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La mediazione obbligatoria è il tentativo di risolvere amichevolmente una controversia prima di arrivare di fronte al giudice.
Rappresenta un istituto che è stato creato per snellire il lavoro dell’apparato giudiziario, inviando solamente quelle controversie completamente prive di accordo e cercando di risolvere mediante negoziazione tutte le altre.
La mediazione obbligatoria è una scelta molto vantaggiosa anche per le parti coinvolte perché permette di raggiungere un accordo in un lasso di tempo minore e con un dispendio più esiguo di denaro.
Esistono dei casi in cui la mediazione obbligatoria è imprescindibile e altri, invece, dove la mediazione è solo facoltativa.
Laddove fossi interessato alla mediazione obbligatoria, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Cercheremo brevemente di esporti di cosa si tratta e quali sono le conseguenze in caso di mancata osservanza dell’obbligo.
1. Cos’è la mediazione obbligatoria?
La mediazione obbligatoria è una risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotta con il D.Lgs. n. 28/2010.
Le parti coinvolte in una lite possono attivare la procedura di negoziazione con la domanda di mediazione civile obbligatoria o facoltativa, prima che la causa arrivi davanti al Tribunale Civile.
Come abbiamo accennato, esistono due tipi di mediazione.
La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità in giudizio, ossia è obbligatoria per determinate materie. Se non viene aperta, non è possibile nemmeno portare la causa davanti al giudice. Prima è necessario cercare di risolvere la controversia con la negoziazione.
Nel caso della mediazione facoltativa, invece, sono le parti a decidere quando risolvere la controversia con la negoziazione oppure direttamente in giudizio.
La mediazione civile e commerciale è un’operazione che ha come scopo quello di dirimere una controversia civile o commerciale. Questa è un’attività che è generalmente svolta da un terzo imparziale, che assiste i litiganti, che siano due o più di due soggetti. In tal modo, si cerca di ottenere un accordo amichevole per la composizione delle controversie.
Come abbiamo evidenziato, talora il ricorso a questo strumento è rimesso al libero apprezzamento delle parti. Tuttavia, talora la legge stessa impone il ricorso alla mediazione. Questo caso ricorre nelle controversie concernenti le materie elencate all’art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 28 del 2010, oggi confluite nel co. 1-bis a seguito della riforma del 2013.
In tali ipotesi si parla di mediazione c.d. obbligatoria.
Quindi, la legge prevede espressamente la natura obbligatoria, proprio per tale ragione si parla di mediazione obbligatoria ex lege. Tale obbligatorietà si desume da uno specifico effetto. In particolare, laddove la controversia sia oggetto di azione giudiziaria, senza che sia in primo luogo esercitata la mediazione, essa sarà dichiarata improcedibile. Dunque, l’esercizio della mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Proprio per tale ragione si parla di mediazione obbligatoria ante causam.
Dunque, per le controversie nelle materie assoggettate alla mediazione obbligatoria, si deve tentare la strada della composizione amichevole, tramite la mediazione.
1.1. Quando la mediazione è obbligatoria?
L’art. 5 del Decreto Legislativo sopra citato indica quali sono i casi specifici nei quali la mediazione è da considerarsi obbligatoria.
Il fatto che le parti debbano essere assistite da un avvocato durante la negoziazione è dibattuto. Per la Corte di Giustizia Europea questo non è necessario, mentre per la giurisprudenza italiana sì.
Ecco quali ambiti rientrano nella mediazione obbligatoria:
- Diritti reali come proprietà, usufrutto, ecc.
- Successioni ereditarie
- Divisioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Condominio
- Affitto aziendale
- Contratti assicurativi, finanziari e bancari
- Risarcimento danni derivanti da responsabilità medica e diffamazione con mezzo pubblicitario
In questi casi, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità in giudizio. Tuttavia, esistono tanti altri casi nei quali la mediazione diventa facoltativa e, quindi, a discrezione delle parti. Scopriamo quando questo avviene.
2. Modifiche apportate dalla riforma del 2013
La riforma del 2013 ha escluso alcune fattispecie dal novero delle materie che rientravano nell’ambito della mediazione obbligatoria. In particolare, sono state escluse dall’elenco in questione le controversie concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. Queste erano ipotesi originariamente previste dalla novella del 2010 tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria.
La riforma ha inoltre aggiunto alcune fattispecie. Inoltre, ha escluso dall’elenco delle controversie che presuppongono la mediazione obbligatoria quelle in materie di danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. Queste controversie, invero, erano espressamente previste dalla disciplina del 2010.
Inoltre, ha riformato anche la disciplina della controversie sanitarie. Infatti, già la riforma del 2010 aveva previsto l’obbligo di mediazione per le ipotesi di responsabilità medica. Ad oggi anche le fattispecie di responsabilità sanitaria, sono comprese nell’elenco delle controversie che presuppongono la mediazione obbligatoria. Invero, la stessa disciplina della responsabilità sanitaria è stata di recente toccata dal legislatore. Con la Legge n. 24/2017, infatti, è stata riformata la disciplina prevedendo un tentativo:
- obbligatorio di conciliazione;
- l’esperimento del procedimento di mediazione, che in teoria non è più obbligatorio, in quanto la condizione di procedibilità può essere integrata dall’esercizio della procedura di cui all’art. 696 bis c.p.c., in base a quanto disposto dalla riforma del 2017.
