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La nullità della notifica è una forma di invalidità che si produce ogniqualvolta la notificazione non abbia portato a conoscenza del destinatario il documento o l’atto processuale. La funzione della notifica è quella di garantire alla parte la conoscenza degli atti, in modo tale da esercitare il proprio diritto di difesa, così come sancito dalla Costituzione all’art. 24.
Pertanto, eventuali vizi della stessa non possono esser che giustificativi di un rimedio severo quale la nullità. Laddove, infatti, siano compromessi diritti fondamentali della persona, il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio caratterizzato da una peculiare forza repressiva.
Il diritto di difesa ex art. 24, implica che il soggetto, contro il quale si agisca, sia messo in grado di conoscere integralmente l’atto notifico, in modo tale da predisporre la miglior difesa possibile. Ove la parte si veda depauperata di tale facoltà, la notificazione, in linea di principio, dovrà esser rinnovata, garantendo che conduca ad esito positivo.
1. Cos’è una notifica?
La notifica, o notificazione, è un istituto giuridico, con il quale si porta a conoscenza del destinatario un documento o un atto processuale. Se correttamente eseguita, essa fa sorgere una presunzione di conoscenza del documento suo oggetto, nonché del relativo contenuto.
La prova dell’avvenuta notificazione si ha mediante la c.d. relazione di notificazione o relata di notifica, cioè un ulteriore documento sottoscritto dal destinatario, che, appunto, accetta l’avvenuta consegna.
La notifica è disciplinata nel codice civile agli artt. 137 ss, i quali non prevedono un obbligo, ma un onere in capo a chiunque voglia procedere ad un’azione legale. Essa può essere eseguita dallo stesso rappresentante legale di una delle parti di una controversia, purché abilitato presso il proprio consiglio dell’ordine e in possesso di ogni altro requisito. In specie, questo deve essere appositamente autorizzato del consiglio stesso.
La notifica ad opera del legale è ammessa solo nell’ambito del procedimento civile, amministrativo e tributario, non anche penale. In quest’ultima ipotesi, è ammessa solo la notifica per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
2. Quali sono le modalità di notifica?
La notifica può essere effettuata seguendo quattro modalità.
La notifica in mani proprie è espressamente disciplinata all’art. 138 c.c.. In tal caso, l’ufficiale giudiziario procederà a consegnare in mano l’atto da notificare, al soggetto destinatario, indipendentemente dal luogo in cui si trovi, all’interno della propria circoscrizione. Questa tipologia di notificazione può avvenire anche in luogo pubblico o pubblica via, ove il destinatario si rifiuti ne si dà atto nella relata. La notifica in mani proprie è la modalità da prediligere, in quanto viene garantita inequivocabilmente la ricezione.
Ove non sia possibile applicare l’art. 138, si procederà invece alla notifica presso la residenza, dimora o domicilio. In questo secondo caso, l’ufficiale giudiziario deve recarsi presso il comune di residenza del destinatario, in specie presso l’abitazione, ufficio o altro luogo dove esercita industria o commercio. Ove non sia trovato in uno di questi luoghi, l’atto può essere notificato ad un familiare o altro soggetto addetto alla casa, ufficio o industria, purché maggiore di quattordici anni e non incapace. In subordine, qualora manchi taluno dei predetti soggetti, l’atto potrà esser consegnato al portiere o un vicino, il quale dovrà sottoscrivere una ricevuta. Questa sarà poi consegnata al destinatario effettivo. L’ufficiale, dopo di ciò, procederà a comunicare l’avvenuta notifica tramite raccomandata.
La notifica tramite posta elettronica certificata, metodo maggiormente diffuso, prevede il ricorso allo strumento telematico. La notifica si presume correttamente avvenuta quando il sistema informatico restituisce la ricevuta di avvenuta consegna.
Infine, ultimo strumento per procedere alla notificazione, è quello per pubblico proclamo ex art. 150 c.p.. Si ricorre a tale pratica solo ove le altre siano particolarmente difficili da realizzare, o comunque escluse. Tale notifica avviene mediante pubblicazione o sulla Gazzetta ufficiale o anche su un ordinario quotidiano.
3. Inesistenza e nullità della notifica
Un’importante distinzione attiene proprio a quella tra nullità e inesistenza della notifica, la cui rilevanza sembra, invero, determinante, infatti solo nel primo caso si potrà procedere alla convalida.
La giurisprudenza ha a lungo dibattuto sulla distinzione tra le due figure, solo in tempi recenti si è giunti ad una soluzione pacifica. Nel 2016, infatti, la Cassazione è intervenuta, individuando in modo chiaro e preciso la linea di confine tra queste due categorie. Si configura l’inesistenza della notifica , solo se vi è la mancanza materiale totale dell’atto. Presupposto indefettibile, affinché la notifica sia inesistente, è che venga realizzata in assenza di elementi costitutivi essenziali. Questi ultimi si sostanziano:
- nell’attività di trasmissione, che deve essere eseguita da un soggetto in possesso dei requisiti e qualità espressamente previsti dalla legge, al fine di esercitare predetta attività;
- nella fase di consegna, intesa in senso lato, ossia come esito positivo della notifica, qualunque esso sia in concreto, tra quelli possibili in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Sono esclusi i casi di restituzione al mittente, ove la notifica si reputa solo tentata.
