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L’opposizione agli atti esecutivi permette al debitore di bloccare l’esecuzione forzata contro di lui contestando le modalità di svolgimento dell’esecuzione.
In particolare, tramite questa forma di opposizione si ha riguardo alla conformità degli atti processuali alle norme che li regolamentano.
È uno strumento importante che consente al debitore di difendere il proprio patrimonio nel caso in cui sussistessero irregolarità formali riguardo, ad esempio, il titolo esecutivo o il precetto.
Per questo motivo, in tale guida si analizzerà la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi, le condizioni per fare opposizione, i limiti e come farla.
1. Opposizione agli atti esecutivi: la disciplina
Questo tipo di opposizione è disciplinata agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.
L’art. 617 esplicita che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, con atto di citazione nel termine perentorio di venti giorni.
Tale termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Al secondo comma, invece, si legge che le opposizioni che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto si propongono con ricorso al giudice della esecuzione.
Anche qui occorre proporle nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione.
Questa norma importantissima, dunque, nulla dispone circa la legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi.
E’ tuttavia possibile affermare che i soggetti legittimati a valersi di tale rimedio siano non soltanto il creditore e il debitore.
Rientrano in tale categoria anche tutti coloro che sono in qualche modo destinatari degli atti esecutivi interessati alla loro rimozione o revisione.
Infatti, legittimato ad agire sarà chiunque abbia un interesse a che il processo esecutivo si svolga correttamente, nel rispetto delle procedure codicistiche.
Sono, invece, legittimati passivi, ovverosia subiscono l’opposizione, oltre alla parte istante, anche i creditori intervenuti. Gli altri interessati sono litisconsorti necessari e quindi devono essere necessariamente coinvolti nel giudizio di opposizione a pena di nullità.
1.1 Legittimazione a proporre opposizione
Occorre distinguere tra la legittimazione a proporre opposizione nella fase pre-esecutiva e legittimazione a proporre opposizione nella fase esecutiva.
Quando si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto o si intende far valere la nullità della notificazione di detti atti, la legittimazione a proporre opposizione rimarrà circoscritta al debitore esecutato.
Dopo l’inizio dell’esecuzione la categoria dei soggetti legittimati si amplierà.
In tale categoria sono compresi anche i creditori concorrenti e, appunto, secondo la giurisprudenza, qualunque terzo potenzialmente destinatario degli atti esecutivi e che possa allora avere interesse alla loro rimozione.
Appare tuttavia opportuno procedere ad alcune puntualizzazioni.
In particolare, è interessante riportare una sentenza della Cassazione (sentenza n.4282/1994) che ha escluso che il terzo non proprietario dell’immobile cui sia stato notificato il pignoramento non può proporre opposizione agli atti esecutivi.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità più recente ha poi escluso la legittimazione del terzo che abbia acquistato il bene in pendenza di esecuzione, essendo egli legittimato soltanto a proporre opposizione di terzo ex art. 619, c.p.c. (sentenza Cass n. 8936/2013).
In un’altra pronuncia, invece, è stata affermata la carenza di legittimazione attiva del socio della società in nome collettivo quando la società rivesta la posizione di debitore (sentenza Cass n. 5995/1986).
L’opponente deve infatti allegare e precisare quale sia il pregiudizio subito in conseguenza dell’atto invalido o inopportuno.
Deve inoltre chiarire quale sia il risultato utile e concreto che intenda raggiungere con l’intervento del giudice.
Quanto all’interesse dei creditori a proporre opposizione agli atti, esso si configura ogniqualvolta l’atto esecutivo illegittimo determini una lesione dell’aspettativa di soddisfacimento del credito.
Ciò deve essere inteso, naturalmente, anche in termini soltanto temporali.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi del rinvio abnorme, che dunque, sostanzialmente integra una vera e propria sospensione della esecuzione secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2968/2013) .
Notifica del ricorso in opposizione
Il ricorso in opposizione agli atti e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati, al fine di garantire l’integrità del contraddittorio, a tutti i soggetti indicati dall’art. 485 c.p.c.: creditore pignorante, intervenuti, debitore ed eventuali altri interessati.
Lecito chiedersi cosa potrebbe accadere se entro il termine fissato dal giudice dell’esecuzione la notifica sia avvenuta soltanto nei confronti di alcuni dei legittimati passivi.
Il giudice dell’esecuzione dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio con assegnazione di un termine perentorio.
1.2 Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro venti giorni dal compimento dell’atto, stando al tenore letterale della norma.
In linea generale può affermarsi che, secondo il disposto dell’art. 176 c.p.c., il termine per proporre opposizione agli atti per i provvedimenti assunti in udienza decorre dalla data della loro assunzione.
Tale regola non vale solo per le parti presenti ma anche per quelle che non abbiano partecipato pur se messe in condizione di comparire.
