Patrimonio familiare: 5 consigli per proteggerlo

La difesa del proprio patrimonio familiare, oggi giorno, sta diventando una prerogativa sempre più importante per la famiglia.

Infatti, la situazione di crisi e di instabilità economica, che stiamo vivendo in questo periodo, fa sorgere in tante persone l’interrogativo di come proteggere e tutelare i propri beni in caso di eventi imprevisti.

Prima, però, di spiegare gli istituti che garantiscono la protezione del patrimonio familiare è opportuno sapere cosa si intende con il termine “patrimonio”.

Successivamente, parleremo di come tali istituti potrebbero essere utili contro un attacco del creditore.

Infine, illustreremo le possibili modalità di difesa in giudizio da parte del debitore.

Ebbene, procediamo per gradi.

Cos’è il patrimonio?

Il patrimonio è l’insieme di beni o rapporti giuridici attivi o passivi, diritti e obblighi, riconducibili ad una persona, il titolare, e valutabili economicamente.

In altre parole, il patrimonio è composto da tutti quei beni che insieme rappresentano una garanzia per il creditore.

Può accadere, per esempio, che un soggetto commetta degli errori nella propria vita professionale e, pertanto, risulta necessario proteggere il proprio patrimonio personale da eventuali aggressioni creditorie.

A fronte di queste situazioni sorge una responsabilità patrimoniale in capo al professionista. In caso di inadempimento, vede assoggettare il proprio patrimonio al soddisfacimento forzoso delle ragioni creditorie.

Infatti, ai sensi dell’art. 2740 c.c. “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, cioè sia quelli che aveva al momento dell’assunzione dell’obbligo sia quelli successivamente pervenutagli, la c.d. garanzia patrimoniale generica.

Semplificando, il patrimonio del debitore si trova in una posizione di soggezione di fronte al diritto del creditore che si esprime con l’azione esecutiva.

Come mai abbiamo fatto questa premessa? Perché è necessario che tu sappia che esistono degli strumenti giuridici che permettono di difendersi dalle azioni creditorie.

Pertanto, occorre chiedersi come tutelare il patrimonio personale del debitore da eventuali aggressioni creditorie.

Come proteggere il patrimonio familiare?

Prima di esaminare gli specifici strumenti utilizzabili dal debitore per proteggere il proprio patrimonio personale, devi sapere la definizione di patrimonio separato.

Il patrimonio separato è costituito da beni o rapporti, che in virtù di una particolare destinazione, sono staccati da un soggetto ma continuano ad appartenere a quest’ultimo, ad es. il fondo patrimoniale.

Caratteristica del patrimonio separato è che i beni che lo compongono costituiscono un patrimonio giuridico di destinazione.

I beni che costituiscono il patrimonio separato sono sottratti al principio sancito dall’art. 2740 c.c. per il quale il debitore risponde per l’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni. Ne consegue che l’esecuzione sui beni e sui frutti del patrimonio separato è conseguito soltanto per debiti contratti per far fronte alle esigenze dello stesso.

Fatta questa premessa, passiamo ad esaminare gli istituti giuridici attraverso cui il debitore può costituire un patrimonio separato a protezione del patrimonio familiare.

Strumenti di protezione del patrimonio familiare

Analizziamo ora gli strumenti che consentono di proteggere il patrimonio familiare.

1. Il fondo patrimoniale

Il c.d. fondo patrimoniale è disciplinato dagli art. 167-176 c.c. e consiste in un complesso di beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito destinati a soddisfare i bisogni della famiglia: ciò significa che il fondo patrimoniale è un patrimonio destinato a uno specifico scopo.

Il fondo può essere costituito dai coniugi o da un terzo, in questo caso previa accettazione di entrambi i coniugi, ed è vincolato alla durata del matrimonio, ma estendibile fino alla maggiore età del figlio più giovane.

Si tratta di un patrimonio separato perché destinato alla garanzia di specifici creditori: infatti, i beni compresi nel fondo e i relativi frutti possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia.

2. Il Trust

Il trust rappresenta un’ipotesi particolare di patrimonio separato, istituto di origine anglosassone recepito nell’ordinamento italiano con l’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

Nello specifico, il disponente, o settlor, trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e indica un gestore, il trusteeo affidatario, che li amministra nell’interesse dei beneficiari o per un fine specifico.

Il patrimonio costituito con il trust è separato da quello personale del trustee, del disponente e dei beneficiari.

Anche questo istituto, di durata potenzialmente illimitata, è uno strumento di segregazione del patrimonio: i beni sono vincolati e i relativi frutti non sono aggredibili dai creditori, salvo che per i debiti contratti per le esigenze del trust.

