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Negli ultimi anni si è registrata un’incidenza sempre maggiore della scelta di metodi stragiudiziali di composizione delle crisi. Sono molte di più le persone che cercano vie consensuali per risolvere le liti senza dover arrivare fin davanti al giudice.
All’interno di questi metodi di risoluzione troviamo anche la negoziazione assistita.
A seguito delle molteplici crisi attraversate nel recente periodo dal Paese, il legislatore ha avuto l’esigenza di modificare le procedure per la composizione della crisi di impresa. Il principale obiettivo è stato quello di contenere il ricorso alle procedure concorsuali tradizionali, che possono comportare un eccessivo dispendio di risorse e non consentono la ripresa all’imprenditore.
Dunque, a tal fine nel luglio del 2022, è stato quindi pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. Codice della Crisi di impresa, il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. La disciplina in esame ha introdotto delle modifiche considerevoli modifiche al Codice della Crisi, prevedendo una nuova forma di negoziazione per consentire la risoluzione, quale la composizione negoziata della crisi.
In alcuni casi la negoziazione assistita è un passaggio obbligatorio, mentre in altri rappresenta una scelta delle parti.
Scopriamo meglio cosa intendiamo quando parliamo di negoziazione assistita, in quali casi è obbligatoria e qual è la procedura con la quale si instaura. Ma, soprattutto, vediamo come è possibile aderirvi. Dopodiché ci soffermeremo sulle novità normative introdotte dalla Riforma del Codice della Crisi di impresa.
Laddove fossi interessato ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente intendiamo descriverti brevemente gli strumenti che puoi adottare in caso tu voglia procedere alla composizione negoziata della crisi o all’adozione di altro metodo stragiudiziale di composizione.
1. Cos’è la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita è un istituto a cui si ricorre per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Quindi è un metodo che viene utilizzato per risolvere una crisi prima dell’intervento del giudice.
Ma nella pratica in cosa si sostanzia?
È una procedura consensuale caratterizzata dalla stipula di un contratto all’interno del quale le parti si impegnano a risolvere di comune accordo una controversia, facendosi assistere da avvocati professionisti.
L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nell’ordinamento dal D.L. n. 132/2014, che poi è stato convertito nella L. n. 162/2014, rubricato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
La negoziazione si è aggiunta ad altre procedure inserite all’interno dell’ordinamento per ridurre il numero dei contenziosi che arrivano fino in Tribunale. Il numero delle cause che vengono trascinate negli anni, a causa del carico di lavoro eccessivo per gli uffici, comporta un ritardo ormai insito all’interno di tutto il sistema giudiziario.
La negoziazione assistita si pone come obiettivo proprio quello di snellire la risoluzione della controversia qualora vi sia accordo tra le parti.
2. I principi che regolano la negoziazione assistita
Affinché la negoziazione possa avere luogo, non è necessario solamente il consenso delle parti, ma devono essere presenti altri elementi che rendano valido l’accordo.
Prima di tutto devono esservi buona fede e lealtà in capo ad entrambe. La negoziazione assistita ha lo scopo di giungere più velocemente ad una risoluzione nell’interesse delle parti, ma in questo non deve esservi mala fede da parte di una delle due. L’intento di avviare la procedura deve essere quello di risolvere la controversia in modo amichevole.
Questo principio è ineccepibile perché la negoziazione assistita si basa proprio su un accordo, definito convenzione di negoziazione, che analizzeremo a breve.
Dopodiché, deve essere rispettato il principio della segretezza. Questo aspetto è abbastanza intuitivo e sia le parti che gli avvocati delle stesse sono chiamati a mantenere il segreto sulle informazioni emerse in sede di accordo.
In particolare, queste informazioni non possono essere carpite in occasione della negoziazione assistita per poi essere riutilizzate in un eventuale giudizio successivo e nemmeno gli avvocati possono essere chiamati a deporre su quanto emerso in sede di negoziazione.
