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Gli investimenti in Private Equity si inseriscono all’interno di contesti di mercato dinamici.
Ciò significa che non si verificano all’interno di società con un azionariato stabile e ben definito, ma che al contrario si assiste ad un frequente susseguirsi di investitori, i quali decidono se rimanere o meno in società in base all’andamento di mercato.
Gli investitori di Private Equity, in genere, assumono ruoli minoritari all’interno di questi investimenti. Quindi, pur supportando l’investitore con le proprie competenze e finanze, non ricoprono la maggioranza dell’azionariato, normalmente rappresentata da investitori comuni.
Tuttavia, può accadere che nello svolgimento di particolari operazioni l’investitore professionale acquisisca il controllo della società.
In entrambi i casi, in considerazione della dinamicità dei mercati, a volte si rende necessaria la regolamentazione di alcuni aspetti che in un mercato stabile non assumono rilevanza.
A volte, infatti, si ha l’esigenza di garantire stabilità alla società (anche se per un periodo di tempo limitato), definendo con chiarezza i poteri esercitabili dagli investitori.
Ci si riferisce, in particolare, alla regolamentazione dei diritti dell’investitore professionale rispetto alla sua posizione di corporate governance. Nello specifico, si intendono i diritti e i doveri dell’investitore nella sua partecipazione all’attività di investimento.
Proprio per la regolamentazione della specifica posizione degli investitori professionali, in genere si ricorre alla stipulazione di c.d. patti parasociali. Trattasi di accordi normalmente presenti all’interno di contesti di mercato dinamici ma che, in riferimento alle figure di Private Equity, assumono particolari contenuti.
Se sei interessato agli investimenti in Private Equity, e vuoi capire come è necessario regolamentare i tuoi rapporti con gli investitori professionali, ti invito a proseguire la lettura di quest’articolo.
Scopriremo che cosa si intende per patto parasociale e quali sono gli aspetti che è necessario regolamentare.
1. I patti parasociali in generale
Lo Statuto o Atto Costitutivo rappresenta il cuore della società. Questo infatti definisce l’obiettivo sociale, nonché tutte le regolamentazioni interne da rispettarsi per garantirne il raggiungimento.
Al fianco dello Statuto è possibile che la società preveda delle particolari forme contrattuali, che disciplinino i diritti di alcuni (o tutti i) soci.
I patti parasociali, infatti, altro non sono che degli accordi contrattuali di natura extra-sociale, con cui si impongono vincoli di natura amministrativa o limiti di disposizione delle azioni in capo ai soci.
Ai sensi dell’art. 2341-bis c.c. questi patti devono avere uno specifico oggetto, oltre che una ben precisa finalità.
Essi, infatti:
- hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto;
- pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni o azioni;
- hanno per oggetto o per effetto l’esercizio di un’influenza dominante sulla società.
La natura extra-sociale dei patti parasociali implica che questi producano solo effetti obbligatori in capo ai soggetti coinvolti; di conseguenza la loro violazione non produrrà effetti di nullità in capo alla società e alle delibere, ma solo inadempimenti contrattuali in capo a coloro che li violino.
L’art.2341-ter c.c., invece, limita la loro massima durata al termine di cinque anni.
Questo accade perché, la ratio di questi contratti sta nell’esigenza di garantire alla società stessa una vera e propria stabilizzazione dell’equilibrio sociale, in termini di assetti proprietari.
Proprio perché il loro effetto è quello di produrre un equilibrio c.d. pilotato di corporate governance, esso può essere consentito solo per periodi limitati e deve essere noto a tutti gli investitori.
2. Private Equity e patti parasociali
I patti parasociali acquistano particolare rilievo in riferimento alle partecipazioni c.d. minoritarie degli investitori professionali di Private Equity, le quali hanno per loro natura una durata inferiore ai cinque anni.
Infatti, trattasi di partecipazioni volte a sostenere l’investimento per un periodo di medio-breve termine che necessariamente si concluderanno con un disinvestimento.
Per questo i patti parasociali sono utili a garantire l’equilibrio sociale per il periodo di intervento dell’investitore professionale, a cui sono riconosciuti dei diritti di corporate governance particolari.
Per esempio, alcune pattuizioni tipiche di questi accordi sono relative a restrizioni nella cessione delle partecipazioni (ad esempio con clausole di c.d. drag along o di lock up) oppure diritto di rappresentanza (per cui l’investitore vedrà nominato dei propri rappresentanti negli organi amministrativi).