3. Gli atti di destinazione

Alla luce dell’art. 2645 ter c.c., qualora si provveda a trascrivere atti di destinazione finalizzati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone disabili a pubbliche amministrazioni o altri enti o persone fisiche, si costituisce un vincolo di destinazione su una massa patrimoniale.

Questa, pur restando nella titolarità giuridica del soggetto in questione, assume una connotazione di massa patrimoniale separata rispetto alla restante parte del suo patrimonio.

La durata del vincolo di destinazione non può essere superiore a 90 anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria.

Come per il fondo patrimoniale e il trust, questo patrimonio separato non è aggredibile dai creditori, salvo che il credito sia sorto in relazione all’atto di destinazione.

In ultimo, si precisa che vi sono ulteriori due forme di difesa del patrimonio familiare che pur non avendo lo scopo preciso di separare il patrimonio, fanno in modo di aggirare le pretese creditorie.

4. Intestazione fiduciaria

Altro strumento che può proteggere da azioni creditorie è la c.d. intestazione fiduciaria o mandato fiduciario.

In particolare, il fiduciante intesta i propri beni al fiduciario, il quale li amministra e gestisce secondo le direttive del primo, il quale ne rimane sempre proprietario.

Lo scopo di tale istituto è essenzialmente quello di effettuare una dissociazione tra proprietà formale e proprietà sostanziale di un bene. Difatti, i beni vengono intestati al fiduciario, ma il proprietario degli stessi rimane il fiduciante.

In secondo luogo, tale istituto tutela la riservatezza o comunque l’identità del fiduciante, mantenendo la riservatezza sulla proprietà sostanziale di un bene ed evitando di subire aggressioni non dovute da parte di futuri creditori.

5. Intestazione di un proprio bene in nome di altri

Si potrebbe, altresì, configurare uno strumento per rendere “inaggredibile” il proprio patrimonio da parte dei creditori ai sensi dell’art. 1180 c.c., il c.d. adempimento del debito altrui.

Facciamo un esempio per comprendere meglio la norma.

Il debitore intesta un bene, la casa familiare, ad un soggetto terzo per mascherare l’appartenenza effettiva del bene e dissuadere le pretese creditorie.

Ciò potrebbe realizzarsi a due condizioni:

  • l’intestazione del bene in nome altrui non deve avvenire in un periodo sospetto dal quale si deduca il sospetto di sottrarre il proprio patrimonio ai creditori,
  • l’intestazione deve essere effettuata a un soggetto terzo, diverso dalla moglie o dal figlio.

Soltanto in presenza di questi presupposti è possibile aggirare i creditori e, dunque, rendere il proprio patrimonio non aggredibile, salvo ulteriori rischi che potrebbero verificarsi come per es. in caso di inaffidabilità del terzo.

A questo punto, dopo aver analizzato le varie ipotesi di patrimonio separato, occorre porre l’accento su una questione pratica ossia su come difendersi in giudizio dalle azioni esecutive.

Come difendersi in giudizio contro le azioni esecutive?

Contro le azioni esecutive, in giudizio, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando:

  • la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2929 bis, comma 1, c.c. “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito” ovvero il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dall’atto posto in essere dal debitore;
  • la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio chel’atto arrecava alle ragioni del creditore.

In sostanza con l’art. 2929 bisc.c. i creditori possono sottoporre ad esproprio o esecuzione immobiliare i beni che risultino pregiudicati da un atto del debitore aventi ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, e compiuti a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito.

Il creditore dovrà dimostrare a tutela delle proprie ragioni che la trascrizione del pignoramento è avvenuta nel termine di un anno dalla data in cui l’atto pregiudiziale è stato trascritto.

Il debitore, invece, dovrà contestare dimostrando che la trascrizione del pignoramento è avvenuta in un termine superiore ad un anno dalla data in cui l’atto, ritenuto pregiudizievole dal creditore, è stato trascritto.

In conclusione, dalla trattazione emerge chiaramente l’esistenza di istituti posti a protezione del patrimonio familiare e l’importanza che rappresenta la costituzione di un patrimonio separato in tempi di crisi e instabilità economica come quelli che stiamo vivendo. 

Però, non si può negare che, con l’art. 2929 bis c.c., il legislatore abbia voluto depotenziare i suddetti strumenti, come il fondo patrimoniale, il trust, gli atti di destinazione ecc., al fine di scoraggiare i debitori dal porli in essere esclusivamente per paralizzare azioni esecutive da parte dei creditori.

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