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Come in quello ordinario civile, anche nel corso del processo tributario è possibile che vi sia il coinvolgimento di più soggetti. Questo istituto prende il nome di litisconsorzio e la sua regolamentazione è connotata da alcune particolarità, in ragione del suo inserimento nella disciplina tributaria.
E’ molto importante comprendere il funzionamento e le sfaccettature del processo tributario, nel momento in cui si intenda impugnare un atto impositivo del Fisco.
Proprio per questo se ti appresti ad impugnare un atto dell’Amministrazione Finanziaria e vuoi capire meglio quali risvolti possono prodursi nel corso del processo, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo. Comprenderemo in che cosa consiste il processo tributario e, soprattutto, come vi si inserisce l’istituto del litisconsorzio.
Anzitutto preme specificare che il processo tributario è solo ed esclusivamente un processo di c.d. impugnazione.
Infatti gli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate sono atti esecutivi. Questo significa che, per far sì che se ne producano gli effetti in capo al contribuente, non è necessaria la decisione di un giudice. Semplicemente, allo spirare del termine di 60 giorni dalla sua notifica, l’atto diventa definitivo e l’Ufficio è legittimato ad iniziare l’esecuzione forzata.
Per questo sta al contribuente, in presenza di un atto impositivo viziato o comunque illegittimo, procedere alla sua impugnazione avviando così un processo tributario.
In alcuni casi nell’impugnazione devono essere coinvolti più soggetti, all’inizio o comunque nel corso del procedimento. Così facendo si realizza un litisconsorzio.
1. Litisconsorzio
Anzitutto al processo partecipano le c.d. parti necessarie.
Queste sono, per ovvi motivi, da un lato colui che ha avviato il procedimento e dall’altro colui contro il quale questo si svolge.
In alcuni casi la controversia si estende anche a ulteriori soggetti, diversi rispetto alle due c.d. controparti principali, perché vi è una situazione di comunanza della lite. Infatti si ha la necessità, o la possibilità, che anche questi soggetti partecipino a tale controversia.
La partecipazione di più soggetti, aggiuntivi rispetto alle parti necessarie, configura una fattispecie litisconsortile.
Il litisconsorzio è previsto nel procedimento civile ed è disciplinato dagli artt. 102 e ss. c.c. Questo si scinde in necessario o facoltativo a seconda dell’obbligo o della facoltà di garantire il coinvolgimento di più soggetti.
Per molti anni anche nel processo tributario si è ritenuta applicabile la disciplina civilistica, poiché si riteneva che fosse semplicemente una sua specificazione.
Tuttavia con la riforma del processo tributario si è prevista una disciplina ad hoc, mirata all’impugnazione di atti impositivi dell’Amministrazione Finanziaria.
2. Litisconsorzio tributario
Nel corso del procedimento tributario, le parti necessarie sono il contribuente che impugna l’atto del Fisco e, chiaramente, lo stesso Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso.
Con la legge delega di riforma del processo tributario si è sancita la possibilità che anche ulteriori soggetti, diversi dalle parti necessarie, potessero intervenire o essere chiamate in giudizio. Infatti, con la legge 413/1991 si è introdotta la disciplina dell’intervento e della chiamata in giudizio di soggetti destinatari dell’atto impugnato o delle parti del rapporto tributario controverso.
In buona sostanza con l’art. 14 del d.lgs 546/1992 si è legittimato lo svolgimento di un processo tributario soggettivamente complesso, che quindi implichi anche il coinvolgimento di più partecipanti.
La stessa fase di avvio del procedimento può avvenire ad opera di più soggetti, per esempio con la presentazione di un c.d. ricorso collettivo.
Trattasi di atto di impugnazione che viene proposto da più contribuenti, ad. es. obbligati in solido, nei confronti dello stesso atto impositivo. In buona sostanza, il processo ha inizio con una pluralità di attori-appellanti.
Il procedimento può anche avere inizio per opera di un solo contribuente che, tuttavia, procede a più impugnazioni. E’ ciò che accade con il ricorso c.d. cumulativo.
In questo caso il contribuente procede all’impugnazione di diversi atti impositivi che, tra loro, sono in qualche modo connessi. E’ un ricorso ammissibile contro più avvisi di accertamento relativi alla stessa imposta anche se riferibili ad anni diversi oppure a imposte strettamente connesse tra loro.
In questo caso si avrà un solo appellante e più Uffici c.d. appellati.
Il coinvolgimento degli altri soggetti nel corso del processo può avvenire, sia per loro intervento che per chiamata del giudice.
2.1. Intervento o chiamata
Tra gli interventi possibili nel corso del processo civile, solo l’intervento c.d. adesivo volontario può compiersi anche nel processo tributario.
Anzitutto trattasi di intervento volontario perchè, a differenza del processo civile, in questo caso solo il giudice può coattivamente richiedere l’intervento del contribuente.
Il fatto che sia un intervento c.d. adesivo significa che colui che interviene aderisce alla richiesta dell’appellante principale, chiedendo che vengano valutati anche i suoi interessi.