In genere, per garantire un maggior rispetto dei patti parasociali, si ha il trasferimento delle loro previsioni (in un secondo momento) anche all’interno dello Statuto. Questo perché, come accennato, i patti parasociali hanno natura contrattuale e la loro violazione non produce effetti sociali.
A contrario, l’inserimento delle loro previsioni nello Statuto li renderà più vincolanti, poiché eventuali violazioni inciderebbero sulla validità delle delibere assembleari.
2.1. Clausole tipiche
In genere, i patti parasociali relativi alle operazioni di Private Equity sono relativi ai diritti dell’investitore quale socio minoritario o sono volti a disciplinare il suo rapporto con i manager.
Tra le clausole relative ai diritti dell’investitore, possiamo inserire le previsioni che disciplinino:
- Il diritto dell’investitore di ricevere precise informative circa l’andamento economico e finanziario della società;
- Il potere dell’investitore di sostituire il management al verificarsi di specifiche circostanze, come il mancato raggiungimento di obiettivi di natura economica;
- Il diritto di vedere nominati come membri del consiglio di amministrazione, soggetti da questo nominati;
- Il divieto di ricoprire specifiche cariche di controllo lasciate alla gestione dell’azionista di maggioranza per un periodo di tempo predefinito;
- Potere di intervenire nella presa di decisioni particolarmente rilevanti per la società;
In riferimento ai diritti dell’investitore di Private Equity, è da segnalare che in alcune circostanze trova applicazione il meccanismo di cui all’art. 2348 c.c.
La norma prevede l’attribuzione all’investitore di una particolare categoria di azioni che gli attribuisca diritto di voto in riferimento a ben precise materie. In genere vi si ricorre laddove siano presenti più investitori di minoranza e si renda necessario predeterminare il raggiungimento di una maggioranza, anche tra soci minoritari.
2.2. I rapporti con i manager
Come accennato, i patti parasociali in questione in genere disciplinano anche i rapporti intercorrenti tra gli investitori di Private Equity e i manager della società.
Infatti, sebbene la figura dell’investitore professionale sia inquadrabile solitamente all’interno dell’azionariato di minoranza, può anche accadere che in realtà acquisisca partecipazioni maggioritarie.
E’ proprio in riferimento alle ipotesi in cui vi sia un’acquisizione maggioritaria dell’investitore di Private Equity nelle operazioni di management buy (out/in) che normalmente trovano applicazione i c.d. accordi con i manager.
Tra questi normalmente rientrano i patti che:
- definiscono i poteri esercitabili in autonomia dai manager, e quelli che invece richiedano l’intervento dell’investitore;
- disciplinano i diritti economici dei manager qualora cessino il proprio ruolo. In genere questi mutano a seconda di come sia venuta a meno la loro carica: se per una loro decisione o per intervento dell’investitore professionale;
- regolamentano eventuali obblighi di vendita congiunta;
- stabiliscono il genere di investimento eventualmente richiesto al manager in società o incrementi di sue partecipazioni già esistenti. Questi possono avvenire sia con aumenti di capitale nominale in capo al manager (ai sensi degli artt. 2441 e 2389 c.c.) o con il trasferimento di una percentuale di partecipazione dall’investitore al manager.
3. Conclusioni
I patti parasociali si qualificano come un meccanismo contrattuale di particolare rilevanza all’interno degli investimenti in società di capitali.
Soprattutto nei contesti di quotazione in borsa, laddove si è in presenza di equilibri di corporate governance particolarmente labili, si presentano come uno strumento fondamentale per mantenere un equilibrio interno, seppur limitato nel tempo.
Laddove entrino a far parte dell’investimento degli investitori professionali, la funzione dei patti parasociali appare ancor più rilevante.
Questi, infatti, possono assumere sia una posizione di minoranza (come di norma avviene) che una posizione maggioritaria.
In entrambi i casi è opportuno adottare degli accordi che regolamentino i rapporti tra la società, i soci c.d. ordinari e questa particolare figura di investitori ad hoc. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di investitori di medio-breve periodo, quindi destinati a disinvestire.
Sono diverse le regolamentazioni prevedibili tra cui, oltre a quelle già evidenziate, troviamo proprio quelle relative al loro disinvestimento (quali clausole di way out o di lock up).
Ci si trova di fronte ad una disciplina particolarmente complessa perché diversi sono i limiti da rispettare per stipulare un patto di questo tipo; infatti, sono disciplinati non solo dal codice civile ma anche dal TUF negli art. 122 e 123.
Inoltre, avendo natura contrattuale non sono vincolanti quanto le previsioni statutarie. In alcuni casi potrebbe essere opportuno trasporre il contenuto del patto all’interno dello Statuto.
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