3. Covid e mediazione obbligatoria
Particolarmente interessante, è poi la questione concernente gli effetti degli interventi di emergenza, durante la pandemia da Covid-19, sulla disciplina della mediazione obbligatoria. Infatti, il legislatore in tal momento storico ha ritenuto necessario introdurre una nuova fattispecie di mediazione obbligatoria.
In particolare, ricordiamo a tal proposito l’art. 3 del D.L. n. 23 febbraio 2020, n.6. Tramite il provvedimento in questione, che disciplinava le misure di contenimento, è stato previsto al comma 6.bis che il rispetto delle misure è valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità, ex art- 1218 e 1223 c.c., del debitore. Non troveranno applicazioni anche eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o inadempimenti.
Con la successiva Legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 del D.L. n. 39 aprile 2020, è stato poi aggiunto all’art. 3 su menzionato il comma 6ter, che recita: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis , il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
4. Disciplina della mediazione obbligatoria
E’ possibile individuare la disciplina della mediazione obbligatoria all’art. 5, commi 1-bis e 2-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010. In particolare, il comma 1-bis, come riformato nel 2013 , prevede che coloro i quali abbiano intenzione di esercitare un’azione giudiziaria concernente controversie vertenti in materia, che abbiamo poc’anzi richiamato: “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Laddove, poi non si raggiunga l’accordo, anche alla prima riunione innanzi al mediatore, è possibile ritenere che sia stata integrata la condizione di procedibilità, come disposto dal comma 2bis.
Se non è esperita la mediazione, il convenuto è chiamato a far valere l’improcedibilità a pena di decadenza entro la prima udienza. Similmente, il giudice della controversia potrà rilevare d’ufficio il difetto della condizione, sempre entro lo stesso termine.
La mediazione presuppone, poi l’assistenza obbligatoria dell’avvocato. Ciò implica che l’eventuale accordo conciliativo debba esser sottoscritto sia dalla parti che dagli avvocati. Questo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 1. Infatti, la disposizione prevede che: “gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”.
L’avvocato, inoltre, in queste materie è tenuto ad adempiere all’obbligo di informativa al cliente, come previsto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 2010. Dunque, l’avvocato al momento dell’attribuzione della procura, è tenuto a dare l’informazione sulla possibilità di avvalersi della procedura di mediazione e le relative agevolazioni fiscali. Egli quindi procede ad informare l’assistito delle ipotesi in cui l’esercizio della mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il giudice deve poi rilevare per lo meno che il procedimento di mediazione sia iniziato, anche se non si è concluso. In tal caso fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi, come previsto dall’art. 6. Allo stesso modo deve procedere nel caso in cui la mediazione non sia stata esperita, attribuendo un termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda di accesso alla procedura di mediazione.
4.1. Il procedimento della mediazione obbligatoria
Per avviare il procedimento formale, è necessario depositare la domanda di mediazione obbligatoria con istanza presso l’organismo competente.
Dopo aver svolto questo adempimento formale, la discussione può avvenire sia presso un ente pubblico che privato erogante servizio di mediazione ed iscritto al registro del Ministero della Giustizia.
La parte che intende avviare la procedura di mediazione obbligatoria deve procedere al primo contatto con l’organismo competente del luogo in cui si trova il giudice competente per territorio. Va sottolineato il fatto che in un territorio possono essere presenti anche diversi organismi di mediazione. Dopo averlo individuato, deve fissare un appuntamento tra mediatore e parti in causa entro 30 giorni dal deposito della domanda.
Dopo questo primo incontro, la procedura può prendere due strade. O le parti si trovano d’accordo e decidono di concludere la mediazione, oppure portano la causa in giudizio davanti al giudice.
Sia che la mediazione vada a buon fine sia nel caso opposto, alla fine della negoziazione il mediatore deve redigere il verbale di mediazione che ha valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata o l’esecuzione di obblighi e che attesta quanto è stato concordato dalle parti.
Tutto questo procedimento si svolge in assoluta riservatezza.
La mediazione obbligatoria viene preferita dalle parti perché il procedimento può durare al massimo 3 mesi, i quali decorrono dalla data di deposito della domanda.
4.2. Svolgimento della mediazione
La mediazione consente di garantire il diritto alla riservatezza delle parti. Le formalità sono espletate presso l’organismo di mediazione scelto dalle parti. Il luogo è indicato dallo stesso regolamento di procedura dell’organismo.
Il primo incontro è volto a svolgere diverse funzioni. In primo luogo, consente al mediatore di chiarire la funzione della mediazione e le modalità con cui essa si svolge.
Inoltre, vi è un invito verso le parti e i loro avvocati a manifestare la propria volontà circa la possibilità di avviare il procedimento in esame.
Se le parti e i loro rappresentante manifestano la volontà di avviare il procedimento. Questo potrà consistere in una serie di incontri.