Laddove difetti uno dei predetti requisiti strutturali, la giurisprudenza ha ritenuto non riconoscibile un atto di notificazione (Cassazione Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016).
La nullità della notifica non può esser assimilata ad una fattispecie meno grave dell’inesistenza, ma ha un carattere del tutto autonomo e ricorre se sussistono specifici vizi, elencati dal legislatore.
4. Nullità della notifica: quando è viziata?
Queste brevi digressione sulle modalità e sull’inesistenza, agevolmente fanno comprende come la nullità della notifica sia un’evenienza non del tutto inverosimile.
La nullità della notifica è disciplinata all’art. 160 c.p.c., che recita: “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.“.
I vizi che attengono alla nullità, come è evidente dalla norma, sono quindi riconducibili alle seguenti categorie:
- violazione delle disposizioni circa la persona alla quale la copia deve essere consegnata;
- incertezza assoluta sulla persona;
- incertezza assoluta sulla data.
La notificazione, come poc’anzi asserito, deve esser posta in essere nel rispetto di una serie di formalità prescritte dalla legge. Ove tali formalità non siano rispettate si può incorrere in un’ipotesi di nullità. Ad esempio è certamente nulla la notifica effettuata ad un soggetto incapace.
Caso peculiare, è la nullità della notifica a mezzo pec, che apparentemente sembra il metodo più efficace e sicuro tra quelli enunciati. In realtà sul punto la giurisprudenza ha ampiamente discusso, riducendo enormemente le ipotesi di invalidità, o comunque rendendole difficilmente configurabili. Infatti, come sostenuto dalla Cassazione, se il destinatario entra a conoscenza dell’atto, eventuali difetti di firma elettronica, o l’assenza di requisiti formali, sono sanati (Cass. Ord., sentenza 14 febbraio 2019, n. 4505).
In breve sintesi, si ha nullità della notifica ogniqualvolta vi siano vizi formali o il soggetto a cui è effettuata non è legittimato in base alle norme di legge. Consegue che sono vizi invalidanti sia la mancanza della relata di notifica, sia quando la consegna non è effettuata correttamente ai soggetti a ciò preposti, come un familiare che solo per caso si trovi presso l’abitazione del destinatario.
5. Come si fa valere la nullità della notifica?
Il destinatario, ove non sia giunto a conoscenza dell’atto notificatogli, per un eventuale vizio invalidante, è tenuto a far valer la nullità della notifica. La disciplina della rilevabilità è espressamente contenuta all’art. 157 c.p.c., che afferma: “Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso”
La rilevabilità della nullità, in base ad un’interpretazione letterale della norma, è sottoposta a due limiti, l’uno soggettivo, l’altro temporale.
La nullità, quindi, può esser fatta valere solo dal soggetto interessato, ossia il destinatario, il quale sarà il solo ad avere l’interesse richiesto dalla norma. Sono esclusi tutti i soggetti che non siano giuridicamente interessati o che abbiano concorso a causare la nullità. Questa seconda evenienza si realizza qualora la parte abbia posto in essere una condotta positiva, volta a realizzare le condizione prodromiche all’invalidità
La legge prevede come regime generale di rilevabilità tramite eccezione di parte. La nullità è rilevata, allora, tramite proposizione di un’apposita istanza, la quale può esser fatta valere con specifici limiti temporali. L’eccezione deve esser sollevata nel primo atto difensivo successivo alla conoscenza del atto oggetto di notifica. Tale limite temporale risponde ad esigenze di certezza, evitando che lo stato di precarietà dell’atto sia protratto a tempo indeterminato.
6. Cosa accade se non viene fatta valere la nullità?
Il mancato rispetto del termine, per proporre eccezione di nullità della notifica, non è giuridicamente irrilevante. Anzi, il legislatore, al fine di garantire il rispetto del suddetto termine, ha previsto la sanatoria dell’atto stesso. Invero tale forma di sanatoria è espressione del generale principio di raggiungimento dello scopo. La notifica, benché viziata, non ha precluso al destinatario il diritto di difesa, che è, comunque, entrato a conoscenza di quanto originariamente notificatogli.
E’, tuttavia, necessario rilevare che la sanatoria per difetto di tempestiva dell’eccezione si produce solo se la parte abbia avuto conoscenza effettiva dell’atto. Ove, invece, egli abbia avuto solo notizia dell’esistenza di un atto, ma non del suo contenuto concreto, non si potrà parlare di effetto sanante.
La sanatoria, infine, può dirsi prodotta solo se si estingue il diritto a far valere l’istanza, in capo a tutti i soggetti che potevano vantare predetta pretesa.
Come avrai notato, la procedura prevista per far valere la nullità della notifica è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
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