contestazioni il bilancio finale di liquidazione, il conto di gestione, e il piano di riparto si intendono approvati e si fa luogo alla ripartizione finale tra i creditori.

4. Liquidazione coatta amministrativa: concordato

Il procedimento di liquidazione può concludersi anche con un concordato che assume una struttura particolare e diversa da quella che assume nel fallimento.

Nella liquidazione amministrativa il concordato si attua fuori qualsiasi partecipazione dei creditori.

Questi non sono chiamati ad approvare la proposta di concordato.

Possono solo proporre opposizione dinanzi al Tribunale al quale è rimessa a pronuncia sull’accoglimento o sul rigetto della proposta.

La tutela dell’interesse dei liquidatori è rimessa agli organi della liquidazione.

Ovviamente l’approvazione del concordato non importa cessazione delle funzioni degli organi della procedura.

Questi ultimi rimangono fin quando il concordato non sia stato eseguito per sorvegliare l’adempimento.

5. La liquidazione coatta amministrativa delle società

La liquidazione amministrativa di una società comporta la cessazione delle funzioni dell’assemblea e degli organi di amministrazione e controllo, salvo il potere di proporre un concordato.

Essa non si estende ai soci illimitatamente responsabili.

Tuttavia gli effetti dell’accertamento giudiziale della insolvenza della società si producono anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata.

Quindi gli atti compiuti in violazione o a danno dei diritti dei creditori sono inefficaci.

Per quel che riguarda i versamenti ancora dovuti sulle quote sociali e la responsabilità degli amministratori il presidente del tribunale può ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote di provvedere al versamento delle somme ancora dovute.

Inoltre, come ha statuito la Corte di Cassazione (sentenza  n. 1010/2004), a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità processuale degli organi societari e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell’inizio della procedura concorsuale. 

Il commissario liquidatore può esercitare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In conclusione, come avrai potuto notare dalla lettura di questo articolo, la procedura della liquidazione coatta amministrativa è tutt’altro che semplice.

Per questo motivo, per ricevere un’accurata consulenza in difesa e protezione del tuo patrimonio, ti consiglio di compilare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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