L’adesione può essere autonoma o dipendente, a seconda delle richieste rivolte al giudice.
Nel primo caso, pur aderendo alle richieste dell’appellante, l’interveniente ha proprie autonome domande; nel secondo invece si ha adesione completa a tutte le domande dell’attore principale.
Trattasi di unico intervento possibile perché, per la natura del processo tributario, non può ammettersi un intervento principale che sposti l’oggetto del processo dall’atto del ricorrente principale ad un altro atto.
Laddove invece sia il giudice a chiedere l’intervento del contribuente, si configura la c.d. chiamata in giudizio. Questa accade nei casi di litisconsorzio necessario dove il giudice da un termine per costituirsi in giudizio al fine di integrare il contraddittorio. Spirato il termine, si ha l’estinzione del processo.
Infatti, come nel procedimento civile, anche in quello tributario è possibile distinguere tra litisconsorzio necessario o facoltativo.
3. Litisconsorzio necessario
Si qualifica quando il coinvolgimento di più soggetti è obbligato. Ai sensi dell’art. 14 d.lgs 546/91 ciò accade quando il ricorso riguarda inscindibilmente più contribuenti.
Il termine inscindibile è di derivazione amministrativa e viene utilizzato in presenza di impugnazioni relative ad atti amministrativi c.d. generali. Questi, essendo atti che producono effetti indistintamente nei confronti di più soggetti, richiedono l’obbligatoria presenza anche dei c.d. controinteressati.
Nello specifico caso del processo tributario è stato in più occasioni precisato che la partecipazione di più soggetti sia necessaria in presenza di due condizioni.
Nello specifico, quando:
- l’atto impositivo oggetto di impugnazione abbia elementi condivisi da più contribuenti;
- a fondamento del ricorso proposto da un contribuente vi siano proprio gli elementi comuni a più soggetti;
L’obbligatorietà del litisconsorzio deriva proprio dal fatto che la decisione dell’autorità produrrà necessari effetti nei confronti di tutti i soggetti i cui interessi siano stati indirettamente coinvolti nell’impugnazione.
Per esempio la Corte di Cassazione ritiene necessario il litisconsorzio nel caso in cui si impugni un atto di accertamento circa il reddito di una società di persone. In questo caso devono necessariamente parteciparvi sia la società che i singoli soci (Cass. S.U. 14815/2008).
3.1. Violazione del contraddittorio
L’obbligatorietà del litisconsorzio è, quindi, connessa alla necessaria instaurazione di contraddittorio tra tutti i soggetti interessati.
Dal momento che la decisione dell’Autorità produrrà una serie di conseguenze in capo a diversi soggetti, è necessario che tutti partecipino al confronto con il Fisco.
Proprio per questo si è sancito che laddove non vi sia una corretta instaurazione del giudizio, poiché non tutte le parti si sono costituite, il giudice deve procedere all’integrazione del contraddittorio. L’integrazione deve essere compiuta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 546/92 a pena di nullità assoluta del giudizio. La mancata corretta integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio a procedimento già iniziato (Cass. S.U. 14815/2008; Cass. 2907/2010).
4. Litisconsorzio facoltativo
In questo caso la presenza di più soggetti non è obbligata, ma rappresenta una facoltà.
Infatti, a differenza di quanto accade con il litisconsorzio necessario, esso può instaurarsi dopo l’avvio di un procedimento, in base alla volontà del c.d. interveniente.
In buona sostanza può esserci un intervento successivo, per volontà dello stesso interveniente oppure una sua chiamata in causa. In questo caso è una parte che con istanza ne chiede il coinvolgimento, ma non esiste un obbligo del chiamato di intervenire.
Può verificarsi litisconsorzio quando si sia in presenza di un atto impositivo c.d. unitario rivolto a più destinatari, ma l’impugnazione dell’attore principale non deve fondarsi sugli elementi comuni. Nel caso in cui si verificasse questa seconda ipotesi, saremmo in presenza di un litisconsorzio necessario.
Ai sensi dell’art. 14 possono intervenire:
- I destinatari dell’atto impugnato;
- Le parti del rapporto controverso;
5. Conclusioni
Prima di procedere all’impugnazione di un atto impositivo, è bene conoscere anche i risvolti processuali che la stessa impugnazione implica.
Il rischio derivante dalla mancata conoscenza delle regole processuali è quello di poter determinare una invalidità dello stesso procedimento.
Infatti in alcuni casi è necessario che il processo si instauri in regime di contraddittorio con più soggetti e laddove non sia rispettata questa garanzia, può prodursene la nullità.
Il contraddittorio deve essere sempre garantito quando vi siano in gioco interessi di più soggetti, che certamente verranno coinvolti con l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del ricorrente principale.
Ad ogni modo quando dei propri interessi siano coinvolti nel corso di un processo, è possibile intervenire nel giudizio già in corso per far valere le proprie ragioni.
E’ bene rivolgersi ad un professionista per avere tutte le informazioni necessarie, mirate alla propria specifica situazione al fine di far valere i propri interessi in giudizio, senza rischiare la produzione di invalidità processuali.
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