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Hai ricevuto un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione? Ti stai chiedendo se sia troppo tardi per agire?
Niente paura, sei ancora in tempo per opporti e per difenderti da eventuali pretese illegittime del Fisco.
Di seguito ci occuperemo proprio degli strumenti azionabili contro la riscossione esattoriale.
1. Che cos’è il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate?
Il pignoramento è l’atto con il quale ha inizio una procedura esecutiva.
Al pari di ogni creditore, l’Agenzia delle Entrate può agire coattivamente attraverso il pignoramento con il fine di ottenere le somme dovute.
Le norme poste alla base di tale procedimento sono previste dal D.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 49, dispone che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Titolo esecutivo è la cd. Cartella esattoriale, che al pari dell’espropriazione ordinaria, presenta le medesime caratteristiche, in ordine al diritto di credito vantato: certo, liquido ed esigibile.
Prima di arrivare a tal punto, l’Ente titolare del credito deve avere già proceduto a sollecitare il pagamento, tempestivamente e regolarmente. Soltanto in extremis, di fronte alla totale inerzia del debitore, la procedura esecutiva sarà presa in carico dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER).
L’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”
L’Agenzia delle Entrate, infatti, a differenza di un creditore qualsiasi non necessita di ricorrere ad un giudice per rendere legittima la propria pretesa, essendo dotato di autonomi poteri impositivi.
Forme del pignoramento
Il pignoramento segue principalmente le regole previste dal Codice di procedura civile. Si distingue il pignoramento:
- mobiliare (beni, oggetti preziosi, contanti, ecc.)
- immobiliare
- presso terzi (crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi)
In ordine alla procedura di pignoramento presso terzi, gli artt. 72 e 72 bis D.P.R. 602/1973, prevedono una procedura di pignoramento diretto.
Si tratta di una procedura esecutiva più snella e alternativa all’espropriazione prevista dal Codice di procedura civile.
Il Concessionario, anziché citare in giudizio il debitore e il terzo dinanzi al Tribunale competente può ordinare direttamente al terzo di corrispondergli le somme dovute al debitore (ad eccezione di crediti pensionistici) entro il termine di 60 giorni.
Soltanto in caso di inadempimento del terzo a tale ordine sarà richiesto l’intervento del Giudice dell’Esecuzione.
2. Opposizione al pignoramento dell’Agenzia delle Entrate
Giudice competente
Prima di procedere con i mezzi di opposizione, è importante sottolineare che quando il debitore intende contestare il diritto di credito dell’Agente della Riscossione ( per esempio per prescrizione o decadenza), sarà chiamato a giudicare il Giudice competente per materia.
Per esempio, per i crediti di natura tributaria è competente il Giudice tributario (Commissione Tributaria), per i crediti nascenti da violazioni del codice della strada è competente, in generale e salvo ipotesi particolari, il Giudice di Pace, per i crediti INPS è competente il Giudice del Lavoro ecc.
Quando si contesta, invece, la regolarità formale degli atti del pignoramento deve decidere il Giudice dell’esecuzione, cioè il Tribunale.
3. Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi
Con la ricezione di un atto di pignoramento, il contribuente non potrà contestarne il presupposto, ossia vizi di forma o di legittimità riferiti alla cartella di pagamento, essendo ciò possibile nel termine di 60 giorni.
Egli potrà agire in giudizio, mediante l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione agli atti esecutivi.
In realtà queste due azioni possono essere proposte sia prima dell’atto di pignoramento che in seguito all’avvio della procedura esecutiva.
Il contribuente che abbia già ricevuto un atto di pignoramento potrà quindi prendere in considerazione soltanto l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione.
3.1. Opposizione all’esecuzione art.615 C.p.c.
Con tale azione, il debitore potrà contestare il diritto di credito, quando sia venuto meno per decadenza o prescrizione; o magari perchè il debito sia già stato pagato.
L’opposizione all’esecuzione successiva all’avvio della procedura esecutiva sarà proposta con ricorso dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, cioè in Tribunale.
