Messa in mora del debitore

Cosa intendiamo per messa in mora? Quando possiamo considerare un debitore moroso? Qual è la differenza con la diffida ad adempiere? Alla messa in mora ci si può opporre?

Queste e molte altre sono le questioni che ricalcano l’argomento in esame.

Un argomento al quale il legislatore ha dedicato diverse norme del Codice Civile, al fine di rendere l’istituto il più fruibile possibile.

Per avere un’adeguata contezza della materia occorre addentrarsi in essa partendo dal concetto stesso di morosità, come andremo a vedere, per poi chiarire le ulteriori questioni.

Cosa intendiamo per morosità?

Prima di tutto dobbiamo rispondere al presente quesito.

Al riguardo, molto semplicemente, per morosità si intende il ritardo nel pagamento di un debito

Essa può intendersi quale condizione in cui verte colui che, nell’ambito di un rapporto contrattuale, appare in uno stato di inadempienza. 

Quando il debitore può considerarsi moroso?

Partendo dalla definizione di morosità sopra delineata, possiamo asserire che può considerarsi moroso qualunque soggetto che versa in uno stato di inadempienza totale o parziale.

Al riguardo, un esempio che possiamo fare fin da ora è nell’ipotesi di un contratto di locazione.

In un rapporto di locazione è frequente che l’inquilino, locatario, ritardi nei pagamenti.

Nel caso di un suo inadempimento, lo stesso potrà qualificarsi moroso, dando il via, eventualmente, alla procedura di sfratto.

Quali sono i suoi profili di responsabilità?

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1218 del Codice Civile, per quanto attiene ai profili di responsabilità del soggetto inadempiente, possiamo agilmente dire che questi può essere chiamato a un risarcimento del danno.

Precisamente, la citata norma dispone che il debitore, ove esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto a un risarcimento del danno.

Salvo non dimostri che l’inadempimento derivi da un’impossibilità ad esso non imputabile.

Stiamo parlando, quindi, di una responsabilità di natura contrattuale, la quale presuppone un negozio stipulato tra le parti con successivo stato di inadempimento del debitore.

Al riguardo, come precedentemente introdotto, l’inadempimento può essere totale o parziale e può riguardare i diversi profili contrattuali, dalle specifiche prestazioni all’oggetto del contratto, alle modalità di adempimento o i termini, passando per la buona fede e la diligenza.

Detto ciò, è bene precisare che l’art. 1218 c.c. si pone quale norma cardine dell’intera sfera della responsabilità contrattuale, contrapponendosi alla responsabilità extracontrattuale (di cui all’art. 2034 c.c.).

Essa è chiamata a prevedere quando le conseguenze del mancato adempimento debbano essere sopportate dal debitore, escludendo le ipotesi di impossibilità oggettiva o soggettiva.

La messa in mora che cos’è?

A questo punto possiamo soffermarci sulla messa in mora, ossia quella intimazione formale prevista dagli articoli 1219-1223 del Codice Civile.

Precisamente si tratta di una procedura formale con la quale è possibile intimare per iscritto, ufficialmente, il soggetto inadempiente, al fine di un corretto adempimento.

Molto importante, dobbiamo sempre tenere a mente che per inadempiente è da intendersi la controparte con la quale è stato stipulato specifico contratto e che, allo stato dei fatti, non ottempera ai propri oneri.

Per tale motivo, ove le modalità informali non dovessero sortire i giusti effetti, è possibile che il creditore agisca con la messa in mora.

Quali sono i presupposti per la messa in mora? Quando non è necessaria?

Per quanto attiene ai presupposti dell’istituto, conviene esaminare l’art. 1219 c.c., al cui interno possiamo trovare una risposta al presente quesito.

Al riguardo, ai sensi della citata norma, il debitore è costituito in mora, tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto, quando sussista uno dei seguenti presupposti:

  • ritardo nell’adempimento;
  • imputabilità al debitore.

Ciò posto, la stessa norma chiarisce che la costituzione in mora non appare necessaria quando:

  • il debito deriva da fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
  • è scaduto il termine (se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore).

Qual è la sua natura?

A questo punto possiamo soffermarci, brevemente, sulla sua ratio e natura giuridica.

La messa in mora, per mezzo della produzione dei propri effetti, si presenta quale rimedio a tutti quei casi in cui il creditore appare minato dall’inadempimento del debitore.

Uno dei presupposti affinché la stessa possa configurarsi è, infatti, il ritardo del debitore nell’adempiere alla propria prestazione.

Ritardo che, proprio grazie all’istituto in esame, determina una conseguenza negativa in capo all’inadempiente, in favore del creditore.

Chiarito ciò, dobbiamo sempre tenere a mente che la mora non esonera in alcun modo il debitore dal proprio obbligo di adempiere alla prestazione contratta, la quale dovrà comunque essere espletata

Gli effetti della messa in mora

Abbiamo detto che messa in mora, grazie a propri effetti, permette di tutelare il creditore davanti alla controparte inadempiente.

Occorre allora vedere quali sono gli effetti derivanti dall’applicazione del predetto istituto.