Lo stesso per i provvedimenti assunti in udienza di mero rinvio, dove dunque non si compie alcuna attività processuale, rispetto a quella nella quale i provvedimenti avrebbero dovuto essere assunti.
Nelle altre ipotesi, è ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione il principio secondo cui è sufficiente, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., la conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre (sentenza n.25861/2017).
Al mancato rispetto del termine decadenziale fissato dall’art. 617 c.p.c. consegue, dal punto di vista processuale, l’inammissibilità dell’opposizione.
Se, però, il vizio dell’atto esecutivo costituiisce una nullità insanabile, non opera il limite dei venti giorni.
2. Giudizio di opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi ha dunque la finalità di decidere una questione di rito del processo esecutivo.
Come già accennato, l’atto introduttivo del giudizio di opposizione agli atti assume la forma dell’atto di citazione nell’ipotesi di opposizione precedente all’esecuzione e del ricorso nell’ipotesi in cui l’esecuzione sia già stata intrapresa.
Nel caso di proposizione dell’opposizione ad esecuzione già avviata mediante ricorso, l’atto deve essere depositato presso la Cancelleria del giudice dell’esecuzione.
In questo modo si introduce un procedimento incidentale di natura sommaria, regolato dall’art. 737 c.p.c., che si chiude con ordinanza.
La prima fase (sommaria) del procedimento di opposizione agli atti , innanzi al giudice dell’esecuzione, è pertanto necessaria.
Questa fase è preordinata all’adozione di eventuali provvedimenti ai sensi del secondo comma dell’art. 618 c.p.c. e all’assegnazione di un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.
Al contrario, invece, la seconda fase (di cognizione piena) in cui si articola il giudizio di opposizione agli atti non prosegue per mezzo di un meccanismo automatico, dunque tramite impulso del giudice, ma è rimessa all’impulso di parte.
Il procedimento di opposizione agli atti esecutivi presenta carattere unitario, nonostante sia la sua struttura bifasica.
Il carattere unitario del procedimento, infatti, non è per nulla compromesso dalla cesura tra la prima e la seconda fase,
La mancanza dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito determinerà l’estinzione del processo.
L’art. 618 c.p.c. evidenzia che l’introduzione del giudizio di merito può essere avviata da qualunque parte interessata.
3. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione
L’articolo 618 del codice di rito disciplina i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in caso di opposizione agli atti esecutivi.
In esso si stabilisce, innanzitutto, che è proprio il giudice dell’esecuzione a fissare dinanzi a sè l’udienza di comparizione delle parti.
In particolare, fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto, con il quale stabilisce anche il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e, nei casi urgenti, dà i provvedimenti opportuni.
Nella predetta udienza di comparizione delle parti, il giudice emana i provvedimenti che ritiene non dilazionabili oppure sospende l’esecuzione.
In ogni caso, egli fissa un termine perentorio entro il quale introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata.
In questo modo si rende così autonoma l’opposizione rispetto al processo esecutivo.
Tale causa sarà decisa con sentenza non impugnabile.
4. Opposizione agli atti esecutivi: particolarità
In questa sezione finale è importante soffermarsi su alcuni aspetti peculiari dell’opposizione agli atti esecutivi vagliati dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nullità del pignoramento immobiliare
La deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell’atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina (sentenza Cass n. 21379/2017).
Quando non è esperibile l’opposizione
Prima della notificazione del precetto, non può sussistere in chi riceva la notifica della sentenza, ancorché erroneamente munita di formula esecutiva, il timore di essere assoggettato ad esecuzione forzata, sicché non è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi (sentenza Cass. civ. n. 16281/2016).
A quali atti opporsi?
L’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo.
Se l’atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto è riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l’ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 60 c.p.c.
Solamente dopo che il giudice si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c.
Rilascio della copia del titolo esecutivo
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell’art. 617 cod. proc. civ (sentenza Cass. civ. n. 19573/2015).
Alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, si giunge se il rilascio del titolo in forma esecutiva, sia poi notificato al debitore da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso (sentenza Cass. civ. n. 24548/2014).
Oggetto dell’opposizione
Può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo, viziato nelle forme o nei presupposti.
Tale atto deve avere incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti.
È pertanto, inammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. se investe provvedimenti del giudice dell’esecuzione che abbiano finalità di mero governo del processo, come è tipicamente quello di rinvio dell’udienza.
Detti provvedimenti non devono risultare abnormi, e cioè recare statuizioni non coerenti con la funzione riconosciuta ad un determinato atto dall’ordinamento, e pregiudizievoli per le parti (sentenza Cass. civ. n. 2968/2013) .
In conclusione
Alla fine della trattazione, avrai sicuramente preso coscienza della difficoltà della materia e delle insidie che può celare.
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