INDICE
I patti parasociali sono strumenti che consento di organizzare alcuni aspetti della vita sociale. Essi sono quindi espressione dell’ampia autonomia conferita ai soci di una società di disciplinare la propria attività imprenditoriale.
I patti parasociali sono accordi tra i soci, in base ai quali vengono regolati i loro rapporti che possono essere difformi o complementari rispetto a quanto stabilito nell’atto costitutivo o nello statuto della società.
Di regola ci si avvale di questo istituto per tutelare degli interessi particolari dei soci, cioè rafforzando la posizione di comando o tutelando i diritti dei soci di minoranza. Questi servono per organizzare e gestire al meglio le imprese, anche al fine di prevenire eventuali crisi.
La loro utilità è quindi evidente. Essi consentono di derogare alla previsioni contenuto nello statuto.
L’utilizzo di patti parasociali comporta il vantaggio, per i soci che li stipulano, di poterli non rendere noti, sia per quanto riguarda la loro esistenza sia per quanto riguarda il loro contenuto, ad altri soggetti esterni ai patti.
Laddove fossi interessato, ti invitiamo nella prosecuzione della lettura. Con il presente articolo intendiamo offrirti un resoconto sulla disciplina dei patti parasociali, al fine di porre in evidenza le possibili implicazioni.
1. Statuto e patti parasociali
A differenza dello statuto, i patti parasociali producono effetti solo nei confronti dei sottoscrittori, non essendo opponibile alla società. Lo statuto è invece opponibile dai terzi.
Eventuali modifiche dei patti sono possibili soltanto con il consenso unanime, diversamente dallo statuto per il quale è richiesta una maggioranza qualificata.
I diritti che vengono attribuiti con i patti parasociali sono sottoposti al termine di prescrizione di dieci anni, mentre per quelli derivanti dalla società sono cinque.
L’utilizzo dei patti parasociali tra i soci è una prassi non proprio recente, ma che per lungo tempo è stata contrastata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non essendovi nemmeno tantissime norme poste a tutela. Negli ultimi anni si è assistita ad un’inversione di tendenza: il legislatore e la giurisprudenza hanno riconosciuto ampi poteri a questo istituto.
Il passo avanti è stato compiuto con la famosa riforma del diritto societario del 2003: la tutela dei patti parasociali è infatti riconosciuta dagli artt. 2341 bis e 2341 ter c.c.
Le norme si occupano di regolare delle specifiche tipologie di patto, non essendovi una nozione generica di patto parasociale.
2. Aspetti dei patti parasociali
I partecipanti ai patti di regola devono essere due o più soci. Possono prendervi parte anche soggetti (non soci) legittimati al diritto di voto (usufruttuario, creditore pignoratizio).
È fondamentale che tali convenzioni non ledano gli interessi perseguiti dalla società o contrastino il raggiungimento dello scopo sociale, dovendo quindi essere conformi alle norme imperative e ai principi dell’ordinamento.
Per quanto riguarda la durata, questa può essere a tempo determinato o indeterminato.
Un aspetto interessante è che in assenza di limiti temporali i soci hanno il diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Per specifiche tipologie di patti, precisamente quelli che hanno la funzione di stabilizzare il governo della società o gli assetti proprietari, la legge fissa un limite di durata di cinque anni.
Si tratta di quelli previsti dall’art. 2341 bis c.c. che:
- hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
I limiti del suddetto articolo non si applicano per i patti “strumentali” ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi.
Le società che fanno ricorso al capitale di rischio (società quotate) sono tenute ad osservare ulteriori regole affinché i patti parasociali siano validi:
- devono essere comunicati alla società;
- dichiarati all’apertura di ogni assemblea;
Tale dichiarazione dovrà essere riportata nel verbale, il quale sarà poi iscritto nel registro delle imprese.
Se gli aderenti non effettuano la dichiarazione in assemblea non potranno esercitare il diritto di voto. Qualora votassero, la delibera sarà annullabile (art. 2377 c.c.) nel solo caso in cui il voto sia decisivo per l’adozione della delibera.
3. Tipologie di patti parasociali
Le tipologie di patti parasociali sono molteplici. Le principali sono: il sindacato di voto, di blocco e di controllo.
Tuttavia, ne sussistono molti altri, quindi cercheremo di descrivere ciascuno di essi brevemente.
3.1. Sindacati di voto
È il patto con il quale i sottoscrittori si accordano su come agire in assemblea, in particolare per le votazioni.
In sostanza si tratta di gruppi di comando composti da soci che se votassero singolarmente non influenzerebbero la maggioranza. Oppure, accordi presi per consentire ai gruppi di minoranza di avere rilievo in assemblea.