Al riguardo, schematizzandoli come segue, possiamo dire che la messa in mora produce diversi e ben specifici effetti:

  • con essa il debitore è chiamato a un risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento;
  • nel caso di un’obbligazione pecuniaria, dal giorno della messa in mora, sono dovuti gli interessi legali, o di mora;
  • per mezzo della messa in mora, inoltre, viene a interrompersi la prescrizione;
  • in capo al debitore continua a rimanere in essere l’onere contrattuale dal quale deriva la prestazione oggetto di inadempimento.

Come si applica la messa in mora del debitore?

Compreso l’istituto e la sua natura, possiamo soffermarci su un ulteriore quesito, probabilmente il più importante se ti trovi in una posizione di credito, ossia: come applico la messa in mora?

Questa deve essere redatta in forma scritta e deve contenere una serie di elementi attinenti al titolo di credito vantato, l’adempimento richiesto nonché il termine di adempimento.

Precisamente possiamo schematizzare il tutto come segue, prevedendo, all’interno del documento, le seguenti informazioni:

  • specifica indicazione e descrizione della fonte del titolo su cui si vuole costituire la messa in mora;
  • oggetto dell’adempimento che si vuole richiedere al debitore, con chiaro richiamo delle norme di cui agli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile ai fini della formale costituzione in mora;
  • definizione del termine entro cui espletare la prestazione.

Come viene notificato al debitore? 

Una volta redatto il documento di costituzione in mora è necessario recapitarlo al destinatario per mezzo di PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno.

Questo adempimento formale appare necessario al fine di avere contezza della ricezione dell’atto.

Al riguardo, infatti, bisogna sempre tenere bene a mente che la messa in mora si presenta quale atto recettizio i cui effetti vengono a prodursi solamente nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza (quindi solamente dopo la sua ricezione).

Detto ciò, solitamente l’atto deve essere notificato all’indirizzo di residenza del debitore.

Nell’eventualità in cui non vi fosse conoscenza dell’indirizzo sarà possibile richiedere un certificato di residenza davanti agli organi competenti.

Al riguardo, ove il debitore fosse una società, l’atto dovrà essere notificato presso la sua sede legale che, nel caso di indisponibilità, potrà essere agilmente acquisita per mezzo di una visura camerale aggiornata.

Differenze con la diffida ad adempiere?

Altra questione su cui doverci soffermare è, senza dubbio, la distinzione tra la messa in mora e la diffida ad adempiere, essendo quest’ultimo un istituto molto simile.

Al riguardo, molto brevemente, come intuibile dal termine stesso, quando parliamo di diffida ad adempiere intendiamo quell’atto con il quale il soggetto creditore intima il debitore all’adempimento della propria obbligazione entro un termine stabilito.

Ciò che la differenza dalla messa in mora è, sotto alcuni aspetti, nel fine ultimo.

Precisamente, con l’atto di messa in mora, il creditore agisce sapendo che in caso di inadempimento, una volta decorso il termine prestabilito, si potrà ricorrere in via giudiziale al fine di veder tutelati i propri interessi.

Con la diffida ad adempiere, invece, il creditore ha interesse, in caso di reiterato inadempimento, allo scioglimento del contratto.

Precisamente è plausibile che con il predetto atto, il creditore richieda la prestazione della controparte entro un termine ultimo decorso il quale il contratto si risolverà.

Trattasi dunque di una ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore, dal quale può derivare l’eventuale risarcimento del danno.

Ciò implica che, a differenza della diffida ad adempiere, con la messa in mora, tendenzialmente, il creditore mantiene comunque un interesse nel tenere vivo il contratto, cercando però un ristoro nell’inadempienza della controparte.

È possibile opporsi alla costituzione in mora?

Giungiamo così all’ultima questione che attiene alla materia, ossia se è possibile un’opposizione alla costituzione in mora.

Al riguardo, che tu sia in una posizione di credito o di debito, possiamo dire fin da ora che la difesa alla messa in mora è ammissibile, purché vengano ben delineati e argomentati i motivi di censura o, per meglio dire, di contestazione.

Precisamente sarà ipotizzabile una contestazione dell’esistenza del debito ove quest’ultimo non sussista, oppure alla stessa entità del debito nel caso in cui l’importo appaia errato (immaginiamo ad esempio il caso di un’errata fattura).

Un’altra ipotesi di contestazione potrebbe riguardare anche i termini di prescrizione. Immaginiamo il caso in cui il creditore non agisca per un arco di tempo superiore a 10 anni, tale da far cadere in prescrizione il proprio diritto e, contestualmente, liberare il debitore dalla propria obbligazione.

Un’ultima ipotesi può riguardare anche le contestazioni per compensazione, derivanti dalla presenza di debiti e crediti tra loro compensabili, per cui la risoluzione della controversia potrebbe agilmente risolversi andando a detrarre da un credito gli importi dell’adiacente debito.

In conclusione, la messa in mora è quell’istituto mediante il quale un creditore può richiedere, entro un termine specifico, l’adempimento della prestazione del debitore.

Decorso il quale, oltre a iniziare a maturare gli interessi legali, si potrà procedere con una tutela in sede giudiziale.

Detto ciò, nel caso in cui avessi necessità di ulteriori approfondimenti, ti consiglio di approfondire i diversi aspetti insieme ad un professionista, con il quale puoi avere un contatto senza impegno attraverso il Modulo che trovi in questa pagina.

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