INDICE
L’opposizione all’esecuzione è un istituti previsto dall’ordinamento giuridico che consente al debitore di contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.
È un mezzo di difesa importante del proprio patrimonio poichè pone in discussione la legittimità di tutto il processo esecutivo che sta aggredendo i beni del debitore.
Proprio per la sua importanza, è fondamentale delinearne la disciplina, capire come fare un’opposizione all’esecuzione e quali sono i limiti.
Se ti trovi nel mezzo di una procedura esecutiva e sospetti che il tuo creditore stia aggredendo il tuo patrimonio senza essere legittimato a farlo, ti consiglio di andare avanti con questa lettura.
1. Opposizione all’esecuzione: la disciplina
Il nostro codice di procedura civile disciplina l’opposizione all’esecuzione agli articoli 615 e 616.
Come accennato, facendo opposizione all’esecuzione, il debitore chiede al giudice di verificare la sussistenza del diritto del creditore di aggredire il patrimonio del debitore, dunque il diritto di procedere all’esecuzione della parte istante.
Occorre distinguere tra il primo e il secondo comma dell’art. 615 del codice.
1.1. Art. 615 primo comma c.p.c.
Il primo comma, infatti, disciplina la possibilità di procedere con l’opposizione prima che l’esecuzione sia iniziata.
“Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.”
Dunque, se l’esecuzione non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente a norma dell’art. 27 del codice di procedura civile.
In sostanza, il diritto italiano tutela in via generale il debitore opponente quando l’esecuzione gli sia stata soltanto preannunciata per mezzo del titolo esecutivo e del precetto.
In questo caso, poichè non ha ancora avuto inizio il processo esecutivo (si ricordi la notifica del pignoramento come momento di inizio del processo esecutivo) non c’è ancora un giudice dell’esecuzione designato.
Il giudice dell’esecuzione, se sussistono gravi motivi, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 615 del codice di rito, sospende l’efficacia esecutiva del titolo su specifica richiesta di parte e attende l’esito del nuovo giudizio.
Nel caso in cui il diritto della parte istante sia contestato solo parzialmente, il giudice, se procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, si limita a farlo con riferimento alla parte contestata.
L’opposizione preventiva può essere corredata, altresì, di un’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.
Costituisce titolo esecutivo una sentenza e atti equiparati, scrittura privata autenticata, cambiale, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
Gravi motivi
La sussistenza di gravi motivi riguarda in particolare due fattori.
Il periculum in mora è il pregiudizio che deriverebbe al debitore dall’inizio dell’esecuzione.
Il fumus bon iuris riguarda la verosimiglianza delle ragioni addotte dal debitore per paralizzare l’azione esecutiva.
Se il giudice concede tale sospensione, l’eventuale pignoramento frattanto posto in essere sarebbe nullo per mancanza di titolo esecutivo.
Questa opposizione non va confusa con l’opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 617del codice di procedura civile che riguarda in modo più specifico contestazioni di tipo formale e che va proposta entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
1.2. Art. 615, secondo comma c.p.c
Il secondo comma, invece, disciplina la possibilità di procedere con l’opposizione a esecuzione iniziata.
“Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabili.”
Tale norma descrive perfettamente cosa il debitore può fare quando l’esecuzione è iniziata.
Infatti, per proporre opposizione in questo caso, è necessario presentare ricorso al giudice dell’esecuzione stessa.
All’udienza di comparizione si applicano le regole previste per il rito camerale disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito.
In questa occasione il giudice, con ordinanza, decide anche sull’eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione, che dispone se sussistono gravi motivi.
Dunque, si può subito notare una caratteristica fondamentale.
Il giudizio di cognizione che si instaura con l’opposizione all’esecuzione procede in modo autonomo rispetto al processo di esecuzione iniziato con la notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Non solo.
L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce, comunque, un unico procedimento.
Inoltre, si legge un altro dato importante.
Questo tipo di opposizione non si può proporre dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che siano fondate su fatti sopravvenuti, oppure il debitore dimostra di non aver potuto proporre opposizione per cause a lui non imputabili.
2. Chi può proporre opposizione all’esecuzione?
Il primo soggetto che menzioniamo è sicuramente il debitore, colui che dunque subisce l’esecuzione anche se non risulta direttamente dal titolo esecutivo.
Dunque, legittimati attivi sono, altresì, il terzo proprietario del bene pignorato o un soggetto terzo espropriato nel medesimo procedimento esecutivo.
Sono, invece, legittimati passivi dell’azione di opposizione (convenuti) il creditore procedente e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo.
Oggetto dell’opposizione all’esecuzione
Come accennato, contestare il diritto a procedere con l’esecuzione significa metterne in dubbio la legittimità, la quale si fonda sul titolo esecutivo.
Nello specifico, la contestazione avrà ad oggetto una serie di elementi che riguardano il titolo esecutivo. Infatti, proponendo opposizione all’esecuzione è possibile contestarne alcuni.
- Si può negare l’esistenza stessa del titolo esecutivo ab origine.
- Contestare la sua nullità sopravvenuta per caducazione.
- Negare la sua idoneità a fondare l’esecuzione da parte o nei confronti di un soggetto determinato o addirittura a fondare l’esecuzione stessa.
Queste appena elencate sono le contestazioni di natura processuale.
L’opposizione all’esecuzione, tuttavia, può anche basarsi su ragioni di carattere sostanziale, che, cioè, inficiano il merito.
Ciò accade, in sostanza, quando si nega l’esistenza del diritto per cui si procede allegando fatti impeditivi o estintivi nel frattempo sopravvenuti.
3. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione
L’articolo 616 del codice di rito disciplina i provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
Se per il nuovo giudizio di cognizione, introdotto con l’opposizione, è competente l’ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell’esecuzione, allora questi fissa un termine perentorio per instaurarlo, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
Qualora, invece, sia competente un ufficio giudiziario diverso, allora il giudice dell’esecuzione rimette la causa a questo.
Le sentenze e i provvedimenti emessi dal giudice non sono appellabili, ma sono ricorribili in Cassazione secondo quanto disposto dal comma settimo dell’art. 111 della nostra Carta costituzionale.
In particolare, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, tanto come opposizione all’esecuzione quanto come opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (sentenza della Corte di cassazione n. 15376/2006)
Ancora, la Corte di cassazione (sentenza n. 5580/1997) ha stabilito che, nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non abbia dato precisa qualificazione giuridica alla proposta opposizione, definendola, genericamente, «opposizione a precetto», (che, in realtà, può contenere la generale contestazione del diritto della parte istante ad agire o la regolarità formale dei singoli atti del procedimento), ovvero non l’abbia qualificata, la determinazione della natura giuridica dell’opposizione spetta al giudice della impugnazione.
Pertanto, può spettare anche alla Corte di cassazione, se adita con apposito ricorso.
Spese nei giudizi di opposizione
In merito, possiamo riportare la pronuncia di un’importante sentenza della Corte di cassazione (sentenza n.1360/2014)
Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie.
- Per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, si determina in base al valore del credito per cui si procede.
- Riguardo la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione.
- Nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente.
- Se non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato.
- Infine, se l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.
Come avrai potuto intuire, proporre un’opposizione all’esecuzione non è di certo cosa semplice.
Questo a causa dei tempi molto lunghi dei processi e dei costi che tale procedura richiede.
Per questo motivo, ti consiglio di contattare un professionista di ObiettivoProfitto.it, attraverso il Modulo che trovi in questa pagina, che ti aiuterà nella difesa del tuo Patrimonio nel caso in cui scegliessi di contestare il diritto del creditore di aggredire i tuoi beni.