Come già accennato, la durata è di cinque anni e sono rinnovabili alla scadenza.
In relazione alla validità, un sindacato di voto può considerarsi nullo quando:
- sia contrario alle norme di legge;
- alteri il procedimento di voto nelle deliberazioni;
- pregiudichi la libera volontà dei soci in assemblea.
Il voto di un socio espresso in base ad un sindacato nullo è comunque valido.
È invece annullabile la delibera assunta con il voto determinante del socio (parte di un sindacato) che sia in conflitto di interesse con la società.
Un sindacato di voto può essere costituito in occasione di una singola delibera o per tutte le delibere, è inoltre importante chiarire le modalità di espressione e orientamento del voto. I soci aderenti hanno la facoltà di scegliere se aderire con la totalità delle partecipazioni o per una parte.
I partecipanti possono prendere decisioni in merito all’orientamento del voto da esprimere raggiungendo l’unanimità oppure la maggioranza (cd. quorum). In caso di mancato raggiungimento della maggioranza, si potrà stabilire il voto libero dei soci in assemblea oppure che essi saranno tenuti ad astenersi o a votare contrariamente a quanto espresso dagli altri soci della società.
I partecipanti di un sindacato di voto possono votare personalmente secondo l’orientamento stabilito, oppure attraverso un rappresentante comune, al quale viene conferita una delega, e che esprimerà il voto.
3.2. Sindacati di blocco
Quando si intende mantenere inalterato l’assetto societario, e quindi evitare che nuovi soci entrino nella società, possono essere costituti questi particolari patti parasociali mediante i quali, i soci si impegnano a non vendere le proprie azioni per un periodo di tempo o a venderle a particolari condizioni.
Per i soci aderenti al sindacato di blocco, la possibilità di cedere le proprie azioni può essere subordinata al gradimento degli altri soci e all’esercizio del diritto di prelazione (di acquistarle per primi). Vincoli di questo tipo sono introdotti attraverso l’inserimento di clausole come: il patto di non alienazione, patto di prelazione e patto di gradimento, patto tag-along e drag-along.
3.3. Sindacati di controllo
Tale tipologia di patto parasociale, interviene quando vi siano più soci di minoranza che decidono di accordarsi per esercitare in modo congiunto un’influenza dominante sulla società.
Nel caso di capitale sociale frazionato fra un numero cospicuo di soci, il sindacato di controllo può perseguire il suo obiettivo anche se detiene una percentuale di azioni inferiore alla metà di quelle emesse.
È prassi che tramite questa forma di patto parasociale siano delegate le funzioni volitive e, nel contempo, esecutive, con un mandato per la direzione, ad un azionista o a persona estranea, altamente qualificata nel campo finanziario.
Questo soggetto verrà nominato anche depositario delle azioni. L’atto istitutivo del sindacato di solito prevede dei meccanismi che salvaguardano nel tempo la capacità di controllo sulla società.
3.4. Patto relativo al finanziamento della società
Mediante questa tipologia di patto, i soci che hanno stipulato l’accordo si impegnano ad offrire un prestito alla società. Tale somma finanziamento può essere erogato fino a concorrenza di un multiplo prestabilito della partecipazione posseduta da ciascun socio.
I patti parasociali di finanziamento sono funzionali a garantire l’apporto di risorse finanziarie alla società da parte dei soci. Tale strumento appare fondamentale sia nella fase di start-up che nella fase di crisi d’impresa.
Nel primo caso, i patti in esame rispondono all’esigenza dei soci di programmare la delicata fase di dotazione della società dei mezzi necessari per affrontare gli investimenti iniziali. Questa potrebbe essere una valida alternativa al ricorso al finanziamento bancario, ove sia eccessivamente oneroso oppure se le chance di ottenimento siano piuttosto basse.
Mentre la seconda ipotesi, invece, si verifica quando i soci, al fine di gestire o superare una fase di crisi dell’impresa e di evitare che sfoci nella liquidazione della società o nell’apertura di una procedura concorsuale, si impegnino ad effettuare nuovi apporti.
In questo caso, i soci procederanno a prestare garanzie e a cedere a terzi le proprie partecipazioni, eventualmente anche trasferendo ad un altro soggetto il controllo della società.
3.5. Patto relativo agli utili e alle perdite
Mediante questa tipologia di accordo rientra tra i patti parasociali che fissano i criteri di ripartizione degli utili e/o delle perdite in modo diverso rispetto a quanto stabilito nell’atto costitutivo o nello statuto della società.