3. L’accordo o convenzione di negoziazione
Come abbiamo già accennato, l’accordo a cui si giunge in sede di negoziazione assistita prende il nome di convenzione di negoziazione e proprio qui vengono espressi i principi che abbiamo appena nominato.
Nel firmare la convenzione di negoziazione, le parti si assumono l’impegno di “cooperare in buona fede e lealtà”.
Ad assistere alla conclusione dell’accordo devono esservi anche uno o più avvocati delle parti regolarmente iscritti all’Albo.
Cosa contiene la convenzione di negoziazione?
Prima di tutto l’oggetto della controversia, quindi la spiegazione della situazione che ha portato alla negoziazione.
Oltre a questo, al suo interno deve essere riportato anche il termine per l’espletamento della procedura deciso di comune accordo dalle parti. Salvo casi eccezionali, questo accordo deve rientrare tra uno e tre mesi.
Per poter essere valida, la convenzione di negoziazione deve assumere la forma scritta e le firme devono essere apposte in presenza degli avvocati che attestino la loro veridicità.
4. La procedura e l’adesione alla negoziazione assistita
Ora che abbiamo analizzato i punti fondamentali dell’istituto, cerchiamo di capire come avviene nello specifico la procedura di negoziazione assistita.
A dare il via a tutta la procedura è l’avvocato di una delle due parti che deve far presente al proprio cliente se, nel caso specifico, la negoziazione è obbligatoria o facoltativa.
Nel caso in cui il cliente decida di avviare la pratica, l’avvocato si occupa di informare la controparte della volontà di avviare la procedura di negoziazione assistita chiarendo che verterà sul particolare oggetto della controversia.
L’altra parte ha 30 giorni a disposizione per accettare oppure rifiutare la negoziazione assistita. Dopodiché, subentrerà il giudice.
Se la controparte accetta l’invito ad aderire alla negoziazione assistita, inizia l’iter vero e proprio.
Il fatto che le parti abbiano in animo di chiarire amichevolmente la controversia non significa automaticamente che la negoziazione assistita debba concludersi con un esito positivo.
Può infatti terminare positivamente o negativamente e, in questo secondo caso, gli avvocati devono attestare il mancato accordo tra le parti circa la risoluzione della controversia.
Diversamente, se l’accordo si raggiunge, sia le parti che gli avvocati sottoscrivono l’accordo e questo atto costituisce titolo esecutivo.
Merita un accenno particolare alle modalità di adesione all’accordo. La controparte che riceve l’invito può:
- Accettare l’invito e aderire alla negoziazione assistita;
- Rifiutare e dare corso alla causa in tribunale;
- Non rispondere e, dopo il decorso di 30 giorni, potrà aprirsi la causa.
Ora vediamo quali sono i casi in cui vi si deve ricorrere obbligatoriamente e quelli dove sono le parti a scegliere.
5. Quando è obbligatoria?
In primis, la negoziazione assistita è obbligatoria per cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti che non siano eccedenti il valore di 50.000,00 euro. Inoltre, non devono rientrare nella casistica ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, che si occupa della mediazione civile.
In questi casi, la negoziazione è una vera e propria condizione di procedibilità.
Invece, per quanto riguarda le cause di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, se non vi sono figli è possibile (e non obbligatorio) ricorrere alla negoziazione assistita.
6. Riforma del Codice della Crisi di impresa
A seguito delle molteplici crisi attraversate nel recente periodo dal Paese, il legislatore ha avuto l’esigenza di modificare le procedure per la composizione della crisi di impresa. Il principale obiettivo è stato quello di contenere il ricorso alle procedure concorsuali tradizionali, che possono comportare un eccessivo dispendio di risorse e non consentono la ripresa all’imprenditore.
Dunque, l’intento generale prefissato è quello di consentire la ripresa dell’economia generale, soprattutto a seguito dell’emergenza pandemica determinata dal Covid-19. Le molteplici misure di contenimento del virus hanno infatti inciso negativamente sull’economia, comportando il fallimento di molteplici attività.
