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Ti sei obbligato personalmente per un’obbligazione altrui e vuoi sapere se puoi far valere la nullità della fideiussione?
Sei, allora, nel posto giusto.
Ti spiegherò la disciplina di questo contratto di garanzia e quando si può far valere la nullità della fideiussione.
1. La fideiussione
L’art. 1396 del Codice Civile definisce fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.
Dunque, questa garanzia ha natura accessoria. L’obbligazione principale deve sussistere realmente e se questa non è valida, allora non lo sarà nemmeno la fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose.
Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, tra cui quella di prescrizione e di compensazione.
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, salvo beneficio di escussione. In questo caso il fideiussore convenuto dal creditore indicherà i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione.
Se più persone hanno prestato fideiussione in favore di un medesimo debitore a garanzia di un medesimo debito, ciascuna persona è obbligata per l’intero debito.
Nel caso in cui il fideiussore ha pagato il debito pur essendo scaduta l’obbligazione, è surrogato nei diritti del creditore ed ha azione di regresso nei confronti del debitore principale.
Se, poi, anche il debitore ha pagato il debito pur non essendo stato avvertito dal fideiussore circa l’avvenuto pagamento, non c’è azione di regresso.
Nel caso in cui il fideiussore non possa esperire azione di regresso né fare opposizione delle eccezioni, il fideiussore può agire con l’azione di ripetizione nei confronti del creditore.
Quindi, il fideiussore ha il preciso obbligo di avvertire il debitore della sua intenzione di pagare.
In questo modo il debitore potrà far presente al creditore le eccezioni che il fideiussore è legittimato a opporre.
Il fideiussore può evitare i rischi derivanti dal dover agire in regresso agendo preventivamente nei confronti del debitore.
1.1. Rilievo del fideiussore
Il rilievo del fideiussore, però, è possibile solo in determinati casi.
- Il fideiussore è convenuto in giudizio per il pagamento.
- Il debitore è divenuto insolvente.
- Il debitore si è obbligato a liberare il fideiussore entro un tempo determinato.
- Il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine.
- Sono decorsi 5 anni e l’obbligazione non ha un termine.
1.2. Estinzione della fideiussione
Oltre che in caso di estinzione dell’obbligazione principale, la fideiussione si estingue per recesso del fideiussore.
Per fatto del creditore, si estingue quando non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, pegno, ipoteche e privilegi del creditore.
Il fatto del creditore deve essere violativo di un dovere giuridico posto dalla legge o nascente da contatto.
Non costituisce causa di estinzione della fideiussione la morte del fideiussore.
A tutela della posizione del fideiussore il creditore ha l’onere di proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione le proprie istanze contro il debitore principale.
1.3. Fideiussione omnibus
Ad aver tipizzato la fideiussione omnibus è stata la pratica bancaria.
Infatti, spesso, le banche concedono un’apertura di credito più o meno ampia a un soggetto a condizione che tutte le obbligazioni che questi assumerà siano garantite mediante una fideiussione che non ha un oggetto propriamente determinato.
Ciò è possibile in virtù dell’art. 1322 del Codice Civile che disciplina l’autonomia contrattuale delle parti.
“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”.
Tale fideiussione sarebbe valida perché determinabile in base all’obbligazione assunta dal debitore di volta in volta.
Creditore è la banca che agisce sulla base di regole determinate che limitano ogni arbitrio e sono conoscibili e prevedibili da parte del fideiussore. Resta fermo l’obbligo di comportarsi secondo buona fede da parte della banca stessa.
La tutela per il fideiussore si rintraccia nell’art. 1938 del Codice Civile.
“La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.”
Infatti, essendo la fideiussione omnibus una fideiussione per un’obbligazione futura, si prevede la necessaria fissazione dell’importo massimo garantito oltre il quale il fideiussore, anche se omnibus, non risponde.
2. Nullità della fideiussione
Il caso più importante di nullità della fideiussione è senza dubbio quello della fideiussione redatta su modulo uniforme ABI.
Mi spiego meglio.
I fideiussori che hanno stipulato un contratto con clausole identiche al modulo predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) non rispondono con il loro patrimonio dei debiti del debitore garantito.
È quanto ribadito dalla Cassazione (Sent., 22-05-2019, n. 13846), che riprende il principio già affermato in una precedente sentenza (Cass. 29810/2017).
In base a tali principi, le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
L’art. 2 della L. 287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali.
Anche la Banca d’Italia aveva ripreso l’ABI, relativamente alle condizioni generali della fideiussione contratta a garanzia delle operazioni bancarie, con un’ istruttoria dalla quale emergeva che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la normativa sopra menzionata.
In sostanza, la Corte afferma che non rileva il comportamento dell’ABI, ma se l’Istituto di credito abbia sottoposto al ricorrente una fideiussione contenente quelle clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.
La suprema corte, dunque, ha stabilito l’automatica nullità dei contratti fideiussori redatti secondo il modello abi, senza che vi sia alcun bisogno, da parte del giudice di merito, di provvedere ad una valutazione in ordine all’illegittimità delle clausole fideiussorie.
Infatti, tale valutazione è già stata operata dalla Banca d’Italia con il provvedimento sopra menzionato.
3. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista per la nullità della fideiussione è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi e ponderare diverse opzioni per addivenire ad una scelta adeguata.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.