Operazioni straordinarie: come funzionano?

Che cosa si intende per operazioni straordinarie e in che modo possono influire sulla vita della tua impresa? 

Quali aspetti è necessario considerare prima di ricorrere ad un’operazione straordinaria? 

Ogni tipo di società è chiamata a rispondere a diverse esigenze, ha una propria forma e delle specifiche regole da seguire. 

Per raggiungere un’ottimale pianificazioneprotezione del patrimonio sociale, è possibile modificare queste caratteristiche attraverso le c.d. operazioni straordinarie.  Queste in genere sono operazioni volontarie che consentono all’impresa di mutare i propri caratteri per il raggiungimento di differenti scopi, ma in alcuni casi circoscritti e in presenza di specifiche condizioni sono obbligatorie, volte alla garanzia del corretto funzionamento del mercato e alla tutela dei suoi partecipanti. 

E’ importante averne ben chiaro il funzionamento, sia per chi si trovi nelle condizioni previste dalla legge, sia per chi voglia modificare strategia imprenditoriale.

Infatti, se vuoi essere più competitivo, più inerente alle esigenze di mercato e della società o se hai bisogno di tutelare al meglio il patrimonio sociale, devi anzitutto capire se gli strumenti che hai a disposizione sono quelli adatti o se è conveniente ricorrere ad un’operazione straordinaria per ottenere un’efficiente pianificazione (e quindi protezione) del patrimonio. 

Che cosa si intende per operazioni straordinarie e in che modo possono influire sulla vita della tua impresa? 

1. Che cosa sono e come si classificano le operazioni straordinarie?

Come suggerisce il nome, per operazioni straordinarie si intende una serie eterogenea di attività che non si realizza periodicamente, che prescinde dalla gestione c.d. ordinaria della società ed è volta allo scopo di

• modificare la struttura o la forma giuridica dell’impresa; 

• trasferire la titolarità dell’azienda o il controllo dell’impresa;  

• liquidare l’azienda per poi estinguere l’impresa; 

La peculiarità di queste operazioni sta nella loro facile intercambiabilità in base allo scopo da raggiungere, tant’è che è fondamentale compiere una corretta analisi preliminare degli obiettivi che si vogliono perseguire, per individuare l’operazione straordinaria più efficiente. Infatti la fase più delicata e rilevante dell’intera operazione sta proprio nella disamina attenta della realtà aziendale e delle norme che disciplinano ogni operazione, per poter stimare i diversi effetti di ogni opzione alternativa.  

Se la capacità di modificare le proprie regole, e quindi le proprie caratteristiche, è una peculiarità apprezzabile in una società, poiché si presenta come strategica e volta all’efficienza, per compiere la scelta ottimale è necessario procedere con cautela e analizzare con attenzione le possibilità fornite dal legislatore, poiché ognuna di queste implica conseguenze diverse, sia a livello di mercato che in termini di governance. 

In base all’obiettivo che vuoi raggiungere e alle caratteristiche della tua impresa, potrai ricorrere a diverse tipologie di operazioni straordinarie che si distinguono tra quelle accessibili solo alle società e quelle accessibili a tutte le imprese. 

Vediamole insieme. 

2. Operazioni Straordinarie accessibili alle Società: 

2.1. Trasformazione 

Ha lo scopo di mutare la forma giuridica e la struttura sociale dell’impresa per renderla più adatta alle esigenze di mercato e di corporate governance.

Infatti, comporta una modifica della veste giuridica della società (che cambia forma e assetto organizzativo-giuridico) pur consentendo alla stessa di mantenere una continuità dell’attività di impresa e quindi conservare i diritti e gli obblighi che aveva in precedenza.

Ai sensi dell’art. 2498 c.c. “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.  

Quest’opportunità implica una serie di vantaggi economici e fiscali derivanti anzitutto dall’evitata necessità di liquidare la società, per poterne costituire una nuova. 

I considerevoli vantaggi economico-fiscali, sebbene non abbiano portato il legislatore ad estenderne l’ambito applicativo al di fuori dell’identità del tipo societario, hanno implicato una dilatazione dell’istituto che non ha limiti espliciti nella sua applicazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 2499 c.c. la trasformazione è consentita anche in pendenza ad una procedura concorsuale, sempre che sia compatibile con le sue finalità.  

Le trasformazioni possono essere eterogenee (laddove si abbia il passaggio da società di capitali a società con diverso scopo-fine o ad enti collettivi non societari ai sensi dell’art. 2500 e seguenti c.c.) oppure omogenee (laddove il cambiamento sociale non implichi una modifica dello scopo-fine, per es. da società di persone ad altra società di persone). 

A prescindere dalle singole norme relative alle specifiche trasformazioni, è comunque necessario il rispetto delle regole formali poichè la trasformazione deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni richieste dalla legge per la costituzione della società c.d. trasformata: deve essere seguito l’assetto normativo-giuridico previsto per la “nuova società” (art. 2500 c.c.).  

2.2. Fusione 

Ha lo scopo di realizzare una c.d. concentrazione giuridica di imprese, e consente l’unificazione in una sola società di due o più società preesistenti, che si estinguono.