Dunque, a tal fine nel luglio del 2022, è stato quindi pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. Codice della Crisi di impresa, il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83. La disciplina in esame ha introdotto delle modifiche considerevoli modifiche al Codice della Crisi, prevedendo una nuova forma di negoziazione per consentire la risoluzione, quale la composizione negoziata della crisi.
Si consolida, quindi, il doppio regime che disciplina la materia. Ovviamente il legislatore ha lasciato in vigore il precedente regime sulla Legge fallimentare. Dunque alle procedure già esistenti si aggiunge il nuovo sistema della composizione, a cui può far ricorso l’imprenditore debitore, a partire dal 15 luglio 2022.
Mediante la figura dell’esperto negoziatore, il quale provvede a porre in essere le trattative con i creditori dell’impresa. Tale attività è finalizzata a concludere un accordo, con il quale si prevede un piano di risanamento, che si realizza con la conclusione di negozi e accordi tra le parti.
6.1. La composizione negoziata della crisi di impresa: interessanti novità
Una delle principali novità che caratterizza la procedura di composizione negoziata della crisi, è l’accesso alla composizione negoziata. Infatti, il legislatore ha previsto un meccanismo quasi completamente informatizzato, sia per la presentazione dell’istanza che per tutte le procedure propedeutiche a tale istanza.
E’ stata introdotto a tal fine una piattaforma unica nazionale, attiva dal 15 novembre 2021, accessibile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di commercio ove l’impresa ha la propria sede legale. La piattaforma contiene:
- un test pratico, utilizzabile in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto- diagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento;
- una check-list, per consentire all’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto di effettuare l’analisi di coerenza del piano presentato dall’imprenditore.
L’esperto negoziatore è una delle novità rilevanti introdotte con la riforma in esame. Egli è la figura preposta a dirigere e condurre la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
La composizione è intesa come meccanismo di soluzione della crisi, consente di prevenire il definitivo dissesto dell’impresa stessa. In tal modo, si conterranno le conseguenze economiche e finanziare della crisi in esame, mediante un meccanismo di risoluzione stragiudiziale.
Esso è stato introdotto con il D.L. 118 del 2021, sulla base della Direttiva 1023 del 2019. Una delle novità significativa previste dalla direttiva, attuata dalla riforma, è proprio la previsione di un sistema di allerta precoce della crisi. Tale strumento è volto a consentire all’imprenditore di intervenire appena siano evidenti gli indici della crisi di impresa.
La presenza di professionisti di supporto e servizi di consulenza pubblici e privati rende molto più agevole la consultazione con i creditori.
6.2. Imprenditori che possono accedere alla composizione
Una delle novità maggiormente significative della riforma in esame, è l’ampliamento della platea di imprenditori che possono accede alla negoziazione assistita. L’art. 2 del D.L. 118/2021, inoltre, individua una serie di strumenti che possono essere adottati dalle imprese.Tuttavia, la principale novità attiene alla circostanza che tale sistema può essere adottato sia dagli imprenditori commerciali che agricoli.
Rientrano nella categoria degli imprenditori commerciali:
- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Si qualifica alla stregua di l’imprenditore agricolo, colui che ai sensi dell’art. 2135 c.c., svolge una delle seguenti attività imprenditoriali:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse alle precedenti.
6.3. Quando e come accedere alla procedura
La disciplina normativa ha previsto la possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi di impresa quando si realizza la condizione dello squilibrio economico e finanziario.
Tale stato di salute dell’impresa è valutato secondo il test che è disponibile sulla piattaforma online, e che abbiamo citato nei paragrafi precedenti. Tramite predetta attività si effettua una preliminare verifica della possibilità di risanamento. Ovviamente si terrò conto principalmente dell’entità del passivo che si intende ristrutturare. Inoltre, si considereranno anche i flussi finanziari che possono esser impiegati in tale attività.
