Obbligazioni solidali: quali sono?

Le obbligazioni solidali sono quelle obbligazioni che vedono coinvolti più debitori, tutti tenuti all’adempimento per l’intero o più creditori.

Ad ognuno di loro è riconosciuto il diritto di chiedere l’adempimento dell’intera prestazione (con conseguente liberazione del debitore che abbia adempiuto nei confronti di tutti i creditori).

Le obbligazioni solidali sono disciplinate a partire dall’art. 1292 del Codice Civile.

Nonostante generalmente l’obbligazione intercorra tra due soli soggetti, può accadere che i debitori o creditori siano più di uno.

In questo caso, le obbligazioni possono essere sia parziarie, sia solidali.

Se vuoi saperne di più sull’argomento e sulla loro disciplina, ti consiglio di andare avanti con la lettura di questo articolo.

Tratteremo infatti delle obbligazioni solidali nel loro profilo giuridico e normativo.

1. Obbligazioni solidali: la disciplina

Come accennato, occorre distinguere tra obbligazioni parziarie e solidali.

Abbiamo un’obbligazione parziaria se, in caso di più debitori, il creditore può pretendere da ogni debitore solo una quota del credito oppure, nel caso di più creditori, se ciascun creditore può pretendere solo il pagamento della sua quota.

Al contrario, invece, l’obbligazione è solidale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione. In questo modo ciascuno di essi è obbligato ad adempiere per la totalità (art. 1292 c.c.). In tal caso, l’adempimento di uno libera gli altri (solidarietà passiva).

È solidale l’obbligazione anche quando, in presenza di più creditori, ciascuno di essi ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva).

Possiamo dunque descrivere le obbligazioni solidali come caratterizzate dal particolare vincolo (solidarietà) che lega i soggetti rispettivamente sotto il profilo attivo (concreditori solidali), se ciascuno può pretendere dal debitore (o dai debitori) la prestazione nella sua integralità, o passivo (condebitori solidali), se ciascuno dei debitori è tenuto ad eseguire la prestazione sempre nella sua integralità.

Sono inoltre caratterizzate dalla circostanza che l’esecuzione da parte di un condebitore solidale o nei confronti di un concreditore solidale estingue l’obbligazione anche nei confronti degli altri soggetti.

1.1. Presunzione di solidarietà passiva

Molto interessante è la presunzione di solidarietà passiva. Nel caso in cui più soggetti siano obbligati verso un creditore essi sono tenuti al pagamento in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.).

Questa presunzione non si estende ai rapporti interni fra i condebitori solidali, nei quali spiega efficacia il principio della parziarietà dell’obbligazione.

In riferimento a ciò, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n.12366/1998) ha statuito che, nell’ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, secondo la responsabilità di ciascuno, soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza e soltanto nei limiti di tale eccedenza.

Naturalmente, è pacifico che la presunzione di solidarietà passiva rappresenti un indubbio vantaggio per il creditore che, normalmente, potrà scegliere di agire nei confronti del o dei soli debitori il cui patrimonio sia sufficiente a soddisfare il suo credito. Oltre a ciò se un condebitore è oppure diventa insolvente, di ciò non si farà carico il creditore ma gli altri condebitori.

Non è prevista alcuna presunzione di solidarietà attiva.

La solidarietà attiva non può essere ricavata neppure dall’attribuzione ad uno dei concreditori del potere di rappresentare gli altri (sentenza Cassazione n.103/1986).

1.2. Costituzione in mora

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri (art. 1308 c.c.); rimane però salvo quanto previsto in tema di prescrizione dall’art. 1310 c.c.

Uno dei debitori solidali non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori (art. 1297 c.c.).

Nella solidarietà attiva il debitore può scegliere di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (art. 1296 c.c.).

Come accennato, il nostro ordinamento non prevede alcuna presunzione di solidarietà attiva. Ne discende che la solidarietà attiva esiste quindi solo laddove pattuita.

Conferma di ciò la riceviamo dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 5316/1998), la quale ha affermato che la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento.

Non è sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni.

L’interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori. Appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri (art. 1308 c.c.).

1.3. Morte del debitore in solido

Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote (art. 1295 c.c.).

Quindi, alla morte del debitore in solido, il vincolo (in solido) fra i condebitori e gli eredi del condebitore defunto permane ma limitato, per quanto concerne i singoli eredi.

Ciascuno degli eredi rimane, quindi, obbligato solidalmente solo fino alla concorrenza della propria quota ereditaria, cosicché il creditore può richiedere a ciascuno degli eredi solo la parte proporzionale alla quota ereditaria (sentenza Cassazione n. 4155/1989).

Vigono regole particolari per la remissione, poiché la remissione a favore di uno dei condebitori in solido libera anche gli altri condebitori solidali (cd. remissione oggettiva) e tale si presume in assenza di contrarie indicazioni.

Ciò però non accade se il creditore si è riservato il suo diritto verso gli altri (cd. remissione soggettiva). In questa ipotesi il creditore può esigere dagli altri condebitori solidali il credito, detratta la parte del debitore cui ha rimesso il debito. Lo stesso valga per la rinunzia, poiché, in caso di rinunzia alla solidarietà, il creditore conserva l’azione in solido contro gli altri, anche per la quota del soggetto beneficiario della rinunzia alla solidarietà.