Normalmente, gli utili e le perdite, sono divisibili in base al criterio della partecipazione alla società, anche se la legge non impone alcuna norma sulla divisione. Possono tuttavia essere previsti in via pattizia diverse modalità convenzionali.
Tramite atto costitutivo si stabiliscono quindi le modalità di previsione e disciplina degli utili e delle perdite:
- l’esigibilità individuale, che può essere compressa in statuto fino ad assoggettarla alla volontà di una maggioranza, ovvero fino ad originare una riserva a favore della società;
- la periodicità, che può essere anticipata rispetto al rendiconto,
- la misura della partecipazione, sicché anche una partecipazione eventualmente disproporzionale rispetto ai conferimenti e/o rispetto ai corrispondenti diritti amministrativi e/o asimmetrica tra utili e perdite
- lo scioglimento del rapporto sociale e del contratto sociale.
L’autonomia contrattuale, tuttavia, è sottoposta ad un’unica limitazione, ossia il divieto di patto leonino.
3.6. Divieto di Patto leonino
Il divieto di patto leonino è previsto all’art. 2265 c.c., che afferma: “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
Nonostante tale divieto sia collocato all’interno della normativa dedicata alla società semplice, si ritiene che la norma sia applicabile anche alle società di capitali considerato che, come indicato dall’art. 2247 c.c., la finalità societaria è proprio la divisione degli utili tra i soci.
La disciplina della nullità del patto produce due conseguenze, essa infatti è volta a limitare:
- da un lato la libertà contrattuale dei soci. In sede di stipulazione dell’atto costitutivo, il libero arbitrio dei membri della società sono limitati dal divieto nel modificare le disposizioni di legge relative alla ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i soci;
- dall’altro la libertà di regolamento dei soci nella conclusione di patti parasociali, come nell’ipotesi a cui facciamo riferimento.
Per quanto concerne gli effetti della nullità fra le parti bisogna distinguere tre ipotesi distinte.
Laddove l’esclusione riguardi uno o più soci sia dalla partecipazione ai guadagni che alle perdite. In questo caso è corretto applicare, in sostituzione della pattuizione viziata, il criterio legale di cui all’art. 2263 c.c..
L’operare della nullità, in questa ipotesi, è circoscritto alla sola clausola leonina, ma comunque gli utili e perdite saranno ripartiti tra i soci in considerazione della partecipazione.
Se, invece, l’esclusione del socio dalla sola partecipazione agli utili invece, comporterebbe la diversa qualificazione del contratto di società in altra tipologia contrattuale. Questo effetto si ha qualora le parti esprimano la volontà di costituire un diverso negozio giuridico. Ove l’effetto non si produca, allora in alternativa si ha la nullità del contratto sociale.
Infine, quando il socio è escluso solo dalla partecipazione alle perdite invece, l’effetto della nullità si estende all’intero contratto sociale.
4. Disciplina dei patti parasociali
Il contenuto dei patti parasociali è sicuramente vario, può avere posizioni amministrative, diritti patrimoniali o situazioni giuridiche passive. Indipendentemente dal contenuto che essi abbiano, la disciplina è tendenzialmente la stessa.
Sembra opportuno preliminarmente individuare alcuni vincoli di tipo formale.
I patti parasociali possono essere stipulati per iscritto, sebbene questa non sia una forma prevista a pena di nullità. Quindi tali accordi possono essere anche verbali.
Dal punto di vista della momento della stipulazione, questi possono essere convenuti al momento della costituzione della società, oppure, anche nel corso della sua vita, tra tutti i soci, tra alcuni, o tra gruppi di essi.
Il patto parasociale, in genere, è stipulato in un unico originale depositato presso un terzo scelto dalle parti.
4.1. Il termine
In primo luogo sembra fondamentale individuare quello che è il termine del patto stesso. Il limiti di durata dei patti parasociali, relativamente alle S.p.A. non quotate in mercati regolamentati, è disciplinato dall’art. 2341-bis c.c…
Ivi si prevede che non possano avere una durata superiore a 5 anni quei patti che “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano (sindacati di voto); b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano (sindacati di blocco); c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società (sindacati di controllo)”.
Tali accordi parasociali, anche se pattuiti per un tempo superiore ai 5 anni, si intendono stipulati comunque per questa durata, fatta salva la possibilità di rinnovo alla scadenza.
Ove, invece, non sia stabilito alcun termine di durata, ciascun aderente può recedervi dando un preavviso di 180 giorni.
4.2. Inadempimento
Una delle questioni principali attiene all’inadempimento a quanto disposto dai patti parasociali. Ciò che accade in genere quando ad esempio non viene rispettato il sindacato di voto, oppure ove cede le azioni a soggetti terzi.