La società risultante dalla fusione assumerà i diritti e gli obblighi delle partecipanti proseguendo quindi in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis, comma 1. c.c.).

La fusione può essere c.d. in senso stretto (eseguita con l’unificazione di società preesistenti) o per incorporazione (in cui una società già operante incorpora una o più altre società) e può coinvolgere società diverse (eterogenea) o dello stesso tipo (omogenea). 

Il procedimento di fusione prevede tre distinte fasi: il progetto, la delibera e l’atto di fusione. 

  • Il progetto di fusione indica le caratteristiche della proposta che verrà o meno approvata in assemblea, che deve necessariamente contenere quanto indicato dall’ art. 2501-ter cc (dati più rilevanti delle società coinvolte, atto costitutivo della società risultante e le regole di assegnazione delle partecipazioni). A questo dovranno necessariamente essere allegati la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti, per garantire ai soci un’informativa idonea al successivo esercizio di voto. Il progetto e i relativi allegati dovranno poi essere pubblicati o sul sito internet della società o sul registro delle imprese, dando modo ai soci di poterlo visionare garantendo loro un termine minimo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 2501-ter commi 3 e 4. cc.  
  • La decisione avviene in assemblea con l’espressione del voto a maggioranza dei soci e può portare a delle modifiche del progetto di fusione iniziale, sempre che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ai sensi dell’art. 2502 comma 2 c.c. Per le società di capitali (anche se risultanti dalla fusione) è necessario sottoporre la decisione a controllo notarile, per le altre è sufficiente il deposito delle decisioni per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2502-bis c.c.  
  • L’atto di fusione deve essere sempre un atto pubblico che, entro trenta giorni dalla sua stipulazione, dovrà essere depositato presso il registro delle imprese dei luoghi dove è posta la società (art. 2504 cc). Tale iscrizione avrà efficacia costitutiva ai sensi dell’art. 2504-bis cc. 

2.3. Scissione 

Ha lo scopo di riorganizzare patrimoni destinati all’esercizio d’impresa, attraverso un processo di ristrutturazione delle diverse compagini societarie.

Nello specifico la società assegna il proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie, con una contestuale assegnazione delle quote della beneficiaria ai soci della società scissa in base ad un predeterminato rapporto di cambio (artt. 2506 e ss. c.c.). 

La peculiarità dell’operazione sta proprio nella continuità della titolarità delle quote in capo a soci della società scissa che comporta una riorganizzazione del patrimonio di natura oggettiva. 

La scissione può essere totale o parziale a seconda della quantità di patrimonio assegnata alle società beneficiarie. 

Il procedimento di scissione richiama espressamente quello di fusione nell’art. 2506-ter cc., infatti è necessario redigere un progetto di scissione che, però, ha dei contenuti molto più articolati rispetto a quello di fusione, poiché deve includere l’esatta descrizione degli elementi del patrimonio da assegnare ad ogni beneficiaria e i criteri di distribuzione delle quote.

Il progetto deve essere approvato e pubblicato secondo le medesime regole del procedimento di fusione e deve avere la forma dell’atto pubblico. 

3. Operazioni Straordinarie accessibili a tutte le imprese 

3.1. Cessione d’azienda  

Lo scopo di quest’operazione straordinaria è quello di consentire all’imprenditore di liberarsi della propria azienda ricevendo un prezzo adeguato al suo valore di mercato, derivante dalla sua patrimonialità e avviamento commerciale.  

Anzitutto, ai sensi dell’art. 2555 c.c., per azienda si intende il generico complesso di beni che l’imprenditore organizza per esercitare attività d’impresa, è quindi oggetto di diritti poiché include posizioni e vicende di carattere giuridico.

A differenza dei singoli beni aziendali, l’azienda nel suo complesso ha il valore aggiunto del c.d. avviamento commerciale che consiste nella gestione organizzata degli stessi singoli beni e quindi ha un valore maggiore rispetto alla loro sommatoria.  

Con la cessione d’azienda l’imprenditore, dietro pagamento del c.d. prezzo di cessione, cede ad un terzo la sua attività imprenditoriale o una parte di essa; infatti, pur avendo carattere economicamente unitario, non è obbligatorio cederla interamente.  

Avendo l’azienda un valore aggiunto rispetto ai singoli beni, è possibile ottenere un utile di cessione molto più alto con la sua vendita, piuttosto che con la vendita separata dei singoli beni; il prezzo di cessione infatti è individuato da un esperto ed è poi evidenziato in un bilancio straordinario di cessione: la differenza tra il prezzo di cessione e il valore contabile di attività e passività sarà l’utile di cessione (art. 2343 c.c.).  

Con la cessione d’azienda è garantita una continuazione dei rapporti giuridici in corso, poiché il cessionario subentra automaticamente nei contratti dell’azienda ceduta ai sensi dell’art. 2558 c.c. (anche in riferimento ai contratti di lavoro). Proprio in considerazione di questa continuazione, nell’ottica di tutela dell’acquirente, è statuito il suo diritto di recesso per giusta causa entro tre mesi dalla cessione, oltre che una responsabilità solidale dell’alienante in relazione ai debiti aziendali sorti prima della cessione, che siano stati evidenziati nelle scritture contabili (art. 2650 c.c.). 