1.4. La compensazione

Con riferimento alla compensazione, ciascuno dei condebitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

Nei rapporti interni il titolare del diritto opposto in compensazione non è più soggetto a regresso. Egli può eccepire in compensazione il proprio diritto al creditore che gli richieda il pagamento e poi esercitare l’azione di regresso per la propria quota.

Ancora, il riconoscimento del debito, fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri. In questa ipotesi, quindi, la prescrizione si interrompe solo nei suoi confronti.

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. La novazione tra il creditore ed uno dei suoi debitori in solido libera gli altri debitori.

1.5. La prescrizione

Nelle obbligazioni solidali passive, gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei condebitori solidali hanno effetto riguardo agli altri debitori. La norma non si applica se è discussa la natura solidale dell’obbligazione e non vi sia stato riconoscimento o accertamento giudiziale della stessa.

La sospensione della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido non ha effetto riguardo agli altri.

Il debitore che è stato costretto a pagare ha diritto di regresso contro i condebitori solidali liberati in conseguenza della prescrizione.

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei condebitori non ha effetto riguardo agli altri. Il condebitore che abbia rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione.

Nelle obbligazioni solidali attive se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Il debitore può opporre in compensazione ad uno dei creditori in solido ciò che gli è dovuto da uno degli altri creditori, ma solo per la parte di questo, mentre può opporlo integralmente al concreditore che sia suo debitore (che subirà poi l’azione di regresso degli altri concreditori).

Nelle obbligazioni solidali attive, se il riconoscimento è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido giova agli altri e determina quindi l’interruzione della prescrizione nei confronti di tutti.

Gli atti con i quali uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore hanno effetto riguardo agli altri creditori. La sospensione nei confronti di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.

Quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e di condebitore solidale, l’obbligazione degli altri coobbligati si estingue per la parte di quel condebitore.

2. Obbligazioni solidali e azione giudiziaria

Il legislatore ha disciplinato le conseguenze che possono derivare dalla necessità di agire in giudizio per ottenere l’adempimento dell’obbligazione solidale, prendendo in considerazione due ipotesi.

 il caso in cui la sentenza venga pronunciata tra il creditore ed il condebitore solidale, quanto le ipotesi di sentenza pronunciata tra debitore e concreditore solidale.

La solidarietà implica conseguenze anche sulla fase di esercizio dell’azione da parte del creditore.

L’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario (ovvero non è prevista la necessaria partecipazione al giudizio anche degli altri condebitori).

A tal proposito si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza n. 3900/1994) che statuisce che è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Conseguentemente, nel caso di giudizio di impugnazione proposto da uno solo dei condebitori solidali, la sentenza passa in giudicato nei confronti del condebitore non impugnante”.

La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori (art. 1306 c.c.).

Gli altri debitori, però, possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore e salva l’eventuale esistenza nei confronti del coobbligato di un giudicato di contenuto contrario sul punto.

Per quanto attiene alla solidarietà attiva bisogna poi rammentare che ad uno dei creditori solidali il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori (art. 1297 c.c.).

La sentenza pronunziata tra il debitore ed uno dei creditori solidali non ha effetto contro gli altri creditori (art. 1306 c.c.). Gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

 3. Rapporti interni tra condebitori e concreditori

Il legislatore è intervenuto a disciplinare le modalità di regolazione dei rapporti tra i condebitori ed i concreditori.

Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che altrimenti risulti dal titolo e salvo che sia stata contratta nell’interesse di alcuno di essi (art. 1298 c.c.).

Il debitore solidale che ha pagato in modo valido ed efficace l’intero debito può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi. L’azione così esercitata è detta di regresso. Secondo la Corte di Cassazione “l’azione di regresso, ai sensi dell’art. 1299, comma 1, c.c., spetta al debitore che ha pagato l’intero debito od anche una parte di esso, purché superiore alla sua quota interna e soltanto per l’eccedenza” (sentenza Cassazione n.459/1984).

Se qualcuno dei condebitori è insolvente la perdita si ripartisce tra gli altri condebitori, compreso quello che ha effettuato il pagamento. La prova in sede giudiziale che il pagamento effettuato ecceda la quota di spettanza dovrà essere data dallo stesso debitore che ha pagato.

Si è affermato che i condebitori, nei cui confronti il debitore adempiente agisce, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti, essendo precedenti alla data dell’adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore nel momento dell’adempimento.

In virtù del principio di economia dei giudizi, è possibile accogliere contemporaneamente la domanda del creditore volta ad ottenere la condanna di un obbligato solidale e la domanda di regresso proposta da quest’ultimo verso un altro coobbligato.

La circostanza, quindi, che il coobbligato solidale convenuto in giudizio non abbia ancora eseguito il pagamento dovuto al creditore non esclude la proponibilità della domanda di regresso nei confronti degli altri coobbligati

Obbligazioni solidali: in conclusione

In sostanza, come avrai potuto notare, la disciplina delle obbligazioni solidali è decisamente complessa.

Proprio per questo motivo, al fine di ottenere una migliore e completa consulenza in materia, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.

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