I patti parasociali hanno natura prettamente negoziale, quindi in caso di violazione degli obblighi derivanti da essi sorgerà una responsabilità contrattuale. Avendo efficacia meramente obbligatoria, gli obblighi derivanti dal patto parasociale non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica. Quindi non è possibile ottenere una decisioni giudiziarie che abbia gli stessi effetti costitutivi ai sensi dell’art. 2932 c.c..
Tuttavia tali obblighi non sarebbero neppure suscettibili di condanne risarcitorie in forma specifica.
La violazione di tali patti fa sorgere dunque, esclusivamente, l’obbligo a carico della parte inadempiente di risarcire i danni eventualmente arrecati agli altri soci partecipanti al sindacato. I soci danneggiati devono provare il danno, anche per quanto attiene nel suo ammontare.
È pacifico che se un socio agirà contrariamente a quanto stabilito nel patto potrà essere escluso dal patto e potrà essere sottoposto al regime della responsabilità per inadempimento, con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
Il problema sta proprio nel fatto che il patto è comunque un accordo parallelo a quello che è invece rappresentato dallo statuto.
In sostanza l’inosservanza di tali convenzioni parasociali non determina alcun danno in capo alla società. Le delibere, o qualsiasi altro atto della società, sarà valido ed efficace non avendo alcun peso il fatto che uno o più soci abbiano agito in maniera difforme da quanto stabilito.
4.3. Clausola penale
Per ovviare a tale onere della prova e conferire maggiore solidità al patto parasociale, viene in genere inserito nella pattuizione di una clausola penale.
Questa prevede l’erogazione di una somma predeterminata di denaro che l’inadempiente si impegna a versare a favore dell’altra parte in caso di violazione dell’accordo. La penale prescinde dalla prova del danno subito, essa è una forma di risarcimento forfettario, sganciato dalla necessità di quantificarlo.
4.4. Pubblicità dei patti parasociali
Per quanto riguarda il regime pubblicitario dei patti parasociali, questo si differenzia a seconda che siano società quotate, non quotate. Queste ultime a loro volta si distinguono in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e quelle che non vi fanno ricorso.
Per quanto riguarda le società quotate la disciplina può essere individuata all’art 122 del T.U.F.. La norma dispone che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione devono essere:
- comunicati alla Consob;
- pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
- comunicati alle società con azioni quotate,
Mentre per quanto riguarda, invece, le società non quotate la disciplina si individua all’art. 2341 ter c.c.. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione, inoltre, dovrà essere trascritta nel verbale, il quale a sua volta dovrà essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili.
Infine, l’art. 2341 c.c, per quanto riguarda le società chiuse al mercato di capitale di rischio, non prevede alcuna forma di pubblicità dei patti per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio. Infatti, in questo caso non sussistendo rischi di instabilità degli assetti di potere all’interno della società, non si è ritenuto indispensabile regolamentare la disciplina pubblicitaria dei patti parasociali.
4.5. Recesso
Nell’ambito delle società quotate è disciplinato il diritto di recesso dai patti parasociali all’art. 123 T.U.F.. La norma prevede che i patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato. In questo caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
5. S.p.a e S.r.l. sono sottoposte alle medesime regole sui patti parasociali?
Le società a responsabilità limitata godono di una disciplina abbastanza flessibile sotto diversi profili. Non vi sono particolari adempimenti in ordine alla validità, ma la regola generale è che si considerano illegittimi i patti parasociali soltanto quando siano contrari alle norme imperative o ai principi generali dell’ordinamento.
I limiti di durata dei quali si è accennato prima (cinque anni, art. 2341 bis c.c.) sono validi soltanto per le s.p.a. Per le s.r.l. non vi sono limitazioni temporali salvo nel caso in cui una s.r.l. acquisisca il controllo di una s.p.a., in tal caso si estenderà la medesima disciplina.
I patti parasociali sono molto diffusi nella prassi e, nei limiti di quanto consentito, possono realizzarsi nelle maniere più disparate. Pertanto, quanto fin qui descritto ha un mero valore informativo, ritenendosi necessario sempre il supporto di un esperto per qualsivoglia valutazione.
6. Consulenza e assistenza legale per il tuo caso
Come avrai notato, la disciplina prevista in relazione ai patti parasociali è decisamente complessa poiché occorre valutare molti elementi.
Proprio per questo motivo, al fine di proteggere e difendere al meglio il tuo Patrimonio, ti consiglio di completare il Modulo di contatto che trovi in questa pagina.
Un Professionista di ObiettivoProfitto.it saprà aiutarti nel migliore dei modi.