Quanto alla forma dell’atto, l’art. 2556 c.c. impone che l’atto di cessione risulti da atto scritto (scrittura privata o atto pubblico) da iscriversi entro 30 giorni al registro delle imprese.  

3.2. Liquidazione volontaria 

Quest’operazione straordinaria, di carattere volontario, si contrappone alla c.d. liquidazione coatta amministrativa che appartiene al novero delle procedure concorsuali (e operazioni straordinarie) obbligatorie. A differenza della liquidazione coatta, con la liquidazione ordinaria è la stessa impresa che volontariamente decide di avviare la procedura per poter soddisfare i creditori, è l’imprenditore ad eseguire un calcolo di convenienza circa l’opportunità di proseguire o meno la sua attività. 

Con la liquidazione si ha l’interruzione della c.d. continuità aziendale, attraverso la cessione dell’attività produttiva, per garantire la conversione dei beni aziendali in denaro, al fine dell’estinzione dei debiti e della definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti. 

In buona sostanza durante la liquidazione l’azienda non è più qualificabile come complesso organizzato di beni funzionanti, ma diventa un insieme di beni da cedere (anche in blocco) al fine di concludere tutti i rapporti pendenti.  

A seconda della forma della tua impresa/società, sarà necessario consultare le relative norme codicistiche per comprendere i termini e le dettagliate modalità da seguire per la procedura, questa in generale si divide in tre fasi: 

  • la fase di scioglimento in cui l’amministratore dovrà depositare nel registro delle imprese una dichiarazione che accerti la causa e la volontà di scioglimento; in questa fase, fino al momento del passaggio di consegna al liquidatore, l’amministratore ha la responsabilità di gestire l’impresa ma solo al fine di conservare l’integrità e il valore del patrimonio; 
  • la fase di liquidazione è quella fase in cui la vita dell’impresa è finalizzata solo alla conservazione e alla trasformazione in liquidità dei valori aziendali, infatti non viene più esercitata alcuna attività imprenditoriale; 
  • l’estinzione è la fase in cui l’impresa cessa di esistere, con cancellazione della società dal registro delle imprese; 

4. Operazioni Straordinarie obbligatorie per legge 

La maggior parte delle operazioni straordinarie è frutto della volontà del titolare dell’impresa (o dei soci) di modificare delle caratteristiche oggettive e/o soggettive dell’impresa, in un’ottica di efficienza e di adattamento alle esigenze di mercato.  

A fianco delle scelte imprenditoriali volontarie, però, esistono delle specifiche operazioni straordinarie che sono previste dalla legge e che devono obbligatoriamente applicarsi in presenza di ben precise condizioni. La loro obbligatorietà è dettata da esigenze di protezione del mercato e dei soggetti che vi operano, in primis i creditori. Infatti le operazioni c.d. obbligate, che appartengono al novero delle procedure concorsuali, si attivano quando l’impresa, in presenza di specifici requisiti, si trovi in una condizione di insolvenza verso i suoi creditori e necessiti di un aiuto c.d. esterno per poter risolvere le sue problematiche debitorie.  

Tra queste rientrano, per esempio, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa

La caratteristica peculiare di queste operazioni straordinarie obbligatorie sta nell’estrema rilevanza dell’interesse pubblico di mercato e di soddisfazione creditizia che, entro certi limiti, prevale sull’interesse del privato imprenditore in stato di insolvenza.  

L’obiettivo è quello di garantire una quanto più possibile soddisfazione di tutti i soggetti operanti nel mercato attraverso un’efficiente gestione e protezione del patrimonio d’impresa, il che comporterà l’estinzione dei suoi rapporti giuridici pendenti. 

Per esempio pur avendo la liquidazione coatta amministrativa una finalità liquidativa come quella ordinaria, in ragione del preminente interesse pubblico, in questa sede si assiste ad una sovra-ordinazione dell’autorità amministrativa che è deputata alla sua gestione. Infatti è una procedura che si rivolge solo a soggetti che abbiano una rilevanza pubblica ed esistono delle specifiche procedure disciplinate da leggi speciali per la loro regolamentazione (ad esempio, il TUB per le banche, SIM, SGR, etc..).  

5. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso

In conclusione, pur non esistendo una chiara definizione di operazioni straordinarie, perché includono un insieme variegato di attività con obiettivi e regolamentazioni diverse, è possibile genericamente inquadrarle tra le operazioni che non appartengono alla gestione c.d. ordinaria dell’attività di impresa. 

E’ importante conoscerne il funzionamento e l’operatività perché possono portare a grandi risultati in termini di gestione e protezione del patrimonio d’impresa, sia in riferimento alle operazioni c.d. volontarie, che a quelle obbligatorie per legge. 

Nel caso in cui tu abbia bisogno di ulteriori informazioni, anche in riferimento alla situazione della tua impresa, ti invito a richiedere una consulenza compilando il relativo Modulo presente in questa pagina.  

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