Ovviamente, la domanda sarà presentata all’esito di predetto test, laddove vi siano margini di risanamento. Si procede dunque, a presentare istanza sempre mediante modalità telematiche, indicando la relativa documentazione. Si accede sempre al portale del Ministero della Giustizia a tal fine. Si ricorda inoltre che è necessario esser in possesso di Spid e firma digitale.
Tale operazione può esser completata dallo stesso imprenditore o dal suo legale rappresentante.
Dopodiché si procede all’attività di composizione negoziata che presuppone la partecipazione di un esperto.
6.4. L’esperto nella composizione negoziata
Come più volte palesato, una delle figure fondamentali della composizione negoziata della crisi di impresa è l’esperto. Questo sarà il professionista deputato a svolgere l’attività negoziata. Il ruolo comporta l’adempimento ad una molteplicità di attività e assolve a non poche funzioni. E’ principalmente una figura preposta alla tutela dell’imprenditore stesso, il quale non potrebbe esser in grado di svolgere la negoziazione da solo.
Dunque, è in primo luogo una figura deputata al supporto dell’imprenditore. Egli provvederà a gestire con professionalità e competenza la procedura di negoziazione con i creditori di impresa. Accompagnerà l’imprenditore in tutte le fasi della composizione negoziata. Interverrà ogniqualvolta si renda necessario, adottando misure di protezione del patrimonio, finalizzate a garantire la continuità aziendale.
6.6. La nomina dell’esperto
L’esperto deve esser scelto dalla Commissione istituita presso la Regione. Infatti si prevede all’art. 2 co. 6 del D.L: 118/2021, che tale commissione sia istituita per la durata di due anni. E’ in genere composta da tre membri, un:
- magistrato;
- membro nominato dal Presidente della Regione;
- membro nominato dal Prefetto.
La commissione provvederà a selezionare il soggetto in questione da un apposito elenco. Dunque, i professionista è tenuto ad iscriversi ad esso, se intende svolgere predetta attività. Tale elenco è gestito dalla CCIAA del capoluogo di Regione e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, i soggetti aventi le seguenti caratteristiche:
- gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro.
Questi devono aver provato di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
6.7. Negoziazione e conclusione delle trattative
L’esperto deve in primo luogo procedere all’ all’accettazione dell’incarico. Dopodiché, procede a raccogliere informazioni utili. A tal fine può convocare l’imprenditore al fine di raccogliere le informazioni essenziali e stabilire quali sono gli obiettivi da conseguire. Egli dispone anche una riunione a cui partecipano anche le altre parti, ossia i creditori di impresa.
Da tale operazione, invero, potrebbe derivare che non sussistono margini di risanamento dell’impresa. In tal caso, procederà a proporre istanza di archiviazione alla Commissione.
Tale incarico dell’esperto ha una durata predeterminata. Non può infatti superare i 180 giorni dall’accettazione, che in caso di sostituzione dell’esperto decorreranno dalla nuova accettazione.
Al termine della procedura, l’esperto deve redigere una relazione finale, in cui evidenzia le possibilità di risanamento e l’esito della negoziazione. A questo punto possono aprirsi due strade:
- le parti raggiungono un accordo nel termine di 180 giorni, per procedere alla ristrutturazione del debito. In questo caso seguiranno ulteriori accordi e contratti per attuare il piano di ristrutturazione, oppure sarà redatta una convenzione di moratoria, che dispone la dilazione delle scadenze dei pagamenti e la sospensione delle azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa:
- se invece le parti non giungono ad un accordo, si potrà accedere al concordato semplificato, come disciplinato dalla riforma, o ad una procedura concorsuale tradizionale.
L’accordo a cui le parti giungono può anche essere oggetto di omologazione ad opera del tribunale. Deve procedere l’imprenditore presentando istanza secondo le disposizione della Legge fallimentare di cui agli art. 182-bis, 182-septies e 182-novies. In caso di accordo, si ricorda che i crediti esistenti sono ridotto al 60%.
7. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione alla negoziazione e alla composizione della crisi di impresa è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
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