In questo caso saranno fatte valere tutte le circostanze verificatesi successivamente al pignoramento.
Il procedimento di opposizione consta di due fasi: una prima fase di natura cautelare e sommaria, nella quale il Giudice dell’Esecuzione emette i provvedimenti provvisori ritenuti opportuni, per esempio disponendo la sospensione della procedura esecutiva avviatasi.
Ciò ha la funzione di evitare al debitore un ulteriore pregiudizio se si proseguisse con il processo e fosse dichiara infondata la pretesa del creditore.
La seconda fase sarà invece svolta dinanzi al Giudice competente per il merito della questione, che potrebbe essere lo stesso Ufficio giudiziario o altro Giudice. Qui si applica la regola generale: se ad esempio la riscossione coattiva è stata avviata per il recupero di un credito nascente da violazioni del Codice della strada, dopo la prima fase, la causa sarà riassunta dinanzi al Giudice competente per il merito, che sarà il Giudice di pace.
Per i crediti di natura tributaria, cioè gestiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, è consentita, seppur con limitazioni, l’opposizione all’esecuzione successiva all’inizio dell’esecuzione.
3.2. Opposizione agli atti esecutivi art. 617 C.p.c.
Il contribuente, con questa azione, non contesta il diritto di credito ma la regolarità formale degli atti successivi al pignoramento e i vizi di notifica.
Al pari della precedente azione, l’opposizione agli atti esecutivi può essere azionata sia prima che dopo la notifica del pignoramento. Rilevante per la fattispecie in esame, è l’impugnazione successiva.
Nell’ambito della riscossione mediante ruolo, si considerano motivi di opposizione alla regolarità formale degli atti:
- La mancata (o invalida) notifica della cartella o degli altri atti dell’esecuzione;
- L’assenza di motivazione della cartella di pagamento o degli altri atti dell’esecuzione;
- Non risulti la sottoscrizione del ruolo, della cartella di pagamento o degli altri atti dell’esecuzione;
- Non sia indicato il responsabile del procedimento
- La mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
- Non risulti indicazione degli atti precedenti
I vizi di notifica possono essere fatti valere soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi successivamente all’inizio della procedura esecutiva.
L’opposizione si presenta con ricorso al Giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione.
Competente sarà il Giudice dell’Esecuzione, il quale nella prima fase cautelare e sommaria potrà sospendere la procedura esecutiva se ritenuto necessario. Per quanto riguarda la valutazione del vizio formale sarà competente sempre il Tribunale.
Le sentenze emesse all’esito di entrambe le tipologie di opposizione non sono appellabili, è consentito il ricorso in Cassazione.
4. Recenti novità
La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 114 del 2018), ha dichiarato incostituzionale una parte dell’art. 57 del D.P.R. 602/1973, ampliando parzialmente margini di tutela del contribuente pignorato.
Prima di questa pronuncia, l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) era ammessa nei confronti di tutti i pignoramenti tranne di quelli fiscali. Più precisamente, l’opposizione all’esecuzione era consentita soltanto per contestare la pignorabilità dei beni.
Con una tale pronuncia, è stato ampliato il diritto di difesa del contribuente, potendo opporsi all’esecuzione del pignoramento anche se non preventivamente.
Attualmente, un contribuente che sia venuto a conoscenza di una eventuale pretesa da parte del Fisco e che intenda opporsi in via preventiva ad un eventuale pignoramento (ad esempio se abbia già adempiuto) non può farlo. Sarà tenuto ad attendere la notifica del pignoramento e agire con i rimedi in precedenza descritti.
5. Consulenza e assistenza legale-tributaria per il tuo caso
Laddove sia possibile, è sempre consigliabile al contribuente agire anticipatamente, prima ancora che siano notificati atti aventi una portata più incisiva e pregiudizievole.
Le informazioni qui riportate sono chiaramente generiche, dovendo essere ogni singola situazione valutata nel concreto.
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