In caso, invece, di dichiarazione di senso negativo è redatto il verbale di mancata prosecuzione.
4.3. L’accordo finale
Laddove la procedura di mediazione prosegua, questa potrà condurre sia ad un esito positivo che negativo.
Nel primo caso, si giunge ad una composizione della controversia. Il mediatore redige processo verbale, a cui allega l’accordo. Deve essere sottoscritto anche dalle parti, in modo tale da attestare la conformità alla normativa vigente.
Mentre, in caso di esito negativo, è redatto un verbale di fallita mediazione. Questo può essere impiegato nel successivo giudizio. E’ possibile poi che il mediatore formuli di propria iniziativa o obbligatoriamente una proposta di mediazione. Tale proposta può essere presentata anche su richiesta delle parti.
L’accordo raggiunto, come evidenziato, deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Esso è titolo esecutivo per l’azione esecutiva.
4.4. La mancata partecipazione alla mediazione
Il legislatore si è anche occupato di disciplinare l’ipotesi in cui la parte non partecipi alla mediazione. In questo caso dispone l’art. 8 ,comma – bis, che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, è possibile trarre degli argomenti di prova da esperire nel successivo giudizio, come disposto dall’art. 116 c.p.c..
Al comma 2, infatti, la disposizione prevede che “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
Il giudice può anche provvedere a condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma equivalente all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Tale somma è versata nelle ipotesi dell’art. 5, all’entrata del bilancio dello Stato.
5. Le agevolazioni fiscali connesse alla mediazione
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, sono previste alcune disposizioni in tema di agevolazioni fiscali. Infatti, nel momento in cui si ricorre alla mediazione obbligatoria è possibile ottenere una serie di vantaggi.
In particolare, non è previsto il versamento dell’imposta di registro in caso sia redatto verbale di accordo conciliativo. Tale esonero vale per le controversie fino a 50 mila euro. Laddove, invece, ecceda predetta soglia, l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Inoltre, gli atti del procedimento sono esenti da bolli ed imposte. Sono, però, fatti salvi i costi previsti per l’organismo, la cui attivazione comporta il versamento di una somma forfettaria, oltre l’IVA.
Mentre, i costi per la prosecuzione variano in relazione ai diritti controversi.
6. Le spese nel procedimento di mediazione
In base all’avvocato a cui si decide di rivolgersi, i costi della mediazione subiscono dei cambiamenti.
In generale, la spesa per l’avvio della procedura è fissata a 40 euro per ogni parte. La tariffa varia in base allo scaglione relativo al valore della lite, rientrante in una tabella stabilita direttamente dal Ministero.
La mediazione civile è gratuita per tutti coloro che hanno un reddito basso, rientranti anch’essi all’interno del patrocinio gratuito, se la mediazione viene disposta dal giudice.
Anche per la mediazione è prevista la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello stato. In questo caso, le parti non dovranno alcun che all’organismo di mediazione. La disciplina sul punto prevede che la parte sia tenuta a depositare presso l’organismo un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La sottoscrizione dell’atto può essere autenticata dal medesimo mediatore. L’organismo può anche richiedere a pena si inammissibilità anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità della dichiarazione effettuata.
Ovviamente, laddove non si raggiunga l’accordo alla prima riunione, all’organismo di mediazione non è dovuto nulla. Possono essere previste anche delle riduzioni dei costi per la mediazione.
7. Quando la mediazione è facoltativa?
Per quanto riguarda la mediazione facoltativa, essendo una scelta arbitraria, non abbiamo a disposizione una lista di casi nei quali deve essere scelta.
Recentemente, le parti tendono sempre di più a ricorrere alla mediazione civile perché gli consente di risparmiare tempo e denaro, non dovendo sopportare le spese del giudizio.
L’unico vincolo posto sulla mediazione facoltativa è il fatto che non deve vertere su diritti indisponibili.
8. Il ruolo del mediatore
Il procedimento che caratterizza la mediazione, obbligatoria o facoltativa che sia, richiede l’intervento dell’organismo di mediazione per far sì che la negoziazione si svolga correttamente.
Il mediatore può essere scelto dalle parti, se si trovano in comune accordo. In ogni caso, anche per lui vale il criterio della competenza territoriale.
Fai attenzione, però! Anche se il mediatore viene selezionato secondo lo stesso principio con il quale viene scelto il giudice, il mediatore non è un giudice.
Si tratta di un soggetto scelto per valutare quale siano gli interessi in ballo delle parti e far sì che arrivino ad un accordo soddisfacente per entrambe.
Tuttavia, il mediatore non è una persona qualunque. Deve essere iscritto in un apposito registro e avere un diploma di laurea universitario triennale oppure essere iscritto ad un Ordine professionale ed aver svolto almeno 50 ore di formazione per mediatori civili.
Queste sono le caratteristiche principali, unite ad altre più generali come il fatto di non aver avuto condanne, non aver ricevuto sanzioni disciplinari, non essere stato interdetto dai pubblici uffici e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
9. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla mediazione obbligatoria è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di Proteggere e Difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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